Il Codice della Strada
Decreto Legislativo
30 aprile 1992, n° 285
Piccolo prontuario delle violazioni rilevabili dagli Ausiliari del Traffico
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2
Articolo
Violazione Commessa
Sanzione
pecuniaria
Punti
patente
Sanzione accessoria
7
comma 1 lett. a) e 14 – Divieto di sosta o di parcheggio – non
rispettava il divieto di sosta imposto dalla segnaletica esistente
€ 35,00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
7
comma 1 lett. a) e 14 – Divieto di fermata – non rispettava il
divieto di fermata imposto dalla segnaletica esistente.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
7
comma 1 lett a) e 15- Limitazioni della sosta
Sostava per un tempo superiore a quello consentito
…….(precisare il tempo eccedente o il numero dei periodi di
violazione);
- spostava l’ora del disco orario per prolungare la sosta……..
€ 21.00
No
7
Comma 1 lett f) e 15 - Prosecuzione della sosta in zona a
pagamento
-
sostava in zona di sosta a pagamento omettendo di esporre la
ricevuta di pagamento (gratta e sosta) …….(precisare la durata
della sosta o il numero dei periodi di violazione);
-
sostava in zona a pagamento oltre
il periodo
indicato…..…….(precisare il tempo eccedente o il numero dei
periodi di violazione);
€ 21.00
No
7
Commi 1 lett. a) e 14 – Divieto di sosta per interventi tecnici o
pulizia della strada – sostava non rispettando il divieto imposto per
interventi tecnici o per pulizia della strada nonostante la
segnaletica ivi esistente.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
7
Commi 1 lett. d) e 14 – Sosta negli stalli riservati ai mezzi di
Polizia, antincendio o di soccorso – Sostava negli stalli riservati
alla Polizia ………, nonostante il divieto imposto dalla segnaletica
ivi esistente.
€ 35.00
No
7
Comma 1 lett. d) e 14 - Sosta negli spazi riservati al capolinea dei
mezzi di trasporto pubblico – sostava nello spazio riservato al
capolinea bus nonostante la segnaletica esistente.
€ 35.00
No
7
Comma 1 lett. g) e 14 Sostava negli stalli riservati al carico e
scarico delle merci nonostante la segnaletica ivi esistente
€ 35.00
No
40 + 146
Sosta su isole di traffico o zone di presegnalamento – sostava su
isola di traffico (zona di presegnalamento) delimitata da apposita
segnaletica orizzontale (zebratura)
€ 35.00
No
157
Commi 1 lett. b) e 8 – Fermata con intralcio alla circolazione –
Effettuava una fermata recando intralcio alla circolazione in
quanto tardava a riprendere la marcia.
€ 35.00
No
157
Commi 2 e 8 – Collocazione irregolare del veicolo
sostava omettendo di collocare il veicolo:
-
il più vicino possibile al margine destro della carreggiata
(indicare la distanza approssimativa es. circa 1 mt.);
-
parallelamente al margine destro della carreggiata;
-
secondo il senso di marcia
€ 35.00
No
157
Commi 2 e 8 – Sosta dei veicoli in assenza di marciapiede rialzato
Sostava su strada priva di marciapiede rialzato lasciando uno
spazio per il transito dei pedoni inferiore a mt. 1.
€ 35.00
No
157
Commi 4 e 8 – Sosta lungo il margine sinistro della carreggiata su
strada urbana a senso unico – Sostava lungo il margine sinistro di
una strada urbana a senso unico lasciando uno spazio utile al
transito di altri veicoli inferiore a tre metri.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
157
Commi 5 e 8 – sosta fuori dagli spazi consentiti – Sostava fuori
dagli spazi consentiti.
€ 35.00
No
157
Commi 6 e 8 – Sosta consentita per un tempo limitato – Sostava in
area sottoposta a limitazioni di tempo (es. stalli farmacie)
-
omettendo di segnalare in modo chiaro e visibile l’ora di inizio
sosta;
-
Senza azionare il dispositivo di controllo orario.
€ 35.00
No

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3
Articolo
Violazione Commessa
Sanzione
pecuniaria
Punti
patente
Sanzione accessoria
158
Commi 1 lett. d) e 5 – Sosta in prossimità dei segnali stradali
-
sostava
in
prossimità/corrispondenza
di
segnale
verticale/semaforo occultandone la vita;
-
sostava nella corsia di canalizzazione.
€ 71.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 1 lett. f) e 5 – Sosta nelle intersezioni – sostava in
corrispondenza/prossimità (meno di 5 mt dallo spigolo del
marciapiede) recando intralcio alla circolazione.
€ 71.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 1 lett. g) e 5 – Sosta sugli attraversamenti pedonali –
sostava sulle strisce pedonali recando intralcio al transito
pedonale.
€ 71.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 1 lett. h) e 5 – Sosta sul marciapiede – sostava sul
marciapiede recando intralcio al transito pedonale.
€ 71.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera a) e 6 sostava in corrispondenza di un passo
carrabile (indicare estremi ordinanza).
€ 71.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera b) e 6 – Sosta in posizione di impedimento per
altri veicoli
Sostava:
-
impedendo l’accesso ad altro veicolo regolarmente parcato;
-
impedendo di spostare un altro veicolo regolarmente in sosta.
€ 35.00
***
Rimozione
consentita
agli
Ausiliari
del
traffico
158
Commi 2 lettera c) e 6 – Sosta in doppia fila – Sostava in doppia
fila recando intralcio al transito veicolare (non si applica per i
veicoli a due ruote).
€ 35.00
***
Rimozione
consentita
agli
Ausiliari
del
traffico
158
Commi 2 lettera d) e 6 – Sosta in corrispondenza fermata BUS –
Sostava
-
nello spazio riservato alla fermata bus/tram (15 metri dal
segnale di fermata se manca segnaletica orizzontale);
-
nello spazio riservato alla fermata dei TAXI.
€ 35.00
2
***
Rimozione
consentita
agli
Ausiliari
del
traffico
158
Commi 2 lettera e) e 6 – Sosta in area destinata a mercato o alle
operazioni di carico e scarico merci –
-
Sostava su area destinata al mercato;
-
Sostava nell’area destinata al carico e scarico delle merci, in
orario non consentito.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera g) e 6 – Sosta negli stalli riservati alla sosta dei
veicoli al servizio degli invalidi –
Sostava:
-
negli stalli riservati alla sosta dei veicoli per invalidi senza
esporre il previsto contrassegno;
-
in corrispondenza degli scivoli per invalidi.
€ 71.00
2
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera h) e 6 - Sosta nelle corsie preferenziali riservate
ai mezzi pubblici:
Sostava nella corsia preferenziale Bus.
€ 71.00
2
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera i) e 6 – Sosta nell’area pedonale:
Sostava in un’area pedonale.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera l) e 6 – Sosta veicoli non autorizzati nelle ZTL:
Sostava in una Zona a Traffico Limitato sena avere la prescritta
autorizzazione.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera n) e 6
- Sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti
solidi urbani:
Sostava davanti ad un cassonetto dei rifiuti solidi urbani.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 2 lettera o) e 6
– Sosta presso le aree di rifornimento
carburanti:
Sostava nelle ore di apertura:
-
in corrispondenza del distributore di carburante in argomento;
-
a meno di 5 metri degli impianti del distributore.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale
158
Commi 3 e 6 Sosta rimorchi nei centri abitati: Lasciava i sosta in
centro abitato il rimorchio targato …. Staccato dalla motrice.
€ 35.00
Eventuale rimozione a
cura
della
Polizia
Municipale

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4
Ai nuclei familiari residenti nella Z.T.L. verrà rilasciato, a cura dell’(omissis)., un pass che sarà valido per
la sosta gratuita esclusivamente nel lotto di residenza.
Gli utenti dovranno esporre un contrassegno del tipo gratta e sosta; in caso di sosta per più ore occorrerà
esporre un contrassegno per ogni ora.
La vigilanza sia del pagamento della sosta che delle relative violazioni, nell’area della ZTL verrà
assicurata dagli Ausiliari del traffico dell’(omissis)., in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale.
 
 Delibera

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5
IL GRATTA E SOSTA
L’utente dopo aver grattato la patina metallizzata dagli spazi relativi all’anno, mese, giorno ed ora dovrà
esporre in modo visibile il tagliando.
La mancata esposizione, o il superamento del periodo indicato comporterà l’applicazione della sanzione
di cui all’art. 7 commi 1 lett f) e 15
IL PASS RESIDENTI
 
 
 
 
Il Pass Residenti sarà rilasciato a
cura dell’(omissis). in misura di uno per
nucleo familiare residente all’interno
della Z.T.L., previa dimostrazione del
pagamento dell’I.C.I., e/o della
T.A.R.S.U..
Per il rilascio sarà richiesta la somma
di € ... quale rimborso per le spese
di istruzione della pratica.
Nel quadratino bianco in basso a
sinistra andrà applicato il talloncino
adesivo corrispondente al lotto di
residenza.
Il pass residenti consente la sosta
gratuita esclusivamente nel lotto
corrispondente al talloncino colorato.

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– Ausiliari del traffico
L’attività di prevenzione e accertamento di cui all’art. 17, comma 132, della Legge 15.05.1997 n. 127, come interpretata
dall’art. 68 della legge 23.12.1999 n. 488, sarà effettuata dagli addetti al controllo della sosta, utilizzati dall’(omissis).,
denominati “ausiliari del traffico”, che indosseranno apposita uniforme con cartellino di identificazione e potranno espletare
la proprie funzioni previa frequenza di un breve corso di apprendimento sul Codice della Strada, tenuto presso il Comando di
Polizia Municipale Per ogni veicolo accertato in sosta o fermata irregolare dovrà essere redatto apposito verbale di violazione
del C.d.S. che, in caso di mancata contestazione immediata, dovrà essere notificato nei termini a mezzo del Corpo di Polizia
Municipale.
Ogni verbale di violazione del C.d.S. dovrà essere consegnato, entro le ore 12,00 del giorno successivo, al Comando di
Polizia Municipale, che istruirà la successiva procedura amministrativa.
Non sono autorizzate le conciliazioni nelle mani degli addetti.
Qualora trattasi di veicoli con targa estera, ai fini dell’esercizio della procedura prevista dall’art. 207 C.d.S. (conciliazione
nelle mani dell’accertatore) dovrà essere richiesto l’intervento della Polizia Municipale.
L’ATM, prima dell’immissione in servizio od alla cessazione, darà tempestiva comunicazione del nominativo dell’ausiliario
al comando di Polizia Municipale.
Alla comunicazione di inizio del servizio; l’ATM dovrà allegare una dichiarazione in carta semplice, sottoscritta dal soggetto
utilizzato, attestante:
Cittadinanza italiana;
Età non inferiore a 18 anni;
Posizione nei confronti degli obblighi di leva;
Non essere stato dispensato dall’elettorato attivo;
Non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in coro;
Aver conseguito la licenza della scuola dell’obbligo;
Essere in possesso di patente di guida cat. B o superiore.
Successivamente il Sindaco, con proprio provvedimento, conferirà singolarmente agli ausiliari, le funzioni di prevenzione ed
accertamento in materia si sosta nelle aree adibite a parcheggio a pagamento, come previsto dall’art. 17, comma 132, della
Legge 127/97 e art. 68 della L 488/1999.

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La competenza degli Ausiliari del traffico
Con l'art. 17 della Legge 127/97, comma 132, il legislatore ha previsto la possibilità da parte dei comuni di conferire con
provvedimento del sindaco le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta ai dipendenti delle
società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione (ai sensi dell'art. 7, comma 8 C.d.S.).
Al riguardo, la circolare del Ministero degli Interni del 17 agosto 1997 N. 330/A/26467/110/26 ha precisato che rientrano in
tale nozione anche i dipendenti di aziende speciali, di enti di gestione comunque denominati ovvero di società private, cui sia
stata affidata la sola gestione delle aree di sosta a pagamento. Il provvedimento ministeriale ha inoltre specificato che le
funzioni di prevenzione e di accertamento in merito alla sosta ed "alla fermata" dei veicoli sono essenzialmente riconducibili
alle violazioni di cui agli artt. 7, comma 15 e 157, commi 5, 6 ed 8 e 158 del C.d.S. e si estendono anche "alle aree
immediatamente limitrofe a quelle concesse, entro lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a
garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione"(come peraltro è stato anche ribadito dalla circolare 1997 del
Ministero degli Interni n. 300/A/55042/110/26 del 25 settembre). Le funzioni di accertamento e prevenzione sono state
richiamate nel Decreto Legge 2 novembre 1999, n. 391, nel quale è stata confermata espressamente la competenza, anch'essa
propria degli ausiliari del traffico - peraltro già indubbiamente loro attribuita in forza della Legge 127/97 - ad applicare la
sanzione accessoria della rimozione (ex art. 159 C.d.S.) nei casi di impedimento all'accesso presso aree di sosta o di ostacoli
frapposti allo spostamento di veicoli regolarmente parcheggiati, od anche nell'ipotesi di sosta in seconda fila, e sosta nelle
fermate bus art. 158 comma 2 lett. b),c) e d.
Le stesse funzioni sono state conferite anche ai dipendenti comunali, diversi dagli organi di polizia municipale e da quelli
muniti dell'abilitazione di cui all'art. 12, comma 3, C.d.S., relativamente "a tutte le strade del territorio comunale in cui le
manovre sono vietate da apposita segnaletica o dal codice della strada o esistono parcheggi o aree di sosta a pagamento"
(secondo quanto precisato dalla Circolare del Ministero).
Ai sensi dell'art. 17, comma 133, i medesimi poteri previsti per i dipendenti di società di gestione dei parcheggi sono stati
attribuiti al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone; ad esso sono altresì conferite le
funzioni di prevenzione ed accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al servizio.
Passando all'esame del conferimento dell'incarico agli ausiliari del traffico, si osserva specificamente che il C.d.S. prevede
espressamente un esame di qualificazione solo per le categorie indicate all'art. 12 C.d.S.. Tuttavia, il Ministero degli Interni
(come chiaramente rinvenuto nella circolare in esame) ha ritenuto necessaria un'adeguata formazione professionale ed una
successiva valutazione di idoneità anche per i soggetti indicati nell'art. 17, comma 132 della Legge 127/97; al riguardo infatti
si Legge che: "la garanzia della professionalità degli operatori e la funzione che svolgono, richiedono di prevedere l'assenza
di situazioni soggettive, che inciderebbero negativamente sulla pubblica affidabilità, corrispondenti a quelle di cui all'art. 15
della l. 55/90, nonché una specifica idoneità psicofisica".
Al personale che avrà superato l'esame di idoneità verrà conferita con provvedimento del Sindaco la qualifica di addetto al
servizio di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta".
Dallo svolgimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento conferite, quindi, al personale dipendente che ha superato
le prove abilitative individuate da tale deliberazione, rinviene l'attività di accertamento delle infrazioni riscontrate e quindi la
redazione del conseguente verbale.
La procedura sanzionatoria è, come ribadito dal comma 132 della Legge 127/97 e come già previsto anche dal C.d.S., di
competenza degli Uffici o dei Comandi a ciò preposti, ovvero degli Uffici Comunali o degli Uffici o dei Comandi della
polizia municipale
Oltre ciò, la circolare fornisce ulteriori indicazioni riguardo alla competenza ed alle funzioni esercitate dai dipendenti delle
società di gestione e dagli Uffici e Comandi preposti alla procedura sanzionatoria, come di seguito riportato:
1. Accertamento e contestazione
All'accertamento effettuato deve sempre seguire la redazione di un verbale di contestazione, ai sensi di quanto previsto dagli
artt. 200 e 201 C..d.S. e con i contenuti indicati all'art. 383 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della
Strada. Copia dello stesso dovrà essere consegnata al trasgressore se presente al momento dell'accertamento o se
sopraggiunto immediatamente dopo. Il verbale sarà comunque gestito direttamente dagli Uffici o Comandi di Polizia
Municipale e registrato secondo le regole del citato art. 383, comma 3 del Regolamento di attuazione al C.d.S.;
2. Gestione dei verbali di contestazione
Tutta l'attività di gestione dei verbali, successiva alla loro redazione (notifiche, riscossione, trattazione ricorsi, messa a ruolo,
ecc) è effettuata dagli Uffici o dai Comandi di polizia municipale del comune in cui gli addetti operano. Ai predetti Uffici o
Comandi compete anche un'attività di indirizzo, pianificazione e controllo degli accertatori ed una costante assistenza ed
organizzazione del servizio da questi svolto.

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3. Tessere di riconoscimento e segnali distintivi
L'esigenza di immediata riconoscibilità per l'utenza stradale degli accertatori delle
violazioni relative alla sosta od alle corsie riservate, rende necessario che questi siano
dotati di una tessera di riconoscimento, che si può anche identificare con quella
ordinariamente rilasciata dal comune, dall'azienda o dalla società da cui dipendono e
richiede, altresì, che la stessa sia esposta in modo ben visibile. Per le stesse finalità
occorre uno specifico abbigliamento distintivo, naturalmente diverso da quello indossato
dal personale di polizia stradale previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 12 C.d.S..
4. Le Funzioni di Pubblico Ufficiale.
Per effetto dell'art. 68 della Legge Finanziaria del 2000 ( L. 23.12.1999 n. 488 ), il legislatore ha ribadito la natura di
pubblico ufficiale dell'Ausiliare del traffico stabilendo che:
1. "I commi 132 e 133 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997 n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle
funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera e) dell'art. 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di
redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice civile.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'art. 17 della
Legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all'art. 2700 del Codice civile, sono svolte solo da personale
nominativamente designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali, nell'ambito delle
categorie indicate dai medesimi commi 132 e 133 dell'art. 17 della citata Legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 e al personale di cui al comma 133 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, può
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e
c) e dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.4.
4. Il termine indicato dall'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza -
ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.
5. Il decreto Legge 2 novembre 1999 n. 391 è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto Legge n. 391 del 1999".
Tramite la scelta normativa di riaffermare la pubblica funzione dell'ausiliario attraverso la Legge Finanziaria e scegliendo di
abrogare il decreto legge, il legislatore ha chiaramente dimostrato la volontà di ribadire l'efficacia probatoria privilegiata
dell'avviso di accertamento al di là di ogni eventuale dubbio di costituzionalità sull'esistenza dei requisiti di necessità ed
urgenza richiesti dall'art. 77 Cost..
Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale.
[I]. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa .
[II]. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e
da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Riepilogando:
agli ausiliari del traffico compete la qualifica di ausiliari ai sensi dell’art. 347 del c.p..
la loro competenza è limitata esclusivamente alla sosta, pertanto non possono rilevare nessun altro tipo di
violazione al C.d.S..
nel caso specifico gli ausiliari del traffico appartenenti all’Azienda Municipalizzata Trasporti selezionati tra il
personale proveniente dalle ex cooperative dei parcheggiatori, potranno operare esclusivamente nell’ambito
della Z.T.L. e nelle aree immediatamente limitrofe a quelle concesse, entro lo spazio minimo indispensabile
per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione.

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Reati dei Pubblici Ufficiali
Art. 314 c.p. - Peculato
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o
comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci
anni.
[II]. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso
momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.
Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui.
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi
dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Art. 317 c.p. - Concussione.
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o
induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni
Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sè o per un terzo, in denaro od altra utilità, una
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
[II]. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino ad
un anno.
Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per
compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne
accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.
Art. 323 c.p.- Abuso d'ufficio.
[I]. Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello
svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi
in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sè o
ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.
[II]. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
[I]. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni
di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con
la reclusione da sei mesi a due anni.
[II]. Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni
dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

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Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale.
[I]. Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella
abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa
da 30 euro a 516 euro.
[II]. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha
avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
[III]. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.
Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è
punito con la reclusione da uno a sei anni.
[II]. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci
anni.
Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.
[I]. Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto
è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero
omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo.
Reati contro i Pubblici Ufficiali
Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
[I]. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un
pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un
atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
[II]. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna
delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire,
comunque, su di essa.
Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale.
[I]. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi
a cinque anni.
Art. 341 c.p. – Oltraggio a pubblico ufficiale (ABROGATO)
L’ art. 18 della legge 25 giugno 1999 n° 225 ha abolito Il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Pertanto in caso di oltraggio si potrà procedere a querela di parte ai sensi dell’ art. 594 c.p. “ Ingiuria” -
“ Chiunque offende l’ onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con
la multa fino ad euro 516” .
Si consiglia, in caso di oltraggio, di richiedere l’ intervento di una pattuglia della Polizia Municipale (od altra forza
di polizia), manifestando espressamente la volontà di proporre querela di parte (art. 336 – 337 c.p.p.).
La pattuglia intervenuta, provvederà a generalizzare l’ autore del reato ed a raccogliere eventuali testimonianze,
istruendo i consequenziali atti ed informativa all’ A.G...

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Altri Reati
Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità.
[I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un
ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno.
[II]. I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 651 c.p. - Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale.
[I]. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria
identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a
206 euro.
N.B. La semplice qualifica di pubblico ufficiale non consente da solo di poter trattenere una persona che rifiuti le
generalità, né procedere ad altri atti di identificazione, mancando la specifica qualifica di Agente od Ufficiale di P.G..
In caso di rifiuto di generalità gli Ausiliari del traffico chiederanno se possibile l’intervento della Polizia Municipale;
in caso di impossibilità si procederà a redigere apposita notazione per gli uffici di polizia municipale per il seguito di
competenza (notizia di reato all’A.G. ai sensi dell’art. 347 C.P.P.).
Denuncia
Art. 331 c.p. - Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.
[I]. Salvo quanto stabilito dall'articolo, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a
causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito.
[II]. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
[III]. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere
un unico atto.
[IV]. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.

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Cenni sul Codice della Strada
Art. 3 Definizioni stradali e di traffico
1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano
due o più correnti di traffico.
2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in
servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero
aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari
situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori
restrizioni alla circolazione su aree pedonali .
3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.
6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate
direzioni.
7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in
genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.
8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non
meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.
16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.
17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.
27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti
di traffico.
33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.
34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.
34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del
trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità .
36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un
marciapiede stradale, in mancanza di esso.
37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.
39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni,
in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.
46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

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47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili.
49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.
51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.
53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare
dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.
54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari
categorie di utenti e di veicoli.
55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto,
destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue.
58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico (6).

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Art. 6 Regolamentazione della sosta fuori dei centri abitati
1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per
esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro dei lavori pubblici, sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei
giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed
eventuali deroghe.
2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando,
quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.
……………..
4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:
a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per
motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di carattere tecnico;
b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;
c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a
determinati usi;
d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o
ghiaccio;
f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
omissis………………….
Art. 7 - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati
1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:
a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4 ;
b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate
esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le
rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane
ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;
c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata
intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la
sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una
determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola
su quest'ultima;
d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12,
dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai
capilinea;
e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al
pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del
veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;
h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;
i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.
2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.
3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di
competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario

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della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li
adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.
4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente,
possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata
vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a
servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché
dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.
5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di
manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane.
6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che
i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.
7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono
destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e
al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana.
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga
l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra
parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o
senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area
pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di
traffico.
9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e
culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di
modifica o integrazione della deliberazione della giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari
di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.
I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche
al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro
un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale
facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati
.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.
11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni
hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei
soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.
12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo
sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.
13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.
14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie
riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 68,00 a € 275,0.
15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è
applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o
regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 21,00 a € 85,00 e la sanzione stessa è
applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

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15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero
determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 652,00 a € 2620,00 Se nell’attività sono impiegati minori la somma è
raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo
I, sezione II, del titolo VI.
Art. 38 - Segnaletica stradale
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi:
a) segnali verticali;
b) segnali orizzontali;
c) segnali luminosi;
d) segnali ed attrezzature complementari.
2. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità
con le altre regole di circolazione. Le prescrizioni dei segnali semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla di pericolo di cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali verticali e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni
dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni caso prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui
all'art. 43.
3. È ammessa la collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga
a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali segnali,
anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione.
……………………………………………..
Art. 39 - Segnali verticali
1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:
A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di pericoli, ne indicano la natura e
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente;
B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti
della strada devono uniformarsi; si suddividono in:
a) segnali di precedenza;
b) segnali di divieto;
c) segnali di obbligo;
C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada
informazioni necessarie o utili per la guida e per la individuazione di località, itinerari,
servizi ed impianti; si suddividono in:
a) segnali di preavviso;
b) segnali di direzione;
c) segnali di conferma;
d) segnali di identificazione strade;
e) segnali di itinerario;
f) segnali di località e centro abitato;
g) segnali di nome strada;
h) segnali turistici e di territorio;
i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la guida dei veicoli;
l) altri segnali che indicano installazioni o servizi.
2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di
apposizione.
3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che non rispettano le disposizioni del presente articolo e del
regolamento si applica il comma 13 dell'art. 38.

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Art. 40 - Segnali orizzontali
1. I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per
guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari
comportamenti da seguire.
2. I segnali orizzontali si dividono in:
a) strisce longitudinali;
b) strisce trasversali;
c) attraversamenti pedonali o ciclabili;
d) frecce direzionali;
e) iscrizioni e simboli;
f) strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
g) isole di traffico o di presegnalamento di ostacoli entro la carreggiata;
h) strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico di linea;
i) altri segnali stabiliti dal regolamento.
3. Le strisce longitudinali possono essere continue o discontinue. Le continue, ad eccezione di quelle che delimitano le corsie
di emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia o della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di
marcia o la carreggiata.
4. Una striscia longitudinale continua può affiancarne un'altra discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti
alla destra di quella discontinua, la possibilità di oltrepassarle.
5. Una striscia trasversale continua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale di «fermarsi e dare precedenza» o il segnale di «passaggio a livello» ovvero
un segnale manuale del personale che espleta servizio di polizia stradale.
6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima del quale il conducente ha l'obbligo di arrestare il veicolo, se
necessario, per rispettare il segnale «dare precedenza».
7. Nel regolamento sono stabilite norme per le forme, le dimensioni, i colori, i simboli e le caratteristiche dei segnali stradali
orizzontali, nonché le loro modalità di applicazione.
8. Le strisce longitudinali continue non devono essere oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate sempre che
siano rispettate tutte le altre norme di circolazione. È vietato valicare le strisce longitudinali continue, tranne che dalla parte
dove è eventualmente affiancata una discontinua.
9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate solo dai veicoli in attività di servizio di pubblico interesse e dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza.
10. È vietata:
a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua;
b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che per il cambio di corsia;
c) la circolazione dei veicoli non autorizzati sulle corsie riservate.
11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno
iniziato l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere i conducenti dei veicoli nei confronti dei ciclisti in
corrispondenza degli attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere sempre accessibili anche alle
persone non deambulanti su sedie a ruote; a tutela dei non vedenti possono essere collocati segnali a pavimento o altri segnali
di pericolo in prossimità degli attraversamenti stessi.
Art. 47 Classificazione dei veicoli
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
a) veicoli a braccia;
b) veicoli a trazione animale;
c) velocipedi;
d) slitte;
e) ciclomotori;
f) motoveicoli;
g) autoveicoli;
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Art. 52 Ciclomotori
1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:
a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;
b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
c) [sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona oltre il conducente].
2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o,
in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti
emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
3. Le caratteristiche dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono risultare per costruzione. Nel
regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le
modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte ad evitare
l'agevole manomissione degli organi di propulsione.
4. Detti veicoli, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nei commi 1 e 2, sono considerati
motoveicoli.
Art. 53 Motoveicoli
1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:
a) motocicli: veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a
due compreso il conducente;
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al
massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e
cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al traino di semirimorchi. Tale classificazione deve essere abbinata a quella
di motoarticolato, con la definizione del tipo o dei tipi dei semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a
ciascun mototrattore.
f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) motoveicoli per uso speciale: veicoli a tre ruote caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli
stessi; su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi con il ciclo operativo delle attrezzature;
h) quadricicli a motore: veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della
massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le
caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti
sono considerati autoveicoli.
2. Sono, altresì, considerati motoveicoli i motoarticolati: complessi di veicoli, costituiti da un mototrattore e da un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere d), f) e g).
3. Nel regolamento sono elencati i tipi di motoveicoli da immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli
per uso speciale.
4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza, 4,00 m di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a
pieno carico di un motoveicolo non può eccedere 2,5 t.

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5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima di 5 m.
6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere attrezzati con un numero di posti, per le persone interessate al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente.
Art. 54 Autoveicoli
1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si
distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti,
compreso quello del conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso
quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati
prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo
operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unità distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unità gli autotreni caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso se vengono superate le dimensioni
massime di cui all'art. 61, il veicolo o il trasporto è considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi di veicoli i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera
circolazione dei viaggiatori tra i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle due parti possono essere effettuate
soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli
possono essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10,
comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei
allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada.
2. Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti.

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Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale.
1.
l’utente della strada è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e degli agenti del
traffico a norma degli articoli da 38 a 43 e delle relative norme del regolamento.
2.
chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme del
regolamento,ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da € 35,00 a € 143,00.
3.
il conducente del veicolo che prosegue la marcia nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del
traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 132,00 a
530,00.
3-bis
quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni,in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno
due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da
uno a tre mesi, ai sensi del capo I. sezione II del titolo VI.
Art. 157 - Arresto, fermata e sosta dei veicoli.
1. Agli effetti delle presenti norme:
a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la
sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata.
Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia;
c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di
allontanamento da parte del conducente;
d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile
per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere
collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non
inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma
non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di
impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con
precedenza la sosta è vietata.
4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della
carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di
porlo in funzione.
7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di
lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri
utenti della strada.
8. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da € 35,00 a € 143,00.

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Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli.
1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da
intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in
corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m. dal
prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle
medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
2. La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta
(1);
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su
rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché
negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli
scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita
segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede
stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.
3. Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
4. Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l'uso del
veicolo senza il suo consenso.
5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da € 71,00 a € 286,00.

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6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da € 35,00 a € 143,00.
7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
---------------------------------------
(1) La competenza a disporre la rimozione dei veicoli, in questi casi, può anche essere conferita agli "ausiliari del traffico"
istituiti dall'art. 17 della legge n. 127 del 1997. Così stabilito dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 (legge
finanziaria 2000), in aggiunta ai poteri di contestazione immediata e sottoscrizione del verbale di accertamento (qualora gli
ausiliari siano stati nominativamente designati dal sindaco), che la medesima legge ha interpretato come compresi nelle
funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni alle norme della circolazione ad essi attribuite dalla predetta legge
n. 127 del 1997.
Art. 159. Rimozione e blocco dei veicoli.
1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia
stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale
e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla
circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo.
2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati a concedere il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalità
nel rispetto delle norme regolamentari. I veicoli adibiti alla rimozione devono avere le caratteristiche prescritte nel
regolamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può provvedersi all'aggiornamento delle
caratteristiche costruttive funzionali dei veicoli adibiti alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli o di sicurezza della circolazione.
3. In alternativa alla rimozione è consentito, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a
chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche tecniche e modalità di applicazione saranno stabilite
nel regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non è consentita ogni qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca
intralcio o pericolo alla circolazione.
4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi costituiscono sanzione amministrativa accessoria alle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per la violazione dei comportamenti di cui al comma 1, ai sensi delle norme del capo I,
sezione II, del titolo VI.
5. Gli organi di polizia possono, altresì, procedere alla rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato
motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati. Alla rimozione può provvedere anche l'ente proprietario della strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro
conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle
strutture portuali.

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Art. 180. Possesso dei documenti di circolazione e di guida.
1. Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:
a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo;
b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo;
c) l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di
cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento;
d) il certificato di assicurazione obbligatoria.
2. La persona che funge da istruttore durante le esercitazioni di guida deve avere con sé la patente di guida prescritta; se
trattasi di istruttore di scuola guida deve aver con sé anche l'attestato di qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7.
3. Il conducente deve, altresì, avere con sé l'autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti
dall'art. 82.
4. Quando l'autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione, ovvero quando il veicolo sia
in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da
fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
5. Il conducente deve avere con sé il certificato di abilitazione professionale e il certificato di idoneità, quando prescritti.
6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di idoneità tecnica del veicolo e un documento di
riconoscimento.
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 35,00 a euro 143,00. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 21,00 a euro 85,00.
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni
amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
357,00 a euro 1.433,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale
dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei
termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
***
N.B. in caso di contestazione immediata, l’ausiliario del traffico dovrà richiedere al
contravventore i documenti di circolazione e di guida esclusivamente ai fini della compilazione del
verbale di contravvenzione.
O
ve il conducente non fosse provvisto di uno dei documenti di cui sopra, o in caso di irregolarità
dei documenti di cui sopra occorrerà richiedere l’intervento di una pattuglia della P.M. che
provvederà ad elevare il relativo verbale di contravvenzione.

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Art. 188 C.d.S. SOSTA DISABILI
La sosta per i veicoli a servizio dei disabili è consentita a titolo gratuito negli
stalli di sosta appositamente contrassegnati dalla relativa segnaletica verticale
ed orizzontale.
Sul veicolo dovrà essere esposto in maniera visibile il contrassegno invalidi
rilasciato dal Dipartimento Viabilità.
Si precisa che il contrassegno è strettamente personale, per motivi di privacy
non riporta gli estremi dell’intestatario e non è legato ad uno specifico veicolo.
Quindi potrà essere esposto di volta in volta su qualsiasi mezzo che
all’occorrenza trasporti il disabile.
Particolare attenzione andrà prestata pertanto al corretto utilizzo di tali stalli di sosta al fine di
assicurare a questa categoria di utenti deboli della strada (art. 3 comma 53 bis), una ottimale
fruizione degli spazi ad essi riservati, sanzionando inflessibilmente chi ne faccia un indebito
utilizzo. (art. 158 c 2 lett. g) e 6. € 71,00 + rimozione a cura degli organi di Polizia Stradale).
Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
.
1. La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.
2. Dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono che
vi siano inserite. Nel regolamento è indicato il relativo modello.
3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore e, se presente, alla persona obbligata in solido.
4. Copia del verbale è consegnata immediatamente all'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore.
Art. 201 - Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta
giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di
violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale
risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta
all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del
veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è
validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora
l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la
notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o
nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque
dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero
la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento.
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli
interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
…………………;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale
notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione
immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di polizia
qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.
………………

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RICORSO AVVERSO VERBALI (artt. 203; 204; 204 bis C.d.S)
Gli organi presso i quali è possibile presentare ricorso sono:
1) Il prefetto (il ricorso si effettua gratuitamente);
2) Il giudice di pace competente per territorio (luogo dove è stata commessa la violazione).
Le novità sono state introdotte dalla riformulazione dell’art. 204 e dal nuovo art. 204-bis con la quale
si fissa l’alternatività dell’azione di ricorso. (se si presenta ad un organo non lo si può fare
contemporaneamente all’altro). Altro novità importante introdotta riguarda la tempistica con riflessi
importantissimi sulla legittimità dell’atto. Infatti il Comando di Polizia è tenuto alla trasmissione al
Prefetto del ricorso debitamente istruito entro 60 giorni dal ricevimento. Il Prefetto ha poi 120 giorni
per adottare la propria decisione. I termini di 60 e 120 giorni (180 nel complessivo) sono perentori e si
cumulano tra di loro; la decorrenza di tali termini senza che sia stata adottata l’ordinanza del Prefetto fa
si che il ricorso sia accolto.
Altra novità introdotta è quella secondo cui il ricorrente può fare richiesta di audizione personale
facendone menzione espressa nel ricorso; tale audizione sospende i termini del ricorso che riprendono
il proprio corso ad audizione avvenuta.
Avverso a tale decisione o in alternativa è possibile presentare ricorso al Giudice di pace competente
per territorio. In tal caso si precisa che non necessita l’assistenza di un legale e il ricorrente può sostenere personalmente le
proprie ragioni. Anche in questo caso va presentato al giudice di pace competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica
o dalla contestazione. Il ricorso deve essere presentato personalmente alla cancelleria del G.d.P.; .
Se il ricorso viene accolto lo stesso può dirsi archiviato in maniera definitiva in quanto la decisione del G.d.P. è inappellabile
se non per Cassazione.
In caso invece del rigetto del ricorso il giudice con decisione che inserirà nella sentenza determinerà l’importo della sanzione
dovuta.
Si rammenta che sempre ai sensi dell’art. 204 bis il G.d.P. non può, nel determinare la sanzione scendere al di sotto del
minimo edittale previsto dal codice, né può escludere l’applicazione di sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti.
N.B. Nel caso sia stato inoltrato contemporaneamente per il medesimo verbale ricorso al Prefetto ed al Giudice di Pace, quest’ultimo ricorso verrà
dichiarato inammissibile; infatti come già detto, solo quando il Prefetto avrà adottato con ordinanza la propria decisione quest’ultima potrà essere
impugnata di fronte al G.d.P..
Art. 207. Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE viene violata una disposizione del presente codice da
cui consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio comando od ufficio
il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale
che consegna al trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per qualsiasi motivo, della facoltà prevista del pagamento in misura ridotta, egli
deve versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria
prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La
cauzione è versata al comando od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio
economico europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, è pari alla somma richiesta per il pagamento
in misura ridotta previsto dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-bis viene disposto il fermo amministrativo del veicolo
fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai veicoli di proprietà dei cittadini italiani residenti nel comune di
Campione d'Italia.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da
conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea.
N.B. come disposto dall’art. 7 della delibera 70/C in questo caso specifico, gli ausiliari del traffico dovranno richiedere
l’intervento della Polizia Municipale che provvederà alla immediata riscossione della sanzione pecuniaria.

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Art. 215. Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo.
1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, questa è
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i quali provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui al
regolamento di esecuzione, sia trasportato e custodito in luoghi appositi. L'applicazione della sanzione accessoria è indicata
nel verbale di contestazione notificato a termine dell'art. 201.
2. I veicoli rimossi ai sensi del comma 1 sono restituiti all'avente diritto, previo rimborso delle spese di intervento, rimozione
e custodia, con le modalità previste dal regolamento di esecuzione. Alle dette spese si applica il terzo comma dell'art. 2756
del codice civile.
3. Nell'ipotesi in cui è consentito il blocco del veicolo, questo è disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione,
secondo le modalità stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco è fatta menzione nel verbale di contestazione notificato ai
sensi dell'art. 201. La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di
intervento, bloccaggio e rimozione del blocco, secondo le modalità stabilite nel regolamento. Alle dette spese si applica il
comma 3 dell'art. 2756 del codice civile.
4. Trascorsi centottanta giorni dalla notificazione del verbale contenente la contestazione della violazione e l'indicazione
della effettuata rimozione o blocco, senza che il proprietario o l'intestatario del documento di circolazione si siano presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che ha effettuato la rimozione o il blocco, il veicolo può essere alienato o
demolito secondo le modalità stabilite dal regolamento. Nell'ipotesi di alienazione, il ricavato serve alla soddisfazione della
sanzione pecuniaria se non versata, nonché delle spese di rimozione, di custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene
restituito all'avente diritto.
5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o del blocco del veicolo è ammesso ricorso al prefetto, a
norma dell'articolo 203.
***N.B. gli ausiliari del traffico possono operare la rimozione o blocco di un veicolo solo in tre casi (art 68, c. 3, L.
488/99):
Dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di
veicoli in sosta (art 158 c. 2 lett. b)
Sosta in doppia fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote (art 158 c. 2 lett. c)
Negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli c circolanti su
rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli
spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (art 158 c. 2 lett. d).
“”ATTENZIONE””
Non si può procedere alla rimozione nei seguenti casi (Artt. 354 e 355 Reg. C.d.S.):
veicoli di Polizia;
veicoli di soccorso;
veicoli antincendio;
veicoli dei medici in visita domiciliare;
veicoli di invalidi con contrassegno;
veicoli delle pubbliche amministrazioni in servizio di istituto.
E’ possibile però, nel caso la sosta in zona vietata costituisca intralcio alla
circolazione, spostare il mezzo in zona meno pericolosa.

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Elementi essenziali del verbale di Contravvenzione
.
Il verbale di contestazione deve contenere:
l'indicazione del giorno, dell'ora e della località dell’infrazione;
generalità del trasgressore, estremi della patente e dati di identificazione del veicolo;
indicazione, se persona diversa dal conducente, del proprietario del veicolo o soggetto solidale;
motivazione;
espressa menzione dell’eventuale ritiro dei documenti e della loro destinazione;
sanzione principale e accessoria (se prevista) ed eventuale diffida;
Modalità di pagamento;
Autorità competente;
Eventuali dichiarazioni del trasgressore;
Eventuale punteggio da decurtare ai sensi dell’ art. 126 bis;
Firma del trasgressore (o espressa indicazione del rifiuto di firmare);

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Motivi della eventuale impossibilità di contestazione immediata salvo i casi di cui all’ art. 201 comma 1
bis;
N.B.
Nel bollettario sono presenti per ogni bolletta quattro copie di colore diverso;
di queste la copia verde andrà consegnata al trasgressore, o lasciata sul
parabrezza se assente;
la copia rosa all’ obbligato in solido se presente (es. proprietario del veicolo se
persona diversa dal conducente);
La copia bianca al Comando di Polizia Municipale;
quella gialla resta nel bollettario che andrà consegnato quando saranno esaurite
le bollette.
Si raccomanda di versare presso il Corpo di Polizia Municipale le bollette
complete entro e non oltre le ore 12 del giorno successivo a quello della
compilazione.

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Il Preavviso di contestazione
L’avviso posto sul parabrezza del veicolo quando il conducente non è presente all’accertamento della violazione, non è
equiparabile al verbale di contestazione previsto dall’art. 200 CDS.
Tra l’altro, il preavviso manca di un dato essenziale, e cioè il destinatario dell’atto che, in genere, non può essere identificato
in sede di primo accertamento.
Contro il preavviso non è di norma ammesso il ricorso, perché il rimedio è possibile solo contro il verbale di contestazione
ritualmente redatto e perciò, se si vuol ricorrere, è necessario attendere la notifica di detto verbale.
Sanzioni pecuniarie
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma compresa tra un limite minimo e un
limite massimo (che generalmente è circa 4 volte il minimo) che vengono aggiornati ogni due anni. La
discrezionalità nel definire l’ ammontare della sanzione tra questi limiti spetta al Prefetto (quando stabilisce la
sanzione a seguito di un ricorso respinto o quando non è ammesso il pagamento in misura ridotta) e l’ autorità
giudiziaria (quando respinge un’ opposizione o quando, intervenuta a seguito di connessione obiettiva con un
reato, debba fissare l’ entità della sanzione.
Pagamento in misura ridotta
L’ accertatore non ha alcuna discrezionalità nel determinare l’ ammontare delle sanzioni, poiché al
trasgressore, fino al 60° giorno dalla contestazione o dalla notificazione, è ammesso il pagamento di una somma
pari al minimo edittale fissato dai singoli articoli del CDS, ferma restando l’ applicazione delle eventuali sanzioni
accessorie (art. 202 c.1).
Nel verbale dovranno essere indicate le modalità di pagamento (conto corrente postale; contanti presso il
Comando cui appartiene l’ accertatore, lottomatica, etc.) Solo per i veicoli immatricolati all’ estero o muniti di
targa EE è previsto il pagamento nelle mani dell’ accertatore con le modalità di cui all’ art. 207 del CDS.
Scaduti i 60 giorni senza che sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta o proposto ricorso od opposizione,
il verbale di contestazione costituisce titolo esecutivo per il pagamento, ma la somma sarà pari alla metà del
massimo, più le spese di procedimento (art. 203 c. 3).
Violazione di più norme
Quando con una sola azione od omissione si violano più disposizioni, la sanzione pecuniaria applicata è quella
prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo (art. 198).
L’ accertatore comunque procederà a contestare e verbalizzare le diverse infrazioni indicando per ciascuna
violazione la somma da pagare; mentre il trasgressore potrà essere ammesso al beneficio al momento del
pagamento.

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PATENTE A PUNTI
(art. 126 bis C.d.S.)
Funzionamento dell’istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza
stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in
vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero
iniziale di punti pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio,
questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte
di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le
decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate
nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine
di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la
circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla
competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225
CdS, con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni
ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126-bis CdS.
Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio
.
La tabella allegata all’articolo 126-bis CdS, come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito in legge
con modificazioni – che si acclude alla presente (all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la
decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini
dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento
dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento
su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto la
disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è
membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e
non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la
decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto.
Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio
avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le
norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime
modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un
provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno
20 punti in un anno non può più circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li
totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-
dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla
trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di
stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la

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successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa
riserva di fornire tempestiva notizia.
Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la
titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di
un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una
bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida
successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a
totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso
accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione
immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la
decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art.
126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa
disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia
già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la
decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126-bis, relativa al cumulo di punteggi in
caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata
all’art. 126-bis CdS per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in
15 punti.
Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella
allegata all’art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente (all. 2), si
forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per
alcune violazioni.
Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è
identificato, la decurtazione di punteggio riguarda il proprietario del veicolo – se titolare di patente di guida- al quale, entro il
termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, è concessa la possibilità di indicare chi era
effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste, in
caso di omissione delle informazioni entro il termine fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque di risalire
al conducente, ferma restando la decurtazione del punteggio a carico del proprietario, non si può procedere nei suoi confronti
all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare chi era
effettivamente alla guida al momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia,
non si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia
possibile risalire al conducente. In questi casi l’art. 126-bis CdS impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le
informazioni entro il termine fissato di procedere all’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8 CdS. La
stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano di risalire all’identità del conducente.

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Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare al trasgressore che la violazione commessa comporta la
decurtazione di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale di contestazione con l’indicazione del punteggio
previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti”. Qualora con un solo verbale siano contestate più violazioni che prevedono decurtazione di punteggio, per ciascuna di
esse l’entità dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato al precedente punto 2.2, fermo restando l’indicazione
dell’entità della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente
decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale, dopo l’indicazione del punteggio per ciascuna violazione, sarà riportata la
seguente dizione “Le violazioni accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell’art. 126-bis CdS, determineranno
complessivamente la decurtazione di 15 punti”.
Per l’art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione dei punti è richiesta anche quando il conducente, quale
responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al
proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196 CdS, con l’invito a far conoscere, entro 30
giorni dalla notificazione, l’identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel
verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: “La violazione dell’art. ..... CdS determina la
decurtazione di n. .... punti che verrà posta a carico della S.V., in qualità di responsabile in solido, salvo che, entro 30 giorni
dalla ricezione del presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione sottoscritta contenente l’indicazione
delle generalità ed i dati della patente di guida di colui che, al momento dell’accertamento, conduceva il veicolo”. Quando il
proprietario non è persona fisica, invece, l’intimazione potrà avere il seguente tenore “La violazione dell’art. ..... CdS
determina la decurtazione di n. .... punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della persona che,
al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente
verbale con l’avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell’art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico le
sanzioni previste dall’art. 180 comma 8 CdS.”.
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal
precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato
aggiungendo: “La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S.V è munita di patente da
meno di 3 anni” ovvero, quando trattasi di verbale notificato al proprietario: “La decurtazione prevista dal presente verbale
sarà raddoppiati qualora il responsabile risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni”.
Recupero dei punti sottratti
.
Secondo il comma 5 dell’art.126-bis, nell’ipotesi di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo di
due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione, determina
l’attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece, se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza di violazioni per
due anni determina l’attribuzione di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi i casi, presupposto per il
recupero del punteggio iniziale o per l’attribuzione del credito è l’assenza di violazioni accertate nel periodo di riferimento e,
quindi, i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata una
violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il comma 4
dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole e da
soggetti pubblici e privati autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta all’interessato di recuperare 6
punti, elevati a 9 per i titolari di patenti professionali che frequentino specifici corsi di aggiornamento.
Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile, il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall’art.201, c.3,
CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora l’interessato non si sottoponga agli accertamenti dell’idoneità
tecnica prescritti dall’art.128 CdS entro i 30 giorni successivi alla data di notifica, la patente di guida è sospesa a tempo
indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura degli organi di cui all’art.12 CdS, che provvedono anche al materiale
ritiro del documento, rilasciando copia di apposito verbale, ed alla sua conservazione.

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Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell’art. 6-ter della legge di conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione del punteggio
avviene anche nei confronti dei conducenti stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato estero nel
quale non vige il meccanismo della patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni commesse in Italia, secondo le
norme della patente a punti italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell’anagrafe dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime
modalità previste dall’art. 126-bis CdS per l’analogo procedimento valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica la revisione della patente di guida ma viene disposto un
provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti, se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non può più
circolare in Italia per 2 anni; se li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno. se li totalizza in un periodo compreso tra i
2 ed i 3 anni, non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata della banca-
dati, fermo restando l’obbligo di riportare l’annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio, non si procederà alla
trasmissione delle violazioni all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali di contestazione nei confronti di
stranieri per i quali ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio, saranno comunque tenuti in evidenza per la
successiva trasmissione, appena saranno rese operative le procedure di alimentazione della predetta banca-dati, di cui si fa
riserva di fornire tempestiva notizia.

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Familiarizziamo con la segnaletica stradale (artt. 39 e 40 C.d.S.)
Divieto di Sosta
Indica il luogo dove la sosta è vietata, è valido dalle ore 8.00 alle ore 20.00
a meno che sotto il segnale non sia presente un pannello integrativo che
indichi una diversa validità.
Divieto di fermata
Indica il divieto di sosta e di fermata.
Se non accompagnato da pannello integrativo la validità è permanente.
E’ sempre prevista la rimozione del veicolo.
Zona rimozione coatta
Se presente sotto il segnale di divieto di sosta comporta la rimozione del
veicolo.
Regolamentazione sosta a pagamento
E’ consentita dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 previa
pagamento della tariffa oraria di € 1,00
Regolamentazione flessibile della sosta.
Nello specifico:
la sosta è vietata nell’orario 13,30-15,30 e 20,30- 6,30 ad eccezione dei
mezzi adibiti al trasporto di merci.
E’ consentita dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20,30 previa
pagamento della tariffa oraria di € 1,00.
.
Area Pedonale
Indica l’inizio di un’area all’interno della quale è vietata la circolazione dei
veicoli, ad eccezione, nel caso specifico, di quelli a servizio dei disabili, dei
mezzi di soccorso, delle forze di polizia e per le operazioni di carico e
scarico merci (vedi pannello integrativo).

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Zona a Traffico Limitato
Indica l’inizio di un’area all’interno della quale è limitata la circolazione dei
veicoli, a determinate categorie
Fine Zona a Traffico Limitato
Indica la fine di una Zona a Traffico Limitato.
Sosta consentita a particolari categorie di veicoli
Consente la sosta di determinati veicoli, nel caso specifico a quelli di
soccorso (autoambulanze)
Sosta consentita a portatori di Handicap
Consente la sosta di determinati veicoli, nel caso specifico a quelli a
servizio dei disabili
Passo Carrabile
Indica la presenza di un passo carrabile, il cartello deve riportare
l’indicazione dell’ente proprietario della strada (Comune …..,
Provincia…..) e gli estremi della relativa Ordinanza.
Divieto di sosta temporaneo
Vieta la sosta dei veicoli in determinate giornate per consentire la pulizia
della strada.
Uso Corsie
Indica come utilizzare le corsie, nel caso specifico la corsia di destra è
destinata alla circolazione stradale, mentre quella sinistra al transito dei
mezzi di trasporto pubblico.

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Uso Corsie
Indica come utilizzare le corsie, nel caso specifico le corsie di sinistra sono
destinate alla circolazione stradale, mentre quella destra al transito dei
mezzi di trasporto pubblico.
Corsie preferenziali
Le corsie preferenziali Bus sono delimitate dalla doppia striscia di colore
giallo (Consentita rimozione a cura degli Ausiliari del Traffico), (punti 2 di
decurtazione).
Fermata Bus
Esempio di segnaletica orizzontale delimitante la fermata Bus.
All’interno dell’area della fermata delimitata dalle strisce gialle è vietata la
sosta dei veicoli. (Consentita rimozione a cura degli Ausiliari del Traffico).
Corsia di preselezione
Esempio di corsie di preselezione;
All’interno delle corsie di preselezione è vietata la sosta.
Attraversamento pedonale
Esempio di Attraversamento pedonale;
Sulle strisce pedonali è vietata la sosta.

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Isole di traffico
L’area della carreggiata delimitata dalla zebratura bianca prende il nome di
isola di traffico o canalizzazione (art. 3 CdS); sulle isole di traffico è vietata
la sosta.
Stalli di sosta disabili
Esempio segnaletica orizzontale e verticale delimitante stalli di sosta
disabili, (punti 2 di decurtazione).
Strisce di delimitazione stalli di sosta
Strisce bianche per stalli di sosta libera.
Strisce di delimitazione stalli di sosta
Strisce blu per stalli di sosta a pagamento.
Strisce di delimitazione stalli di sosta
Strisce Gialle per stalli di sosta riservati.

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Impariamo a conoscere i documenti di guida e di circolazione:
Le patenti di guida
:
1. Cognome
7. Firma
2. Nome
8. Residenza
3. Data e luogo di nascita
9. Categoria Patente
4a. Data rilascio
4b. Data scadenza
4c. Ente che ha rilasciato la patente
5 N° patente
COGNOME
NOME
INDIRIZZO
DATA RILSACIO
N° PATENTE
RILSACIATA DA….(Pref./Mot.ne)
CATEGORIA
DATA E LUOGO DI NASCITA
Patente comunitaria in
vigore dal 14/10/1999
Mod.701 Mec

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LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Targa
Estremi Proprietario
Marca e Modello
Veicolo

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Facciamo pratica
Compiliamo alcuni verbali di contravvenzione
- Sosta antistante cassonetti -

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- Sosta nello stallo farmacia -

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- Sosta nella fermata bus -

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- Sosta sulle strisce pedonali -

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- Sosta sul Marciapiede -

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- Sosta in stallo disabili -

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- Passo carrabile -
 

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- Sosta non parallela al margine dx. della carreggiata -

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- Sosta in corrispondenza di intersezione -

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- Sosta Corsia Preferenziale Bus -

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- Mancata esposizione gratta e sosta
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- Sosta oltre l’orario indicato sul gratta e sosta -

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- Sosta in lotto diverso da quello di residenza -
 

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Contestiamo un verbale
- Sosta in divieto -

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INDICE
Prontuario
Art. 7 - Regolamentazione della Circolazione nei centri urbani
pag. 2
Art. 40 – Sosta nelle isole di traffico e zone di presegnalamento
pag. 2
Art. 157 - Arresti, fermata e sosta dei veicoli
pag. 2
Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
pag. 3
Delibera 40/C (Istituzione ZTL)
Delibera 40/C
pag. 4
Mappa ZTL
pag. 4
Gratta e sosta
pag. 5
Pass residenti
pag. 5
Art. 7 - Ausiliari del Traffico
pag. 6
Competenza degli ausiliari del traffico
L. 127/97
pag. 7
Accertamento e contestazione
pag. 7
Gestione dei verbali di contestazione
pag. 7
Tessere di riconoscimento e segnali distintivi
pag. 8
Le Funzioni di Pubblico Ufficiale
pag. 8
Nozione di Pubblico Ufficiale (art. 357 c.p.)
pag. 8
Reati dei Pubblici Ufficiali
Art. 314 c.p. - Peculato
pag. 9
Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui
pag. 9
Art. 317 c.p. - Concussione
pag. 9
Art. 318 c.p. - Corruzione per un atto d’ufficio
pag. 9
Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
pag. 9
Art. 323 c.p. - Abuso d’Ufficio
pag. 9
Art. 328 c.p. – Rifiuto di atti d’ufficio – Omissione
pag. 9
Art. 361 c.p. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale
pag. 10
Art. 476 c.p. - Falsità materiale commessa dal Pubb. Uff. in atti pubblici
pag. 10
Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal Pubb. Uff.le
pag. 10
Reati contro i Pubblici Ufficiali
Art. 336 c.p. - Violenza o minaccia a Pubb. Uff.le
pag. 10
Art. 337 c.p. - Resistenza a un Pubb. Uff.le
pag. 10
Art. 341 c.p. – Oltraggio a Pubblico Ufficiale
pag. 10
Altri reati connessi
Art. 340 - Interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico…….
pag. 11
Art. 651 - Rifiuto d’indicazione sulla propria identità
pag. 11
Procedura
Art. 331 - Denuncia dei pubblici ufficiali
pag 11
Cenni sul Codice delle Strada
Art. 3 - Definizioni stradali e di traffico
pag. 12/13
Art. 6 - Regolamentazione della sosta fuori dai centri abitati
pag. 14
Art. 7 - Regolamentazione della Circolazione nei centri urbani
pag. 14/16
Art.38 - Segnaletica stradale
pag. 16
Art. 39 - Segnaletica verticale
pag. 16
Art. 40 - Segnaletica orizzontale
pag. 17
Art. 47 - Classificazione dei Veicoli
pag. 17
Art. 52 - Ciclomotori
pag. 18
Art. 53 - Motocicli
pag. 18/19
Art. 54 - Autoveicoli
pag. 19
Art. 146 – Violazione della segnaletica stradale
pag. 20
Art. 157 - Arresto fermata e sosta dei veicoli
pag. 20
Art. 158 - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli
pag. 21/22
Art. 159 - Rimozione e blocco dei veicoli
pag. 22
Art. 180 - Possesso dei documenti di circolazione e guida
pag. 23

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Art. 188 - Sosta Disabili (cenni)
pag. 24
Art. 200 - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni
pag. 24
Art. 201 - Notificazione delle Violazioni
pag. 24
Art. 203 - Ricorso avverso verbali
pag. 25
Art. 207 - Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE
pag. 25
Art. 215 - Sanzione accessoria rimozione e blocco dei veicoli
pag. 26
Elementi essenziali del verbale di contravvenzione
pag. 27/28
Preavviso di contestazione
pag. 29
Sanzioni pecuniarie
pag. 29
Pagamento in misura ridotta
pag. 29
Violazione di più norme
pag. 29
Patente a Punti
(Art. 126 bis C.d.S.)
Funzionamento dell’istituto della patene a punti
pag. 30
Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio
pag. 30
Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
pag. 30/31
Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
pag. 31
Decurtazione in caso di più violazioni
pag. 31
Raddoppio per neopatentati
pag. 31
Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
pag. 31
Soggetti a cui si applica la decurtazione
pag. 31
Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
pag. 32
Recupero dei punti sottratti
pag. 32
Sospensione della patente a seguito dell’obbligo di revisione
pag. 32
Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
pag. 33
PRATICA
Familiarizziamo con la segnaletica stradale
pag. 34/37
Impariamo a conoscere i documenti di guida e di circolazione
La patente di guida Mod. 701 Mec
pag. 38
La patente di guida Comunitaria
pag. 38
La carta di circolazione
pag. 39
Pratica Impariamo a compilare il verbale di contravvenzione
Sosta antistante cassonetto RSU
pag. 40/41
Sosta stallo Farmacia
pag. 42/43
Sosta fermata BUS
pag. 44/45
Sosta attraversamento pedonale
pag. 46/47
Sosta marciapiede
pag. 48/49
Sosta stallo disabili
pag. 50/51
Sosta passo carrabile
pag. 52/53
Sosta non parallela asse stradale
pag. 54/55
Sosta Corrispondenza intersezione
pag. 56/57
Sosta corsia preferenziale
pag. 58/59
Mancata esposizione gratta e sosta
pag. 60/61
Sosta oltre l’orario indicato dal gratta e sosta
pag. 62/63
Sosta in lotto diverso da quello di residenza
pag. 64/65
Sosta in divieto (contestazione)
pag. 66/67