INTERNO
da alcuni anni il Comitato per le pensioni privilegiate, in applicazione
dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973
disciplinante il trattamento economico di pensioni privilegiate nei confronti
del personale civile dello Stato, sta operando una evidente disparità di
trattamento del personale della Polizia di Stato e degli altri corpi a «status
civile» rispetto ai colleghi delle Forze di polizia a «status militare» e al
personale militare;
il diritto alla pensione privilegiata, in presenza dello stesso riconoscimento
dell'infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge n. 313 del 1968,
viene riconosciuta agli operatori civili delle Forze di polizia unicamente
qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio;
il diritto alla pensione privilegiata viene invece riconosciuto agli operatori
a «status militare», in applicazione dell'articolo 67 del decreto del
Presidente della Repubblica 1092 del 1973, «qualora le infermità non siano
suscettibili di miglioramento»;
l'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982 prevede
che «nei confronti del personale appartenente ai ruoli istituiti dall'articolo
1... si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico-legali previsti
per gli appartenenti al disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza»
-:
se non ritenga che detta disciplina non configuri un trattamento
discriminatorio tra personale civile e militare delle Forze di polizia e quali
iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere per ricondurre
posizioni di lavoro appartenenti alla medesima area contrattuale ad un uguale
trattamento previdenziale.
(3-02240)