XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2462
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
"Art. 3-bis.- (Requisiti generali per
l'ammissione a concorsi e scrutini) - 1. Non è ammesso ai
concorsi ed agli scrutini il personale, di ogni qualifica, della
Polizia di Stato, che espleta servizio tecnico-scientifico o
tecnico e quello sanitario che alla data del relativo bando abbia
riportato:
a) nell'anno precedente la sanzione
disciplinare della pena pecuniaria;
b) nei due anni precedenti la
sanzione disciplinare della deplorazione;
c) nei tre anni precedenti la
sanzione della sospensione dal servizio.
2. La sospensione cautelare dal servizio o
l'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335
del codice di procedura penale comporta la sospensione dagli
scrutini e dagli esami sino alla definizione del procedimento
disciplinare conseguente all'azione penale.
3. Si applicano gli articoli 94 e 95 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3".
Art. 2.
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Procedimento disciplinare connesso
all'azione penale). - 1. Quando l'appartenente ai ruoli
della Polizia di Stato è iscritto nel registro di cui all'articolo
335 del codice di procedura penale, il procedimento disciplinare,
per gli stessi fatti, è sospeso fino alla definizione del
procedimento penale con provvedimento non più impugnabile".
Art. 3.
1. L'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - (Promozione a vice questore
aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si
consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto
al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica".
Art. 4.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Nomina a primo dirigente). - 1.
La nomina a primo dirigente della Polizia di Stato si consegue
mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si prevede
si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i
vice questori aggiunti della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica".
Art. 5.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - (Procedura concorsuale). - 1. Il
concorso per esami per la nomina a primo dirigente di cui
all'articolo 7 è indetto annualmente con decreto del Ministro
dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.
2. L'esame si svolge secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti
materie:
a) diritto e procedura penale;
b) diritto amministrativo e
costituzionale;
c) diritto civile.
3. Il punteggio dell'esame è espresso in
sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti
riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato
che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in
ogni prova.
4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati
dichiarati tre volte non idonei".
Art. 6.
1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 5 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 8-bis.- (Commissione esaminatrice).
- 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla
qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato di cui
all'articolo 8, nominata con decreto del Ministro dell'interno, è
composta da tre professori ordinari docenti presso le università
degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume la funzione di
presidente il professore con maggiore anzianità in ruolo. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del ruolo
direttivo della Polizia di Stato.
2. I lavori della commissione devono terminare
improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione delle prove. In
casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno proroga, con
apposito decreto, di un ulteriore mese, i lavori della
commissione. Al termine la commissione compila la graduatoria
finale che è approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai
fini della formazione della graduatoria del concorso, a parità di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica,
l'anzianità di servizio e l'età".
Art. 7.
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334, è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - (Nomina a dirigente superiore). - 1.
La nomina a dirigente superiore della Polizia di Stato si
consegue mediante concorso per esami, nel limite dei posti che si
prevede si renderanno disponibili al 31 dicembre di ogni anno.
2. Sono ammessi al concorso i primi dirigenti
della Polizia di Stato con almeno quattro anni di anzianità nella
qualifica".
Art. 8.
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334, come sostituito dall'articolo 7 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 9-bis.- (Procedura concorsuale). -
1. Il concorso per esami per la nomina a dirigente superiore
di cui all'articolo 9 è indetto annualmente con decreto del
Ministro dell'interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale del
personale.
2. L'esame, si svolge secondo le modalità
previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive
modificazioni, e consiste in tre prove scritte nelle seguenti
materie:
a) diritto penale;
b) procedura penale;
c) diritto amministrativo.
3. Il punteggio dell'esame è espresso in
sessantesimi. La votazione finale è data dalla media dei voti
riportati in ogni singola prova scritta. Non è idoneo il candidato
che non consegue almeno la votazione di trenta sessantesimi in
ogni prova.
4. Non sono ammessi a sostenere l'esame i candidati
dichiarati tre volte non idonei".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 9-bis del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, introdotto dall'articolo 8 della presente
legge, è inserito il seguente:
"Art. 9-ter.- (Commissione esaminatrice).
- 1. La commissione del concorso per esami per l'accesso alla
qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato di cui
all'articolo 9-bis, nominata con decreto del Ministro
dell'interno è composta da tre professori ordinari docenti presso
le università degli studi nelle materie oggetto di esame. Assume
la funzione di presidente il professore con maggiore anzianità in
ruolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
ruolo direttivo della Polizia di Stato.
2. I lavori della commissione devono terminare
improrogabilmente entro tre mesi dalla conclusione dello prove. In
casi di comprovata esigenza il Ministro dell'interno proroga, con
apposito decreto, di un mese, i lavori della commissione. Al
termine la commissione compila la graduatoria finale che è
approvata con decreto del Ministro dell'interno. Ai fini della
formazione della graduatoria del concorso, a parità di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di
servizio e l'età".
Art. 10.
1. L'articolo 19 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 19. - (Promozione a commissario capo del
ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a
commissario capo del ruolo direttivo speciale si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso
il personale con la qualifica di commissario del ruolo direttivo
speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo
servizio nella qualifica".
Art. 11.
1. L'articolo 20 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 20. (Promozione a vice questore aggiunto
del ruolo direttivo speciale). - 1. La promozione a
vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di commissario capo del
ruolo direttivo speciale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi
di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 12.
1. L'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 33. (Promozione a direttore tecnico capo).
- 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico
principale che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di servizio
effettivo nella qualifica".
Art. 13.
1. L'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 34. - (Nomina alla qualifica di primo
dirigente tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di
primo dirigente tecnico nei ruoli del personale della Polizia di
Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica avviene
per concorso per esami, con modalità analoghe a quelle indicate
dagli articoli 4 e 5, nelle materie professionali individuate con
decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che
riveste la qualifica di direttore tecnico capo con almeno cinque
anni di effettivo servizio compiuto nella qualifica".
Art. 14.
1. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Promozione alla qualifica di
dirigente superiore tecnico). - 1. La promozione a
dirigente superiore tecnico si consegue per concorso per esami,
con modalità analoghe a quelle indicate dagli articoli 6 e 7,
nelle materie professionali individuate con decreto del Ministro
dell'interno, riservato al personale che riveste la qualifica di
primo dirigente tecnico con almeno quattro anni di effettivo
servizio compiuto nella qualifica".
Art. 15.
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. La promozione a direttore tecnico
principale del ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo
aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso
il personale con la qualifica di direttore tecnico del ruolo
speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio compiuto nella qualifica.
2. La promozione a direttore tecnico capo del
ruolo speciale ad esaurimento si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il
personale con la qualifica di direttore tecnico principale del
ruolo speciale ad esaurimento con almeno cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio compiuto nella qualifica".
Art. 16.
1. L'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 48. - (Promozione a medico capo). - 1.
La promozione a medico capo si consegue a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con
la qualifica di medico principale che abbia compiuto cinque anni e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica".
Art. 17.
1. L'articolo 50 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 50. - (Promozione alla nomina di primo
dirigente medico). - 1. La promozione a primo dirigente
medico si consegue per concorso per esami, nei limiti dei posti
disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, secondo le
modalità indicate dagli articoli 4 e 5, e nelle materie indicate
con decreto del Ministro dell'interno, riservato al personale che
alla data del bando riveste la qualifica di medico capo ed ha
maturato almeno cinque anni di effettivo servizio".
Art. 18.
1. L'articolo 51 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, è sostituito dal seguente:
"Art. 51. - (Promozione alla qualifica di
dirigente superiore medico). - 1. La promozione a
dirigente superiore medico si consegue per concorso per esami, nei
limiti dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni
anno, secondo le modalità indicate dagli articoli 6 e 7, e nelle
materie indicate con decreto del Ministro dell'interno, riservato
al personale che alla data del bando riveste la qualifica di primo
dirigente medico ed ha maturato almeno quattro anni di effettivo
servizio".
Art. 19.
1. L'articolo 24-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 24-sexies.- (Promozione a
sovrintendente). - 1. La promozione alla qualifica di
sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per
merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che
abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 20.
1. L'articolo 24-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal
seguente:
"Art. 24-septies.- (Promozione a
sovrintendente capo). - 1. La promozione alla qualifica
di sovrintendente capo si consegue, a ruolo aperto, mediante
scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i
sovrintendenti che abbiano compiuto cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica".
Art. 21.
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"b) nel limite del cinquanta per cento
dei posti disponibili, mediante concorso interno, da espletare con
il sistema automatizzato delle risposte multiple, riservato al
personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di
un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e del titolo
di studio di cui all'articolo 27-bis, comma 1, lettera
d). Il trenta per cento dei posti è riservato, con le stesse
modalità concorsuali, agli appartenenti al ruolo dei
sovrintendenti anche se privi del titolo di studio".
Art. 22.
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 31. - (Promozione a ispettore capo). - 1.
La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di ispettore che abbia
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 23.
1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituito dal
seguente:
"Art. 31-bis.- (Promozione alla qualifica
di ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore
superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza si consegue, a
ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è
ammesso il personale con la qualifica di ispettore capo che abbia
compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella
qualifica".
Art. 24.
1. L'articolo 31-quater del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 31-quater. (Ispettore
superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
"sostituto commissario"). - 1. Conseguono la qualifica di
ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza
"sostituto commissario", gli ispettori superiori sostituti
ufficiali di pubblica sicurezza dopo otto anni di effettivo
servizio nella qualifica, previo scrutinio, a ruolo aperto, per
merito assoluto".
Art. 25.
1. La lettera a) dell'articolo 20-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e
successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"a) nel limite del settanta per cento
dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun
profilo professionale, mediante concorso interno con il metodo dei
quesiti a risposta multipla, cui sono ammessi gli appartenenti al
ruolo di operatori e collaboratori tecnici provenienti dai profili
professionali omogenei a quello per cui concorrono, che abbiano
compiuto, alla data del bando, almeno quattro anni di effettivo
servizio nella qualifica;".
Art. 26.
1. L'articolo 20-sexies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 20-sexies.- (Promozione alla
qualifica di revisore tecnico). - 1. La promozione alla
qualifica di revisore tecnico si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i
vice revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 27.
1. L'articolo 20-septies del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 20-septies. - (Promozione alla qualifica
di revisore tecnico capo). - 1. La promozione alla
qualifica di revisore tecnico capo si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i
revisori tecnici che abbiano compiuto cinque anni e sei mesi di
effettivo servizio nella qualifica".
Art. 28.
1. L'articolo 25-ter del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 25-ter. - (Concorso interno per la nomina
a vice perito tecnico). - 1. Il concorso interno per
titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1,
lettera b), consiste in una prova scritta e in un
colloquio, ed è riservato al personale del ruolo dei revisori
tecnici proveniente da profili professionali omogenei a quello per
il quale concorre, con anzianità effettiva nella qualifica non
inferiore a tre anni se in possesso del titolo di studio di
istruzione secondaria, ovvero a sei anni in caso di mancanza del
citato titolo di studio".
Art. 29.
1. L'articolo 31-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito dal
seguente:
"Art. 31-bis. - (Promozione alla qualifica di
perito tecnico superiore). - 1. La promozione alla
qualifica di perito tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto,
mediante scrutinio per merito assoluto riservato al personale che
riveste la qualifica di perito tecnico capo con almeno sei anni e
sei mesi di effettivo servizio compiuto nella qualifica".
Art. 30
1. L'articolo 31-quinquies del decreto del
Presidente della Repubblica 24 ottobre 1982, n. 337, è sostituito
dal seguente:
"Art. 31-quinquies. - (Perito tecnico superiore
"sostituto direttore tecnico") - 1. Conseguono la qualifica
di perito tecnico superiore "sostituto direttore tecnico" i periti
tecnici dopo otto anni di effettivo scrutinio, a ruolo aperto, per
merito assoluto".
Art. 31.
1. Nei procedimenti innanzi all'autorità giudiziaria
amministrativa promossi da appartenenti alle Forze dell'ordine di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il tribunale amministrativo regionale adito decide
in camera di consiglio entro un mese dalla scadenza del termine
per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile,
entro un mese dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato,
il quale decide con le medesime modalità ed i medesimi termini
previsti dal presente comma.
Art. 32.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) il settimo comma dell'articolo 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, e
successive modificazioni;
b) gli articoli 62, 63, 64, 65, 66 e 67,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335;
c) gli articoli 19 e 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e successive
modificazioni;
d) l'articolo 35 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.