commi 16 e 17 dell'articolo 43, la normativa richiamata è estesa, fra
l'altro anche all'Arma dei Carabinieri;
secondo la predetta tabella gli ufficiali dell'arma dei carabinieri a
partire dal grado di sottotenente, equiparato a quello di vicecommissario
per la Polizia di Stato, dopo quindici anni (attualmente tredici), ottengono
il trattamento economico del grado corrispondente al primo dirigente, e dopo
venticinque anni (attualmente ventitré) il trattamento corrispondente alla
qualifica di dirigente superiore della Polizia ovvero quello di generale di
brigata;
la predetta anzianità viene computata includendo anche gli anni di servizio
trascorsi in altra Arma o corpo dell'esercito;
in data 27 dicembre 1988 il comando generale dell'Arma dei Carabinieri, in
seguito all'ammissione dei decreti da parte della Corte dei conti -
delegazione regionale del Lazio - dava disposizione di estendere agli aventi
diritto, il trattamento di cui sopra a partire dalla nomina di sottotenente
-:
quali iniziative intenda prendere per il riconoscimento dei medesimi diritti
a favore del personale direttivo e dirigente delle varie armi dell'esercito
e della polizia di Stato, che si trovino nelle condizioni del personale
direttivo e dirigente dell'Arma dei Carabinieri.
(4-05246)