Sollevata la questione di costituzionalità delle norme in tema di notifica a mezzo posta
I ritardi delle Poste possono ledere il diritto di difesa PAGINA PRECEDENTE
(Cassazione 1390/2002)
   
   
È fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme in materia di notifica a mezzo posta, in quanto i ritardi delle Poste possono ledere il diritto di difesa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha sollevato con una ordinanza la questione di legittimità costituzionale del 3° comma dell'art.4 della legge n.890/82, richiamato implicitamente dall’art. 149 del codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che la notifica si ritiene eseguita nel giorno in cui il plico viene consegnato al destinatario e non nel giorno in cui esso viene spedito. La Suprema Corte, in particolare, ha rilevato che per i ricorsi amministrativi e per quelli in materia tributaria la notifica si perfeziona con la spedizione dell’atto risultante da attestazione del servizio postale; di conseguenza, la normativa in materia di impugnazioni civili si pone in contrasto con gli articoli 3 (principio di eguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della Costituzione, in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella stabilita per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario, addossando alla parte che esegue la notifica ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell'atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante; in tal modo, secondo la Suprema Corte, si può determinare, di fatto, un ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti. (6 marzo 2002)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza n.1390/2002

 

 

FATTO

Con atto di citazione notificato in data 14 ottobre 1987 Giovambattista R. esponeva che il Prefetto di Chieti, con decreto in data 26 maggio 1987, aveva imposto servitù perpetua di elettrodotto su un fondo di sua proprietà, di metri quadrati 8960, sito in comune di Orsogna, distinto al locale catasto al foglio 10, particelle 454 e 454/b, per la realizzazione di una linea elettrica di altissimo potenziale, determinando in lire 2.550.000 l’indennità dovuta dall’Enel.

Rilevava il R. che l’indennità offertagli era assolutamente inadeguata, per cui conveniva avanti alla Corte di appello di L’Aquila l’Enel per sentir determinare e liquidare l’indennità di asservimento del fondo, comprensiva dell’indennità di occupazione permanente dell’area destinata al basamento, dell’indennità di occupazione temporanea legittima nonché dei danni arrecati durante l’installazione del cantiere per la costruzione della potente conduttura elettrica.

Costituitasi in giudizio l’Enel resisteva alla domanda assumendo che la somma liquidata al ricorrente era stata determinata dall’Ute, nel rispetto della vigente normativa.

Con sentenza in data 10 ottobre 1996 la Corte di appello di L’Aquila accoglieva la domanda attrice e per l’effetto condannava l’Enel a corrispondere al R. la somma di lire 4.680.000, oltre agli interessi legali, a decorrere dalla data di realizzazione dell’elettrodotto.

Per la cassazione della sentenza della Corte di appello proponeva ricorso, fondato su unico articolato motivo, Giovambattista R..

Resisteva con controricorso l’Enel che proponeva altresì ricorso incidentale, chiedendo preliminarmente declaratoria di inammissibilità del ricorso principale per essere stata notificato in data 20 novembre 1997, oltre il termine di un anno e 46 giorni previsto dall’articolo 327 c.p.c.

Con ordinanza in data 15 aprile 1999 la causa veniva rimessa alla Corte costituzionale avendo il collegio ritenuta l’esistenza di profili di illegittimità costituzionale dell’articolo 149 c.p.c.

Con ordinanza 322/01, la Corte costituzionale dichiarava manifestamente inammissibile la questione sottoposta al suo esame.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente notificato.

Al riguardo si osserva:

- che dagli atti del giudizio risulta che la sentenza della Corte di appello di l’Aquila è stata depositata in cancelleria in data 10 ottobre 1996, che il ricorso per la cassazione della sentenza di merito è stato consegnato all’ufficiale giudiziario dal R. il 17 novembre 1997 e recapitato al destinatario dal servizio postale solo in data 29 novembre 1997;

- che la direzione PPTT di l’Aquila, a giustificazione del ritardo, ha semplicemente addotto l’ingente mole di lavoro che avrebbe impedito all’ufficio di rispettare i termini notifica, escludendo nel contempo ogni colpa nella condotta dell’ufficiale notificatore e del personale addetto all’ufficio postale;

- che la giurisprudenza di questa Corte Suprema interpreta l’articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c. [1], nel senso che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto ma si perfeziona solo con la consegna del plico al destinatario, come espressamente stabilito dal richiamato articolo 4 comma 3 legge 890/82 (Cassazione civile 4541/81; 591/82; 2434/83; 5995/83; 4271/87; 2536/88; sezioni unite 1605/89; 4242/92; 3303/94; 1242/95; 3764/95; 6554/98; 965/99), ragione per cui la tempestività del ricorso è esclusivamente rilevabile dalla certificazione della data di consegna del plico da parte dell’agente postale, essendo l’utilizzazione del servizio postale a totale rischio di chi lo richiede;

- che il testo dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato dall’articolo 149 c.p.c., non lascia spazi interpretativi stante il suo chiaro tenore letterale che espressamente stabilisce: "l’avviso di ricevimento costituisce prova dell’eseguita notificazione" talché l’utilizzo della procedura prevista dall’articolo 149 c.p.c., che richiama espressamente le notificazioni a mezzo del servizio postale, di fatto può ostacolare, fino a sopprimerlo sostanzialmente, l’esercizio di un diritto, quale quello di proporre impugnazioni, da parte di colui che, risiedendo in luogo diverso da quello in cui deve essere eseguita la notifica, utilizzi il mezzo previsto dal codice di rito per la notifica a mezzo posta, adempiendo tempestivamente a tutte le formalità a suo carico previste dall’articolo 149 c.p.c. e dalla legge 890/82 e restando non di meno esposto dalla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali che sono strumenti ausiliari dell’amministrazione della giustizia;

- che, tenuto conto che l’articolo 4 legge 890/82, richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., non costituisce regola generale dell’ordinamento, considerato che la notifica eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. si perfeziona alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, con cui l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario del deposito dell’atto da notificare presso la casa comunale, irrilevante essendo l’effettiva consegna della raccomandata stessa al destinatario (Cassazione civile nn. 5825/81; 5785/86; 1504/90; 1729/96);

- che anche a voler ritenere cha la diversità di disciplina prevista dell’articolo 140 c.p.c. rispetto all’altra forma di notifica prevista dall’articolo 149 c.p.c. sia giustificata dalla diversità dei presupposti e delle ulteriori formalità che precedono, nella notifica ex articolo 140 c.p.c., la spedizione della raccomandata (Cassazione civile 5825/81; 3785/86; 504/90), tuttavia il difetto di unicità del sistema si desume anche dal fatto che, per quanto attiene ai ricorsi amministrativi e al contenzioso tributario, la notifica si perfeziona con la spedizione dell’atto, risultante da attestazione del servizio postale (articolo 2 DPR 1199/71 e articolo 16 numero 5 decreto legislativo 546/92) e che in relazione allo stesso ricorso per cassazione l’attuale sistema prevede due distinte regolamentazioni per la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale e per il suo deposito presso la cancelleria della corte, sempre a mezzo del servizio postale;

- che, infatti, mentre per la notifica del ricorso effettuato ai sensi dell’articolo 149 la tempestività va desunta ai sensi dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82 dalla data di consegna del plico, per il deposito del ricorso presso la cancelleria di questa Corte Suprema la tempestività del deposito, prevista a pena di improcedibilità del ricorso stesso, va desunta ai sensi dell’articolo 134 comma 5 disp. att. c.p.c. dalla data di spedizione dei plichi che contengono gli atti di cui all’articolo 369 c.p.c.;

- che quindi non manifestamente infondata appare la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica del piego raccomandato dalla data della sua consegna al destinatario, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione in quanto prevede una regolamentazione diversa da quella prevista per i ricorsi amministrativi e per il contenzioso tributario e in quanto addossa alla parte notificante, che esercita un diritto secondo le formalità previste, ogni rischio connesso alla omessa o tardiva consegna dell’atto al destinatario, causata da disservizi non imputabili al notificante, potendo così determinare, di fatto, ostacolo al libero esercizio della facoltà di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti;

- che d’altra parte non può ritenersi che una diversa regolamentazione della notificazione in questione possa incidere sui diritti del soggetto destinatario dell’atto, sia perché non corrisponde ai principi di buona amministrazione che un soggetto possa avvantaggiarsi dei disservizi dell’amministrazione stessa, sia perché il destinatario dell’atto è comunque posto in condizioni di difendersi perché l’atto deve essergli notificato e dalla data della notifica decorrono gli adempimento che la legge pone a suo carico, mentre muta solo la data alla quale fare riferimento ai fini della tempestività della notifica;

- che pertanto, stante la non manifesta infondatezza e la sua rilevanza, ai fini della decisione che dovrà essere adottata, ritiene la corte di dovere sollevare, nei sensi su specificati, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82, implicitamente richiamato dall’articolo 149 c.p.c.

P.Q.M.

La corte rimette alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 4 comma 3 legge 890/82, richiamato implicitamente dall’articolo 149 c.p.c., nella parte in cui fa decorrere la notifica dell’atto da notificare dalla data della consegna del plico al destinatario, anziché dalla data della spedizione, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione;

dispone che copia delle presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunicata al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2002.

 
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