Al Ministro dell'interno. -
Per sapere - premesso che:
l'articolo 69 della legge del 1o aprile 1981, n. 121, pur assicurando
al personale della Polizia di Stato che risiede presso alloggi
collettivi di servizio o scuole "l'assistenza religiosa nel rispetto
dei principi costituzionali", esclude "il ricorso ai
cappellani
militari";
con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1991, n. 92,
viene data esecuzione all'intesa fra il Ministero dell'interno e il
presidente della conferenza episcopale italiana, firmata il 21
dicembre 1990, che stabilisce le modalità per assicurare l'assistenza
spirituale al personale della polizia di Stato;
al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421, è
allegata un'intesa, che sostituisce integralmente la precedente, fra
il Ministero dell'interno e il presidente della conferenza episcopale
italiana;
il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1999, n. 421,
reintroduce a tutti gli effetti la figura dei
cappellani della
Polizia di Stato stabilendo le modalità di conferimento
dell'incarico, l'organizzazione del lavoro dei
cappellani e i compiti
a loro attribuiti;
l'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre 1999, n. 421, determina il compenso da attribuire al
cappellano pari "alla media aritmetica, aumentata del sei per cento,
tra la misura massima e quella minima del congruo e dignitoso
sostentamento assicurato dalla conferenza episcopale italiana, a
termini dell'articolo 24, comma 1, della legge 20 maggio 1985, n.
222, ai sacerdoti che svolgono la funzione di parroco";
i cappellani che operano
nelle strutture territoriali della Polizia
di Stato, oltre ad essere retribuiti dall'amministrazione,
costituiscono un rilevante impegno di spesa attraverso l'assegnazione
di autovetture di servizio con relativo personale della polizia di
Stato, l'assegnazione di personale amministrativo di supporto, nonché
l'acquisto di oggetti sacri (che costituisce un apposito capitolo di
spesa);
sul sito della Polizia di Stato è apparsa la seguente notizia:
"Presso i vari reparti della Polizia di Stato risiedono, o devono
comunque essere reperibili, 43
cappellani, tutti di religione
cattolica, che forniscono assistenza spirituale ai poliziotti.
Nell'ambito dei pellegrinaggi organizzati dalle Forze Armate nei vari
luoghi di culto, i cappellani
curano la partecipazione degli
appartenenti alla Polizia di Stato. Un decreto, firmato dal Ministro
dell'interno il 5 febbraio 2002, determina i supporti logistici e i
mezzi necessari per l'esercizio dell'assistenza religiosa: la
disponibilità di cappelle e uffici adeguati all'interno di strutture
della Polizia di Stato. Il decreto riconosce, inoltre, e garantisce
al cappellano piena dignità equiparandone le funzioni a quelle
direttive e dirigenziali del personale della Polizia di Stato" -:
se non ritenga che tutti gli atti citati siano stati emanati in
palese violazione dell'articolo 69 della legge del 1o aprile 1981, n.
121;
se non ritenga necessaria una revisione dell'intesa tra il Ministro
dell'interno e il presidente della conferenza episcopale italiana al
fine di attribuire a quest'ultima o agli organismi ad essa collegati,
gli oneri finanziari, attualmente a carico dell'amministrazione, per
l'attività svolta dai cappellani
di religione cattolica presso le
strutture della polizia di Stato;
se non ritenga che l'istituzionalizzazione della figura dei
cappellani di religione
cattolica e l'ampio sostegno di mezzi ad essi
concesso per l'espletamento delle loro funzioni, siano lesivi della
libertà di religione del personale della Polizia di Stato che
appartiene a confessioni diverse da quella cattolica;
se non intenda prendere i provvedimenti necessari per garantire all'
interno delle strutture della Polizia di Stato un'adeguata assistenza
spirituale anche al personale che appartiene ad altre confessioni.
(4-02857) |