Il ruolo dell'INPDAP e gli effetti sulla contribuzione. |
In base a quanto disposto dal DPCM, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 8, L. 335/95, per il personale iscritto all'INPDAP ai fini dell'erogazione dei trattamenti di fine servizio, il TFR viene accantonato figurativamente e liquidato alla cessazione dal servizio del lavoratore, secondo le regole sopra descritte, dall'INPDAP stesso. Pertanto, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, dell'università, della sanità e degli enti locali è affidata all'INDPAP. |
A tal fine è
previsto che le Amministrazioni pubbliche continuino a versare in misura
invariata, anche per il personale che abbia optato per il TFR o al quale
si ap-plica automaticamente la disciplina del TFR, la contribuzione
stabilita per il finan-ziamento delle indennità di fine servizio. In particolare, il contributo previdenziale a favore dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il personale dello Stato nella misura del 9,60% dell'attuale base contributiva per l'indennità di buonuscita di cui al d.P.R. 1032/73 e nella misura del 6,10% dell'attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art. 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale degli enti locali |
Nonostante il contributo complessivo che le Amministrazioni devono versare re-sti invariato, per i dipendenti ai quali si applica il TFR è abolito il contributo a carico del lavoratore nella misura del 2,5% della base retributiva prevista dall'art. 11 L. 152/68 e del d.P.R. 1032/73 e la relativa rivalsa da parte del datore di lavoro. |
Tuttavia, l'Accordo ed il successivo DPCM di recepimento, hanno "sterilizzato" gli effetti di tale abolizione per cui: - la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo obbligato-rio soppresso e, quindi, resta invariata la retribuzione netta; - la soppressione del
contributo non produce effetti sulla retribuzione im-ponibile ai fini
fiscali; |
Alcuni riflessi di immediata applicazione |
Rinviando l'analisi degli effetti del passaggio al TFR ed il collegamento
con la previdenza complementare per il personale in servizio al 30 maggio
2000 al momento della costituzione del primo fondo pensione, restano da
esaminare alcune questioni relative a coloro per i quali il TFR è
immediatamente applicativo, ed in particolare coloro i quali sono assunti
successivamente a tale data e quelli che prestano la propria opera per un
tempo determinato. - un lavoratore assunto dopo
il 30 maggio 2000 cessi dal proprio lavoro per dimissioni o mortis causa; |
Da ricordare che, in base all'art. 2122 c.c., in caso di morte del prestatore di la-voro il TFR deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado. |
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.In caso di mancanza delle persone prima indicate e, secondo quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale 19 gennaio 1972 n. 8, di eventuali diverse disposizioni testamentarie del de cuius, le indennità sono attribuite secondo le norme sulla successione legittima. |
Sempre l'art. 2122 c.c. stabilisce che è nullo ogni patto anteriore alla morte del prestatore di lavoro circa l'attribuzione e la ripartizione del TFR. |
L'art. 1, comma 9, del DPCM prevede altresì che per i periodi di lavoro a tempo prestato a tempo determinato presso le Amministrazioni pubbliche: -
non si applica l'obbligo di un anno di iscrizione ai fini della percezione
dell'indennità di liquidazione ed ogni altra disposizione incompatibile
con le regole per l'erogazione del TFR. · l'onere del contributo dovuto (che sarà pari a quanto calcolato attualmente per il riscatto ai fini dell'indennità di fine servizio); · l'impossibilità di riscattare il periodo se ha formato oggetto di precedente liquidazione; · pagamento in una unica soluzione o facoltà di rateizzare sulla base dei mesi riscattabili. Si fa riserva di fornire entro breve termine direttive operative in merito alla gestione amministrativo-contabile e informatica del TFR. |