Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA P.S.

 


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N. 300/A/1/54585/101/3/3/9 Roma, 2 ottobre 2002
 

OGGETTO: Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni. Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.
 

 

 

 


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- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

 

e, per conoscenza,

 

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e

per i Sistemi Informativi e Statistici ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato ROMA

- AL COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA

 


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L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada (d.leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal prefetto.

Per dare attuazione alla previsione normativa suindicata, acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002 sono state fornite direttive operative generali, relative all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.

Per completare l’attuazione delle disposizioni della norma e garantire la necessaria uniformità di valutazione nell’ambito del procedimento di individuazione delle aree, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, in cui è possibile utilizzare i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo di cui al comma 2 dell’articolo 4, si forniscono i seguenti indirizzi generali.

 

1. Ambito di competenza del prefetto
 

Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l’attività di controllo remoto del traffico finalizzata all’accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

La norma intende riferirsi sia all’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l’infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l’impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell’operatore di polizia, registrano l’infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l’accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte.

L’individuazione di tali tratti di strade con provvedimento del prefetto non limita la possibilità, prevista per tutti i soggetti indicati dall’art.12, c.1, C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, commessa alla presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore.

 

2. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l’utilizzo di dispositivi e mezzi di controllo del traffico
 

Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, la norma del citato articolo 4 disciplina l’attività di controllo, anche remoto, del traffico, finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., legittimando la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento solo quando, sulla base di una valutazione preventiva compiuta dal prefetto, il tratto di strada sul quale i dispositivi possono essere collocati, manifesta un elevato tasso di incidentalità ed ha una conformazione plano-altimetrica, per la quale appare impossibile o particolarmente difficoltosa l’applicazione degli ordinari moduli operativi che prevedono il fermo del veicolo del trasgressore e l’immediata contestazione della violazione accertata.

La norma, che intende consentire un impiego diffuso della tecnologia, non con carattere di indiscriminata repressione, ma in modo da essere funzionale e coerente con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli incidenti stradali, condiziona, perciò, l’individuazione dei tratti di strada sui quali è possibile l’installazione e l’utilizzazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo, ancorandolo ai seguenti parametri:

 

- un elevato livello di incidentalità sul tratto di strada;

- la documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla

base delle condizioni plano-altimetriche e di traffico.

 

Quanto al primo parametro, si sottolinea l’esigenza di compiere, per ciascun tratto di strada che si richiede di sottoporre a controllo, un’accurata analisi del numero, della tipologia e, soprattutto, delle cause degli incidenti stradali che vi si sono verificati nel quinquennio precedente.

Infatti, secondo la previsione normativa, l’impiego delle tecnologie di controllo del traffico, di cui in argomento, è giustificato solo dalla gravità del fenomeno infortunistico rilevato sul tratto di strada, riconducibile nelle sue cause a quei comportamenti per i quali è possibile l’utilizzo dei citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo, cioè l’eccesso di velocità e la violazione delle norme sul sorpasso.

Quanto al secondo parametro di valutazione, è necessario preliminarmente evidenziare che i fattori elencati nella norma (condizioni plano-altimetriche e di traffico) hanno carattere tassativo ed impediscono di prendere in considerazione situazioni ambientali diverse o altre esigenze, pur astrattamente rilevanti ai fini della definizione dell’impossibilità di fermo dei veicoli.

Nella valutazione occorre aver riguardo innanzitutto alle condizioni plano-altimetriche del tratto interessato considerando, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti elementi che condizionano l’operatività della normale attività di vigilanza stradale:

 

· presenza di più corsie per ciascun senso di marcia, ovvero suddivisione della strada in carreggiate separate, anche in ambito urbano, in cui mancano spazi idonei per fermare i veicoli fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza;

 

· situazioni in cui l’andamento della strada (curve) o il suo profilo altimetrico (dossi o cunette) limitano la visibilità e condizionano in modo negativo la possibilità di fermare e di fare sostare i veicoli dei trasgressori fuori della carreggiata o, comunque, in condizioni di sicurezza in corrispondenza del tratto di strada interessato e in quello immediatamente successivo;

 

· condizioni particolari di scarsa visibilità, legate, ad esempio, a fenomeni atmosferici ciclicamente ricorrenti (nebbia) che, in concomitanza con altri fattori ambientali o con le caratteristiche della strada (assenza di spazi idonei per effettuare il fermo del veicolo in condizioni di sicurezza), rendono difficile e pericolosa l’ordinaria attività di controllo.

 

Nella valutazione complessiva dei fattori che concorrono alla definizione del parametro in argomento dovranno essere considerate, inoltre, la composizione ed il volume di traffico sulla strada. Infatti, a titolo esemplificativo, la presenza di un traffico molto intenso e prevalentemente formato da veicoli pesanti rende manifesta la difficoltà in concreto di procedere al fermo dei veicoli anche su strade ad una sola corsia per senso di marcia, soprattutto se il tratto interessato non presenta spazi idonei per lo stazionamento dei veicoli pesanti fuori della carreggiata, o comunque in condizioni di sicurezza tali da evitare pericolo o intralcio per la sicurezza della circolazione.

 

3. Procedimento di individuazione ed emissione del decreto
 

Il procedimento di individuazione dei tratti di strada in cui è possibile il controllo, finalizzato all’accertamento a distanza delle violazioni, è avviato sulla base delle istanze presentate dagli organi di polizia stradale competenti per territorio, corredato dagli elementi valutativi di seguito indicati completati con il parere dell’ente proprietario o concessionario della strada.

 

3.1. Istanze degli organi di polizia stradale
 

Ciascuna istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:

 

- localizzazione esatta del tratto interessato e descrizione accurata della sede stradale corredata da idonea documentazione fotografica e, ove possibile, da disegni, piantine o planimetrie;

- studio statistico della situazione infortunistica, facendo riferimento ai sinistri che si sono verificati negli ultimi 5 anni nel tratto o nelle immediate vicinanze con l’indicazione, per ciascun sinistro, delle presumibili cause e delle conseguenze alle persone o alle cose che ne sono derivate;

- analisi del traffico riferita ad almeno una giornata lavorativa;

- relazione conclusiva del responsabile dell’ufficio con la quale si illustrano le attività di polizia svolte sulla strada e le difficoltà correlate all’utilizzazione degli ordinari modelli operativi di controllo, senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico, o all’incolumità dei conducenti controllati e del personale operante.

 

3.2. Parere dell’ente proprietario o concessionario della strada
 

Il comma 2 dell’articolo 4 ha previsto che sulle istanze di individuazione dei tratti da sottoporre a controllo si debbano esprimere gli enti proprietari delle strade (ai sensi dell’art. 14, c.3 C.d.S. il parere è espresso, per le strade in concessione, dal concessionario).

Tale parere ha natura obbligatoria e vincolante ed ha per oggetto soltanto la compatibilità tecnica dell’installazione o dell’utilizzazione dei dispositivi ai fini della conservazione delle infrastrutture stradali e della tutela della fluidità del traffico e della sicurezza della circolazione.

Per facilitare l’attività istruttoria, soprattutto in fase di prima attuazione della disposizione, si evidenzia l’opportunità di avvalersi di strumenti più flessibili di comunicazione e di dialogo tra Amministrazioni, attraverso il ricorso a conferenze di servizi o a valutazioni collegiali con la creazione di gruppi misti di lavoro in cui, nel rispetto dell’autonomia di ciascun Ente, si possano far emergere e valorizzare le esigenze e le esperienze di ciascuno.

 

3.3. Emissione del decreto da parte del prefetto

 

In questa prima fase di applicazione si dovrà procedere ad una ricognizione complessiva di tutti i tratti interessati, che si deve concludere entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tale termine, di carattere ordinatorio, rappresenta un impegno programmatico che serve soltanto a rafforzare il carattere d’urgenza della misura con la conseguenza che i provvedimenti emessi dal Prefetto nei primi 90 giorni di applicazione non pregiudicano la possibilità di una successiva ricognizione, più accurata, del territorio in funzione dell'esigenza di individuare altri tratti di strada da sottoporre a controllo remoto.

In analogia con quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 4, la procedura per l’adozione di nuovi provvedimenti dovrà concludersi entro 90 giorni dall’istanza presentata dall’organo di polizia stradale.

 

4. Informazione all’utenza
 

I decreti con i quali vengono individuati i tratti di strada in cui è possibile l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo devono essere portati a conoscenza degli utenti della strada con tutti gli strumenti di comunicazione disponibili.

 

 

IL MINISTRO


 


 

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA P.S. - DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL'IMMIGRAZIONE
 


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N.300/A/1/54584/101/3/3/9 Roma, 2 ottobre 2002
 

OGGETTO: Direttive per l'utilizzazione e l'installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
 

 

 

 

- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

 

e, per conoscenza,

 

- AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI

- AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO

- ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA

DELLA VALLE D’AOSTA AOSTA

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri e

per i Sistemi Informativi e Statistici ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Corpo Forestale dello Stato ROMA

- AL COMANDO GENERALE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE

DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA

 


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L’articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6.8.2002, consente l’impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento, di cui agli articoli 142 e 148 del Codice della Strada (D. Leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni).

La norma, che si pone l’obiettivo di fornire alle Forze di Polizia strumenti efficaci per contrastare il fenomeno dell’infortunistica stradale - il cui contenimento costituisce una delle priorità dell’azione di tutti gli Stati membri dell’Unione Europea - prevede che le moderne tecnologie di controllo del traffico possano essere finalizzate alla prevenzione e alla repressione delle violazioni più gravi, quali l’eccesso di velocità ed il mancato rispetto delle norme in materia di sorpasso.

Per dare concreta ed uniforme attuazione alla previsione normativa in argomento, acquisito il preventivo parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si forniscono le seguenti direttive generali relative all’installazione e all’utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.

 

1. Ambito operativo generale
 

La norma del citato articolo 4 disciplina l’attività di controllo a distanza del traffico finalizzata all’accertamento degli illeciti di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., cioè l’installazione e l’impiego di dispositivi che siano in grado di rilevare, anche in modo automatico, le violazioni senza la presenza o l’intervento contestuale dell’operatore di polizia stradale ovvero di mezzi tecnici che consentono all’operatore preposto al controllo, che effettua una costante attività di monitoraggio del traffico a distanza, di accertare l’illecito in un luogo diverso da quello in cui esso si sviluppa e nel momento in cui si compie.

Rientrano in questa categoria anche i dispositivi mobili in grado di rilevare e documentare in modo automatico le violazioni ed in cui l’intervento dell’operatore di polizia, presente sul luogo, è limitato all’attivazione e alla verifica della funzionalità dell’apparecchio sulla base delle cui risultanze – fotografie, filmati o analoghi sistemi di memorizzazione dell’immagine – viene successivamente sviluppato un verbale di contestazione.

La nuova disciplina legittima l’accertamento e la contestazione differita delle violazioni rilevate con i dispositivi ed i mezzi tecnici in argomento senza richiedere che l’impossibilità della contestazione immediata sia adeguatamente motivata caso per caso, ma considerandola oggettivamente e presuntivamente presente in tutte le fattispecie indicate.

Occorre precisare, tuttavia, che la disposizione dell’articolo 4 non sostituisce le norme generali del codice della strada in materia di accertamento degli illeciti; piuttosto, le integra prevedendo una procedura speciale per l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni realizzato senza il diretto intervento di un operatore di polizia stradale, ed introducendo un’espressa eccezione al principio della contestazione immediata di cui all’art. 200 C.d.S., quando l’accertamento avviene su strade ed in situazioni in cui la contestazione immediata, per motivi oggettivi, è comunque impossibile, molto difficoltosa ovvero pericolosa per il personale operante o per gli utenti della strada.

Per questa ragione, fuori dei casi descritti dalla norma, è possibile continuare ad utilizzare sistemi di misurazione della velocità ovvero di rilevamento o di documentazione degli illeciti avendo riguardo alla disciplina generale del codice della strada. Con il diretto intervento di un organo di polizia stradale, perciò, ove possibile, si potrà procedere all’immediata contestazione della violazione ovvero, ove questa sia impossibile, si provvederà alla notificazione successiva del verbale, indicando, in maniera circostanziata, i motivi che non hanno permesso la contestazione ai sensi dell’art.201 C.d.S. e dell’art.384 Reg.Esec. C.d.S.

Peraltro, come già evidenziato con la circolare n.300/A/24850/144/5/20/3 del 12.12.2000, fuori dell’ambito operativo della disposizione del citato articolo 4, per l’indubbia portata deterrente che assume la contestazione immediata e per la concreta possibilità di applicare le eventuali misure personali a carico del conducente (sanzioni accessorie e, prossimamente, decurtazione del punteggio ai fini della revisione della patente a punti), appare sempre opportuno procedere alla contestazione immediata degli illeciti stradali, con l’impiego articolato di più unità operative se necessario, nel rispetto della prioritaria esigenza della salvaguardia dell’incolumità degli operatori e dei trasgressori.

 

2. Caratteristiche dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo
 

L’articolo 4, comma 1, prevede la possibilità di utilizzazione sia di dispositivi di controllo che di mezzi tecnici di controllo.

I dispositivi di controllo si identificano con gli strumenti tecnici costruiti specificamente per realizzare l’accertamento di violazioni (quali, a titolo esemplificativo, i misuratori di velocità), mentre i mezzi tecnici di controllo sono costituiti, più genericamente, da tutti gli apparecchi che consentono di controllare il traffico a distanza (videocamere, sistemi digitali di rilevamento del passaggio, ecc.).

La norma, in linea con le disposizioni dell’art. 45, c. 6, C.d.S., prescrive che i dispositivi di controllo che possono essere utilizzati per l’accertamento automatico delle violazioni, cioè per compiere l’operazione di rilevamento della violazione senza richiedere la presenza o l’intervento diretto degli operatori di polizia stradale, devono essere approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La disposizione è, peraltro, in armonia con l’art. 345 Reg. Esec. C.d.S., che prevede che tutti i dispositivi destinati a controllare la velocità dei veicoli devono essere approvati od omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Riguardo ai mezzi tecnici di controllo del traffico, che richiedono l’intervento a distanza di un operatore al fine di rilevare un’infrazione (ad esempio, videocamere a circuito chiuso), si evince che i medesimi possono essere utilizzati per l’accertamento delle violazioni di cui all’art. 148 C.d.S. senza necessità di preventiva approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, purché siano sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale che, a distanza, effettuano il monitoraggio del traffico in tempo reale. Se sono utilizzati anche per la misurazione della velocità, tuttavia, devono essere approvati ovvero omologati secondo le disposizioni del richiamato art. 345 Reg. Esec. C.d.S

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo remoto possono essere sia di tipo mobile, per consentire un’utilizzazione più flessibile sul territorio, sia di tipo fisso, installati permanentemente in postazioni appositamente allestite per garantire un controllo sistematico e continuativo di tratti di strada caratterizzati da punti singolari ovvero ad elevata sinistrosità.

 

3. Precauzioni per la tutela della riservatezza personale
 

I dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo devono essere in grado di documentare la violazione e consentirne la visione successiva, nel rispetto delle norme sulla riservatezza personale di cui alla legge 675/96.

Il riferimento alle previsioni della citata norma, che assicura la doverosa considerazione dei diritti della personalità, impone l’adozione di alcune cautele che, sia pure con riferimento agli analoghi dispositivi di controllo remoto degli accessi ai centri storici, sono stati oggetto di esame e di parere da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, è necessario che:

- gli apparecchi o i mezzi tecnici di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione;

- salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano utilizzate solo per l’accertamento e la contestazione degli illeciti stradali indicati dall’articolo 4;

- la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata solo in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone per essere resa disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico;

- le risultanze fotografiche o le riprese video siano rese disponibili e siano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati, ai sensi e con i compiti indicati dall’articolo 8 della L. 675/96;

- le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all’applicazione delle sanzioni e alla definizione dell’eventuale contenzioso;

- nella conservazione delle risultanze fotografiche o video, siano adottati tutti gli accorgimenti di sicurezza necessari affinché sia evitato l’accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate.

Occorre inoltre precisare che la vigente normativa in materia di riservatezza personale rende obbligatoria l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali alle immagini (quali quelle registrate nei controlli con riprese video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni, quali quelle degli archivi del Pubblico Registro Automobilistico o del Dipartimento del Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

Pertanto, le prescrizioni sopra richiamate non operano quando i sistemi di ripresa video utilizzati e le relative registrazioni effettuate, per la distanza, per l'ampiezza dell'angolo visuale, per la qualità degli strumenti ovvero per altre cause contingenti, non contengano dati identificativi dei veicoli.

Per garantire le cennate esigenze di riservatezza personale, le fotografie o le immagini che costituiscono fonte di prova per gli illeciti contestati non devono essere inviate al domicilio dell’intestatario del veicolo unitamente al verbale di contestazione.

Tuttavia, poiché l'intestatario del veicolo ha un legittimo interesse a conoscere l'effettivo autore della violazione e, pertanto, ad ottenere dalla competente autorità ogni elemento a tal fine utile, la visione della documentazione fotografica o video deve essere resa disponibile a richiesta del destinatario del verbale nel rispetto delle norme sull’accesso ai dati personali trattati previste dalla L. 675/96.

 

4. Soggetti che possono utilizzare i dispositivi e mezzi tecnici di controllo
 

L’articolo 4, comma 1, restringe la possibilità di utilizzazione o di installazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo remoto agli organi di polizia stradale indicati nel comma 1 dell’articolo 12 del codice della strada.

Tuttavia, la norma lascia impregiudicata, per i restanti organi di polizia stradale richiamati ai commi 2 e 3 dell’articolo 12, la facoltà di utilizzare dispositivi di controllo finalizzati all’accertamento diretto delle violazioni, procedendo alla prescritta contestazione immediata delle stesse.

 

5. Ambito territoriale di utilizzazione
 

L’art. 4, comma 1, prevede altresì che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico possano essere sempre utilizzati per l’accertamento delle violazioni, di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S., commesse sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, sulla base del presupposto dell’oggettiva difficoltà di procedere al fermo dei veicoli dei trasgressori da parte di chi svolge attività di vigilanza stradale in tale contesto ambientale.

Su queste tipologie di strade, perciò, l’utilizzazione o l’installazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici in argomento è ammessa senza la necessità di una preventiva verifica della possibilità di procedere alla contestazione immediata.

Su tutte le altre strade, cioè su quelle classificate dall’art. 2 C.d.S. come extraurbane secondarie ovvero urbane di scorrimento, per l’utilizzazione o l’installazione dei predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo è necessaria una preventiva valutazione da parte del prefetto tendente a verificare che, in concreto, sussistano le obiettive ragioni che legittimano l’impiego di strumenti di accertamento a distanza delle violazioni, in deroga al principio generale della contestazione immediata delle violazioni sancito dall’art. 200 C.d.S. .

Le strade urbane di quartiere e le strade locali, classificate dall’art.2 C.d.S come di tipo E ed F, restano escluse dall’ambito di applicazione della norma in esame in quanto tali arterie presentano caratteristiche strutturali e limitazioni di velocità, che consentono sempre l’intervento diretto degli organi di polizia stradale e la contestazione immediata delle violazioni.

 

6. Individuazione con decreto del Prefetto delle strade sulle quali è ammesso l’uso dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo.
 

Per le strade di tipo C e D, il prefetto, con proprio decreto, individua i tratti sui quali è consentito installare i predetti dispositivi e mezzi tecnici di controllo, sulla base dei criteri indicati dal comma 2 dell’articolo 4.

Nel fare riserva di ulteriori disposizioni esplicative, che consentano di precisare meglio i parametri uniformi sulla base dei quali si deve fondare il decreto di individuazione delle strade, si segnala l’opportunità, per gli organi di polizia stradale, di procedere ad una sollecita ricognizione dei tratti di strade in cui, sulla base della attuale programmazione dei servizi di vigilanza stradale, vengono utilizzati i dispositivi di controllo della velocità, con particolare riferimento a quelli che, nell’ultimo quinquennio, hanno mostrato un tasso di incidentalità crescente ovvero costantemente attestato su livelli elevati.

Ciò allo scopo di individuare le aree in cui, per comprovate ragioni tecniche - che dovranno essere dettagliatamente indicate - risulta molto difficile o pericoloso procedere alla contestazione immediata delle violazioni rilevate.

I risultati di questa ricognizione, con l’indicazione dei tratti di strade ritenuti più pericolosi - unitamente ad un’adeguata motivazione e ad una completa documentazione delle ragioni che suffragano questo convincimento - saranno oggetto di proposta motivata diretta ai Prefetti, necessaria per attivare l’istruttoria di cui al comma 2 del citato articolo 4 che, in fase di prima applicazione della legge, dovrà concludersi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma (cioè entro il 5 novembre 2002).

 

7. Informazione all’utenza

 

Il primo comma dell’articolo 4 prescrive che l’installazione o l’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo deve essere portata a conoscenza degli utenti della strada.

La norma, utilizzando il termine “informazione” e non facendo alcun riferimento alla necessità di una specifica forma di segnalamento o alla collocazione di un segnale stradale previsto dal codice della strada, ha inteso stabilire che l’avviso della presenza o dell’utilizzazione dei dispositivi può essere dato con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile e cioè, a titolo esemplificativo, attraverso pannelli a messaggio variabile, comunicati scritti o volantini consegnati all’utenza, annunci radiofonici o da parte dei mass-media, ecc.

In mancanza di tali strumenti di comunicazione, l’informazione può essere fornita anche attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, che potranno essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo.

Gli Uffici Territoriali del Governo sono pregati di estendere il contenuto della presente ai Comandi ed agli Uffici di Polizia Municipale.

 

Il Capo della Polizia

Direttore Generale della Pubblica Sicurezza