MASCIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 69 della legge del 1 aprile 1981, n. 121, pur assicurando al
personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi collettivi di
servizio o scuole «l'assistenza religiosa nel rispetto dei principi
costituzionali», esclude «il ricorso ai cappellani militari»;
con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92, viene data
esecuzione all'intesa fra il Ministero dell'interno e il presidente della
conferenza episcopale italiana, firmata il 21 dicembre 1990, che stabilisce le
modalità per assicurare l'assistenza spirituale al personale della polizia di
Stato;
al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, è allegata
un'intesa, che sostituisce integralmente la precedente, fra il Ministero
dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, reintroduce
a tutti gli effetti la figura dei cappellani della Polizia di Stato stabilendo
le modalità di conferimento dell'incarico, l'organizzazione del lavoro dei
cappellani e i compiti a loro attribuiti;
l'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre
1999, n. 421, determina il compenso da attribuire al cappellano pari «alla media
aritmetica, aumentata del sei per cento, tra la misura massima e quella minima
del congruo e dignitoso sostentamento assicurato dalla conferenza episcopale
italiana, a termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n.
222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco»;
i cappellani che operano nelle strutture territoriali della Polizia di Stato,
oltre ad essere retribuiti dall'amministrazione, costituiscono un rilevante
impegno di spesa attraverso l'assegnazione di autovetture di servizio con
relativo personale della polizia di Stato, l'assegnazione di personale
amministrativo di supporto, nonché l'acquisto di oggetti sacri (che costituisce
un apposito capitolo di spesa);
sul sito della Polizia di Stato è apparsa la seguente notizia: «Presso i vari
reparti della Polizia di Stato risiedono, o devono comunque essere reperibili,
43 cappellani, tutti di religione cattolica, che forniscono assistenza
spirituale ai poliziotti. Nell'ambito dei pellegrinaggi organizzati dalle Forze
Armate nei vari luoghi di culto, i cappellani curano la partecipazione degli
appartenenti alla Polizia di Stato. Un decreto, firmato dal Ministro
dell'interno il 5 febbraio 2002, determina i supporti logistici e i mezzi
necessari per l'esercizio dell'assistenza religiosa: la disponibilità di
cappelle e uffici adeguati all'interno di strutture della Polizia di Stato. Il
decreto riconosce, inoltre, e garantisce al cappellano piena dignità
equiparandone le funzioni a quelle direttive e dirigenziali del personale della
Polizia di Stato» -:
se non ritenga che tutti gli atti citati siano stati emanati in palese
violazione dell'articolo 69 della legge del 1 aprile 1981, n. 121;
se non ritenga necessaria una revisione dell'intesa tra il Ministro dell'interno
e il presidente della conferenza episcopale italiana al fine di attribuire a
quest'ultima o agli organismi ad essa collegati, gli oneri finanziari,
attualmente a carico dell'amministrazione, per l'attività svolta dai cappellani
di religione cattolica presso le strutture della polizia di Stato;
se non ritenga che l'istituzionalizzazione della figura dei cappellani di
religione cattolica e l'ampio sostegno di mezzi ad essi concesso per
l'espletamento delle loro funzioni, siano lesivi della libertà di religione del
personale della Polizia di Stato che appartiene a confessioni diverse da quella
cattolica;
se non intenda prendere i provvedimenti necessari per garantire all' interno
delle strutture della Polizia di Stato un'adeguata assistenza spirituale anche
al personale che appartiene ad altre confessioni.
(4-02857)
Risposta. - Si comunica che il decreto del Ministro dell'interno del 5
febbraio 2002, in conformità alla Intesa fra il Ministro dell'interno e il
presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999 e
resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n.
421, ha individuato, tra l'altro, i supporti ed i mezzi che l'amministrazione
della pubblica sicurezza è tenuta a fornire ai Cappellani per assicurare
l'assistenza spirituale al personale della Polizia di Stato di religione
cattolica.
In osservanza dell'articolo 8 della Costituzione, che riconosce l'uguale libertà
di tutte le confessioni religiose e la regolamentazione dei loro rapporti con lo
Stato sulla base di intese, il menzionato decreto del 5 febbraio scorso appare
coerente anche con i principi sanciti dall'articolo 69 della legge n. 121 del
1981 che, nel rispetto dei principi costituzionali ed in relazione al nuovo
ordinamento civile della Polizia di Stato ha escluso il ricorso ai cappellani
militari per l'assistenza spirituale del personale.
La successiva legge 25 luglio 1985, n. 121 (recante ratifica ed esecuzione
dell'Accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, di modifica al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929), aveva demandato, all'articolo 11, ad
apposite intese la disciplina dello stato giuridico, dell'organico e delle
modalità dello svolgimento dell'assistenza spirituale da parte dei cappellani
nominati dalle Autorità italiane competenti, su designazione dell'Autorità
ecclesiastica.
L'intesa del 9 settembre 1999 ha preso spunto dall'esperienza già
acquisita nel corso dell'applicazione di quella precedente del 21 dicembre 1990,
resa esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n.
92, peraltro a distanza di circa 10 anni dalla legge n. 121 del 1981, dopo un
delicato e complesso iter procedurale, e prevede ora che la celebrazione dei
riti liturgici e la catechesi per la preparazione ai sacramenti sia rivolta dai
Cappellani incaricati a favore di coloro che intendono volontariamente fruire
del loro ministero e non più l'esercizio delle facoltà previste dal canone 566
del codice di diritto canonico.
In tal senso, particolare rilievo assume il contributo offerto dai Cappellani
per il sostegno religioso del personale e dei familiari, soprattutto nelle
situazioni di emergenza connesse allo svolgimento del servizio attivo di
polizia, quali ad esempio i purtroppo non infrequenti casi di ferimenti o di
perdita della vita nell'adempimento del dovere di appartenenti alla Polizia di
Stato.
Si aggiunge che in attuazione delle predette intese con la Conferenza Episcopale
italiana sono stati conferiti n. 27 incarichi a tempo pieno, per i quali è
previsto il compenso annuale lordo, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 421 del 1999, pari ad euro 15.643,44 e n. 15
incarichi a tempo parziale con compenso annuale lordo pari ad euro 9.278,04, per
un impegno complessivo di spesa nell'anno 2002 pari ad euro 556.683,48, che
grava sul capitolo di bilancio 2595 dello stato di previsione del Ministero
dell'interno - centro di responsabilità «pubblica sicurezza».
Annualmente, sempre con le risorse disponibili sul predetto capitolo di bilancio
vengono rimborsate anche le spese per la partecipazione al convegno annuale di
aggiornamento e le spese minute attinenti al culto, per un importo pari a circa
20.000 Euro.
Al momento, non si ravvisa l'esigenza di ulteriore revisione dell'intesa del
1999, mentre per quanto concerne l'assistenza spirituale al personale di altre
confessioni appaiono necessarie preventive intese tra lo Stato italiano e le
competenti Autorità religiose.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano