Il ruolo dell'INPDAP e gli effetti sulla contribuzione.

 
In base a quanto disposto dal DPCM, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, L. 335/95, per il personale iscritto all'INPDAP ai fini dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, il TFR viene accantonato figurativamente e liquidato alla cessazione dal servizio del lavoratore, secondo le regole sopra descritte, dall'INPDAP stesso. Pertanto, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INDPAP.
A tal fine è previsto che le Amministrazioni pubbliche continuino a versare in misura invariata, anche per il personale che abbia optato per il TFR o al quale si ap-plica automaticamente la disciplina del TFR, la contribuzione stabilita per il finan-ziamento delle indennità di fine servizio.
In particolare, il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60% dell'attuale base contributiva per l'indennità di buonuscita di cui al d.P.R. 1032/73 e nella misura del 6,10% dell'attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali
Nonostante il contributo complessivo che le Amministrazioni devono versare re-sti invariato, per i dipendenti ai quali si applica il TFR è abolito il contributo a carico del lavoratore nella misura del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 L. 152/68 e del d.P.R. 1032/73 e la relativa rivalsa da parte del datore di lavoro.

Tuttavia, l'Accordo ed il successivo DPCM di recepimento, hanno "sterilizzato" gli effetti di tale abolizione per cui:

- la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo obbligato-rio soppresso e, quindi, resta invariata la retribuzione netta;

- la soppressione del contributo non produce effetti sulla retribuzione im-ponibile ai fini fiscali;
- ai fini pensionistici, contrattuali e dell'applicazione delle norme sul TFR, la retribuzione lorda è incrementata figurativamente di una quota pari alla ri-duzione sopraindicata.
Questa disposizione non si applica solo al personale già in servizio al 30 maggio 2000 e al quale viene computato il TFR per effetto dell'esercizio dell'opzione a favo-re della previdenza complementare, ma anche al personale assunto successivamente a tale data che non ha mai subito la ritenuta del 2,5% sulla retribuzione, ma per il quale si pone una esigenza di parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro previ-sta dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 29/93.

 
Alcuni riflessi di immediata applicazione
 

Rinviando l'analisi degli effetti del passaggio al TFR ed il collegamento con la previdenza complementare per il personale in servizio al 30 maggio 2000 al momento della costituzione del primo fondo pensione, restano da esaminare alcune questioni relative a coloro per i quali il TFR è immediatamente applicativo, ed in particolare coloro i quali sono assunti successivamente a tale data e quelli che prestano la propria opera per un tempo determinato.
Si può infatti verificare, a breve termine, che:

- un lavoratore assunto dopo il 30 maggio 2000 cessi dal proprio lavoro per dimissioni o mortis causa;
- un rapporto di lavoro a tempo determinato volga al termine.
In tutti questi casi, se il periodo di lavoro è di durata uguale o superiore ai 15 giorni, il TFR maturato deve essere liquidato all'iscritto dall'Ufficio provinciale. Poi-ché non vi sono disposizioni specifiche derogatorie e poiché l'art. 3, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, così come modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, fa riferimento in generale "alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati" a favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbli-che, loro superstiti o aventi causa, è da ritenersi che le disposizioni contenute nella citata legge siano applicabili anche alle erogazioni del TFR da parte dell'INPDAP.
Pertanto gli attuali termini per il pagamento dell'indennità di buonuscita o per l'indennità premio servizio restano invariati anche nel caso di pagamento del TFR.

Da ricordare che, in base all'art. 2122 c.c., in caso di morte del prestatore di la-voro il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.In caso di mancanza delle persone prima indicate e, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1972 n. 8, di eventuali diverse disposizioni testamentarie del de cuius, le indennità sono attribuite secondo le norme sulla successione legittima.
Sempre l'art. 2122 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione del TFR.

L'art. 1, comma 9, del DPCM prevede altresì che per i periodi di lavoro a tempo prestato a tempo determinato presso le Amministrazioni pubbliche:

- non si applica l'obbligo di un anno di iscrizione ai fini della percezione dell'indennità di liquidazione ed ogni altra disposizione incompatibile con le regole per l'erogazione del TFR.
Da osservare, tuttavia, come, a fronte del venir meno del vincolo annuale per il pagamento del beneficio, vi dovrà essere contestualmente un obbligo di versa-mento dei contributi relativi al periodo di lavoro prestato, anche se inferiore all'anno, da parte delle amministrazioni datrici di lavoro;
- in via eccezionale rispetto alla disciplina del TFR, resta ferma la possibi-lità per i dipendenti interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di riferimento, i periodi di lavoro prestati a tempo determinato svolti precedentemente al 30 maggio 2000, ma solo questi e non altri servizi o periodi riscattabili secondo l'attuale normativa per i previgenti ordinamenti previden-ziali.
Alla luce di ciò, restano invariate le regole per quanto riguarda il riscatto e cioè:

·         l'onere del contributo dovuto (che sarà pari a quanto calcolato attualmente per il riscatto ai fini dell'indennità di fine servizio);

·         l'impossibilità di riscattare il periodo se ha formato oggetto di precedente liquidazione;

·         pagamento in una unica soluzione o facoltà di rateizzare sulla base dei mesi riscattabili. Si fa riserva di fornire entro breve termine direttive operative in merito alla gestione amministrativo-contabile e informatica del TFR.