DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore RUSSO SPENA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1997
Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenti della Polizia di Stato
ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca
modifiche ai decreti del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737,
24 aprile 1982, n. 335, n. 337 e n. 338 (emanati in attuazione di altrettante
deleghe conferite con la legge 1º aprile 1981, n. 121), e al decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1985, n. 19. Esso nasce dall'evidente ed effettiva esigenza di armonizzare la
vigente normativa con quella introdotta al riguardo nel pubblico impiego in
data successiva.
Vi é in realtà da svolgere una necessaria e preliminare considerazione che
sicuramente non é passata inosservata.
Il legislatore aveva già previsto, all'articolo 36, numero XIII), della legge
1º aprile 1981, n. 121, che l'accesso ai ruoli dei dirigenti della Polizia di
Stato avvenisse previo superamento di un corso di formazione cui venivano
ammessi coloro che superavano un concorso interno per titoli ed esami.
All'effettiva attuazione delle indicate previsioni normative doveva
provvedere, attraverso una legislazione delegata, il Governo della Repubblica.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, veniva
infatti disposto, all'articolo 40, che l'accesso alla indicata dirigenza
avvenisse dopo aver superato un concorso per titoli ed esami.
Con il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19, l'Esecutivo invece proponeva, e vedeva
accolta, una diversa ed antitetica forma di promozione dei funzionari
direttivi alla qualifica dirigenziale, non già mediante lo strumento
concorsuale, bensí attraverso valutazioni discrezionali della pubblica
amministrazione, svolte mediante scrutinio per merito comparativo.
Questi anni di applicazione della normativa che si intende modificare hanno
evidenziato le contraddizioni e i limiti di cui tale criterio di promozione
soffre.
In costante aumento appare il contenzioso giudiziario che ha opposto
all'Amministrazione dell'interno valenti funzionari di polizia i quali
lamentano scarsa, se non nulla, trasparenza ed obiettività nella scelta dei
promossi.
Al fine di rendere effettivamente trasparente l'accesso dei funzionari della
Polizia di Stato alle qualifiche apicali, si impone la necessità di adottare
un criterio che elimini qualsivoglia sospetto di parzialità nelle scelte.
Solo sottraendo il relativo giudizio a valutazioni svolte attraverso il
sistema dello scrutinio per merito comparativo, che comprimendo
necessariamente gli aspetti obiettivi della valutazione tende a far prevalere
criteri, come detto, oggetto sempre piú di critiche e contestazioni, é
possibile realizzare un'effettiva democrazia nelle delicate e fondamentali
istituzioni.
Cosí nel pubblico impiego, attraverso il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, il legislatore ha inteso, nell'articolo 28, attribuire la maggior parte
dei posti (70 per cento) disponibili nei ruoli organici dei dirigenti
attraverso un concorso per esami.
Né va dimenticato, ovvero sottovalutato, che nel corso degli anni la reale
tendenza all'effettiva trasparenza dell'azione dell'Amministrazione ha
prodotto fondamentali disposizioni normative.
Con la legge 7 agosto 1990, n. 241, si é voluto ancora di piú offrire al
cittadino la reale possibilità di controllare tutti gli atti della pubblica
amministrazione, non solo limitatamente a quelli che direttamente od
indirettamente vengono ad incidere sui personali diritti soggettivi, bensí
estendendo tale azione anche alla tutela degli interessi legittimi e diffusi.
Non ultima é la spinta che la giurisprudenza esercita nell'affermare, senza
mezzi termini, la doverosità di un'azione trasparente ed obiettiva cui la
pubblica amministrazione non puó sottrarsi in alcun modo.
Il presente disegno di legge quindi si muove in una duplice ottica: da una
parte realizzare un sistema effettivamente trasparente che permetta
l'attribuzione della qualifica dirigenziale ai funzionari di polizia in
maniera immune da qualsiasi sospetto di parzialità; dall'altra fornire il
criterio per determinare, senza automatismi o cooptazioni, una progressione
nella "carriera" che tenga conto delle effettive e personali capacità
intellettuali dei funzionari di polizia.
Si é pertanto voluto che la commissione giudicatrice del concorso fosse
composta esclusivamente da professori ordinari nelle materie oggetto d'esame.
In altre parole é necessario che la valutazione dei requisiti tecnici sia
affidata ad un organo estraneo all'amministrazione di appartenenza onde
salvaguardare l'autonomia di giudizio ed inibire che conoscenze, anche
occasionali, intervenute nell'ambito dell'attività professionale dei
candidati, che é bene ricordare hanno un'anzianità di servizio non inferiore a
quindici anni, possano in qualche modo avere un'influenza sul definitivo
giudizio.
É necessario poi prevedere un limite alla possibilità di sostenere l'esame in
questione al fine di evitare che lo stesso assuma i connotati non già di
un'effettiva prova selettiva, bensí di una mera attività probabilistica.
Si é altresí ritenuto di nessuna rilevanza professionale il corso di
formazione già previsto per i vincitori del concorso. Tali corsi, cosí come
sono attualmente strutturati, non svolgono alcuna effettiva attività
qualificante di funzionari che posseggono già una notevole esperienza
professionale e che risultano vincitori di un concorso altamente selettivo.
Sarà invece necessario, per il futuro, prevedere corsi di alta
specializzazione su puntuali argomenti in cui i diversi funzionari
effettivamente e concretamente operano.
Quanto poi ai funzionari direttivi, é necessario modificare l'attuale sistema
di progressione nella qualifica ed adottare il criterio delle promozioni a
ruolo aperto per merito assoluto che meglio garantisce lo sviluppo e la
continuità nella qualifica i cui compiti, nella concreta dinamica
professionale, hanno impercettibili differenziazioni dovute, essenzialmente,
al grado di esperienza maturata piuttosto che a teoriche distinzioni della
relativa qualifica.
Conseguentemente, ed in ossequio ai princípi stabiliti dalla legge 11 luglio
1980, n. 312, vanno aboliti i rapporti informativi annuali per ogni qualifica,
essendo gli stessi costituiti, per loro fine, nelle situazioni di valutazioni
comparative già oggetto di censura.
Di converso assumono, secondo il presente disegno di legge, assoluto valore
pregiudizievole le sanzioni disciplinari e quelle penali, le quali, irrogate
nel contesto di un obiettivo sistema dialettico, permettono di mutuare
fondamentali conseguenze in grado di incidere sia sulla progressione di
carriera, sia sulla possibilità di annullare la qualifica ottenuta nelle more
di procedimenti penali successivamente definiti con la condanna del
dipendente, ovvero con l'applicazione della pena su richiesta.
Si é modificato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 25
ottobre 1981, n. 737, perché appare eccessivo mantenere la situazione di
sospensione dall'impiego nei confronti di chi ha visto riconoscere la sua
estraneità al fatto penale addebitato. Ció chiaramente non preclude il
successivo esercizio dell'azione disciplinare nei termini normativamente già
previsti.
Infine, allo scopo di attuare una completa omogeneità nell'intero sistema, é
necessario adeguare ai princípi sopra affermati anche le conseguenti
progressioni di carriera per il personale direttivo dei ruoli tecnici e per
quello appartenente ai ruoli sanitari, attraverso una legislazione delegata.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. L'articolo 1- bis del decreto-legge 19
dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 19, é sostituito dal seguente: "Art. 1- bis. - 1. La nomina a primo dirigente
della Polizia di Stato si consegue mediante concorso per esami, nel limite
dei posti che si prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni
anno. |
Art. 2. 1. Il concorso per esami per la nomina a primo dirigente é
indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicare
nel Bollettino ufficiale del personale. a) diritto e procedura penale;b) diritto amministrativo e costituzionale; c) diritto civile. 3. Il punteggio é espresso in sessantesimi. La votazione
finale é data dalla media dei voti riportati in ogni singola prova
scritta. Non é idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di
trenta sessantesimi in ogni prova. |
Art. 3. 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso
alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, nominata con
decreto del Ministro dell'interno, é composta da tre professori ordinari
docenti presso le università degli studi della Repubblica nelle materie
oggetto d'esame. Assume la funzione di presidente il professore con
maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato. |
Art. 4. 1. L'articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é sostituito dal seguente: "Art. 43. - (Nomina a dirigente superiore). - 1.
La nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato si consegue
mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede si
renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno. |
Art. 5. 1. Il concorso per esami per la nomina a dirigente
superiore é indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da
pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale. a) diritto penale;b) diritto amministrativo. 3. Il punteggio é espresso in sessantesimi. La votazione
finale é data dalla media dei voti riportati in ogni singola prova
scritta. Non é idoneo il candidato che non consegue almeno la votazione di
trenta sessantesimi in ogni prova. |
Art. 6. 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso
alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, nominata con
decreto del Ministro dell'interno, é composta da tre professori ordinari
docenti presso le università degli studi della Repubblica nelle materie
oggetto d'esame. Assume la funzione di presidente il professore con
maggiore anzianità in ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario del ruolo direttivo della Polizia di Stato. |
Art. 7. 1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 24-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, e successive modificazioni, é sostituita dalla seguente: " a) non abbia riportato, nell'ultimo biennio,
condanna passata in giudicato per reato non colposo, ovvero applicazione,
passata in giudicato, della pena su richiesta per reati non colposi;". |
Art. 8. 1. L'articolo 24- sexies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 24- sexies. - (Promozione a sovrintendente). -
1. La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue a ruolo
aperto mediante scrutinio per merito assoluto; sono ammessi i vice
sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica". |
Art. 9. 1. L'articolo 24- septies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, é sostituito dal seguente: "Art. 24- septies. - (Promozione a sovrintendente
capo). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si
consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto; sono
ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica. |
Art. 10. 1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, é sostituita dalla seguente: " b) nel limite del cinquanta per cento dei posti
disponibili, mediante concorso interno, da espletarsi con il sistema
automatizzato delle risposte multiple, riservato al personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data
del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non
inferiore a cinque anni, del titolo di studio di cui all'articolo 52,
primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e che nell'ultimo biennio
non abbia riportato sanzione disciplinare piú grave della pena pecuniaria,
né condanna passata in giudicato per reati non colposi o l'applicazione
passata in giudicato della pena su richiesta per reato non colposo. Il
trenta per cento dei posti é riservato agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti anche se privi di titolo di studio, che nell'ultimo biennio
non abbiano riportato sanzione disciplinare piú grave della pena
pecuniaria, né condanna passata in giudicato per reato non colposo o
applicazione passata in giudicato della pena su richiesta per reati non
colposi". |
Art. 11. 1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente: "Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1.
La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto
mediante scrutinio per merito assoluto; é ammesso il personale con la
qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica stessa". |
Art. 12. 1. L'articolo 31- bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, é
sostituito dal seguente: "Art. 31- bis. - (Promozione alla qualifica di
ispettore superiore ufficiale di pubblica sicurezza). - 1. La
promozione alla qualifica di ispettore superiore sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito assoluto; é ammesso il personale con la qualifica di ispettore
capo, che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica stessa. |
Art. 13. 1. L'articolo 35 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é sostituito dal seguente: "Art. 35. - (Promozione a commissario). - 1. La
promozione a commissario si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per
merito assoluto; é ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario, che abbia compiuto due anni di servizio effettivo nella
qualifica". |
Art. 14. 1. L'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é sostituito dal seguente: "Art. 36. - (Promozione a commissario capo). - 1.
La promozione a commissario capo si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto; é ammesso il personale con la qualifica di
commissario, che abbia compiuto tre anni e sei mesi di servizio effettivo
nella qualifica". |
Art. 15. 1. L'articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é sostituito dal seguente: "Art. 37 - (Promozione a vice questore aggiunto). - 1.
La promozione a vice questore aggiunto si consegue a ruolo aperto mediante
scrutinio per merito assoluto, al quale é ammesso il personale con la
qualifica di commissario capo che abbia compiuto quattro anni e sei mesi
di servizio effettivo nella qualifica. |
Art. 16. 1. L'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é abrogato. |
Art. 17. 1. L'articolo 62 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é abrogato. |
Art. 18. 1. L'articolo 63 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é abrogato. |
Art. 19. 1. L'articolo 64 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é abrogato. |
Art. 20. 1. L'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, é abrogato.
|
Art. 21. 1. L'articolo 66 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, é abrogato.
|
Art. 22. 1. L'articolo 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, é abrogato. |
Art. 23. 1. L'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e successive
modificazioni, é sostituito dai seguenti: "Il periodo di sospensione dal servizio comunque disposto
nei confronti del personale della Polizia di Stato non puó essere
computato ai fini dell'anzianità di servizio richiesta per partecipare ai
concorsi ovvero agli scrutini per il passaggio di qualifica. |
Art. 24. 1. Il Governo della Repubblica é delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piú decreti aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla modifica dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 e n. 338, al fine di armonizzare, secondo i princípi enunciati dalla presente legge, l'ordinamento del personale dei ruoli tecnici e sanitari della Polizia di Stato. |