della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente,
possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati
a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi
subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie
mansioni, nonché
dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del
contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di
omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono
stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi
delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori
della carreggiata e comunque in modo che
i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli
enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in
superficie, sopraelevati o sotterranei, e
al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi
per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio
con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di
cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra
parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area
destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o
senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non
sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area
pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A»
dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16
aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a
delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione,
sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà
essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a
motore, all'interno delle zone a traffico
limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro
un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le
tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie
dei veicoli esentati
.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi
segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai
commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare
rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste
nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi
di sosta per veicoli privati dei
soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del
sindaco previste dal presente articolo
sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco
metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o
divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
71,00 a € 286,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni
previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
35,00 a € 143,00. La violazione del divieto di circolazione nelle
corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle
zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da €
68,00 a € 275,0.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae
la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma
da € 21,00 a € 85,00 e la sanzione stessa è
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.