IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione.
Vista la legge 23 ottobre1992, n. 421, ed in particolare
l’articolo 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre
2000, n. 340:
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella seduta del 7 febbraio 2001;
Acquisito il parere dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso in
data 8 febbraio 2001;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica;
EMANA
il seguente decreto legislativo
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1
Finalità ed ambito di applicazione
(art.1 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le disposizioni del presente testo unico disciplinano
l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto Conto delle autonomie
locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto
dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l’efficienza delle amministrazioni in
relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi della
Comunità europea. anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico,
contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro
i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse
umane nelle pubbliche amministrazioni. curando la formazione e lo sviluppo
.professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici
ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del
lavoro privato.
2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni. le Province, i Comuni, le
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
3. Le disposizioni del presente testo unico costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le
Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle
peculiarità dei rispettivi ordinamenti, I principi desumibili dall’articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e dall’articolo 11, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto
speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, norme fondamentali
di riforma economico-sociale della Repubblica.
Articolo 2
Fonti
(art. 2 commi da 1 a 3 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo
principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei
medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le
linee fondamentali di organizzazione degli uffici; individuano gli uffici di
maggiore rilevanza e i modi di confèrimento della titolarità dei medesimi:
determinano le dotazioni organiche complessive. Esse ispirano la loro
organizzazione ai seguenti criteri:
a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di
attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della
definizione dei programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si
procede a specifica verifica e ad eventuale revisione:
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle
determinazioni operative e gestionali da assumersi ai sensi dell’articolo 5.
comma 2:
c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi
al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante
sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza
dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite
strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico
ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello
stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura
degli uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari del le
amministrazioni pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I.
titolo II. del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di
lavoro subordinato nell’impresa, fatte salve le diverse disposizioni
contenute nel presente testo unico. Eventuali disposizioni di legge,
regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la
cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi
contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono
ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in
senso contrario.
3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comrna 2
sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati
secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente testo
unico; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui
all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni
previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi
non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata
in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più
favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure
previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono
incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
Articolo 3
Personale in regime di diritto pubblico
(art. 2 commi 4 e 5 d.lgs n.29 del 1993)
1. In deroga ai commi 2 e 3. dell’artciolo 2 rimangono
discipinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il
personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della
carriera diplomatica e della carriera prefettizia, quest’ultima a partire
dalla qualifica di vice prefetto ispettore aggiunto, nonché i dipendenti
degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate
dall’articolo1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17
luglio 1947. n.69l, e dalle leggi 4giugno 1985. n.281. e 10ottobre 1990, n.287.
2. Il rapporto di impiego dei professori e dei
ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni
rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli
in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria
di cui all’articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti
della legge 9 maggio 1989. n.168, tenuto conto dei principi di cui
all’articolo 2, comma1, della legge 23 ottobre 1992. n.421.
Articolo 4
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità
(art.3 d.lgs ,n.29 del 1993)
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da
attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano.
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l’adozione
dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo:
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani,
programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la
gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi
oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente testo unico.
2. Ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi. compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazioiie
verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusivadell’attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche
disposizioni leeislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano
direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica.
adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e
controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro.
Articolo 5
Potere di organizzazione
(art. 4 d. Igs n. 29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche assumono ogni
determinazione organizzativa al fine di assicurare l’attuazìone dei principi
di cui all’articolo 2, comma 1, e la rispondenza al pubblico interesse
dell’azione amministrativa.
2. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di
cui all’articolo 2, comma 1, le determinazioni per l‘organizzazione degli
uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono
assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro.
3. Gli organismi di controllo interno verificano
periodicamente la rispondenza delle determinazioni organizzative ai principi
indicati all’articolo 2, comma 1, anche al fine di proporre l’adozione di
eventuali interventi correttivi e di fornire elementi per l’adozione delle
misure previste nei confronti dei responsabili della gestione.
Articolo 6
Organizzazione e disciplina degli uffici e dotazioni
organiche
(art. 6 d. lgs n. 29 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche l’organizzazione e la
disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle
dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate
all’articolo 1. comma 1. previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa
consultazione delle oreanizzazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell’articolo 9. Le amministrazioni pubbliche curano l’ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello Stato. anche ad
ordinamento autonomo, si applica l’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988. n. 400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o
qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro
competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in
servizio al 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche si procede periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché
ove risulti necessario a seguito di riordino, fusione, trasformazione o
trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione procede adottando gli atti
previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni organiche già
determinate sono approvate dall’organo di vertice delle amministrazioni in
coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui
all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997. n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni e con gli strumenti di
programmazione economico - finanziaria pluriennale. Per
le amministrazioni dello Stato, la programmazione triennale del fabbisogno
di personale è deliberata dal Consiglio dei ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell’articolo 17, comma
4-bis,della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il
Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia e di giustizia. sono fatte salve le particolari disposizioni dettate
dalle normative di settore. L’articolo 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992,n. 503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l’articolo 16 dello stesso
decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle
piante organiche e del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e
grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto
il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti,
sono devolute all’università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli
osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in
materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del
personale di ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall’articolo 72
non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle
categorie protette.
Articolo 7
Gestione delle risorse umane
(art. 7 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà
di insegnamento e l’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività
didattica, scientifica e di ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi
di priorità nell’impiego flessibile del personale. purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in
situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti
impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991.
n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche
dirigenziali, garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi, al
fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica
amministrazione.
5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare
trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni
effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale
in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi
individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente
durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
Articolo 8
Costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli
(art. 9 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche adottano tutte le misure
affinché la spesa per il proprio personale sia evidente, certa e prevedibile
nella evoluzione. Le risorse finanziarie destinate a tale spesa sono
determinate in base alle compatibilità economico-finanziarie definite nei
documenti di programmazione e di bilancio.
2. L’incremento del costo del lavoro negli enti pubblici
economici e nelle aziende pubbliche che producono servizi di pubblica
utilità, nonché negli enti di cui all’articolo 70, comma 5, è soggetto a
limiti compatibili con gli obiettivi e i vincoli di finanza pubblica.
Articolo 9
Partecipazione sindacale
(art. 10 d.Lgs n.29 del 1993)
1. I contratti collettivi nazionali disciplinano i
rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento
agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.
Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Capo I
Relazioni con il pubblico
Articolo 10
Trasparenza delle amministrazioni pubbliche
(art. 11 d. lgs n.29 del 1993)
1. L’organismo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
mm, della legge 23 ottobre 1992, n. 421. ai fini della trasparenza e
rapidità del procedimento. definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera c), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra
le amministrazioni pubbliche.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui
all’articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991. n. 21, promuovono, utilizzando
il personale degli uffici di cui all’articolo 11, la costituzione di servizi
di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell’ambito dei
progetti finalizzati di cui all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n.
67.
Articolo 11
Ufficio relazioni con il pubblico
(art. 12 d.lgs n.29 del 1993,)
1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la
piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell’ambito
della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di
cui all’articolo 72. uffici per le relazioni con il pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante
l’utilizzo di tecnologie informatiche:
a) al servizio all’utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo
III della legge 7 agosto 1990, n. 241:
b) all’informazione all’utenza relativa agli atti e allo stato dei
procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione
di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e
logistici del rapporto con l’utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole
amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità
di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano
iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le
amministrazioni dello Stato, per l’attuazione delle iniziative individuate
nell’ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per
l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri
quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre
all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell’ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte,
anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei
servizi per il pubblico, alla semplificazione e all’accelerazione delle
procedure e all’incremento delle modalità di accesso informale alle
informazioni in possesso dell’amministrazione e ai documenti amministrativi.
7. L’organo di vertice della gestione
dell’amministrazione o dell’ente verifica l’efficacia dell’applicazione
delle iniziative di cui al comma 6, ai fini dell’inserimento della verifica
positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento
costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella
progressione di carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono
le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della
funzione pubblica, ai fini di un’adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.
8 Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, a decorrere dal 1 luglio 1997,
sono estese a tutto il personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni
pubbliche.
Articolo 12
Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro
(art. 12-bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Le arnministrazioni pubbliche provvedono, nell’ambito
dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del
lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l’efficace
svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle
controversie. Più amministrazioni omogenee o affini possono istituire,
mediante convenzione che ne regoli le modalità di costituzione e di
funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del
contenzioso comune.
Capo II
Dirigenza
Sezione I
Qualifiche, uffici dirigenziali ed attribuzioni
Articolo 13
Amministrazioni destinatarie
(art. 13 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
Articolo 14
Indirizzo politico-amministrativo
(art. 14 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all’articolo
4, comma 1: A tal fine periodicamente e comunque ogni anno entro dieci
giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle
proposte dei dirigenti di cui all’articolo 16:
a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell’adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l’assegnazione ai dirigenti preposti ai
centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di
cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997. n. 279,
ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di
cui al cornrna 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le
modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive
competenze di supporto e di raccordo con l’amministrazione, istituiti e
disciplinati con regolamento adottato ai sensi del comma 4-bis dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con
contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti
pubblici si applica la disposizione di cui all’articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al
riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con
decreto adottato dall’autorità di governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro e del bilancio, è determinato, in attuazione
dell’articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997. n.59.
senza aggravi di spesa e. per il personale disciplinato dai contratti
collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina
contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e
di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in
un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario,
per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione
individuale. Con effetto dall’entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio
1924. n. 1100. e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri
e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
3. lI Ministro non può revocare, riformare, riservare o
avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei
dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine
perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i
provvedimenti. Qualora l’inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
delle direttive generali da parte del dirigente competente. che determinino
pregiudizio per l’interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi
di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta
salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23
agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall’articolo 6 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773. e successive modificazioni ed integrazioni, e
dall’articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi
di legittimità.
Articolo 15
Dirigenti
(artt.15 e 27 d.lgs n.29 del 1993)
1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente
capo, la dirigenza è articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui
all’articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti le
carriere diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e
delle Forze armate. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6.
2. Nelle istituzioni e negli enti di ricerca e
sperimentazione nonché negli altri istituti pubblici di cui al sesto comma
dell’articolo 33 della Costituzione, le attribuzioni della dirigenza
amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e
dell’insegnamento.
3. In ciascuna struttura organizzativa non affidata alla
direzione del dirigente generale, il dirigente preposto all’ufficio di più
elevato livello è sovraordinato al dirigente preposto ad ufficio di livello
inferiore.
4. Per le regioni, il dirigente cui sono conferite
funzioni di coordinamento è sovraordinato, limitatamente alla durata
dell’incarico. al restante personale dirigenziale.
5. Per il Consiglio di Stato e per i tribunali
amministrativi regionali, per la Corte dei conti e per l’Avvocatura generale
dello Stato, le attribuzioni che il presente decreto demanda agli organi di
Governo sono di competenza rispettivamente, del Presidente del Consiglio di
Stato, del Presidente della Corte dei Conti e dell’Avvocato generale dello
Stato; le attribuzioni che il presente testo unico demanda ai dirigenti
generali sono di competenza dei segretari generali dei predetti istituti.
Articolo 16
Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
(art. 16 d.lgs ,n.29 del 1993)
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali. comunque
denominati, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4 esercitano, fra
gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro,
nelle materie di sua competenza;
b) curano l’attuazione dei piani, programmi e direttive
generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e
la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli
obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti
risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all’organizzazione degli
uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed
esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate
rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai
dirigenti;
e) dirigono, coordinano e controllano l’attività dei
dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l’adozione, nei
confronti dei dirigenti, delle misure previste dall’articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di
conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall’articolo 12,
comma 1, della legge 3 aprile 1979. n.l03;
g) richiedono direttamente pareri agli organi
consultivi dell’amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di
controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del
personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro:
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i
provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell’Unione europea e
degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le
specifiche direttive dell’organo di direzione politica. sempreché tali
rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro
sull’attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il
Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L’esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1
può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative
comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di
particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti
preposti al vertice dell’amministrazione e dai dirigenti di uffici
dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di
ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui
vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro
dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici
dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i
poteri.
Articolo 17
Funzioni dei dirigenti
(art.17 d. lgs n. 29 del 1993)
1. 1 dirigenti, nell’ ambito di quanto stabilito dall’articolo 4.
esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici
dirigenziali generali;
b) curano l’attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati
dai dirigenti degli uffici dirigenziali
generali,adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed
esercitando i poteri di spesa e di acquisizione
delle entrate:
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai
dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l’attività degli
uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
Articolo 18
Criteri di rilevazione e analisi dei costi e dei
rendimenti
(art. 18 d.lgs n.29 del 1993)
1. Sulla base delle indicazioni di cui all’articolo 59
del presente decreto, i dirigenti generali adottano misure organizzative
idonee a consentire la rilevazione e l’analisi dei costi e dei rendimenti
dell’attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
2. lI Dipartimento della funzione pubblica può chiedere
all’Istituto nazionale di statistica ISTAT la elaborazione di norme tecniche
e criteri per le rilevazioni ed analisi di cui al comma 1 e, all’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione, la elaborazione di
procedure informatiche standardizzate allo scopo di evidenziare gli
scostamenti dei costi e dei rendimenti rispetto a valori medi e "standards’.
Articolo 19
Incarichi di funzioni dirigenziali
(art.19 d.lgs n.29 deI 1993)
1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione
dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi
da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al
conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si
applica l’articolo 2103 del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a
tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per
ciascun incarico. l’oggetto ,gli obiettivi da conseguire, la durata
dell’incarico, salvi i casi di revoca di cui all’articolo 21. nonché il
corrispondente trattamento economico. Quest’ultimo è regolato ai sensi
dell’articolo 24 ed ha carattere onnicornprensivo.
3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli
incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici
dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima
fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali
richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione degli uffici di
livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 23 o, in misura non
superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comrna 6
5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello
dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell’ufficio di livello
dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono
essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime
procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla
prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla
seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria. da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti
dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e
dei ruoli degli avvocati e procuratori dello .Stato. Il trattamento
economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica
qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto
e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di
pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con
riconoscimento dell’anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità
dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati
negativi dell’attività amministrativa e della gestione, disciplinate
dall’articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto
individuale di cui al comma 2 dell’articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
di cui al comma 3 possono essere confermati. revocati, modificati o
rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso
tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono
confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai cornmi 3 e 4 è data
comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati,
allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei
soggetti prescelti.
10. I diriuenti ai quali non sia affidata la titolarità
di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle
amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive,di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento. Le
modalità per l’utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del Consiglio, per il Ministero
degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze
in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la
ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è
demandata ai rispettivi ordinamenti
12. Per il personale di cui all’articolo 3, comma 1, il
conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere
regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore.
Articolo 20
Verifica dei risultati.
(art. 20 d.lgs n.29 del 1993)
1. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri e per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui verifica sono
effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei ministri per i
dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale. I termini e
le modalità di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da
parte del Ministro competente e del Consiglio dei ministri sono stabiliti
rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente
della Repubblica adottato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, ovvero, fino alla data di entrata in vigore di tale decreto,
con provvedimenti dei singoli ministeri interessati.
Articolo 21
Responsabilità dirigenziale
(art.21, commi 1, 2, 5 d.l gs n.29 del 1993)
1. I risultati negativi dell’attività amministrativa e
della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi, valutati con i
sistemi e le garanzie determinati con i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 7 della legge 15 marzo 1997. n.59, comportano per il
dirigente interessato la revoca dell’incarico, adottata con le procedure
previste dall’articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra
quelli di cui all’articolo 19, comma 10. presso la medesima amministrazione
ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive
impartite dall’organo competente o di ripetuta valutazione negativa, ai
sensi del comma 1, il dirigente,previa contestazione e contraddittorio, può
essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di livello
dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non inferiore
a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l’amministrazione può recedere dal
rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale
delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere
diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Articolo22
Comitato dei garanti
(art.21, cornma 3 d.lgs n.29 del 1993)
1. I provvedimenti di cui al comma 2 dell’articolo 21
sono adottati previo conforme parere di un comitato di garanti, i cui
componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della
Corte dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia del
ruolo unico di cui all’articolo 23, eletto dai dirigenti del medesimo ruolo
con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo
articolo e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un esperto
scelto dal Presidente del Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica
qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa
e del lavoro pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Il
comitato dura in carica tre anni. L’incarico non è rinnovabile.
Articolo 23
Ruolo unico dei dirigenti
(art.23 d.lgs n.29 del 1993)
1. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in
fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e. limitatamente a
quanto previsto dall’articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi
di dirigenza generale.
2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti, a
far data dal 23 aprile 1998, i dirigenti generali in servizio all’entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti
della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19 per un tempo pari ad almeno
a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall’articolo 21,
comma 2, per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Nella seconda fascia
sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i
dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all’articolo
28.
3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità
di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica. Il regolamento disciplina altresì le
modalità di elezione del componente del comitato di garanti di cui
all’articolo 22. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di
carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato
presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre
amministrazioni interessate.
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una
banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di
ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilità e l’interscambio
professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni
centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell’ Unione Europea.
Articolo 24
Trattamento economico
(art.24 d.lgs n.29 del 1993)
1. La retribuzione del personale con qualifica di
dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali,
prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle
funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle
funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai
sensi dell’articolo 4, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello
Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre
amministrazioni o enti, ferma restando comunque l’osservanza dei criteri e
dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 19, con contratto
individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo
come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità
attribuito con l’incarico di funzione ed ai risultati conseguiti
nell’attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei
commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti
in base a quanto previsto dal presente testo unico, nonché qualsiasi
incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito
dall’amministrazione, presso cui prestano servizio o su designazione della
stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla
medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al
trattamento economico accessorio della dirigenza.
4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
indicato dal comma 1 dell’articolo 3, la retribuzione è determinata ai sensi
dei commi 5 e 7 dell’articolo 2 della legge 6marzo 1992. n. 216.
5. Il bilancio triennale e le relative leggi,
finanziarie, nell’ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti
economici delle categorie di personale di cui all’articolo 3, indicano le
somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento
economico del restante personale dirigente civile e militare non
contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi
nazionali per i dirigenti del comparto ministeri, tenendo Conto dei
rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque
determinatisi a partire dal febbraio 1993. e secondo i criteri indicati
nell’articolo 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.
6. I fondi per la perequazione di cui all"articolo 2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui
all’articolo 3, comma 2, sono assegnati alle università e da queste
utilizzati per l’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e
ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno
dell’innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della
diversificazione dell’offerta formativa. Le università possono destinare
allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente
stanziate per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. Le
università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi
incentivanti ai professori e ricercatori univeristari che svolgono attività
di ricerca nell’ambito dei progetti e dei programmi dell’Unione europea e
internazionali. L’incentivazione, a valere sui fondi di cui all’articolo 2
della predetta legge n. 334 del 1997, èerogata come assegno aggiuntivo
pensionabile.
7. I compensi spettanti in base a norme speciali ai
dirigenti del ruolo unico o equiparati sono assorbiti nel trattamento
economico attribuito ai sensi dei commi precedenti.
8. Ai fini della determinazione del trattamento economico
accessorio le risorse che si rendono disponibili ai sensi del comma 7
confluiscono in appositi fondi istituiti presso ciascuna amministrazione,
unitamente agli altri compensi previsti dal presente articolo.
9. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di
ciascun fondo confluisce in un apposito fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le predette quote sono ridistribuite
tra i fondi di cui al comma 8, secondo criteri diretti ad armonizzare la
quantità di risorse disponibili.
Articolo 25
Dirigenti delle istituzioni scolastiche
(artt.25 bis e 25 ter, dlgs n.29 del 1993)
1. Nell’ambito dell’amministrazione scolastica periferica
è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle
istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita
personalità giuridica ed autonomia a norma dell’articolo 21 della legge 15
marzo 1997, n. 59. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di
dimensione regionale e rispondono, agli effetti degli articoli 20 e 21, in
ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle
funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione
istituito presso l’amministrazione scolastica regionale, presieduto da un
dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all’amministrazione
stessa.
2. lI dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, é responsabile della
gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del
servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare il
dirigente scolastico organizza l’attività scolastica secondo criteri di
efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.
3. Nell’esercizio delle competenze di cui al comma
2 il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità
dei processi forrnativi e la collaborazione delle risorse culturali,
professionali, sociali ed economiche del territorio. per l’esercizio della
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per l’esercizio della libertà di scelta educativa
delle famiglie e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte
degli alunni.
4. Nell’ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni
scolastiche, spetta al dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione
delle risorse e del personale.
5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative
e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati,
ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa,
nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi
assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell’istituzione
scolastica, coordinando il relativo personale.
6. lI dirigente presenta periodicamente al consiglio di
circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il
coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa al
fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per
l’esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica
7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti
nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la
qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione,
all’atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia
e della personalità giuridica a norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede
di servizio.
8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio
decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione;
determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle
connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione
della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell’amministrazione
scolastica responsabili dell’articolazione e del coordinamento dei corsi sul
territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei
corsi con il loro affidamento ad universita, agenzie specializzate ed enti
pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.
9. La direzione dei conservatori di musica, delle
accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie
artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è
equiparata alla dirigenza dei capi d’istituto. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di
conferimento e la durata dell’incarico, facendo salve le posizioni degli
attuali direttori di ruolo.
10. Contestualmente all’attribuzione della qualifica
dirigenziale ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici
degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione
delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.
11. I capi d’istituto che rivestano l’incarico di
Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato
parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati,
comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all’obbligo
di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell’ambito della
formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui
all’articolo 29. In tale ultimo caso l’inquadramento decorre ai fini
giuridici dalla prima applicazione degli inquadramiìenti di cui al comma 1
ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione
scolastica autonoma.
Articolo 26
Norme per la dirigenza del Servizio sanitario nazionale
(art.26 d.lgs n.29 deI 1993)
1. Alla qualifica di dirigente dei ruoli professionale,
tecnico ed amministrativo del Servizio sanitario nazionale si accede
mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi
candidati in possesso del relativo diploma di laurea, con cinque anni
di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato
in enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di
settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo
e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Relativamente al
personale del ruolo tecnico e professionale, l’ammissione è altresì
consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di
lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso
enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso
studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto
analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo.
2. A far data dal 21 febbraio 1993. il personale dei
ruoli professionale, tecnico ed amministrativo già appartenente alle
posizioni funzionali di decimo e undicesimo livello è inquadrato nella
qualifica di dirigente di cui all’articolo 15 del presente testo unico,
articolata, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo
dell’area dirigenziale dì cui all’articolo 41, in due fasce economiche
corrispondenti al trattamento economico in godimento. rispettivamente, dei
livelli decimo e undicesimo.
3. A far data dal 21 febbraio 1993. è altresì
inquadrato nella qualifica di dirigente di cui al comma 2 anche il
personale già ricompreso nella posizione funzionale corrispondente al nono
livello dei medesimi ruoli, il quale mantiene il trattamento economico in
godimento.
4. Il personale di cui al comma 3, in possesso
dell’anzianità di cinque anni nella posizione medesima, può partecipare a
concorsi, disciplinati dall’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992. n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, per il
conseguimento della fascia economica già corrispondente al decimo livello,
in relazione alla disponibilità di posti vacanti in tale fascia.
5. Con il regolamento di cui all’articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n.502, e successive modificazioni
ed integrazioni. sono determinati i tempi, le procedure e le modalità per lo
svoliziniento dei concorsi di cui al comma 4.
6. Nell’attribuzione degli incarichi dirigenziali di cui
agli articoli 19, 22. e 72 del presente capo, determinati in relazione alla
struttura organizzativa derivante dalle leggi regionali di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 502, si deve tenere conto
della posizione funzionale posseduta dal relativo personale all’atto
dell’inquadramento nella qualifica di dirigente. E’ assicurata la
corrispondenza di funzioni. a parità di struttura organizzativa, dei
dirigenti di più elevato livello dei ruoli di cui al comma 1 con i
dirigenti di secondo livello del ruolo sanitario.
7.Fino alla ridefinizione delle piante organiche non può
essere disposto alcun incremento delle dotazioni organiche per ciascuna
delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario,
professionale, tecnico ed amministrativo.
8. A far data dal 21 febbraio 1993, i concorsi per la
posizione funzionale corrispondente al nono livello
retributivo dei ruoli professionale, tecnico ed
amministrativo relativi al personale di cui al comma 1, per i quali non
siano iniziate le prove di esame, sono revocati.
Articolo 27
Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni
non statali
(art.27 bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della
propria potestà statutaria, legislativa e regolarnentare. e le altre
pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e
regolamentare, adeguano ai principi dell’articolo 4 e del presente capo i
propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti
pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali
disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di
organizzazione.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1
trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le
disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la
pubblicazione.
Sezione II
Accesso alla dirigenza e riordino dellaScuola superiore
della pubblica aministrazione.
Articolo 28
Accesso alla qualifica di dirigente
(art.28 d.lgs n 29 del 1993)
1. L’accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici
avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del fabbisogno di personale
di cui all’articolo 39 della legge 23 dicembre 1997, n.449, sono determinati
i posti di dirigente da coprire con due distinte procedure concorsuali. cui
possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni,
muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio,
svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il
possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni
statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è
ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della
qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di
laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono
inoltre ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o
equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a
cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti
titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca,
o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti
universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni
formative pubbliche o private, secondo modalità di
riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola
superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi,
altresì, soggetti in possesso della qualifica di dirigente
in strutture private, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno cinque anni le funzioni
dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di cui all’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, sono definiti, sentita la Scuola
superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i concorsi di
cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione e la nomina delle
commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1,
anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale, frequentano
un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione. Tale ciclo comprende anche l’applicazione presso
amministrazioni italiane e straniere, enti o organismi internazionali,
istituti o aziende pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui
alla lettera a) del comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo
forniativo, di durata complessivamente non superiore a dodici mesi. si
svolga anche in collaborazione con istituti universitari .italiani o
stranieri, ovvero primarie istituzioni formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di cui al comma 1, sino al
conferimento del primo incarico, spetta il trattamento economico
appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2 sono indetti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri . Gli enti pubblici non economici
provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a) del
comma 2.
7. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere diplomatica e
prefettizia, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei Vigili del
fuoco.
Articolo 29
Reclutamento dei dirigenti scolastici
(art.28 bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza
mediante un corso concorso selettivo di formazione, indetto con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, svolto in sede regionale con cadenza
periodica. comprensivo di moduli di formazione comune e di moduli di
formazione specifica per la scuola elementare e media, per la scuola
secondaria superiore e per gli istituti educativi. Al corso concorso è
ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che
abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato
di almeno sette anni con possesso di laurea. nei rispettivi settori
formativi. fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Il numero di posti messi a concorso in sede regionale
rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria
superiore e per le istituzioni educative è calcolato sommando i posti già
vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione,
residuati dopo gli. inquadramenti di cui all’articolo 25, ovvero dopo la
nomina di tutti i vincitori del precedente concorso, e i posti che si
libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per
limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni
dal servizio per altri motivi e di un’ulteriore percentuale del 25 per
cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità.
3. lI corso concorso. si articola in una selezione per
titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un
esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la
selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al
periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del
concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso
a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del
dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti
determinato ai sensi della comma 2 dopo l’avvio delle procedure di
inquadramento di cui all’articolo 25, il 50 per cento dei posti così
determinati è riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per
almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di
un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell’accesso al corso di
formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell’esito del
predetto esame di ammissione. dei titoli culturali e professionali posseduti
e dell’anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
4. Il periodo di formazione, di durata non inferiore a
quello previsto dal decreto di cui all’articolo 25, comma 2, comprende
periodi di tirocinio ed esperienze presso enti e istituzioni; il numero dei
moduli di formazione comune e specifica. i contenuti, la durata e le
modalità dì svolgimento sono disciplinati con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica, che
individua anche i soggetti abilitati a realizzare la formazione. Con lo
stesso decreto sono disciplinati i requisiti e i limiti di partecipazione al
corso concorso per posti non coerenti con la tipologia del servizio
prestato.
5. In esito all’esame finale sono dichiarati
vincitori coloro che l’hanno superato, in numero non superiore ai posti
messi a concorso, rispettivamente per la scuola elementare e media, per la
scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative. Nel primo corso
concorso bandito dopo l’avvio delle procedure d’inquadramento di cui
all’articolo 25 il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato al
personale in possesso dei requisiti di servizio come preside incaricato
indicati al comma 3. I vincitori sono assunti in ruolo nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, nell’ordine delle graduatorie definitive.
In caso di rifiuto della nomina sono depennati dalla graduatoria.
L’assegnazione della sede è disposta sulla base dei principi del presente
testo unico, tenuto conto delle specifiche esperienze professionali, I
vincitori in attesa di nomina continuano a svolgere l’attività docente. Essi
possono essere temporaneamente utilizzati, per la sostituzione dei dirigenti
assenti per almeno tre mesi. Dall’anno scolastico successivo alla data di
approvazione della prima graduatoria non sono più conferiti incarichi di
presidenza.
6. Alla frequenza dei moduli di formazione specifica sono
ammessi, nel limite del contingente stabilito in sede di contrattazione
collettiva. anche i dirigenti che facciano domanda di mobilità professionale
tra i diversi settori. L’accoglimento della domanda è subordinato all’esito
positivo dell’esame finale relativo ai moduli frequentati.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro
per la funzione pubblica sono definiti i criteri per la composizione delle
commissioni
esaminatrici.
Capo III
Uffici, piante organiche, mobilità e accessi
Articolo 30
Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse
(art.33 d.Igs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni possono ricoprire i posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti
alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano
domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso
dell’amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono definire le
procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dal comma
1.
Articolo 31
Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di
attività
(art.34 d.lgs n.29 del 1993)
1. Fatte salve le disposizioni speciali. nel caso di
trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche
amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri
soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali
soggetti si applicano l’articolo 2112 del codice civile e si osservano le
procedure di informazione e di consultazione di cui all’articolo 47, commi
da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990. n. 428.
Articolo 32
Scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi e
temporaneo servizio all’estero
(art.33 bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Anche al fine di favorire lo scambio internazionale di
esperienze amministrative, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, a
seguito di appositi accordi di reciprocità stipulati tra le amministrazioni
interessate, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed il
Dipartimento della Funzione Pubblica, possono essere destinati a prestare
temporaneamente servizio presso amministrazioni pubbliche degli Stati membri
dell’Unione Europea, degli Stati candidati all’adesione e di altri Stati con
cui l’Italia intrattiene rapporti di collaborazione, nonché presso gli
organismi dell’Unione Europea e le organizzazioni ed enti internazionali cui
l’italia aderisce.
2. il trattamento economico potrà essere a carico delle
amministrazioni di provenienza, di quelle di destinazione o essere suddiviso
tra esse, ovvero essere rimborsato in tutto o in parte allo Stato italiano
dall’Unione Europea o da una organizzazione o ente internazionale.
3. lI personale che presta temporaneo servizio all’estero
resta a tutti gli effetti dipendente dell’amministrazione di appartenenza.
L’esperienza maturata all’estero è valutata ai fini dello sviluppo
professionale degli interessati.
Articolo 33
Eccedenze di personale e mobilità collettiva
(art.35 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di
personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni
sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal
presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991. n. 223. ed in
particolare il comma 11 dell’articolo 4 ed i commi 1 e 2 dell’articolo 5.
2. Il presente articolo trova applicazione quando
l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci
unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza
distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore
a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi
7 e 8.
3. La comunicazione preventiva di cui al comma2
dell’articolo 4 della legge 23luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La
comunicazione deve contenere l’indicazione dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si
ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze
all’interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione,
delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente
impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza
e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per
fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell’attuazione delle proposte
medesime.
4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 3, si procede all’esame delle cause che hanno contribuito a
determinare l’eccedenza del personale e delle possibilità di diversa
utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L’esame è diretto
a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione
totale o parziale del personale eccedente, o nell’ambito della stessa
amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre
amministrazioni comprese nell’ambito della Provincia o in quello diverso
determinato ai sensi del comma 6. Le oreanizzazioni sindacali che
partecipano all’esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto
comunicato dall’amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile
confronto.
5. La procedura si conclude decorsi quarantacinque
giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al cornma 3, o
con l’accordo o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse
posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali
possono richiedere che il confronto prosegua, per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, con
l’assistenza dell’ARAN, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli
articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La
procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 1.
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle
caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale
attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell’ambito della
provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione
territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 30.
7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5,
l’amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia
possibile impiegare diversamente nell’ambito della medesima amministrazione
e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che
non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli
accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe
consentito la ricollocazione.
8. Dalla data di collocamento in
disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di
lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari
all’80 per cento dello stipendio e dell’’indennità integrativa
speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque
denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di
godimento dell’indennità sono riconosciuti ai finì della determinazione
dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della
stessa. E’ riconosciuto altresi il diritto all’assegno per il nucleo
familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153.
Articolo 34
Gestione del personale in disponibilità
(Art.35 bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Il personale in disponibilità è iscritto in appositi elenchi.
2. Per le amminisfrnzioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo e per gli enti pubblici non economici nazionali,
il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza dcl
Consiglio dei ministri forma e gestisce l’elenco, avvalendosi anche,
ai fini della riqualificazione professionale del personale e della sua
ricollocazione in altre amministrazioni, della collaborazione
delle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e realizzando
opportune forme di coordinamento con l’ elenco di cui al comma 3.
3. Per le altre amministrazioni, l’elenco è
tenuto dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1997, a. 469, alle quali sono affidati
i compiti di riqualificazione professionale e ricollocazione presso altre
amministazioni del personale. Le leggi regionali previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nel provvedere
all’organizzazione del sistema regionale per l’ impiego, si adeguano
ai principi di cui al comma 2.
4. Il personale in disponibilità iscritto negli
appositi elenchi ha diritto all’indennità di cui al comma 8
dell’articolo 33 per la durata massima ivi prevista. La spesa relativa grava
sul bilancio dell’amministrazione di appartenenza sino al
trasferimento ad altra amministrazione, ovvero al raggiungimento
del periodo massimo di fruizione dell’indennità dì cui al medesimo comma 8.
Il rapporto di lavoro si intende definitivamente risolto a tale data,
fermo restando quanto previsto nell’articolo 33. Gli oneri sociali relativi
alla retribuzione goduta al momento del collocamcnto in disponibilità
sono corrisposti dall’amministrazione di appartenenza all’ente
providenziate di riferimento per tutto il periodo della disponibilità.
5. I contratti collettivi nazionali possono
riservare appositi fondi per la riqualificazione professionale del
personale trasferito ai sensi dell’articolo 33 o collocato in disponibilità
e per favorire forme di incentivazione alla ricollocazione del
personale, in particolare mediante mobilità volontaria.
6.Nell’ambito della programmazione biennale del personale
di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre1997,
n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni,
le nuove assunzioni sono subordinate alla verificata
impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità
iscritto nell’apposito elenco.
7.Per gli enti pubblici territoriali le economie
derivanti dalla minore spesa per effetto del collocamento in
disponibilità restano a disposizione del loro bilancio e
possono essere utilizzate per la formazione e la riqualificazione del
personale nell’esercizio successivo.
8. Sono fatte salve le procedure di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni, relative al
collocamento in disponibilità presso gli enti locali che hanno dichiarato il
dissesto.
Articolo 35
Reclutamento del personale
(art.36. commi da 1 a 6 del d.lgs n.29 del 1993)
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene
con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura
adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili
per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo
salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle
amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla
legge articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato
dall’articolo 19 della legge 5 febbraio 1992. n. 104, avvengono per chiamata
numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente
normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le
mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale
delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
personale della Polizia municipale, deceduto nell’espletamento del servizio,
nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui
alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche
amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di
svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e
celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di
sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei
a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali
richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e
lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con
esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra
funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non
siano componenti dell’ organo di direzione politica dell’amministrazione,
che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali
o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base
della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai
sensi dellarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato. anche ad
ordinamento autonomo, l’avvio delle procedure è subordinato alla previa
deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle
amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a
livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-aniministrative o
di economicità. sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono
essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie
professionalità.
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano
competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di
polizia. di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in
giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della
legge 1 febbraio 1989, n.53.
Articolo 36
Forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego
del personale
(art.36. commi 7 ed 8 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle
disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si
avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del
personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a
disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato, dei contratti di
formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, in applicazione di quanto previsto
dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 23 della legge 28 febbraio
1987, n. 56, dall’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984. n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984. n. 863.
dall’articolo 16 del decreto legge 16 maggio 1994. n. 299, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.45l, dalla legge 24 giugno
1997, n. 196, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della
relativa disciplina.
2. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative
riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche
amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma
restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha
diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in
violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l’obbligo di
recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti
responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave.
Articolo 37
Accertamento delle conoscenze informatiche e di lingue
straniere nei concorsi pubblici
(art.36 ter d.lgs n.29 del 1993)
1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per
l’accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
prevedono l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua
straniera.
2. Per i dirigenti il regolamento di cui all’articolo 28
definisce il livello di conoscenza richiesto e le modalità per il relativo
accertamento.
3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni
dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione
alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per
l’accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì
i casi nei quali il comma 1 non si applica.
Articolo 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione
europea
(art.37 d.lgs n.29 del 1993)
1.I cittadini degli Stati membri della Unione
europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici
poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, sono
individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili
all’accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di
livello comunitario, all’equiparazione dei titoli di studio e professionali
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
l’equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini
dell’ammissione al concorso e della nomina.
Articolo 39
Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e
tirocinio per portatori di handicap
(art.42 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le amministrazioni pubbliche, sulla base delle direttive impartite
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimenti della funzione
pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni
regionali per l’impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che
comprendono anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le
strutture delle amministrazioni medesime realizzati dai servizi di cui
all’articolo 17 della legge 5 febbraio 1992. n. 104.
Titolo III
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E RAPPRESENTATIVITA’
SINDACALE
Articolo 40
Contratti collettivi nazionali e integrativi
(art. 45 d. lgs n. 29 del l 993)
1.La contrattazione collettiva si svolge su tutte le
materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. Mediante appositi accordi tra l’ARAN e le
confederazioni rappresentative ai sensi dell’articolo 43, comma 4, sono
stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti
settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un’area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l’area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto
dall’articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche. Agli accordi che definiscono i comparti o le aree
contrattuali si applicano le procedure di cui all’articolo 41, comma 5.
Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità,
svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure
tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte
nell’ambito dei contratti collettivi di comparto.
3. La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza
con il settore privato, la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra i diversi livelli.
Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione
collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti
dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi inteurativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le
clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi
assunti con i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della
sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti.
Articolo 41
Poteri di indirizzo nei confronti dell’ ARAN
(art.46 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di
indirizzo nei confronti dell’ARAN e le altre competenze relative alle
procedure di contrattazione collettiva nazionale attraverso le loro istanze
associative o rappresentative, le quali danno vita a tal fine a comitati di
settore. Ciascun comitato di settore regola autonomamente le proprie
modalità di funzionamento e di deliberazione. In ogni caso, le deliberazioni
assunte in materia di indirizzo all’ARAN o di parere sull’ipotesi di accordo
nell’ambito della procedura di contrattazione collettiva di cui all’articolo
47, si considerano definitive e non richiedono ratifica da parte delle
istanze associative o rappresentative delle pubbliche amministrazioni del
comparto.
2. Per le amministrazioni, le agenzie e le aziende
autonome dello Stato, opera come comitato di settore il Presidente del
Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nonché, per il sistema scolastico, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione.
3. Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato di
settore per ciascun comparto di contrattazione collettiva viene costituito:
a) nell’ambito della Conferenza dei Presidenti delle
regioni, per le amministrazioni regionali e per le amministrazioni del
Servizio sanitario nazionale, e dell’ANCI e dell’UPI e delI’Unioncamere, per
gli enti locali rispettivamente rappresentati;
b) nell’ambito della Conferenza dei rettori, per le
università;
c) nell’ambito delle istanze rappresentative promosse, ai
fini del presente articolo, dai presidenti degli enti. d’intesa con il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Ministro per la funzione
pubblica, rispettivamente per gli enti pubblici non economici e per gli enti
di ricerca.
4. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro
della sanità, partecipa al comitato di settore per il comparto di
contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario
nazionale.
5. L’ARAN regola i rapporti con i comitati di settore
sulla base di appositi protocolli.
6. Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
modificano i comparti o le aree di cui all’articolo 40,comma 2, o che
regolano istituti comuni a più comparti o a tutte le pubbliche
amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le altre competenze inerenti
alla contrattazione collettiva sono esercitate in forma collegiale, tramite
un apposito organismo di coordinamento dei comitati di settore costituito
presso l’ARAN, al quale partecipa il Governo, tramite il Ministro per la
funzione pubblica, che lo presiede.
Articolo 42
Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro
(art.47 d.lgs n.29 del 1993)
1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e
l’attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Fino a
quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla
rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali
disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui
all’articolo 2, comma 1. lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle
organizzazioni sindacali ai fini dell’attribuzione dei diritti e delle
prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell’esercizio della
contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base
ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze
sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19 e seguenti della legge 20
maggio 1970, n. 300. Ad esse spettano, in proporzione alla
rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della
medesima legge 20 maggio 1970, n. 300, e le migliori condizioni derivanti
dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura
amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle
organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le
modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria
del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di
tutti i lavoratori.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali,
tra l’ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai
sensi dell’articolo 43, sono definite la composizione dell’organismo di
rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle
elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e
il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere
garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in
.base ai criteri dell’articolo 43, siano ammesse alle trattative per la
sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni
sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e
purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano
l’elezione e il funzionamento dell’organismo. Per la presentazione delle
liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici
un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per
cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture
amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di
dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono
prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8,siano costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di
modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì
prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le
rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con
pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del
personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni e del presente testo unico. Gli accordi o contratti collettivi
che regolano l’elezione e il funzionamento dell’organismo, stabiliscono i
criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della
rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle
rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al
comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.
7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità
con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle
rappresentanze sindacali aziendali dall’articolo 9 e successive
modificazioni o da altre disposizioni della legge e della contrattazione
collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell’esercizio della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in
relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,
gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere
costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna
amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di
amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche,
possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che
siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai
contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 per la
costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’articolo 19
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la rappresentanza dei dirigenti nelle
amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza
con la natura delle loro funzioni, dagli accordi o contratti collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto
collettivo del compatto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell’articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli
organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante
l’istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero
dei componenti dell’organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative
sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche,
nell’ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d’Aosta, si
applica quanto previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989
n. 430.
Articolo 43
Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione
collettiva
(art. 47 bis d.lgs n.29 del 1993e art.44. commi da
6 a 8 del d.lgs n.80 del 1998)
1. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva
nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area
una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a
tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato
associativo e’ espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento
dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate
nell’ambito considerato. Il dato elettorale e espresso dalla percentuale dei
voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale.
rispetto al totale dei voti espressi nell’ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il
relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le
organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del
comma 1 siano affiliate.
3. L’ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando
previamente, sulla base della rappresentatività accettata per l’ammissione
alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che
aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il
51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto
o nell’area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel
medesimo ambito.
4. L’ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la
stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o
modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le
pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni
sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano
affiliate organìzzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40,
comma 3, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del
personale.
6. Agli effetti dell’accordo tra I’ARAN e le
confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell’articolo
50, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e
le orcanizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale
ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi. aspettative e
distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentativita ai
sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della
consistenza delle strutture oruanizzative nel compatto o nell’area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è
assicurata dall’ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna
amministrazione nell’anno considerato sono rilevati e trasmessi all’ARAN non
oltre il 31 marzo dell’anno successivo dalle pubbliche amministrazioni,
controfirmati da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle
informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di indicare il
funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati.
Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati
relativi alle deleghe I’ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni,
della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero
del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche
amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed
obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle
eventuali controversie è istituito presso I’ARAN un comitato paritetico. che
può essere articolato per compatti, al quale partecipano le organizzazioni
sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai
voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione,
ai fini della misurazione del dato associativo. le deleghe a favore di
organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo
economico inferiore di più della meta’ rispetto a quello mediamente
richiesto dalle organizzazioni sindacali del compatto o dell’area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative
alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in
ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non
rappresentato nel comitato, la deliberazione e’ adottata su conforme parere
del CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta
di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che
provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, I’ARAN e le
organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e
il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti
presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite
adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della
legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31
dicembre 1996. n. 675. e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui
all’articolo 40, commi 2 e 3, del presente testo unico, sono pubblicati
nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
14. In materia di rappresentatività delle organizzazioni
sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di
Bolzano e delle regioni Valle D’Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti,
rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e
provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con
forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative,
previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base
al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche
lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia dì Bolzano e della
regione della Val d’Aosta, i criteri per la determinazione della
rappresentatività di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti
territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.
15. L’ARAN assume, nell’ambito degli indirizzi deliberati
dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti
datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove
possibile, anche con la contestualita delle procedure del rinnovo dei
contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel
campo dell’erogazione dei servizi.
Articolo 44
Nuove forme di partecipazione alla organizzazione del
lavoro
(art.48 d.lgs n.29 del 1993)
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la contrattazione collettiva nazionale
definisce nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale
ai fini dell’organizzazione del lavoro nelle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2. Sono abrogate le norme che prevedono ogni forma
di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di
amministrazione delle predette amministrazioni pubbliche, nonché nelle
commissioni di concorso. La contrattazione collettiva nazionale indicherà
forme e procedure di partecipazione che sostituiranno commissioni del
personale e organismi di gestione, comunque denominati.
Articolo 45
Trattamento economico
(art.49 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è
definito dai contratti collettivi.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, parità di trattamento
contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi.
3. I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla produttività individuale;
b) alla produttività collettiva tenendo conto
dell’apporto di ciascun dipendente;
c) all’effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate obiettivamente ovvero pericolose o dannose per la salute. Compete
ai dirigenti la valutazione dell’apporto partecipativo di ciascun
dipendente. nell’aìnbito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione
collettiva.
4. I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei
trattamenti economici accessori.
5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici
accessori dei personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri,
per i servizi che si prestano all’estero presso le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari e le istituzioni culturali e
scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi
prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, nonché dalle altre
pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri.
Articolo 46
Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni
(art.50 d.lgs n.29 del 1993,)
1.Le pubbliche amministrazioni sono legalmente
rappresentate dallAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni - ARAN, agli effetti della contrattazione collettiva
nazionale. L’ARAN esercita a livello nazionale, in base agli indirizzi
ricevuti ai sensi degli articoli 41 e 47, ogni attività relativa alle
relazioni sindacali, alla negoziazione dei contratti collettivi e alla
assistenza delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Sottopone alla valutazione della
commissione di garanzia dell’attuazione della legge 12 giugno 1990, n. 146 e
successive modificazioni integrazioni. gli accordi nazionali sulle
prestazioni indispensabili ai sensi dell’articolo 2 della legge citata.
2. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi
dell’assistenza dell’ARAN ai fini della contrattazione integrativa. Sulla
base di apposite intese, l’assistenza può essere assicurata anche
collettivamente ad amministrazioni dello stesso tipo o ubicate nello stesso
ambito territoriale. Su richiesta dei comitati di settore, in relazione
all’articolazione della contrattazione collettiva integrativa nel compatto
ed alle specifiche esigenze delle pubbliche amministrazioni interessate,
possono essere costituite, anche per periodi determinati, delegazioni
dell’ARAN su base regionale o pluriregionale.
3. L’ARAN cura le attività di studio, monitoraggio e
documentazione necessarie all’esercizio della contrattazione collettiva.
Predispone a cadenza trimestrale, ed invia al Governo, ai comitati di
settore e alle commissioni parlamentari competenti, un rapporto
sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti. A tal
fine l’ARAN si avvale della collaborazione dell’ISTAT per l’acquisizione di
informazioni statistiche e per la formulazione di modelli statistici di
rilevazione, ed ha accesso ai dati raccolti dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica in sede di predisposizione del
bilancio dello Stato, del conto annuale del personale e del monitoraggio dei
flussi di cassa e relativi agli aspetti riguardanti il costo del lavoro
pubblico.
4. Per il monitoraggio sull’applicazione dei contratti
collettivi nazionali e sulla contrattazione collettiva intettrativa, viene
istituito presso l’ARAN, un apposito Osservatorio a composizione paritetica.
I suoi componenti sono desimiati dall’ARAN, dai comitati di settore e dalle
organizzazioni sindacali firtnatarie dei contratti collettivi nazionali.
5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere
all’ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale e
la indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con
riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il comitato direttivo dell’ARAN è costituito da cinque
componenti ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica di concetto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, designa tre dei componenti, tra i
quali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città, il
presidente. Degli altri componenti, uno è designato dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e l’altro dall’ANCI e dall’UPI.
7. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta
competenza in materia di relazioni sindacali e di gestione del personale,
anche estranei alla pubblica amministrazione, e nominati ai sensi
dell’articolo 31 della legge 23 agosto 1988. n. 400. Il comitato dura in
carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Il
comitato delibera a maggioranza dei componenti. Non possono far parte del
comitato persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in
partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che ricoprano rapporti
continuativi di collaborazione odi consulenza con le predette
organizzazioni.
8. Per la sua attività. L’ARAN si avvale:
a) delle risorse derivanti da contributi posti a carico delle singole
amministrazioni dei vari compatti,corrisposti in misura fissa per dipendente
in servizio. La misura annua del contributo individuale è concordata tra
l’ARAN e l’organismo di coordinamento di cui all’articolo 41 comma 6, ed è
riferita a ciascun biennio contrattuale:
b) di quote per l’assistenza alla contrattazione integrativa e per le
altre prestazioni eventualmente richieste,
poste a carico dei soggetti che se ne avvalgano.
9. La riscossione dei contributi di cui al cornma 8 è effettuata:
a) per le amministrazioni dello Stato direttamente attraverso la
previsione di spesa complessiva da iscrivere nell’apposito capitolo dello
stato di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri:
b)per le amministrazioni diverse dallo Stato, mediante un sistema di
trasferimenti da definirsi tramite decreti del
Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della procrammazione
economica e. a seconda del compatto, dei Ministri competenti, nonché, per
gli aspetti di interesse regionale e
locale. prevma intesa espressa dalla Conferenza unificata Stato-regioni e
Stato-città.
10. L’ARAN ha personalità giuridica di diritto pubblico.
Ha autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.
Affluiscono direttamente al bilancio dell’ARAN i contributi di cui al comma
8.L’ ARAN definisce con propri regolamenti le norme concernenti
l’organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria. I
regolamenti sono soggetti al controllo del Dipartimento della funzione
pubblica da esercitarsi entro quindici giorni dal ricevimento degli stessi.
La gestione finanziaria è soggetta al controllo consuntivo della Corte dei
conti.
11. Il ruolo del personale dipendente dell’ARAN è
costituito da cinquanta unità ripartite tra il personale dei livelli e delle
qualifiche dirigenziali in base ai regolamenti di cui al comma 10. Alla
copertura dei relativi posti si provvede nell’ambito delle disponibilità di
bilancio tramite concorsi pubblici, ovvero mediante assunzioni con contratto
di lavoro a tempo determinato, regolati dalle norme di diritto privato.
12. L’ARAN può altresì avvalersi di un contingente di
venticinque unità di personale anche di qualifica dirigenziale proveniente
dalle pubbliche amministrazioni rappresentate, in posizione di comando o
collocati fuori ruolo. I dipendenti comandati o collocati fuori ruolo
conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico delle
amministrazioni di provenienza. Ad essi sono attribuite dall’ARAN, secondo
le disposizioni contrattuali vigenti, le voci retributive accessorie, ivi
compresa la produttività per il personale non dirigente e per i dirigenti la
retribuzione di posizione e di risultato. Il collocamento in posizione di
comando o di fuori ruolo è disposto secondo le disposizioni vigenti nonché
ai sensi dell’articolo 17, comma 14. della legge 15 maggio 1997. n.127.
L’ARAN può utilizzare, sulla base di apposite intese, anche personale
direttamente messo a disposizione dalle amministrazioni e dagli enti
rappresentati, con oneri a carico di questi. Nei limiti di bilancio. L’ARAN
può avvalersi di esperti e collaboratori esterni con modalità di rapporto
stabilite con i regolamenti adottati ai sensi del comma 10.
13. In sede di prima applicazione del comma 11, il
personale in servizio presso l’ARAN da almeno un anno a far data dal 28
novembre 1997, può presentare richiesta di trasferimento all’ARAN entro il
termine da questa fissato. ai sensi della normativa vigente. Il comitato
direttivo dell’ARAN procede ad apposita selezione ai fini dell’inquadrameto
nel relativo ruolo per la qualifica ricoperta nell’amministrazione di
appartenenza e con salvaguardia del trattamento economico in godimento.
14. Sino all’applicazione del comma 12, l’ARAN utilizza
personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle
tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n.l44, come modificato dall’articolo 8,comma 4, della legge 15maggio
1997, n. 127.
15. In via transitoria il conferimento finanziario rimane
fissato nell’importo complessivo iscritto nell’apposito capitolo dello stato
di previsione di spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri.
16. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza. di
agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale ovvero
dell’assistenza dell’ARAN ai sensi del comma 2.
Articolo 47
Procedimento di contrattazione collettiva
(art.51 d.lgs n.29 del 1993)
1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva
nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo
contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta una attività negoziale
dell’ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato
sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue
valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibiiità con
le linee di politica economica e finanziaria nazionale.
2. L’ARAN informa costantemente i comitati di settore e il Governo sullo
svolgimento delle trattative.
3. Raggiunta l’ipotesi di accordo. l’ARAN acquisisce il
parere favorevole del comitato di settore sul testo
contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti
che ne conseguono a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il
comitato di settore esprime, con gli effetti di cui all’articolo 41, comma
1, il proprio parere entro cinque giorni dalla comunicazione dell’ARAN. Per
le amministrazioni di cui all’articolo 41, comma 2, il parere è espresso dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite il Ministro per la funzione
pubblica. previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4. Acquisito il parere favorevole sull’ipotesi di
accordo, il giorno successivo l’ARAN trasmette la
quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei
conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. La Corte dei conti certifica
l’attendibilità dei costi quantificati e la loro compatibilità con gli
strumenti di programmazione e di bilancia, e può acquisire a tal fine
elementi istruttori e valutazioni da tre esperti designati dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro. del
bilancio e della programmazione economica. La designazione degli esperti,
per la certifcazione dei contratti collettivi delle amministrazioni delle
regioni e degli enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
Stato-regioni e con la Conferenza Stato-città. Gli esperti sono nominati
prima che l’ipotesi di accordo sia trasmessa alla Corte dei conti.
5. La Corte dei conti delibera entro quindici giorni
dalla trasmissione della quantificazione dei costi contrattuali, decorsi i
quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della
certifcazione viene comunicato dalla Corte all’ARAN. al comitato di settore
e al Governo. Se la certificazione è positiva, il Presidente dell’ARAN
sottoscrive definitivamente il contratto collettivo.
6. Se la certificazione della Corte dei conti non è positiva, I’ARAN,
sentito il comitato di settore o il Presidente del Consiglio dei ministri,
assume le iniziative necessarie per adeguare la quantifcazione dei costi
contrattuali ai fini della certificazione, ovvero, qualora non lo ritenga
possibile, convoca le organizzazioni sindacali ai fini della riapertura
delle trattative. Le iniziative assunte dall’ARAN in seguito alla
valutazione espressa dalla Corte dei conti sono comunicate, in ogni caso, al
Governo ed alla Corte dei conti, la quale riferisce al Parlamento sulla
definitiva quantificazione dei costi contrattuali, sulla loro Copertura
finanziaria e stilla loro conpatibilità con gli strumenti di programmazione
e di bilancio.
7. In ogni caso, la procedura di certificazione deve
concludersi entro quaranta giorni dall’ ipotesi di accordo, decorsi i quali
il Presidente dell’ARAN ha mandato di sottoscrivere definitivamente il
contratto collettivo, salvo che non si renda necessaria la riapertura delle
trattative ai sensi del comma precedente.
Articolo 48
Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva
nelle amministrazioni pubbliche e verifica
(art. 52 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti
dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all’articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e
integrazioni, l’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge
finanziaria ai sensi dell’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati
gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la
contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui
all’articolo 40, comma 3.
2. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi
bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
3. I contratti collettivi sono corredati da prospetti
contenenti la quantificazione degli oneri nonché l’indicazione della
copertura complessiva per l’intero periodo di validità contrattuale,
prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l’efficacia
temporale del contratto ovvero di sospenderne l’esecuzione parziale o totale
in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.
4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato è
iscritta in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica in ragione
dell’ammontare complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le
somme destinate a ciascun compatto mediante assegnazione diretta a favore
dei competenti capitoli di bilancio. anche di nuova istituzione, per il
personale dell’amministrazione statale, ovvero mediante trasferimento ai
bilanci delle amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali sia
previsto l’apporta finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri.
Per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato e per gli
altri enti cui si applica il presente testo unico, l’autorizzazione di spesa
relativa al rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme
con cui vengono approvati i bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di
copertura.
5. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui al comma
4 devono trovare specifica allocazione nelle entrate dei bilanci delle
amministrazioni ed enti beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti
capitoli di spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se non con apposita
autorizzazione legislativa.
6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi
dell’articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti
ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o
dai servizi di controllo interno.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo V del
presente testo unico, la Corte dei conti. anche nelle sue articolazioni
regionali di controllo, verifica periodicamente gli andamenti della spesa
per il personale delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal fine, la Corte dei
conti può avvalersi, oltre che dei servizi di controllo interno o nuclei di
valutazione, di esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed enti
pubblici.
Articolo 49
Interpretazione autentica dei contratti collettivi
(art.53 d.lgs n.29 del 1993)
1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei
contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per
definire consensualmente il significato della clausola controversa.
L’eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all’articolo 47,
sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del
contratto.
Articolo 50
Aspettative e permessi sindacali
(art.54 d.lgs n.29 del 1993)
1. Al fine del contenimento, della trasparenza e della
razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore
pubblico, la contrattazione collettiva ne determina i limiti massimi in un
apposito accordo, tra l’ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell’articolo 43.
2. La gestione dell’accordo di cui al comma 1, ivi
comprese le modalità di utilizzo e distribuzione delle aspettative e dei
permessi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali
aventi titolo sulla base della loro rappresentatività e con riferimento a
ciascun comparto e area separata di contrattazione, è demandata alla
contrattazione collettiva, garantendo a decorrere dal 1 agosto 1996 in ogni
caso l’applicazione della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive
modificazioni. Per la provincia autonoma di Bolzano si terrà conto di quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6
gennaio 1978. n.58.
3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione
pubblica - il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei
permessi sindacali.
4.Contestualmente alla definizione della nuova normativa
contenente la disciplina dell’intera materia, sono abrogate le disposizioni
che regolano attualmente la gestione e la fruizione delle aspettative e dei
permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche. Fino alla emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, restano
in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che
ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali
nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di
cui all’ultimo periodo del comma 2 e sono a tal fine aumentati di una unità,
fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i
contingenti attualmente previsti.
5. Oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le
pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in
aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva,
ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi dei predetti elenchi sono
pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai
sensi dell’articolo 16 della legge 29 marzo 1983. n. 93.
Titolo IV
RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 51
Disciplina del rapporto di lavoro
(art.55 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche è disciplinato secondo le disposizioni degli
articoli 2, commi 2 e 3,e 3.
2. La legge 20 maggio 1970, n.300, si applica alle
pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
Articolo 52
Disciplina delle mansioni
(art.56 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate
equivalenti nell’ ambito della classificazione professionale prevista dai
contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica
superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive. L’esercizio di fatto
di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto
ai fini dell’inquadramento del lavoratore o dell’assegnazione di incarichi
di direzione.
2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di
lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più
di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le
procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente
con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per
ferie, per la durata dell’assenza.
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori,
ai fini del presente articolo, soltanto l’attribuzione in modo prevalente,
sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale. dei compiti propri
di dette mansioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di
effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per
la qualifica superiore. Qualora l’utilizzazione del dipendente sia disposta
per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque
nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è
assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la
copertura dei posti vacanti.
5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è
nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica
superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento
economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto
l’assegnazione risponde personalmentè del maggior onere conseguente, se ha
agito con dolo o colpa grave.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano in
sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali
prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I
medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di
cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di
mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare
il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del
lavoratore.
Articolo 53
Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi
(art.58 d.lgs n.29 del 1993)
1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la
disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3. nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall’articolo
6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli da
89 a 93 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
agli articoli da 68 a 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive
modificazioni, all’articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n.
498, all’articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed
all’articolo 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 1992, n. 510.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai
dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non
siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti
normative, o che non siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il termine del 21 luglio 1993, sono emanate norme
dirette a determinare gli incarichi consentiti e quelli vietati ai
magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli
avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i
rispettivi istituti.
4. Decorso il termine di cui al comma 3, l’attribuzione
degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla
legge o da altre fonti nonnative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che
provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o
commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri
oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica
protessionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto
che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, cornma
2, compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore
al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a
tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è
consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività
libero-professionali. Gli incarichi retribuiti. di cui ai commi seguenti,
sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e
doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un
compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali. riviste. enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di
opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese
documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in
posizione di aspettativa. di comando o di
fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti
presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei
disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione
nei casi previsti dal presente testo unico. In caso di inosservanza del
divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità
disciplinare, il compenso dovuto per Le prestazioni eventualmente svolte
deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel
conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del
dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
8.Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza
la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti
stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi,
senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione
disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo
provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l’importo previsto come
corrispettivo dell’incarico, ove gravi su fondi in disponibilità
dell’amministrazione conferente, è trasferito all amministrazione di
appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa
autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione dell’articolo 6, comma 1,
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140. All’accertamento delle violazioni e
all’irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze,
avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del
Ministero delle finanze.
10. L’autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai
soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può,
altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di
appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che
presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle
di appartenenza, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due
amministrazioni, In tal caso il termine per provvedere è per
l’amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa,
se l’amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte
dell’amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere,
l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da
amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti pubblici per gli
incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a dare comunicazione
all’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi dei compensi
erogati nell’anno precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi
retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a comunicare, in via telematica
o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica
l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi
nell’anno precedente, con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del
compenso lordo previsto o presunto. L’elenco è accompagnato da una relazione
nella quale sono indicate Le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell’autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi
di buon andamento dell’amministrazione, nonché le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Nello stesso termine e con le
stesse modalità le amministrazioni che, nell’anno precedente. non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti. anche se comandati o
fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi.
13.Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico,
per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico
conferito o autorizzato, i compensi, relativi all’anno precedente, da esse
erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di
cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell’applicazione delle norme
di cui all’articolo 1. commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento
della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il
30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d’ufficio; sono altresì
tenute a comunicare semestralmente l’elenco dei collaboratori esterni e dei
soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione
della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi 11, 12. 13 e 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a
quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le
comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso
comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31
dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti e
formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la
razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
Art. 54
Codice di comportamento
(art.58 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43,
definisce un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni anche in relazione alle necessarie misure organizzative da
adottare al fine di assicurare la qualità dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all’atto dell’assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all’Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni indirizzi, ai
sensi dell’articolo 41, comma 1 e dell’articolo 70, comma 5, affinché il
codice venga recepito nei contratti, in allegato, e perché i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in materia di
responsabilità disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l’Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano, entro il termine
del 21 giugno 1993, un codice etico che viene sottoposto all’adesione degli
appartenenti alla magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice è adottato dall’organo di autogoverno.
5.Entro il 31 dicembre 1998, l’organo di vertice di
ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 43 e le associazioni di
utenti e consumatori,l’applicabilità del codice di cui al comma 1, anche per
apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine della
pubblicazione e dell’adozione di uno specifico codice di comportamento per
ogni singola amministrazione.
6. Sull’applicazione dei codici di cui al presente articolo vigilano i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attività di
formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei
codici di cui al presente articolo.
Articolo 55
Sanzioni disciplinari e responsabilità
(art.59 d.lgs n.29 del 1993)
1.Per i dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, resta
ferma la disciplina attualmente vigente in materia di responsabilità civile,
amministrativa, penale e contabile per i dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
2.Ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, si
applicano l’articolo 2106 del codice civile e l’articolo 7,commi primo,
quinto e ottavo. della legge 20 maggio 1970. n. 300.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 53, comma
1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei
codici di comportamento di cui all’articolo 54, la tipologia delle
infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi.
4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio
ordinamento, individua l’ufficio competente per i procedimenti
disciplinari. Tale ufficio, su segnalazione del capo della struttura in cui
il dipendente lavora, contesta l’addebito al dipendente medesimo, istruisce
il procedimento disciplinare e applica la sanzione. Quando le sanzioni da
applicare siano rimprovero verbale e censura, il capo della struttura in cui
il dipendente lavora provvede direttamente.
5.Ogni provvedimento disciplimiare. ad eccezione del
rimprovero verbale, deve essere adottato previa tempestiva contestazione
scritta dell’addebito al dipendente, che viene sentito a sua difesa con
l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Trascorsi
inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente,
la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.
6. Con il consenso del dipendente la sanzione applicabile
può essere ridotta, ma in tal caso non è più suscettibile di impugnazione.
7. Ove i contratti collettivi non prevedano procedure di
conciliazione, entro venti giorni dall’applicazione della sanzione, il
dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell’associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato, può impugnarla dinanzi al collegio
arbitrale di disciplina dell’ amministrazione in cui lavora. Il collegio
emette la sua decisione entro novanta giorni dall’impugnazione e
l’amministrazione vi si conforma. Durante tale periodo la sanzione resta
sospesa.
8. Il collegio arbitrale si compone di due rappresentanti
dell’amministrazione e di due rappresentanti dei dipendenti ed è presieduto
da un esterno all’amministrazione, di provata esperienza e indipendenza.
Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, stabilisce,
sentite le organizzazioni sindacali, le modalità per la periodica
designazione di dieci rappresentanti dell’amministrazione e dieci
rappresentanti dei dipendenti, che, di comune accordo, indicano cinque
presidenti. In mancanza di accordo, l’amministrazione richiede la nomina dei
presidenti al presidente del tribunale del luogo in cui siede il collegio.
Il collegio opera con criteri oggettivi di rotazione dei membri e di
assegnazione dei procedimenti disciplinari che ne garantiscono
l’imparzialità.
9. Più amministrazioni omogenee o affini possono
istituire un unico collegio arbitrale mediante convenzione che ne regoli le
modalità di costituzione e di funzionamento nel rispetto dei principi di cui
ai precedenti commi.
10. Fino al riordinamento degli organi collegiali della
scuola nei confronti del personale ispettivo tecnico, direttivo, docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative
statali si applicano le norme di cui al titolo IV. capo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974. n. 417.
Articolo 56
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
(art.59 bis d.lgs n.29 del 1993)
1. Se i contratti collettivi nazionali non hanno
istituito apposite procedure di conciliazione e arbitrato, le sanzioni
disciplinari possono essere impugnate dal lavoratore davanti al collegio di
conciliazione di cui all’articolo 66, con le modalità e con gli effetti di
cui all’articolo 7, commi 6 e 7,della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 57
Pari opportunità
(art.61 d.lgs n.29 del 1993)
1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro:
a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità,
almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo
restando il principio di cui all’ articolo 35, comma 3, lettera e);
b) adottano propri atti regolamentari per
assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente
alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica:
c) garantiscono la partecipazione delle
proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale
in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni
interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a
favorime la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita
professionale e vita familiare;
d) possono finanziare programmi di azioni positive
e l’attività dei Comitati pari opportunità nell’ambito delle proprie
disponibilità di bilancio.
2.Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalità di
cui all’articolo 9, adottano tutte le misure per attuare le direttive della
Unione europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
Titolo V
CONTROLLO DELLA SPESA
Articolo 58
Finalità
(art.63 d.lgs n.29 del 1993)
1.Al fine di realizzare il più efficace controllo dei
bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei
costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del
tesoro, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle
informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2.Per le finalità di cui al comma 1, tutte le
amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi
informatici e statistici definiti o valutati dall’Autorità per l’informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica.
3.Per l’immediata attivazione del sistema di controllo
della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro,
d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi
informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti
economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle
modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal
sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili
per tutte le amministrazioni e gli enti interessati.
Articolo 59
Rilevazione dei costi
(art.64 d.lgs n.29 del 1993)
1.Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli
programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e
al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli
elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.
2.Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione
della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al
fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede,
in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative
cui compete la gestione dei programmi, ad un’articolazione dei bilanci
pubblici a carattere sperimentale.
3.Per la omogeneizzazione delle procedure presso i
soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza
ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta apposito atto
di indirizzo e coordinamento.
Articolo 60
Controllo del costo del lavoro
(art.65 d.lgs n.29 del 1993)
1.Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di
rilevazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e
delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate
derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo
e a consuntivo. mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica elabora, altresì, un conto annuale
che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali
relative al personale delle amministrazioni statali.
2.Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese
di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti. per il tramite della
Ragioneria generale dello Stato ed inviandone copia alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello
di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le
amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione,
sono stabiliti dalle leggi, da i regolamenti e dagli atti di programmazione.
La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per
l’anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l’applicazione delle
misure di cui all’articolo 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.Gli enti pubblici economici e le aziende che producono
servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all’articolo
70, comma 5 sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il
costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure
definite dal Ministero del tesoro, d’intesa con il predetto Dipartimento
della funzione pubblica.
4.La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento
sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore
pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili
presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d’anno,
anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a
specifiche materie, settori ed interventi.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, anche su espressa richiesta del Ministro per la
funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri
analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con
particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e
decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché
presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento
integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della
Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette
amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all’articolo 3 della
legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all’articolo 27,
comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.
6.Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di
cui al comma 5 può partecipare l’ispettorato operante presso il
Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato stesso si avvale di
cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, cinque
funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o
fuori ruolo, del Ministero dell’interno e di altro personale comunque in
servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L’ispettorato
svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle
pubbliche amministrazioni l’ottimale utilizzazione delle risorse umane, la
conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon
andamento e l’osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi,
dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro.
Articolo 61
Interventi correttivi del costo del personale
(art. 66 d. lgs n. 29 del 1993)
1.Fermo restando il disposto dell’articolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed
integrazioni, e salvi i casi di cui ai commi successivi, qualora si
verifichino o siano prevedibili, per qualunque causa, scostamenti rispetto
agli stanziamenti previsti per le spese destinate al personale, il Ministro
del tesoro, informato dall’amministrazione competente, ne riferisce al
Parlamento, proponendo l’adozione di misure correttive idonee a ripristinare
l’equilibrio del bilancio. La relazione è trasmessa altresì al nucleo di
valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.
2. Le pubbliche amministrazioni che vengono, in qualunque
modo, a conoscenza di decisioni giurisdizionali che comportino oneri a
carico del bilancio, ne danno immediata comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ove
tali decisioni producano nuovi o maggiori oneri rispetto alle spese
autorizzate, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle
sentenze della Corte costituzionale o dalla conoscenza delle decisioni
esecutive di altre autorità giurisdizionali, una relazione al Parlamento,
impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d’urgenza una nuova
disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede, con la stessa procedura di cui al comma
2, a seguito di richieste pervenute alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -Dipartimento della funzione pubblica per la estensione
generalizzata di decisioni giurisdizionali divenute esecutive, atte a
produrre gli effetti indicati nel medesimo comma 2 sulla entità della spesa
autorizzata.
Articolo 62
Commissario del Governo
(art..67 d.lgs n.29 del 1993)
1. Il Commissario del Governo rappresenta lo Stato nel
territorio regionale. Egli è responsabile, nei confronti del Governo, del
flusso di informazioni degli enti pubblici operanti nel territorio, in
particolare di quelli attivati attraverso gli allegati ai bilanci e il conto
annuale di cui all’articolo 60, comma 1. Ogni comunicazione del Governo alla
regione avviene tramite il Commissario del Governo.
Titolo VI
GIURISDIZIONE
Articolo 63
Controversie relative ai rapporti di lavoro
(art.68 d.lgs ,n.29 del 1993).
1.Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4,
incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento
e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale,
nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate
e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi
presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione,
il giudice li disapplica. se illegittimi. L’impugnazione davanti al giudice
amministrativo dell’atto amministrativo rilevante nella controversia non è
causa di sospensione del processo.
2.Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di
condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le
quali riconosce il diritto all’assunzione, ovvero accerta che l’assunzione è
avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche
effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.
3.Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300 e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali,
dall’ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di
contrattazione collettiva di cui all’articolo 40 e seguenti del presente
decreto.
4.Restano devolute alla giurisdizione del giudice
amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per
l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede
di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro
di cui all’articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali
connessi.
5.Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di
cui al comma 3 dell’articolo 64, il ricorso per cassazione può essere
proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi
collettivi nazionali di cui all’articolo 40.
Articolo 64
Accertamento pregiudiziale sull’efficacia, validità ed
interpretazione dei contratti collettivi
(art.68 bis d.lgs n.29 del 1993)
1.Quando per la definizione di una controversia
individuale di cui all’articolo 63, è necessario risolvere in via
pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o
l’interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo
nazionale, sottoscritto dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni - ARAN - ai sensi dell’articolo 40 e seguenti, il
giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da
risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi
giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell ordinanza,
del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all’ARAN.
2.Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
1, l’ARAN convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la
possibilità di un accordo sull’interpretazione autentica del contratto o
accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa.
All’accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica della clausola
si applicano le disposizioni dell’articolo 49. Il testo dell’accordo è
trasmesso, a cura dell’ARAN, alla cancelleria del giudice procedente, la
quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima
dell’udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1,
in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa.
3.Se non interviene l’accordo sull’interpretazione
autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con
sentenza sulla sola questione di cui al comrna 1, impartendo distinti
provvedimenti per l’ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione
della causa. La sentenza e impugnabile soltanto con ricorso immediato per
Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione
dell’avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del
giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per
cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione
del processo.
4.La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a
norma dell’articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo
stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della
causa può essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio
di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso
di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di
cassazione conserva i suoi effetti.
5.L’ARAN e le organizzazioni sindacali firmatarie possono
intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall’articolo 419
del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell’intervento
alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una
questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare
memorie nel giudizio di merito ed in quello per cassazione. Della
presentazione di memorie è dato avviso alle parti, a cura della cancelleria.
6.In pendenza del giudizio davanti alla Corte di
cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende
dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte è chiamata a
pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice
fissa, anche d’ufficio, l’udienza per la prosecuzione del processo;
7.Quando per la definizione di altri processi è
necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e gia
intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene
di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma
3.
8.La Corte di cassazione. nelle controversie di cui è
investita ai sensi del comma 3, può condannare la parte soccombente, a norma
dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza
di parte.
Articolo 65
Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie
individuali
(art.69 d.lgs n.29 del 1993)
1.Per le controversie individuali di cui all’articolo 63,
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 410 del
codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti
collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all’articolo
66, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto.
2.La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi
novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione.
3.Il giudice che rileva che non è stato promosso il
tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 66,
commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale è stata proposta prima della
scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo
sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta
giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi
secondo e quinto dell’articolo 412-bis del codice di procedura civile.
Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta
giorni, il processo può essere riassunto entro il termine perentorio di
centottanta giorni. La parte contro la quale e’ stata proposta la domanda in
violazione dell’articolo 410 del codice di procedura civile, con l’atto di
riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni
prima dell’udienza fissata, può modificare o integrare le proprie difese e
proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili
d’ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il
giudice dichiara d’ufficio l’estinzione del processo con decreto cui si
applica la disposizione di cui all’articolo 308 del codice di procedura
civile.
4.Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di
intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento della
funzione pubblica ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria
interministeriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali
degli organici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo
obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel
settore pubblico e privato.
Articolo 66
Collegio di conciliazione
(art.69 bis d.lgs n.29 del 1993)
1.Ferma restando la facoltà del lavoratore di avvalersi
delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il
tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’articolo 65 si svolge,
con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di
conciliazione istituito presso l’Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l’ufficio cui il
lavoratore è addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del
rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto conpatibili, se il
tentativo di conciliazione è promosso dalla pubblica amministrazione. Il
collegio di conciliazione è composto dal direttore dell’Ufficio o da un suo
delegato. che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un
rappresentante dell’amministrazione.
2.La richiesta del tentativo di conciliazione,
sottoscritta dal lavoratore, è consegnata all’Ufficio presso il quale è
istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere
consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all’ amministrazione di
appartenenza.
3.La richiesta deve precisare:
a) l’ amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore
è addetto;
b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla
procedura;
c) l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento
della pretesa;
d)la nomina del proprio rappresentante nel collegio di
conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un’organizzaziolle
sindacale.
4.Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della
richiesta, l’amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore,
deposita presso l’Ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il
proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci
giorni successivi al deposito, il Presidente
fissa la comparizione delle parti per il tentativo di
conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore può farsi
rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o
conferisce mandato. Per l’amministrazione deve comparire un soggetto munito
del potere di conciliare.
5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente
ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di
conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione
non si applicano le disposizioni dell’articolo 2113, commi, primo, secondo e
terzo del codice civile.
6. Se non si raggiunge l’accordo tra le parti, il
collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria
definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di
essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse
dalle parti.
7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito, Il giudice valuta il
comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del
regolamento delle spese.
8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica
amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al
comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell’articolo 420, commi primo,
secondo e terzo, del codice di procedura civile, non può dar luogo a
responsabilità amministrativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE FINALI
Capo I
Disposizioni diverse
Articolo 67
Integrazione funzionale del Dipartimento della funzione
pubblica
con la Ragioneria generale dello Stato
(art. 70 d.lgs n.29 del 1993)
1.Il più efficace perseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 48, commi 1, 2 e 3. ed agli articoli 58,59 e 60 è
realizzato attraverso l’integrazione funzionale della Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica con il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, da conseeuirsi
mediante apposite conferenze di servizi presiedute dal Ministro per la
funzione pubblica o da un suo delegato.
2.L’applicazione dei contratti collettivi di lavoro,
nazionali e decentrati, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è
oggetto di verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, con riguardo, rispettivamente, al
rispetto dei costi prestabiliti ed agli effetti degli istituti contrattuali
sull’efficiente organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sulla
efficacia della loro azione.
3.Gli schemi di provvedimenti legislativi e i
progetti li legge, comunque sottoposti alla valutazione del Governo,
contenenti disposizioni relative alle amministrazioni pubbliche richiedono
il necessario concerto del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Dipartimento della funzione pubblica, I
provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato incidenti nella
medesima materia sono adottati d’intesa con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione e con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - il Dipartimento della funzione pubblica in apposite conferenze di
servizi da indire ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 14 della
legge 7agosto 1990, n. 241.
Articolo 68
Aspettativa per mandato parlamentare
(art. 71 d.lgs n. 29 del 1993)
1.I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al
Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono
collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Essi
possono optare per la conservazione, in luogo dell’indennità parlamentare e
dell’analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento
economico in godimento presso l’amministrazione di appartenenza, che resta a
carico della medesima.
2.Il periodo di aspettativa è utile ai fini
dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
3.Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della
proclamazione degli eletti: di questa le Camere ed i Consigli regionali
danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza degli eletti per i
con seguenti
provvedimenti.
4.In sede di prima applicazione del presente decreto, la
disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31marzo 1993.
5.Le regioni adeguano i propri ordinamenti ai principi di
cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 22 aprile 1993.
Capo II
Norme transitorie e finali
Articolo 69
Norma transitoria
(art. 72 d.lgs n.29 del 1993,)
1.Salvo che per le materie di cui all’articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.421, gli accordi sindacali
recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge 29
marzo 1983. n. 93. e le norme generali e speciali del pubblico
impiego, vigenti alla data del 21 febbraio 1993 e non abrogate,
costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la
disciplina di cui all’articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono
inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
disciplinati dal presente testo unico in relazione ai soggetti e alle
materie dagli stessi contemplati. Le disposizioni vigenti cessano in ogni
caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun
ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo previsto dal
presente testo unico.
2.In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale
della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all’articolo 2, comrna 2,
la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto.
3.Resta ferma, per quanto non modificato dal presente
testo unico, la disciplina dell’accordo sindacale riguardante tutto il
personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, reso
esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n.
171, fino alla sottoscrizione del primo contratto collettivo previsto dal
titolo III nell’ambito di riferimento di esso.
Articolo 70
Norma finale
(art. 73 d.lgs n.29 del 1993)
1.Restano salve per la regione Valle d’Aosta le
competenze in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul
bilinguismo, Restano comunque salve, per la provincia autonoma di Bolzano,
le competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul
bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.
2.In attesa di una organica normativa nella materia,
restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, l’esercizio delle professioni per le quali sono
richieste l’abilitazione o l’iscrizione ad ordini o albi professionali. Il
personale di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, può iscriversi, se in possesso dei prescritti
requisiti, al relativo ordine professionale.
3. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267 riguardanti i Segretari comunali e
provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n. 65 - esclusi gli articoli 10 e 13
-sull’ordinamento della Polizia municipale. Per il personale disciplinato
dalla stessa legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché per i Segretari comunali e
provinciali il trattamento economico è definito nei contratti collettivi
previsti dal presente decreto.
4. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti locali
è disciplinato dai contratti collettivi previsti dal presente decreto.
5. Le aziende e gli enti di cui alle leggi 26 dicembre
1936, n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,13 luglio 1984,
n.312, 30 maggio 1988, n.186, 11luglio 1988, n. 266, 31 gennaio 1992,n. 138,
legge 30 dicembre 1986, n. 936 , decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250,
provvederanno ad adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui al titolo
I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti enti ed aziende sono
regolati da contratti collettivi ed individuali in base alle disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 2, all’articolo 8, comma 2 ed all’articolo 60,
comma 3. Le predette aziende o enti sono rappresentati dall’ARAN ai fini
della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di
indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti di intesa con il Presidente del
Consiglio dei ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione
pubblica, ai sensi dell articolo 41, comma 2. La certificazione dei costi
contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di
programmazione e bilancio avviene con le procedure dell’articolo 47.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le
medesime, salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono al personale di
cui al decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945. n. 331.
Articolo 71
Norma transitoria in materia di dirigenza
(art.25 d.lgs n.29 del 1993)
1.Sono portate a compimento le procedure concorsuali per
le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data del 21 febbraio 1993,
siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i
provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano
salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni
normative di carattere transitorio.
2.Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui
agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748, e successive modificazioni, e quello di cui all’articolo 15
della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi
dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale
personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di
direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente,
nonché compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati
dal dirigente, Il trattamento economico è definito nel primo contratto
collettivo di comparto di cui all’articolo 40.
Articolo 72
Norma transitoria sull’individuazione degli uffici
dirigenziali e determinazione delle piante organiche
(art.31 d.lgs n.29 del 1993)
1.Resta fermo quanto previsto dall’articolo 31 del
decreto legislativo 3 febbbraio 1993, n.29 in materia di prima
individuazione di uffici dirigenziali e determinazione delle piante
organiche fino al completamento delle relative procedure.
Articolo 73
Norme di coordinamento
(art.45, commi 1,2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18,21,23
d.lgs n.80 del 1998)
1.A far data dal 23 aprile 1998, le disposizioni che
conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti
o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente
testo unico, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti.
2.A far data dal 23 aprile 1998. le disposizioni
previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti
di uffici dirigenziali generali.
3.Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 3, del presente testo unico, non si applica l’articolo
199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.
4.Le disposizioni del presente presente testo unico si
applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35, e dell’articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del
personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
5. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18.
della legge 29 dicembre 1994, n.724. continuano ad applicarsi alle
amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle
dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.
6.Per il personale della carriera prefettizia di cui
all’articolo 3, comma 1 del presente testo unico, gli istituti della
partecipazione sindacale di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico sono
disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17 della legge 23 agosto 1988. n. 400.
7.In materia di reclutamento, le pubbliche
amministrazioni applicano la disciplina prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche e
integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dagli
articoli 35 e 36 dal presente testo unico, salvo che la materia venga
regolata, in coerenza con i principi ivi previsti, nell’ambito dei
rispettivi ordinamenti.
8.Sono portate a compimento le procedure di reclutamento
per cui, alla data di entrata in vigore 21 aprile 1998 siano stati emanati i
relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da
parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
9.In fase di prima applicazione, il personale in servizio
presso i gabinetti dei Ministri e le segreterie particolari dei Ministri e
dei Sottosegretari di Stato, fermi restando i rispettivi provvedimenti di
assegnazione ai predetti uffici, transita nel contingente degli uffici
istituiti con il regolamento di cui all’articolo 14, comma 2, del presente
testo unico. Sino alla data di entrata in vigore di tale regolamento si
applicano a tutti i Ministri, compresi i Ministri senza portafoglio. le
disposizioni sulla costituzione dei gabinetti e delle segreterie particolari
di cui al regio decreto legge 10 luglio 1924. n. 1100. e successive
modificazioni. Il personale addetto ai gabinetti ed alle segreterie
particolari può essere scelto fra estranei alle amministrazioni pubbliche in
misura non superiore a un terzo. Limitatamente alla durata dell’incarico, ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche chiamati alle cariche di cui al
comma 1 dell’articolo 158 della legge 11luglio 1980, n. 312, è assicurato lo
stesso trattamento economico complessivo spettante agli estranei all’
amministrazione dello Stato chiamati a ricoprire le corrispondenti cariche.
E’ fatto salvo l’eventuale trattamento economico più favorevole spettante.
10.Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del presente
testo unico, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di
lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni
attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono
essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
15.Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.80 sono devolute al giudice
amministrativo a partire dal 10 luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione
prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data
del 30 giugno 1998.
17. I limiti di cui all’articolo 19, comma 6, del
presente testo unico, non si applicano per la nomina dei direttori degli
enti parco nazionale.
18. Le disposizioni in materia di mobilità di cui agli
articoli 30, 3 1, 33 e 34 del presente testo unico non si applicano al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
19. In tutti i casi, anche se previsti da normative
speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono
tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori
ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il
personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al
trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si
applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso
l’ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento
previsto dall’articolo 46, commi 8 e 9, del presente testo unico, accertata
dall’organismo di coordinamento di cui all’articolo 41, comma 6 del medesimo
decreto.
Articolo 74
Norme abrogate
(art. 74 d.lgs n.29 del 1993 ed art. 43 d.lgs n.80 del
1998)
1.Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il
presente testo unico ed in particolare le seguenti norme:
- articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, l0, 11, 12, 13, 14,
15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, comma quarto, 27, comma primo, n. 5, 28, 30,
comma terzo, della legge 29 marzo 1983, n. 93;
- legge 10 luglio 1984, n. 301, fatte salve quelle che
riguardano l’accesso alla qualifica di primo dirigente del Corpo forestale
dello Stato;
- articolo 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n .400;
- articolo 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- articolo 32, comma 2, lettera c), limitatamente
all’espressione "la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale" e articolo 51, comma 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i
dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale;
- articolo 10, comma 2, della legge 30 dicembre 1991,
n.412;
- articolo 4, commi decimo, undicesimo, dodicesimo e
tredicesimo, della legge 11 luglio 1980, n.312;
- articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432;
- articoli 27 e 28 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, come integrato dall’articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 17settembre 1987, n. 494;
- articolo 4, commi 3 e 4, e articolo 5. della legge 8
luglio 1988, n. 254:
- articolo 10 del decreto legislativolo dicembre
1992,n.534:
- articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 533, fatti salvi i concorsi banditi alla data di entrata
in vigore del presente decreto;
- articolo 6 della legge 11luglio 1980, n. 312:
- articolo 6-bis del decreto legge 18gennaio 1993, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67;
- i riferimenti alla legge 4 giugno 1985, n. 281. e alla
legge 10ottobre 1990, n.287. contenuti nell’articolo 7,
cornma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992,n.438, e
nell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992,n.333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. Sono abrogate le disposizioni del capo I, titolo I,
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e
successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione delle disposizioni di
cui agli articoli da 4 a 12, nonché 15, 19, 21, 24 e 25. che, nei limiti di
rispettiva applicazione, continuano ad applicarsi al personale dirigenziale
delle carriere previste dall’articolo 15, comma 1, secondo periodo
del presente decreto, l’articolo 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, il
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551, nonché le
altre disposizioni del medesimo decreto n. 748 del 1972 incompatibili con
quelle del presente decreto.
3. A far data dalla stipulazione del primo contratto
collettivo, ai dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2 non si applicano
gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e le disposizioni ad essi collegate. Dalla stessa data
sono abrogati gli articoli 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e 51, commi
9 e 10, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché tutte le restanti
disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
4.Sono abrogati il Decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 settembre 1994, n. 716, il decreto del Ministro per la
funzione pubblica 27 febbraio 1995, n.112, e, dalla data di attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 19, le lettere b), d) ed e) dell’articolo 2
del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 1994, n.
692.
5.Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27, e da 47 a 52 nonché
31, ultimo periodo, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E’
abrogato il comma 15 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724.
6.E’ abrogato l’articolo 32 del Decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3.
7.L’articolo 3 comma 1 lettera e), della legge 14 gennaio
1994, n. 20 è abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui
all’articolo 3 della stessa legge.
9.Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell’articolo
5 della legge 11 agosto 1973, n.533.
10.E’ abrogato il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 75
Disposizioni inapplicabili a seguito della sottoscrizione
di contratti collettivi
1.Ai sensi dell’art. 69, comma 1, secondo periodo del
presente testo unico, a seguito della stipulazione dei contratti collettivi
per il quadriennio 1994-1997, cessano di produrre effetti per ciascun ambito
di riferimento le norme di cui agli allegati A) e B) al presente testo
unico, con le decorrenze ivi previste, in quanto contenenti le disposizioni
espressamente disapplicate dagli stessi contratti collettivi. Rimangono
salvi gli effetti di quanto previsto dallo stesso comma 1 dell’articolo 69,
con riferimento all’inapplicabilità delle norme incompatibili con quanto
disposto dalla contrattazione collettiva nazionale.
2.Per il personale delle Regioni ed autonomie locali,
cessano di produrre effetti, a seguito della stipulazione dei contratti
collettivi della tornata 1998-2001, le norme contenute nell’allegato C), con
le decorrenze ivi previste.
3.Alla fine della tornata contrattuale 1998-2001 per
tutti i comparti ed aree di contrattazione verranno aggiornati gli allegati
del presente testo unico, stante la previsione dell’articolo 69, comma 1,
ultimo periodo. La contrattazione del secondo quadriennio ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, provvederà all’abrogazione espressa delle
disposizioni generali o speciali del pubblico impiego, legislative o
recepite in decreto del Presidente della Repubblica, che risulteranno
incompatibili con la stipula dei contratti collettivi nazionali o dei
contratti quadro.
Articolo 76
Norma finale di rinvio
1.Quando leggi, regolamenti, decreti od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento a norme del d.lgs n.29 del 1993, e fuori
dai casi di abrogazione per incompatibilità, il riferimento si intende
effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come
riportate da ciascun articolo.
ALLEGATO A
(Articolo 75, comma 1)
Norme che cessano di produrre effetti a seguito della
sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997 o di
contratti integrativi nazionali stipulati in data precedente il secondo
contratto collettivo di comparto per il personale non dirigenziale (ai sensi
dell’ art.69, comma 1, secondo periodo del testo unico)
I. Ministeri
1. Dal 16maggio 1995 (art. 43 Ccnl 1994-1997):
a) articoli da 12 a 17, 36,37,da 39 a 41,68,commi da 1a
8,70,7l,da 78 a 87,da 91 a 99, 134, e 146, commi 1, lettera d) e parte
successiva, e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio1957,
n. 3;
b) articoli 18, da 30 a 34, 61 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:
c) articolo 15, della legge 11luglio 1980. n. 312;
d) articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
e) articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455;
f) articolo 4, comma 4, del decreto legge 19 dicembre
1984, n. 853 convertito con legge 17 dicembre 1985, n. 17;
g) articolo 4, da 11 a 14, 18, 20 e 21, comma 1, lett.
b). del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986. n. 13;
h) articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 10giugno 1986;
i)articolo 19, comma 8, della legge 1dicembre 1986, n.
870;
j) articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n.
936;
k) articoli 13, 15,16,18,19,32, 50, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
1) articolo 4 del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436:
m) articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 settembre 1987, n.494;
n) articolo 9, comma 4, del decreto legge 21 marzo 1988,
n. 86 convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o) articoli 4, 15 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988, n. 395;
p) legge 22 giugno 1988.n.22l:
q) articolo 1 della legge n.152 del 1989
r) articoli 1, comma 1, 2, comma 1; da 3 a 6, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
s) articolo 3, comma 1, lett. i) p. 2, della legge 10
ottobre 1989, n. 349;
t) articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412;
u) articoli 7, 8, commi da 12 a 14; 10, 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,n.44;
v) articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
w) articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legge 29 marzo
1991, n. 108 convertito con legge 1 giugno l991,n. 169;
x) articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 209;
v) articolo 3, comma 3, del decreto legge 4 dicembre
1992, n. 469, convertito con legge 1 febbraio 1993. n. 23;
z) articolo 3, commi da 37 a 41 della legge 24 dicembre
1993, n. 537
2. Dal 12 gennaio 1996 (art. 10 Ccnl integrativo del 12gennaio
1996):
a) articoli 9, commi 7 e 8; 10, 11, 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 maggio 1987, n. 266.
3. Dal 22 ottobre 1997 (art. 8 Ccnl integrativo del 22
ottobre 1997):
a) articoli 10, 67, 69, 70 e 124 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b) articolo 50 della legge 18marzo 1968, n. 249;
c) articoli 29 e 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 8maggio 1987, n. 266;
d) artt.14, 15, 16 del dpr.269 del 1987
e) articoli 15 e21 dpr.335 del 1990
f) articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14.
4. Dal 26 febbraio 1998 (art. 7 Ccnl integrativo del 26 febbraio 1998,
relativo al personale
dell’ Amministrazione civile dell’interno):
a)articoli da 9 a 11; da 20 a 27; 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 340;
b)articoli 13, 17 e 18, limitatamente al personale della carriera
ragioneria, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340.
II. Enti pubblici non economici
1. Dal 19 aprile 1995 (art. 50 Ccnl 1994 -1997):
a) articoli 8, c. 1, 9, c. 1, c. 2, salvo quanto previsto dall’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1 976, n. 411, c. 3 - per
la parte relativa alle assenze per gravidanza e puerperio e per infermità
-;11, 12, 23, 27,28, della legge 20 marzo 1975, n. 70;
b)articoli 7, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26maggio
1976, n. 411;
c)articoli 6, 17, 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979, n. 509;
d)articoli 2, 5, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 346;
e)articoli 22, 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
f)articoli 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 18,20,21 lett. b), del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,n. 13;
g)articoli 5, cornmi 1-7;7, da 10 a 16,24 del decreto del Presidente
della Repubblica 8maggio 1987, n. 267:
h)articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
i)articoli 2,4, 15, 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
j)articoli 1, c. 1, 2, c. 1; 3, 4., 5 e 6 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.l 17:
k)articoli 5, 13, del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio
1990, n. 43;
l)articolo 3, c. 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
2. Dall’ 11 ottobre 1996 (Ccnl 1994-97 per il personale con qualifica
dirigenziale - sezione II);
a)articoli 9, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
b)articoli 8, c. 1, 9, c. 1, c. 2, c. 3 - per la parte relativa alle
assenze per gravidanza e puerperio e per infermità -; 11, 12, 23, 27, 28,
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
c)articoli 17, 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio
1976, n. 411;
d)articoli 6. 17. 21. del decreto del Presidente della Repubblica 16
ottobre 1979. n. 509;
e)articoli 2, 5, 7 -per quanto concerne l’ istituto dello straordinario -
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346:
f)articolo 22, 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93;
g)articoli 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, del decreto del Presidente
della Repubblica 1 febbraio l986.n. 13:
h)articoli 4, 5, commi 1-7; 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267;
i)articoli 7, 10 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre
1987, n. 494;
j)articoli 2, 4, 15, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395:
k)articoli 1, 3,4, 5, 12, 13, del decreto del Presidente della Repubblica
13 gennaio 1990, n. 43;
1) articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487;
m)articolo 3, c. 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
III. Regioni ed Autonomie locali
1.Dal 6 luglio 1995 (art.43 Ccnl 1994-1997):
a)articoli dal 12-17, 37, 68, commi da 1 a 7;70,71 decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957,n.3
b) articolo 9, decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1980,
n. 810
c)articolo 25, legge 29 marzo 1983, n. 93
d)articoli 7,8,17-19 decreto de] Presidente della Repubblica 25giugno
1983, n. 347
e)articoli 4,11, 18-21 decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13
f) articoli 2, 4, lett. a) comma 1 e lett. b) commi 6 e 7; 11,
commi 1-11; 14, 15, 25, 29, 34, comma 1, lett. a) e b):
56, 61 decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
g)articoli 4 e 16 decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395
h)articolo 7, comma 6, legge 29dicembre 1988, n. 554
i)articoli 1, comma 1; 2, comrna 1; 3- 6 decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 17 marzo 1989.n. 117
j) articoli 1 e 5 decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 1988, n. 127;
k)articoli 5 (con effetto dal l gennaio 1996); 6 (con effetto dal 1
gennaio 1996);16, 30, 31, 32, 43, 44, 45, 46, 47
decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333
l)articolo 51, commi 9 e 10 legge 8giugno 1990, n.142
m)articolo 3, commi 23, 37-41, legge 24 dicembre 1993, n. 537
2. Dal 6 luglio 1995 (art.10 del Ccnl integrativo del 13 maggio 1996):
a)articolo 124 decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n.
3;
b)articolo 25 decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 ,
n. 347;
c)articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 ,
n. 333
IV. Sanità
1. Dal 5 settembre 1995 (art. 56 Ccnl 1994-97):
a) articoli da 12 a 17: da 37 a 41, 67, 68, commi da 1 a 7:69, 70, 71,
78-123, 129 e 130 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3:
b) articoli 30-34 e 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957 n. 686
c)articolo 7, comma 3 della legge 30 dicembre 1971, n.1204 limitatamente
ai primi 30 giorni di permessi retribuiti fruibili nel primo triennio di
vita del bambino
d)articoli 9,comma 4; 14, 27, comma 1,limitatamente alla parola "doveri";
27, comma 4; 32, 33, 37,38, 39-42, 47, 51, 52, 54 —58, 60,61, 63, ultimo
comma del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
e)articoli 18, commi 3 e 4, 19 e 20 del D.M. Sanità 30 gennaio1982;
f)articolo 25 della Legge 29 marzo 1983, n.93
g)Decreto del Presidente della Repubblica n.348 del 25 giugno 1983;
h)articoli 4, 11,18-20,21 del Decreto del Presidente della Repubblica
1febbraio 1986, n. 13
i)articoli 2-4,11, 16, 26, 28, 29, 31, 38, 40, 55-57 e 112 del
Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270
j)articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 17settembre
1987, n.494
k)Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 127/88;
l)articolo 7, comma 6. ult. due periodi della Legge 29 dicembre 1988. n.
554
m)articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n.395
n)articoli 1, comma 1; 2, comma 1; 3-6 del Decreto Presidente del
Consiglio dei Ministri 117/89:
o)articoli 1, 3-7; 23. commi 1, 4 e 5; 34, 41- 43, 46, comma 1
relativamente all’indennità di bilinguismo e comma 2, ultimo periodo, 49,
comma 1 primo periodo e comma 2 per la parte riferita al medesimo periodo
del comma 1 nonché commi da 3 a 7; 50-52, 57-67(con effetto dal 1 gennaio
1996). fatto salvo quanto disposto dall’ art. 47 comma 8 del presente
contratto per il quale la disapplicazione dell’ art.57, lett.b)dello stesso
D.P.R. decorre dal 1 gennaio 1997; art.68, commi 4-7 del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990. n.384
p)articolo 3, comma 23 e commi 37 -41 della Legge 24 dicembre 1993,
n.537.
V. Istituzioni ed Enti di ricerca
1.Dal 7 ottobre 1996 (articolo 56 CCNL 1994 — 1997):
a)articoli 9, 10, 12, 13 , 14, 15, 16, 17, 36, 37, 39,40,41,68 commi da 1
a 7, e comma 8 ad esclusione della parte relativa all’equo indennizzo, 70,
71, 78 - 87, 91-99, 124, 126, 127, 129, 130, 131, 134, Decreto del
Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n.3;
b)articolo 14, 18, 30-34, 61 Decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c)articoli 8, comma 1, 9, commi 1 e 3, 11, 12, 23, 36,39 della l. 20marzo
1975. n. 70;
d)articoli 7,18, 52, 53, 65, Decreto del Presidente della Repubblica
26maggio 1976, n. 411;
e)articoli 11, commi 3 e 4, 21, Decreto del Presidente della Repubblica
16 ottobre 1979, n. 509:
f)articoli 22, 25 L. 29marzo 1983. n. 93;
g)articoli 4, 7, 8, 11, 18, 20 commi 1, 2, 4, articolo 21 lett. b),
Decreto del Presidente della Repubblica I febbraio 1986, n. 13;
h)articoli 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 29, 36, Decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n. 568:
i)articoli 2, 4, Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n. 395;
j)articolo 7, commi 2, 3, 4, 5, 6, legge 29 dicembre 1988, n. 554:
k)articoli 1, comma 1; 2, comma 1; 3 - 6 Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989.n. 117;
l)articoli 11, 15, 16, 17, comma 15, 21, con esclusione del comma 5, 23,
34, 37, 38, comma 3, 39, Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1991, n. 171;
m)articolo 3, commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
VI. Scuola
1.Dal 4 agosto 1995 (articolo 82 Ccnl 1994-97):
a)articolo 39 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965;
b)articolo 350 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
c)articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n.576 del 1948
d)articoli 12, 13,14,15,16,17, 37, 39, 40, 68,comma 7; 70, 71, 78-87,
91-99, 100-123, 134 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3;
e)articoli 30.31.32-34.61 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686:
f)articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734;
g) articoli 60, commi 1-lO, 88, commi 1 e 3, del decreto del Presidente
della Repubblica
31 maggio 1974. n. 417;
h)articolo 50 della legge 11 luglio 1980, n. 312;
i)articolo 19 della legge 20maggio 1982, n. 270;
j)articolo 25 della legge 29marzo 1983, n. 93;
k)articolo 7, comma 15, della legge 22dicembre 1984, n. 887;
l)decreto del Presidente della Repubblica 7marzo 1985, n. 588;
m)articoli 4; 18-20; 21, lett.b) del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986,n. 13;
n)articoli 2, 5, con esclusione del comma secondo; 7, 9, 11, 12, commi 1,
5, 6 e 8; 13, 14-2 1,23 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica
10aprile 1987, n. 209;
o)articolo 67 del D.P.R. n. 494 del 1987
p)articoli 4, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395;
q)articoli 2,3, commi 1-5, 8 e 9:4, commi 1,2 ; 6, 7,8-13, 14, commi da 1
a 6, 7( primo periodo), 8-11,14,18-22; 15,16, 18, 19, 21,23,24,25,26,28 e 29
del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399;
r)articoli 1, commi 1 e 3; 2, 3-6 del decreto del Presidente del
Consiglio 17marzo 1989, n. 117:
s)articoli 3, commi 37- 41; 4, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
2.Dal 22 febbraio 1996 (articolo 11 dell’accordo integrativo, con
riguardo al personale in servizio presso le istituzioni educative):
a)articoli 92-102 del regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009;
b)articolo 14, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 399.
VII. Università
1. Dal 2l maggio 1996 (art. 56 del Ccnl 1994-1997):
a)articoli 9, 10, 12- 17,36,37,39,40,41 ,68, commi da 1 a
8,70,71,78,79,80,81,82,83, 84, 85, 86, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 124, 126, 127, 129, 130, 131 e 134 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)articoli 14, 18,30-34 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686:
c)articolo 50 della legge 18 marzo 1968 n. 249
d)articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808:
e)articoli 15 e 170 della Legge 11luglio 1980, n. 312;
f)articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382:
g)articoli 22 e 25 della Legge 29 marzo 1983, n. 93;
h)articoli 4, 7, 8, 11-14, 18, 19, 20 e 21, lett. b) decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986,n. 13;
i)articoli 2, 23 (commi 1, 2, 3), 24 comma 3 della legge 29gennaio 1986,
n. 23;
j)articoli 2 –7, 9, 12, 13, 20 comma 5, 23 comma 2, 24-28, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 567:
k)articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987,
n. 567 (dalla stipulazione del primo contratto decentrato ex articolo 5 del
primo contratto collettivo nazionale);
l)articoli 2,4, 15, 16, decreto del Presidente della Repubblica 23agosto
1988, n. 395;
m) articolo 7, commi 2, 3 - 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554
n)articoli 1 cornma 1, 2 comma 1, 3, 4, 5, 6, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 1989 n. 117;
o)articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
30marzo 1989, n. 127
p)articoli 5, 7, 10; 13, commi 1e 2;14, 16, 18 commi 2 e 3; 27, commi 3 e
4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319
q)articolo 3, comrni 37-41 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
VIII. Aziende Autonome
1.Dal 5 aprile 1996 (articolo73 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 10, 12-17.36-40,41 comma 1,68 commi 1-8,70, 78-87,91-99, 134,
del decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n.3
b)articoli 18,30-34,61 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957,
c)articolo 50 della legge 18marzo1968, n.249
d)articolo 15, della legge 11luglio 1980, n.3l2
e)articolo 25, della legge 29 marzo 1983, n.93
f) articoli 4, 11,18,20,21 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n.13
g)articolo 10, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
10giugno 1986
h)articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 17settembre
1987, n.494
i)articoli 2-5, 11,14-16, 27, 37, 105 lett.d), del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n.269
j)articolo 6 della legge 10 agosto 1988, n.357
k)articoli 4, 16, del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto1988, n.395
1)articolo 32 commi da 1 a 5 della legge del 5 dicembre 1988, n.521
m) articoli 1 comma 1, 2 comma 1, articoli 3-6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n.117
n)articoli 5, 15, 2l del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto
1990, n.335
o) articoli 3 commi 23 e 37-4 1, 4 comma 20 della legge del 24 dicembre
1993. n. 537
IX. Enea
1. Dal 4 agosto 1997 (art. 79 Ccnl 1994 —1997):
a) articolo 3, commi da 39 a 41, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
b) articoli 1,1 bis, 1 ter, da 2 a 19, 19 bis, 19 ter,
20, 20 bis, 22, da 24 a 27, da 29 a 33, da 35 a 39, 41, 42, comma 1, da 44 a
55, 57, 59, 60, da 63 a 79 del C.C.L. ENEA 31.12.1988 -30.12.1991:
c)Parte Generale, Allegati, Appendici e Codici di
autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al previgente C.C.L.
ENEA 31.12.1988-30.12.1991.
ALLEGATO B
(Articolo 75, comma1)
Norme che cessano di produrre effetti a seguito
della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio
1994—1997 o di contratti integrativi nazionali stipulati in data precedente
il secondo contratto collettivo di area per il personale dirigenziale
(ai sensi dell’ art.69, comma 1, secondo periodo del testo unico)
I. Ministeri
1.Dal 10 gennaio 1997 (art.45 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 10, 12, 36, 37, da 39 a 41, 68, commi da 1 a
8, 70, 71, da 78 a 87, da 91 a 99, 200 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
b)articoli 18, 30 - 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, ti, 686;
c)art. 20, 47 - 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n .748;
d) decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1977, n.422;
e)articoli 133-135 della legge 11luglio 1980, n. 312;
f)decreto legge 27 settembre 1982, n 681, convertito in
legge 20 novembre1982, n.869;
g)legge 17 aprile 1984, n.79;
h)articolo 8 della legge 8 agosto 1985, n. 455;
i)articolo 4, comma 4, del decreto legge 19 dicembre
1984, n. 853 convertito in legge 17 dicembre 1985, n. 17;
j)articoli 12-14, del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
k)articolo 19, comma 8 e della legge 1 dicembre 1986, n.
870;
I)articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n.
936;
m) articoli 4 e del decreto legge 28 agosto 1987, n. 356
convertito con legge 27 ottobre 1987, n. 436;
n)articolo 9, comma 4, del decreto legge 21 mano 1988, n.
86 convertito con legge 20 maggio 1988, n. 160;
o)legge22 giugno 1988, n. 221;
p)articolo 1 della legge n. 152 del 1989
q)articolo 3, comma 1, lett. i) p. 2, della legge 10
ottobre 1989, n. 349;
r)articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412;
s)articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
t)articolo 10, commi 1 e 2, del decreto legge 29marzo
1991, n. 108 convertito con legge 1 giugno 1991, n. 169;
u)articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 209;
v)articolo 3, comma 3, del decreto legge 4 dicembre 1992,
n. 469, convertito con legge 1 febbraio 1993, n. 23;
w)articolo 3, commi 37-41 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537
2. Dal 30 settembre 1997 (art. 15 Ccnl integrativo 30
settembre 1997):
a)articolo 18, comma 2 bis, del decreto
legislatIvo 30 dicembre 1992, n. 502.
II. Enti pubblici non economici
1.Dal 16 febbraio 1996 (art. 50 Ccnl 16 febbraio
1994-1997):
a)articoli 9, 10, 37, 66, 68, comrni da 1 a 7, 70 e 71
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957. n. 3;
b)articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972,n.748;
c)articoli 9, comma2, 23, della legge 20 marzo 1975, n.
70;
d) articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 84;
e)articoli 2,3, commi 1 e 2 del decreto-legge 11 gennaio
1985,n.2, convertito,con modificazioni,nella legge 8 marzo 1985, n.72;
f)articoli 5, 6, 12, comrni 1 e 2; 14, 15, 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1987, n. 551;
g)articolo 13, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88;
h)articolo 5, comma 3, del decreto legge 24
novembre 1990, n. 344, convertito, nella legge 23 gennaio 1991,n.91;
i)articolo 3, commi da 37 a 42, della legge 24
dicembre 1993, n. 537
III. Regioni ed Autonomie locali
1.Dal 10 aprile 1996 (art.48 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 12, 37, 68 commi da 1 a 7; 70 e 71 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 Gennaio 1957, n. 3
b)articoli 30- 34 del decreto del Presidente della
repubblica del 3 maggio 1957, n.686
c)articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
11 novembre 1980 n. 810
d)articolo 25 della legge 29 marzo 1983 n.93
e)articolo 7,17-19, 25, del decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno1983 n. 347
f)articoli 11, 18-20,21 deI decreto del Presidente della
Repubblica 1febbraio 1986 n. 13
g)art. 2, 15, 25-29, 34 comma 1, lett.
d),40,42,56, 61, 69, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987 n.268
h)articoli 4, 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1988 n. 395
i)articolo 51 commi 9 e 10 legge 8 giugno 1990 n.142,
salvo che per i limitati casi di cui all’art.46
j)articoli 16,30, 31, 32,37,38, 40, 43, 44,46 Decreto del
Presidente della Repubblica 3 agosto 1990 n. 333
k) articoli 3, 37 - 41, legge 24 dicembre 1993, n.
537.
IV Sanità
1.Per il personale con qualifica dirigenziale medica e
veterinaria, dal 6 dicembre 1996 (artt. 14, comma 6, 72, comma 7,75
CCNL1994-1997):
a)articoli 12, 37-41,67,68, commi 1-7; 69-71,78-123 (con l’avvertenza che
i procedimenti disciplinari in corso alla data di stipulazione del Ccnl
vengono portati a termine secondo le norme e le procedure vigenti alla data
del loro inizio) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3
b)articoli 30 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n.686
c)articolo 7,comma 3,della legge 30 dicembre 1971,n.1204,limitatamente ai
primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun anno di vita del bambino
fino al compimento del terzo anno.
d)articoli 14,16,27, comma 4: 32,33,35,37,38, 47,51,52,54, 55, 56,
commi 1 punto1) e 2);57,60,61,86 del decreto del Presidente della Repubblica
20 dicembre 1979,n.761
e)articoli 18 e 20 del decreto ministeriale del 30 gennaio 1982
f)articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93
g)decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno del 1983, n.348
h)articoli 18 -20; 21 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio
1986, n. 13
i)articolo 69, comrna 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n.268
j)articoli 28,29,38,53,54,73 -78, 80, 82-84, 85-90, 92, comma 8; 112, del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n.270
k)articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 23 agosto 1988,
n.395
l)articoli 38 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto
1990, n.333;
m)articoli 7;73 -76;86;79;102;104;108;l09,l 10, commi 1,5 e 6;
111-114,116,118, 119,123-132; 134, commi 4-6 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 novembre 1990, n.384
n)articolo 18, commi 1 p.to f) e 2 bis, eccetto l’ultimo periodo del 20
cpv., del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502
o)articolo 3, commi 37 -41 della legge 24 dicembre 1993, n.537
2.Per il personale Con qualifica dirigenziale Sanitaria
professionale, tecnica, amministrativa, dal 6 dicembre 1996 (art.72 CCNL
1994- 1997):
a)articoli 12, 37- 41, 67, 68, commi da 1 a 7, 69, 70,
71, da 78 a 123, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 66, comma 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,n. 3;
b)articoli 30 -34 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n. 686
c)articolo 7, comma 3 legge della legge 30 dicembre 1971,
n.1204, limitatamente ai primi 30 giorni di assenza retribuita in ciascun
anno di vita del bambino fino al compimento del terzo anno.
d)articoli 14, 16, 27, comma 4,32,33, 37, 38, 47, 51, 52,
54, 55, 56, comma 1, p.to 1) e 2; 57. 60, 61, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n761
e) articoli 18, commi 3 e 4 e 20 del decreto del Ministro
della Sanità 30 gennaio1982
f)articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n.93
g)decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983,
n.348
h)articoli 4, 18-21 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n.l3
i)articolo 69, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1987, n. 268
j)articoli 2,3,4,16,18,26,28,29,38,112 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,n.270 articoli 2,3,4, 16, 18, 26,
28, 29, 38, 112 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987,
n.270
k)articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1988, n.395
l)articoli 38, 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 agosto 1990, n.333
m)articoli 3 -7, 9,10,16, 34, 41, 44 - 47, 53, 57 - 67;
68, commi 4, 5, e 9, 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n.384
n)articolo 3, comma 23 e commi 37-41 della legge 24
dicembre 1993, n. 537
V. Istituzioni ed enti di ricerca
1. Dal 5 Marzo 1998, in quanto espressamente (art. 80 Ccnl 1994-1997):
a)articoli 9,10,12,36,37,39,40,41,68,commi da 1 a 7,comma 8,tranne il
riferimento all’equo indennizzo;70, 71, 78-122, 124,126, 127, 129-131 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3;
b)articoli 14 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 3maggio
1957, n.686;
c)articoli 8, comma 1, relativamente all’obbligo di residenza, 9, commi 1
e 3; 11,12, 23 e 39 L. 20 marzo 1975, n.70;
d)articoli, 52, 53 e 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 26maggio 1976, n.411;
e) articoli, 11, commi 3 e 4; e 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 ottobre 1979, n.509
f)articoli. 22 e 25 della legge 29 marzo 1983, n.93;
g)articoli. 7 e 8, 18, 20, commi 1, 2 e 4; 21, lett, b) del decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n.13;
h) articoli 1, 3 - 6, 9, 10, 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1987, n.568;
i)articoli.2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n.395;
j)articoli. 1, 11, 17, cornrna 1 e commi da 5 a 13; 18, commi
1,2,5 e 6; 19, commi 1 e 2; 34; 38 comma 3; 39 del decreto del Presidente
della Repubblica del 12febbraio 1991, n.17l.
l)articoli 3, commi dal 37 al 41 della legge 24 dicembre 1993, n.537
VI. Università
1.Dal 5 febbraio 1997 (art.50 CCNL 1994-1997):
a)articoli 9, l0, 12, 36, 37, 39- 41,66, 68, commi da 1 a 7; 70, 71, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,86, 87, 91-122, 124, 126, 127, 129 e 131 del
decreto del Presidente della Repubblica 10gennaio 1957, n. 3;
b) articoli 18, 30, 31-34 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686;
c) articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n,748
d) articoli 15, 133- 135 della legge 11luglio 1980, n. 312
e) articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n.. 79
f) articolo 4 della legge l0 luglio 1984, n.301
g) articolo 2,3 comrna2,del decreto legge 11 gennaio 1985, n. 2,
convertito in legge 8marzo 1985 n.72;
h)articolo 21 del decreto del Presidente.deila Repubblica 1 febbraio
1986, n.l3
i) articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in
legge 28 febbraio 1990, n. 37
j)art. 3, commi 37-42 della legge 24 dicembre 1993, n. 537
k)articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21
aprile 1994, n. 439.
VII. Aziende autonome
1.Dal 10 novembre 1997 (art.53 CCNL 1994-1997):
a)articoli 10,12, 36,37, 39-4 1, 68,commi
1-8,69-71,78,87,91-99,200 del decreto del Presidente della Repubblica del 10
gennaio 1957,n.3;
b)articoli. 18, 30-34 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957 n . 686;
c)legge 3 luglio 1970, n. 483;
d)articoli 20, 47-50 del decreto del Presidente della
repubblica del 30 giugno 1972, n. 748:
e)decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1977, n. 422;
f)articoli 133, 134,135 della legge 11luglio1980, n. 312;
g)decreto legge 27 settembre 1982,n . 681
convertito in legge 20 novembre 1982, n.869;
h)art. 11, comma 3, legge 13 maggio 1983, n. 197;
i)legge 17 aprile 1984 ,n.79;
j)articoli 12-14 del decreto del Presidente della
Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13;
k)decreto legge 10 maggio 1986, n, 154 convertito in
legge 11luglio 1986, n. 341;
1)art. 13 decreto legge 4agosto 1987,n.. 325
convertito in legge 3 ottobre 1987, n.402;
m)art. 6 decreto legge 7 settembre 1987, a. 370
convertito in legge 4 novembre 1987,n. 460;
n)articolo 6 della legge n. 10 agosto 1988, n. 357;
o)articolo 3 commi 37-41 della legge 24 dicembre
1993,n.537
VIII. Enea
1.DaI 4 agosto 1997 (articolo 90 Ccnl 4 agosto 1997):
a)articolo 3, commi 39 - 41, della 1egge 24 dicembre
1993, n. 537;
b)articoli 1, 1 bis, 1 ter, da 2 a 16, 16 bis, 17, 18,
19, 19 bis, 19 ter, 20, 20 bis, 22, 24, 25, 26, 27, da 29 a 39, 41, 42, da
44 a 55, 57, 59, 60, 63, 64, 67, 69, 70, 75, 77, 78, 79 del previgente Ccnl
ENEA 31.12.1988 -30.12.1991;
c) Parte Generale, gli Allegati, e le Appendici ed i
Codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero afferenti al
previgente C.C.L. ENEA 31.12.1988-30.12.1991.
ALLEGATO C
(Articolo 75, comma 2)
Norme che hanno cessato di produrre effetti a seguito
della sottoscrizione dei contratti collettivi per il quadriennio 1998-2001 e
contratti integrativi nazionali per il personale delle Regioni ed autonomie
locali (ai sensi dell’ art.69, comma 1, terzo periodo del testo unico}
I Personale non dirigenziale
1. Dal 1 aprile 1999 (art.28 Ccnl 1998-2001):
a)artt. 22. comma 1. 33, escluso comma 5, 34, 35 e
36 del D.P.R. 3 agosto 1990, n.333 e tabelle 1,2 e 3 allegate;
b)artt. 10, 21, escluso comma 4, 57, 58, 59. 62,comma 1, 69, comma 1, 71
e 73 del D.P.R. 13 maggio 1987,n.268
c)allegato A al D.P.R. 25 giugno 1983, n.347 ed al
DPR 31 maggio 1984, n.665;
d)art. 10, 27 del D.P.R. 25 giugno 1983. n.347;
e)art. dal 3 all’8 e dal 10 al 12 del CCNL del 6.7.1995;
- artt. 27 bis. dal 31 aI 34, 38 del CCNL del 6.7.1995,
come integrati e modificati dal CCNL del 16.7.1996;
f)artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995, art.
2, comma 3, secondo periodo. del CCNL del 16.7.1996. con effetto
dalla data di stipulazione del contratto collettivo integrativo;
g)artt. 2, 3,4 e 5 del CCNL del 16.7.1996; la disciplina
del co.3 dell’art.4 continua ad applicarsi al solo personale della ex terza
e quarta qualifica funzionale;
h)art.16. comma 3. della legge 7 agosto 1990,
n.253, dalla data di effettiva attuazione del comma 3. art.
21. del presente CCNL. 2. Dalla data di cui al comma i sono inapplicabili le
norme emanate dai singoli enti del comparto, in esercizio di potestà
legislativa o regolamentare, incompatibili con i CCNL indicati nello stesso
comma 1.UGOUGO
Tavola di corrispondenza
dei riferimenti previgenti al testo unico del pubblico
impiego
Tavola di corrispondenza
dei riferimenti previgenti al testo unico del pubblico
impiego
T.U.
|
CORRISPONDENZA |
|
|
Art. 1- Finalità ed ambito di applicazione |
Art. 1, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 2- Fonti |
Art. 2 , commi da 1a 3, d.lgs n.29 del 1993 |
Art .3-Personale in regime di diritto
pubblico |
Art.2,commi 4 e5,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 4-Indirizzo politico-amministrativo.
Funzioni e responsabilità |
Art.3,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 5-Potere di organizzazione |
Art.4,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 6-Organizzazione e disciplina degli
uffici e dotazioni organiche |
Art.6,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 7-Gestione delle risorse umane |
Art.7,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 8-Costo del lavoro,risorse |
Art.9,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 9-Partecipazione sindacale |
Art.10,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 10-Trasparenza delle amministrazioni
pubbliche |
Art.11,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 11-Ufficio relazioni con il pubblico |
Art.12, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 12-Uffici per la gestione del
contenzioso del lavoro |
Art.12-bis,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 13-Amministrazioni destinatarie |
Art.13,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 14-Indirizzo politico-amministrativo |
Art.14,d.lgs n.29 del 1993 |
Art.15-Dirigenti Commi 1-3
Commi 4-5 |
Art.15,d.lgs n.29 del 1993
Art.27,.lgs n.29 del 1993 |
Art. 16-Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali |
Art.16,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 17-Funzioni dei dirigenti |
Art.17,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 18-Criteri di rilevazione e analisi
dei costi e dei rendimenti |
Art.18,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 19-Incarichi di funzioni dirigenziali |
Art.19,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 20-Verifica dei risultati |
Art.20,d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 21-Responsabilità dirigenziale |
Art. 21, d.lgs n.29 del 1993 (ad eccezione
del comma 3 che confluisce nell’art.22) |
Art. 22-Comitato dei garanti |
Art.21, comma 3 |
Art. 23-Ruolo unico dei dirigenti |
Art.23, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 24-Trattamento economico |
Art 24, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 25-Dirigenti delle istituzioni
scolastiche |
|
-~
commi da 1 a 6
commi da a 11 |
Art. 25 bis, d lgs n.29 del 1993
Art. 25 ter, d lgs n.29 del 1993 |
Art. 26- Norme per la dirigenza del
servizio sanitario nazionale |
Art. 26, d.lgs n.29 del 1993 |
Art.27- Criteri di adeguamento per le
pubbliche amministrazioni non statali |
Art. 27 bis, d. Lgs n. 29 del 1993 |
Art. 28- Accesso alla qualifica di
dirigente |
Art. 28, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 29- Reclutamento dei dirigenti
scolastici |
Art.28 bis, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 30- Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse |
Art.33 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 31- Passaggio di dipendenti per
effetto di trasferimento di attività |
Art.34 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 32- scambio di funzionari appartenenti
a paesi diversi e temporaneo servizio all’ estero |
Art.33 bis, del d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 33-Eccedenze di personale e mobilità
collettiva |
Art.35 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.34- Gestione del personale in
disponibilità |
Art. 35 bis del d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 35- Reclutamento del personale |
Art.36, commi da 1 a 6, del d.lgs n.29 del
1993 |
Art. 36- Forme contrattuali flessibili di
assunzione e di impiego del personale |
Art.36, commi 7 e 8, del d.lgs n.29 del
1993 |
Art. 37- Accertamento delle conoscenze
informatiche e di lingue straniere nei concorsi pubblici |
Art.36 ter, d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 38- Accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea |
Art. 37, d.lgs n. 29 del 1993 |
Art. 39- assunzioni obbligatorie delle
categorie protette e tirocinio per portatori di handicap |
Art. 42, d.lgs n.29 del 1993 |
Art.40- Contratti collettivi nazionali e
integrativi |
Art.45, d.lgs n.29 del 1993 |
Art.41- Poteri di indirizzo nei confronti
dell’ARAN |
Art.46, d.lgs n.29 del 1993 |
Art 42- Diritti e prerogative sindacali nei
luoghi di lavoro |
Art.47, d.lgs n. 29 del 1993 |
Art. 43- Rappresentatività sindacale ai
fini della contrattazione collettiva -commi da 1 a 12
-commi da 13 a 15 |
Art.47 bis, d.lgs n.29 del 1993
Art.44, commi da 6 a 8 del d.lgs n.80 del 1998 |
Art.44- Nuove forme di partecipazione alla
organizzazione del lavoro |
Art. 48 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.45- Trattamento economico |
Art 49 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.46- Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni |
Art. 50 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.47- Procedimento di contrattazione
collettiva |
Art. 51 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.48- Disponibilità destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica |
Art. 52 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.49- Interpretazione autentica dei
contratti collettivi |
Art. 53 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.50- Aspettative e permessi sindacali |
Art. 54 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.51- Disciplina del rapporto di lavoro |
Art.55 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 52- Disciplina delle mansioni |
Art. 56 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 53- Incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi |
Art. 58 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.54- Codice di comportamento |
Art. 58 bis d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 55- sanzioni disciplinari e
responsabilità |
Art. 59 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.56- Impugnazione delle sanzioni
disciplinari |
Art. 59 bis d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 57- Pari opportunità |
Art. 61 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 58- Finalità |
Art. 63 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 59- Rilevazione dei costi |
Art. 64 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 60- Controllo del costo del
lavoro |
Art. 65 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.61- Interventi correttivi del costo del
personale |
Art. 66 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 62- Commissario del Governo |
Art. 67 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 63- Controversie relative ai rapporti
di lavoro |
Art. 68 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 64- Accertamento pregiudiziale
sull’efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi |
Art. 68 bis d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 65- tentative obbligatorio di
conciliazione nelle controversie individuali |
Art. 69 d.lgs n.29 del 1993 |
Art.66- Collegio di conciliazione |
Art. 69 bis d.lgs n.29 del 1993 |
Art.67- Integrazione funzionale del
Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria Generale dello
Stato |
Art. 70 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 68- aspettativa per mandato
parlamentare |
Art. 71 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 69- Norma transitoria |
Art. 72 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 70- Norma finale |
Art. 73 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 71- Norma transitoria in material di
dirigenza |
Art. 25 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 72- Individuazione degli Uffici
dirigenziali e determinazione delle piante organiche |
Art. 31 d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 73- Norme di coordinamento |
Art. 45, commi 1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 17, 18, 21, 23 d.lgs n. 80 del 1998 |
Art. 74- Norme abrogate commi da 1 a 3
commi da 4 a 9
comma 10 |
Art 74 d.lgs n.29 del 1993 Art 43, commi
1-9, del d.lgs n.80 del 1998
Norma nuova di abrogazione del d.lgs n.29 del 1993 |
Art. 75- Disposizioni inapplicabili a
seguito della sottoscrizione di contratti collettivi |
Norma nuova di coordinamento |
Art. 76- Norma finale di rinvio |
Norma nuova di coordinamento |