MASCIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza ha contestato al Vice Questore della polizia di Stato Roberto Vitanza di non aver partecipato, quale difensore, alla seduta del consiglio provinciale presso la Questura di Roma del giorno 4 marzo 2004 che doveva procedere alla trattazione orale del procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla polizia di Stato;
risulta che il predetto organo abbia deciso alle 14,30 di rinviare la riunione alle 17,30;
risulta che il dottor Roberto Vitanza ha atteso sei ore prima che gli fosse comunicata la decisione di rinvio, così osservando, tra l'altro, gli obblighi connessi all'orario di servizio contrattualmente previsti;
la vicenda descritta nel foglio di contestazione di addebiti non si conforma alle fattispecie previste come ipotesi di lavoro straordinario programmato o emergente;
nel foglio di addebiti inviato al dottor Roberto Vitanza si legge tra l'altro: «Nonostante le fosse stato rammentato che per quella giornata era a disposizione del Consiglio provinciale e che l'incarico di difensore era stato da lei autonomamente accettato, all'orario convenuto la S.V. non si è presentata, costringendo il predetto Consesso a disporre un ulteriore rinvio, vista anche l'assenza dell'inquisito»;
al dottor Roberto Vitanza viene contestato inoltre: «un comportamento non confacente alle funzioni rivestite e non rispondente ai canoni di correttezza e deontologia professionale che devono sempre ispirare il modus agendi di un funzionario della polizia di Stato»;
come è noto nei procedimenti disciplinari, già disciplinati dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la presenza di un difensore assumeva carattere facoltativo ed eventuale, tanto che la sua assenza non implicava alcuna conseguenza sul piano della legittimità del procedimento (Corte costituzionale n. 239 del 3 marzo 1988);
l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737 ha mutuato la suddetta disciplina normativa affermando testualmente che il presidente il consiglio provinciale di disciplina dà la parola al difensore «se presente»;
inoltre il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 prevede una ulteriore verifica dell'intenzione dell'incolpato al momento della discussione orale perché il difensore non può intervenire nella citata riunione «senza l'assenso dell'interessato»;
risulta che l'incolpato nel citato procedimento non aveva, per il giorno 4 marzo 2004, autorizzato il dottor Vitanza a presenziare ed intervenire nella trattazione orale, né egli stesso è intervenuto;
la procedura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737 impone il prosieguo del procedimento anche in assenza, non giustificata, dell'incolpato, e del difensore, cosicché il rinvio della trattazione, non solo non può essere addebitato al dottor Vitanza, ma esso è palesemente arbitrario ed illegittimo;
l'iniziativa del Capo della polizia in considerazione della chiara infondatezza della norma potrebbe essere letta come un intento vessatorio nei confronti dell'interessato -:
se non ritenga che la contestazione disciplinare a carico del dottor Roberto Vitanza rilevi da parte del Capo della polizia una valutazione errata dal punto di vista normativo della vicenda evidenziando una palese incongruità dell'addebito a suo carico;  quali provvedimenti intenda assumere al riguardo.
(4-09999)