Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate
Testi disponibili: | Scheda Camera Lavori Preparatori
C. 3372 |
28 Novembre 2002: | assegnato (non ancora iniziato l'esame) | |||
Iter: |
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Cofirmatari |
Natura: | ordinaria |
Presentazione: | Presentato in data 8 Novembre 2002; annunciato nella seduta n.221 del 9 Novembre 2002 |
Classificazione TESEO: |
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Assegnazione: |
Pareri della |
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3372 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BRESSA, ENZO BIANCO, SINISI, MOLINARI,
CASTAGNETTI, MONACO
Istituzione del comparto autonomo
per le Forze di polizia e le Forze armate
Presentata l'8 novembre 2002
![]() XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3372
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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3372
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed in considerazione dei compiti istituzionali relativi
alla tutela interna ed esterna del territorio e dei cittadini, previsti per le
Forze di polizia e le Forze armate dai rispettivi ordinamenti, è istituito un
autonomo comparto di negoziazione e di concertazione, denominato "difesa e
sicurezza", al fine di disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del
relativo personale.
Art. 2.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme
per la disciplina delle procedure di negoziazione e di concertazione di cui
all'articolo 1 della presente legge, apportando disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di distinte modalità per i
procedimenti di negoziazione e di concertazione relativamente al personale ad
ordinamento civile ed a quello ad ordinamento militare; tali procedimenti sono
conclusi con provvedimenti i cui contenuti sono recepiti in decreti del
Presidente della Repubblica, distinti, comunque, per il comparto sicurezza
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento
militare e per il comparto difesa riguardante il personale delle Forze armate;
b) i contenuti del rapporto d'impiego dei dirigenti civili
e militari devono essere disciplinati, nell'ambito dei procedimenti di cui
alla lettera a), mediante apposite e distinte modalità, anche con
riferimento alla partecipazione delle rappresentanze di tale personale;
c) il Ministro per la funzione pubblica, in qualità
di presidente, il Ministro dell'economia e delle finanze, ed i Ministri
rispettivamente competenti, o i sottosegretari di Stato da loro delegati,
compongono le delegazioni di parte pubblica che partecipano ai procedimenti di
cui alla lettera a);
d) le delegazioni di parte sindacale che partecipano
ai procedimenti di negoziazione sono composte dai rappresentanti delle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale operanti
nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
e) la partecipazione delle rappresentanze militari
ai procedimenti di concertazione interministeriale è assicurata in modo da
garantire il ruolo e l'autonomia istituzionale ad essi attribuiti dalla
specifica normativa che le disciplina, in armonia con i princìpi dettati dalla
giurisprudenza costituzionale in materia;
f) indicazione delle materie, che possono anche
essere diverse in relazione allo status del personale interessato, la
cui disciplina è demandata ai procedimenti stessi, con particolare riguardo
agli aspetti retributivi. E' comunque riservato alla disciplina per legge o
per atto normativo o amministrativo emanato in base alla legge, l'ordinamento
generale delle seguenti materie:
1) organizzazione del lavoro e degli uffici;
2) procedure per la costituzione, la modificazione e
l'estinzione del rapporto di pubblico impiego, ivi compreso il trattamento di
fine servizio, con esclusione del trattamento di fine rapporto e delle forme
pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 26, comma 20, della legge
23 dicembre 1998, n. 448;
3) mobilità ed impiego del personale;
4) sanzioni disciplinari;
5) determinazione delle dotazioni organiche;
6) modi di conferimento della titolarità degli uffici e
dei comandi;
7) esercizio della libertà e dei diritti fondamentali
del personale;
8) trattamento accessorio per servizi prestati
all'estero.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, dell'interno, della difesa, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali. Lo schema di decreto legislativo, sentite le
rappresentanze del personale interessato, è trasmesso alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
che si pronunciano entro quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i
quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere.
Art. 3.
1. La previsione della quantificazione dell'onere derivante dalle
procedure di negoziazione e di concertazione dell'autonomo comparto di cui
all'articolo 1 della presente legge, in coerenza con i parametri previsti
dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, deve essere
inserita con apposita norma nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11
della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.
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