Allegato B
Seduta n. 256 del 30/1/2003

 

 

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BRESSA e PISTELLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge 1o aprile 1981, n. 121, ai commi 22 e 23 dell'articolo 43, con riferimento al personale direttivo della polizia di Stato, ha stabilito che ai funzionari del ruolo dei commissari, che abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni (attualmente tredici), è attribuito il trattamento economico spettante ai primi dirigenti, e ai funzionari del ruolo di commissari compresi i primi dirigenti, che abbiano prestato servizio senza demerito per venticinque anni (attualmente ventitré), è attribuito il trattamento spettante ai dirigenti superiori;
in virtù dell'estensione del trattamento economico previsto per il personale della polizia di Stato al personale delle altre forze di polizia, in base alla tabella di equiparazione fra qualifiche e gradi dell'uno e dell'altro personale, estensione prevista dai

 

 

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commi 16 e 17 dell'articolo 43, la normativa richiamata è estesa, fra l'altro anche all'Arma dei Carabinieri;
secondo la predetta tabella gli ufficiali dell'arma dei carabinieri a partire dal grado di sottotenente, equiparato a quello di vicecommissario per la Polizia di Stato, dopo quindici anni (attualmente tredici), ottengono il trattamento economico del grado corrispondente al primo dirigente, e dopo venticinque anni (attualmente ventitré) il trattamento corrispondente alla qualifica di dirigente superiore della Polizia ovvero quello di generale di brigata;
la predetta anzianità viene computata includendo anche gli anni di servizio trascorsi in altra Arma o corpo dell'esercito;
in data 27 dicembre 1988 il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in seguito all'ammissione dei decreti da parte della Corte dei conti - delegazione regionale del Lazio - dava disposizione di estendere agli aventi diritto, il trattamento di cui sopra a partire dalla nomina di sottotenente -:
quali iniziative intenda prendere per il riconoscimento dei medesimi diritti a favore del personale direttivo e dirigente delle varie armi dell'esercito e della polizia di Stato, che si trovino nelle condizioni del personale direttivo e dirigente dell'Arma dei Carabinieri.

 

 



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