CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2384 |
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
LUCCHESE, GIUSEPPE GIANNI, CIRO ALFANO, AMATO, ANNUNZIATA,
DORINA BIANCHI, BIONDI, CAMO, CARBONELLA, GIULIO CONTI,
CUSUMANO, D'AGRO', D'ALIA, DE BRASI, DE LAURENTIIS, DELL'ANNA,
DELMASTRO DELLE VEDOVE, DI GIANDOMENICO, DI TEODORO, FILIPPO
DRAGO, FRAGALA', GRILLO, GRIMALDI, LA GRUA, LANDI DI
CHIAVENNA, LISI, LO PRESTI, SANTINO ADAMO LODDO, MANINETTI,
MARINELLO, MEREU, MILANATO, MILANESE, ONNIS, PANIZ, MARIO
PEPE, PEZZELLA, SANDI, SANTORI, SANZA, TARANTINO, TRANTINO,
TUCCI, ZORZATO
Nuovo ordinamento della carriera dei funzionari
di pubblica sicurezza
Presentata il 21 febbraio 2002
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI FUNZIONARI DI PUBBLICA
SICUREZZA
Art. 1.
(Funzionari di pubblica sicurezza).
1. La carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è unitaria in
ragione della specificità e della rilevanza delle funzioni di autorità di
pubblica sicurezza nelle sue esplicazioni relative alla funzione di autorità
di pubblica sicurezza ed alle potestà autorizzative di polizia connesse, al
mantenimento generale dell'ordine pubblico e alla attività di prevenzione dei
reati, al coordinamento tecnico dell'ordine pubblico e delle Forze di polizia
per il raggiungimento delle suddette finalità, nonché ai compiti di polizia
giudiziaria e di alta direzione degli uffici dell'amministrazione della
pubblica sicurezza e della Polizia di Stato. Al fine di garantire un adeguato
svolgimento delle funzioni di attuazione della politica della sicurezza e di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica affidati alla carriera dei
funzionari di pubblica sicurezza, l'ordinamento della stessa è regolato dalla
presente legge e, in quanto compatibili, dalle disposizioni contenute nel
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e nella legge 1^ aprile 1981,
n. 121, e successive modificazioni.
2. Il personale della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza
esercita, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza
correlati alla qualifica ricoperta, le funzioni di cui alla Tabella A allegata
alla presente legge. Al medesimo periodo, nel rispetto dello status
civile, può essere richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di foggia e di
specifici distintivi di ruolo diversi da quelli previsti per il restante
personale di pubblica sicurezza, solo quando prestino servizio presso gli
uffici della polizia stradale, i reparti mobili, gli istituti d'istruzione e
gli altri reparti operativi che richiedano un equipaggiamento particolare.
3. Ai fini dell'equiparazione, nell'ambito degli uffici e delle
direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro
dell'interno, tra i funzionari di cui al presente articolo e il personale
delle altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di
corrispondente grado, qualifica o livello dirigenziale, o, quando non vi sia
corrispondenza, il personale preposto a uffici di pari livello, anche ai fini
della sostituzione dei titolari degli uffici in caso di assenza o impedimento,
si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 2.
(Qualifiche della carriera dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento dei compiti di
cui all'articolo 1, comma 1, la carriera dei funzionari di pubblica sicurezza
si articola nelle qualifiche di questore, vice questore e vice questore
aggiunto, alle quali, in conformità alla carriera prefettizia, corrisponde
l'esercizio delle funzioni indicate nella Tabella A allegata alla presente
legge. Sono fatte salve le norme vigenti per l'inquadramento da dirigente
generale a prefetto.
2. Ai vincitori del concorso di accesso alla carriera di cui
all'articolo 4 è attribuita, per il periodo di frequenza del corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 5, la qualifica di vice questore
uditore.
3. La dotazione organica dei funzionari di pubblica sicurezza è
stabilita con distinti decreti del Ministro dell'interno, prevedendo
l'attribuzione della qualifica di questore per le funzioni di questore svolte
nei capoluoghi di regione.
Art. 3.
(Espletamento delle attività di studio,
di consulenza e di ricerca).
1. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 4-quinquies,
del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, e dall'articolo 16 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, i funzionari con la qualifica di
questore e di vice questore che si avvalgono di tale facoltà possono essere
destinati, nel limite di un contingente di venti unità e per l'intera durata
della permanenza in servizio, allo svolgimento di compiti di studio, di
consulenza e di ricerca, nonché di attività valutative, comprese quelle di
controllo interno ed ispettive, di particolare interesse per l'Amministrazione
dell'interno.
2. Con il procedimento negoziale di cui al capo II è stabilito il
trattamento economico accessorio spettante ai funzionari di cui al comma 1 in
relazione alle funzioni esercitate.
Art. 4.
(Accesso alla carriera).
1. Alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza si accede dalla
qualifica iniziale esclusivamente mediante pubblico concorso.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di laurea
specialistica. Con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati la
classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico e
sociologico per il conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonché i diplomi di laurea, utili ai medesimi fini,
rilasciati ai sensi dell'ordinamento didattico vigente prima della data di
entrata in vigore delle legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni. Con lo stesso regolamento sono, altresì, stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove d'esame, scritte e
orali, prevedendo un numero di prove scritte non inferiore a quattro, le
modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione
giudicatrice e di formazione della graduatoria, e sono individuati i diplomi
di specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca valutabili ai fini
della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso è richiesta la cittadinanza italiana,
un'età non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi del
comma 6 dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché il possesso
delle qualità morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Nel concorso il 10 per cento dei posti è riservato al personale
appartenente al ruolo dei commissari di cui al capo III, in possesso di una
delle lauree indicate dal decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2
e con almeno due anni di effettivo servizio nel ruolo. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti agli idonei.
5. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, il personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nella carriera dei
funzionari di pubblica sicurezza con le seguenti modalità:
a) i dirigenti generali e i dirigenti generali di
livello B sono inquadrati nella qualifica di questore;
b) i dirigenti superiori ed i dirigenti con otto
anni di servizio sono inquadrati nella qualifica di vicequestore;
c) i restanti dirigenti, i vice questori aggiunti ed
i commissari capi sono inquadrati nella qualifica di vice questore aggiunto.
6. Gli inquadramenti nelle qualifiche di cui al comma 5 sono
effettuati secondo l'ordine delle qualifiche di provenienza e, nell'ambito di
queste, secondo l'ordine di ruolo.
7. Il personale di cui al comma 5, lettera c), conserva, ai
fini della progressione alla qualifica superiore, l'anzianità maturata.
8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano, altresì, ai
funzionari dirigenti e direttivi dei ruoli tecnici e medici della Polizia di
Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Formazione iniziale).
1. Con regolamento del Ministro dell'interno, adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti
le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale della carriera di
funzionario di pubblica sicurezza, della durata di due anni, articolato in
periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, di
valutazione dei partecipanti al termine del primo anno del corso ai fini del
superamento del periodo di prova, di risoluzione del rapporto di impiego in
caso di inidoneità, nonché i criteri di determinazione della posizione in
ruolo del funzionario ritenuto idoneo.
2. Al termine del biennio di formazione iniziale il funzionario è
destinato, in sede di prima assegnazione, ad una questura ovvero ad altro
ufficio che comporti lo svolgimento di funzioni attribuite al ruolo.
Nell'ambito delle sedi di servizio indicate dall'amministrazione ai fini della
copertura, l'assegnazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata
dal soggetto interessato secondo l'ordine di ruolo determinato ai sensi del
comma 1. Il periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione non
può essere inferiore a due anni.
Art. 6.
(Attività formative).
1. La formazione del personale della carriera di funzionario di
pubblica sicurezza è assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera.
Oltre al corso di formazione iniziale di cui all'articolo 5, sono effettuati a
cura dell'Istituto superiore di polizia:
a) il corso di accesso alla qualifica di vice
questore;
b) i corsi di formazione permanente su tematiche
di interesse dell'amministrazione che devono essere frequentati dai dirigenti
almeno una volta l'anno.
2. L'amministrazione promuove, altresì, lo svolgimento di percorsi di
formazione presso altre scuole delle amministrazioni statali, nonché presso
soggetti pubblici e privati, e di periodi di studio presso amministrazioni ed
istituzioni dei Paesi dell'Unione europea ed organizzazioni internazionali.
Art. 7.
(Progressione in carriera).
1. Il passaggio alla qualifica di vice questore avviene, con cadenza
annuale, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno,
mediante valutazione comparativa alla quale sono ammessi i vice questori
aggiunti con almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio dall'ingresso
in carriera che, avendo svolto un tirocinio operativo di nove mesi presso le
strutture centrali dell'Amministrazione dell'interno nell'ambito del corso di
formazione iniziale di cui all'articolo 5, hanno prestato servizio presso
uffici e reparti della medesima Amministrazione per un periodo
complessivamente non inferiore a tre anni.
Art. 8.
(Valutazione comparativa).
1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, e soggetto a revisione
con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento
di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, e alla individuazione delle
categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi
e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso decreto sono definite le
modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei
funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di
amministrazione ai sensi del comma 2.
2. Ai fini della valutazione comparativa del personale, il consiglio
di amministrazione di cui all'articolo 18, su proposta del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, determina, con cadenza
triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie di
merito e dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività
nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità
degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che
comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio
complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella
determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della
collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale,
nominato dal Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni
precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla
qualifica o, nella valutazione annuale di cui all'articolo 16, un punteggio
inferiore a sessanta su cento.
4. La commissione per la progressione in carriera prevista
dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione di cui all'articolo
18, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2 del presente
articolo, la proposta di graduatoria di merito relativa ai dirigenti ammessi
alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o
ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in
difformità alla proposta formulata dalla commissione.
Art. 9.
(Nomina a questore).
1. La nomina a questore è conferita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti
delle disponibilità di organico.
2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dell'interno
istituisce, con proprio decreto, su designazione del consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 18, una commissione consultiva composta da
cinque membri di cui due, oltre al Capo della Polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, scelti tra i direttori centrali e due tra i questori
titolari di uno degli uffici di questura nelle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane. Con il decreto di istituzione è,
altresì, individuato il componente della commissione chiamato a svolgere le
funzioni di presidente e sono indicati due componenti supplenti, uno titolare
dell'incarico di direttore centrale e l'altro titolare di una questura nelle
sedi capoluogo di regione identificate come aree metropolitane.
3. La commissione consultiva individua, sulla base della valutazione
annuale di cui all'articolo 16, delle esperienze professionali maturate e
dell'intero servizio prestato nella carriera, i funzionari aventi la qualifica
di vice questore ritenuti idonei alla nomina a questore, nella misura non
inferiore a due volte il numero dei posti disponibili. I soggetti selezionati
sono indicati, secondo l'ordine alfabetico, in un apposito elenco suscettibile
di aggiornamento.
4. Il Ministro dell'interno, all'atto della proposta dei candidati
alla nomina a questore al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del
comma 1, è tenuto a scegliere fra i funzionari indicati dalla commissione.
Art. 10.
(Individuazione dei posti di funzione).
1. I posti di funzione da conferire ai vice questori e ai vice
questori aggiunti, nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza sono individuati con decreto del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Negli uffici
individuati ai sensi del presente comma, la provvisoria sostituzione del
titolare in caso di assenza o di impedimento è assicurata da un altro
funzionario della carriera di pubblica sicurezza.
2. In relazione ai sopravvenire di nuove esigenze organizzative e
funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di
cui al comma 1, alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di cui
allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e periferici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 11.
(Criteri generali di conferimento degli
incarichi e rotazione).
1. Tutti gli incarichi di funzione sono conferiti tenendo conto della
natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, nonché delle
attitudini e delle capacità professionali del funzionario incaricato.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non
inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per
un periodo non superiore a cinque anni, e sono revocabili per sopravvenute
esigenze di servizio.
3. Per i funzionari con qualifica di vice questore e di vice questore
aggiunto, i responsabili delle direzioni centrali di primo livello e i
questori in sede predispongono annualmente un piano di rotazione degli
incarichi di funzione, tenendo conto dell'esigenza di garantire la continuità
dei servizi. Del conferimento e della revoca degli incarichi nonché della
vacanza dei posti di funzione è data comunicazione alla competente direzione
centrale del personale.
4. Nel conferimento degli incarichi ai vice questori e ai vice
questori aggiunti si tiene conto dell'esigenza di garantire un adeguato
percorso professionale attraverso l'espletamento di almeno due incarichi
inerenti alla qualifica nell'ambito della stessa sede o in sedi diverse.
Art. 12.
(Conferimento dei posti di funzione).
1. Gli incarichi di questore in sede o di ufficio di livello
equivalente, sono conferiti ai questori con decreto del Ministro dell'interno,
su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza. Restano ferme le disposizioni concernenti il collocamento a
disposizione, il comando ed il collocamento fuori ruolo.
2. I vice questori e i vice questori aggiunti sono destinati
esclusivamente alla copertura dei posti di funzione individuati ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, nonché, ferma restando la possibilità del
conferimento di incarichi commissariali, all'espletamento di incarichi
speciali conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro competente in relazione alla natura dell'incarico, di intesa con il
Ministro dell'interno.
3. Gli incarichi dei posti di funzione sono conferiti ai vice questori
e ai vice questori aggiunti, nell'ambito delle direzioni centrali e degli
uffici equiparati, dal capo della direzione o dell'ufficio equiparato e,
nell'ambito degli uffici territoriali, dal questore in sede.
4. Gli incarichi di vice questore vicario e di capo di gabinetto delle
questure e gli incarichi di diretta collaborazione con i direttori centrali
individuati con decreto del Ministro dell'interno, sono conferiti dal questore
o dal capo della direzione all'atto dell'assunzione delle relative funzioni.
Con le modalità di cui ai commi 2 e 3, si provvede, ove necessario, al
conseguente conferimento di nuovi incarichi di posti di funzione.
Art. 13.
(Assegnazione dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. Ferma restando la competenza in materia di conferimento degli
incarichi ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la destinazione dei vice
questori e dei vice questori aggiunti alle diverse strutture centrali di primo
livello ed alle questure è disposta, nell'ambito delle risorse
complessivamente assegnate dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo
14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità
con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative
sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la
disponibilità ad assumerli, ferma restando l'autonomia decisionale
dell'amministrazione.
Art. 14.
(Attribuzioni dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. I funzionari della carriera di pubblica sicurezza con qualifica di
vice questore e di vice questore aggiunto, nello svolgimento dei compiti
rispettivamente individuati nella Tabella A allegata alla presente legge,
adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui
sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza
dei servizi; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi
all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui
sono preposti, nonché i provvedimenti ad essi delegati; formulano proposte di
iniziative e di provvedimenti riservati alla competenza del titolare della
struttura riferiti alle citate aree funzionali; esercitano compiti di
direzione, indirizzo e coordinamento delle minori articolazioni di servizio
poste alle loro dipendenze e presiedono, nei casi previsti da disposizioni
legislative e regolamentari o per delega del titolare della struttura, gli
organi collegiali di coordinamento delle Forze di polizia, nonché partecipano
a commissioni e a gruppi di studio istituiti nell'ambito degli uffici centrali
e periferici del Ministero dell'interno per lo sviluppo di strategie di
contrasto preventivo della criminalità, di controllo del territorio, di
organizzazione e dislocazione degli uffici di polizia e per lo studio e lo
sviluppo delle tecniche per il mantenimento dell'ordine pubblico;
rappresentano l'amministrazione in giudizio.
2. Spetta in ogni caso ai direttori centrali, ai titolari di uffici
centrali di livello dirigenziale generale, ai titolari degli uffici di diretta
collaborazione con l'organo di direzione politica e ai titolari delle questure
la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio
delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il
potere di revoca, di annullamento e di intervento sostitutivo in caso di
inerzia o di grave ritardo, in conformità alle disposizioni in materia
stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 15.
(Mobilità interna).
1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite forme
d'incentivazione della mobilità a livello regionale e nazionale, correlate
alla attivazione di facilitazioni abitative sulla base di convenzioni
stipulate dall'Amministrazione dell'interno con enti pubblici e soggetti
privati.
Art. 16.
(Valutazione annuale dei funzionari
di pubblica sicurezza).
1. Ai fini della valutazione annuale, i funzionari con la qualifica di
vice questore e di vice questore aggiunto presentano entro il 31 gennaio una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. I contenuti della
relazione ed i criteri per la relativa compilazione sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentito il consiglio di
amministrazione di cui all'articolo 18, tenuto conto delle esigenze di
valutazione dei funzionari ai fini sia della verifica dei risultati conseguiti
ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che,
limitatamente ai vice questori aggiunti, della progressione in carriera.
2. La relazione di cui al comma 1 è presentata dai funzionari di cui
al medesimo comma, in rapporto alla struttura di rispettiva appartenenza, al
questore, al direttore centrale o al direttore dell'ufficio di livello
equivalente.
Art. 17.
(Commissione per la progressione
in carriera).
1. Ai fini della valutazione annuale di cui all'articolo 16 e della
progressione in carriera di cui all'articolo 7, con decreto del Ministro
dell'interno è istituita una commissione presieduta dal direttore centrale del
personale, e composta da tre questori, due in servizio presso le direzioni
centrali ed uno titolare di una delle questure delle sedi capoluogo di regione
identificate come aree metropolitane, scelti secondo il criterio della
rotazione. In caso di parità di voti della commissione prevale il voto del
presidente.
Art. 18.
(Consiglio di amministrazione).
1. Per la trattazione degli affari relativi al personale della
carriera di funzionario di pubblica sicurezza, il consiglio di amministrazione
previsto dall'articolo 146 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è
integrato dai questori titolari pro tempore di tre uffici territoriali,
rispettivamente dell'Italia settentrionale, centrale e meridionale-insulare.
Con decreto del Ministro dell'interno è stabilito il criterio di rotazione
biennale, nei citati ambiti territoriali, delle questure, i cui titolari
assumono le funzioni di componenti del consiglio di amministrazione.
Art. 19.
(Trattamento economico).
1. Il trattamento economico omnicomprensivo dei funzionari di pubblica
sicurezza si articola in una componente stipendiale di base, nonché in altre
due componenti correlate, la prima, alle posizioni funzionali ricoperte, agli
incarichi ed alle responsabilità esercitate, la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio, attribuite al
funzionario in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale, in relazione alla specificità e
all'unitarietà di ruolo della carriera, assicura, nell'ambito delle risorse
finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento
economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale.
Art. 20.
(Retribuzione di posizione).
1. La componente del trattamento economico, correlata alle posizioni
funzionali ricoperte nonché agli incarichi ed alle responsabilità esercitati,
è attribuita a tutto il personale della carriera di funzionario di pubblica
sicurezza. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione
delle posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di responsabilità
e di rilevanza degli incarichi assegnati. La determinazione della retribuzione
di posizione, in attuazione delle disposizioni stabilite dal citato decreto, è
effettuata attraverso il procedimento negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente individuati,
ai fini della determinazione della retribuzione di posizione, gli uffici di
particolare rilevanza, nonché le sedi disagiate in relazione alle condizioni
ambientali ed organizzative nelle quali il servizio è svolto.
Art. 21.
(Retribuzione di risultato).
1. La retribuzione di risultato, correlata ai risultati conseguiti con
le risorse umane ed i mezzi disponibili rispetto agli obiettivi assegnati, è
attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto.
La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le
modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i questori dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti preposti agli uffici
individuati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, dal Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza.
2. E' altresì, stabilita in sede negoziale una retribuzione aggiuntiva
relativa alla responsabilità di servizi di ordine pubblico; tale retribuzione
deve essere correlata alla delicatezza del servizio, tenuto conto della sua
tipologia, ed alla consistenza numerica degli uomini delle Forze dell'ordine
impiegati.
3. Un ulteriore trattamento aggiuntivo è previsto per la presidenza o
la partecipazione a commissioni interne quali quelle disciplinari e tecniche
ovvero per tutti gli incarichi affidati al singolo funzionario dal capo
dell'ufficio che esulano dalla ordinaria attività dell'ufficio nell'ambito del
quale lo stesso presta servizio, quali gli incarichi di docenza per
l'aggiornamento e l'addestramento del personale.
Art. 22.
(Copertura assicurativa del rischio
di responsabilità civile).
1. L'Amministrazione dell'interno garantisce, nei riguardi dei
funzionari di pubblica sicurezza la copertura assicurativa del rischio di
responsabilità civile connesso all'esercizio delle funzioni di autorità di
pubblica sicurezza e dei compiti propri della carriera nonché all'espletamento
dei diversi incarichi conferiti ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Ai funzionari di pubblica sicurezza incaricati della provvisoria
amministrazione degli enti locali è assicurata la difesa in giudizio da parte
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico di cui
al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art. 23.
(Verifica dei risultati).
1. La verifica dei risultati conseguiti dai funzionari di pubblica
sicurezza nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti ai sensi
dell'articolo 11 della presente legge, viene effettuata sulla base delle
modalità e delle garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica
comporta la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro
incarico. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite
dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il funzionario,
previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso
forniti nel termine assegnato all'atto della contestazione, può essere
escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un
periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso funzionario
compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato
alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su
conforme parere di un comitato di garanti presieduto da un magistrato
amministrativo o contabile e composto dal direttore centrale del personale o
da un suo delegato.
Capo II
ACCORDO NEGOZIALE
Art. 24.
(Ambito di applicazione).
1. Il presente capo disciplina il procedimento per la definizione
degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale
della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.
2. L'accordo negoziale stipulato ai sensi del comma 1, da attuare
secondo le modalità e per le materie indicate dal presente capo, è recepito
con decreto del Presidente della Repubblica.
3. L'accordo negoziale recepito con il decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 2 ha durata quadriennale per gli aspetti giuridici
e biennale per gli aspetti economici a decorrere dal termine di scadenza
previsto dal vigente accordo negoziale e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del successivo accordo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego
rinviano per il personale del comparto dei Ministeri alla contrattazione
collettiva e si verte su materie diverse da quelle indicate nell'articolo 26 e
non disciplinate per il personale della carriera di questore da specifiche
disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400.
Art. 25.
(Delegazioni negoziali).
1. L'accordo negoziale è stipulato tra una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del
personale dei funzionari di pubblica sicurezza individuate con decreto del
Ministro per la funzione pubblica secondo i criteri generali in materia di
rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 26.
(Materie di negoziazione).
1. Formano oggetto dell'accordo negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale ed
accessorio, secondo parametri appositamente definiti in sede negoziale che ne
assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilità;
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali;
h) l'individuazione di misure idonee a favorire
la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari
non assegnatari di alloggi da parte dell'Amministrazione dell'interno.
2. L'ipotesi di accordo negoziale può prevedere, in caso di vacanza
contrattuale, l'attribuzione di elementi retributivi provvisori
percentualmente correlati al tasso di inflazione programmato, secondo le
regole generali stabilite per il pubblico impiego.
Art. 27.
(Procedura di negoziazione).
1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 24, comma 3. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui
all'articolo 25 si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verifica, sulla base dei
criteri utilizzati per l'accertamento della rappresentatività sindacale ai
sensi dell'articolo 25, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi
stessa rappresentino almeno il 51 per cento del dato associativo complessivo
espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la
delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque
giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale.
4. L'ipotesi di accordo negoziale è corredata da prospetti contenenti
l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva
della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura
finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità. L'ipotesi di accordo
non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a
quanto stabilito nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella
legge finanziaria.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo negoziale, verificate le compatibilità
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del presente
articolo, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo schema di decreto del
Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400; il prescritto parere
del Consiglio di Stato non è vincolante. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro tre mesi dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi
stabiliti dai rispettivi Regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma 5 e per le materie indicate dal medesimo decreto,
possono essere conclusi accordi negoziali decentrati a livello centrale e
periferico che, senza comportare alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio
dello Stato individuano esclusivamente i criteri applicativi delle
disposizioni del citato decreto. Gli accordi negoziali decentrati sono
stipulati tra una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari degli
uffici centrali e periferici individuati dall'Amministrazione dell'interno
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione sindacale composta dai
rappresentanti delle corrispondenti strutture periferiche delle organizzazioni
sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In caso di
mancata definizione degli accordi decentrati, resta impregiudicato il potere
di autonoma determinazione dell'amministrazione.
Art. 28.
(Soluzione di questioni interpretative).
1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 27, comma 5,
insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale
interessato, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui al
medesimo articolo 27, comma 1, possono formulare all'Amministrazione
dell'interno richiesta scritta di esame della questione controversa, con la
specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli elementi di diritto sui
quali si basa la contestazione. Di ciascun contrasto interpretativo di
rilevanza generale è data comunicazione alle altre organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo.
2. L'Amministrazione dell'interno, nel mese successivo alla ricezione
della richiesta di cui al comma 1, convoca le organizzazioni sindacali
richiedenti per l'esame della controversia. L'esame non determina interruzione
delle attività e dei procedimenti amministrativi e deve concludersi nel
termine di un mese dal primo incontro, decorso il quale il Ministro
dell'interno emana appositi atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo III
RUOLO DEI COMMISSARI DELLA
POLIZIA DI STATO
Art. 29.
(Ruolo dei commissari
della Polizia di Stato).
1. Nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, tra i
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia
previsti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, e successive modificazioni, il ruolo direttivo speciale
istituito e disciplinato dal capo II del titolo I del decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, assume la denominazione di
ruolo dei commissari della Polizia di Stato e, in conformità a quanto disposto
per l'area collaboratori del pubblico impiego, Area C, si articola nelle
seguenti qualifiche:
a) vice commissario: qualifica C1;
b) commissario; qualifica C1 super;
c) commissario capo; qualifica C2;
d) commissario coordinatore; qualifica C3.
2. L'accesso al ruolo dei commissari di cui al comma 1, la dotazione
organica, il corso di formazione, l'avanzamento in carriera, il collocamento a
riposo, il collocamento in disponibilità sono disciplinati ai sensi del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari, che riveste la
qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sono
attribuite le relative funzioni nell'ambito delle direttive e degli obiettivi
fissati dai funzionari della pubblica sicurezza dei quali sono i diretti
collaboratori. Agli stessi sono attribuiti i compiti connessi alla
responsabilità di più unità organiche nell'ambito dell'ufficio o del reparto
cui sono addetti nonché la responsabilità di uffici o reparti non riservati al
ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza, con piena responsabilità per le
direttive impartite ed i risultati conseguiti. Ai medesimi può essere
richiesto l'uso dell'uniforme, dotata di specifici distintivi di ruolo, quando
prestino servizio presso gli uffici della polizia stradale, i reparti mobili e
gli istituti d'istruzione.
4. I vice commissari e i commissari espletano le funzioni di cui al
comma 3 in collaborazione con i commissari capi e con i commissari
coordinatori preposti agli uffici o reparti cui sono addetti.
5. Gli appartenenti ai ruolo dei commissari, maggiormente qualificati
per aver prestato a lungo servizio in specifiche attività con comprovati
risultati, provvedono in relazione alla professionalità posseduta
all'addestramento ed all'aggiornamento del personale dipendente secondo
programmi stabiliti in sede di contrattazione con le organizzazioni sindacali
rappresentative, percependo un trattamento economico aggiuntivo per tale
attività. La misura del trattamento deve essere conforme a quella fissata per
i funzionari di pubblica sicurezza in relazione alla qualifica posseduta ed il
trattamento stesso deve essere determinato con i medesimi provvedimenti che
stabiliscono i compensi per la responsabilità, il comando e la direzione di
uffici o reparti o loro articolazioni.
6. Per il personale appartenente al ruolo dei commissari continua ad
applicarsi la disciplina della negoziazione in vigore per il restante
personale della polizia di Stato di cui all'articolo 95 della legge 1^ aprile
1981, n. 121. Ad esso si estendono gli istituti previsti per i funzionari di
pubblica sicurezza in quanto compatibili con lo status giuridico e le
funzioni svolte.
Art. 30.
(Disposizioni transitorie per l'accesso al ruolo dei
commissari della Polizia di Stato).
1. In sede di prima attuazione della presente legge, sono inquadrati
nel ruolo dei commissari della Polizia di Stato anche in soprannumero
riassorbibile, gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di
Stato, prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, e successive modificazioni, con una dotazione organica
comprensiva degli ispettori di cui alla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, in possesso del prescritto titolo di studio.
2. L'inquadramento di cui al comma 1, tiene conto delle anzianità
maturate, alla data di cui al medesimo comma 1, nel ruolo degli ispettori
secondo criteri improntati alla salvaguardia della professionalità acquisita
ed è attuato con le seguenti modalità:
a) qualifica di commissario capo superiore: coloro i
quali hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo
degli ispettori;
b) qualifica di commissario capo: coloro i quali
hanno maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo degli
ispettori;
c) qualifica di commissario: coloro i quali hanno
maturato almeno sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori;
d) qualifica di vice commissario: coloro i quali
hanno maturato meno di sei anni di effettivo servizio nel ruolo degli
ispettori;
e) qualifica apicale del ruolo direttivo: coloro
che, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze
politiche, hanno maturato almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo
degli ispettori.
3. Per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, relative al
concorso ed alla frequenza di corsi previsti per i ruoli non direttivi per
l'accesso al ruolo direttivo speciale, stabilendo altresì, analoga riserva di
posti per l'accesso al ruolo dall'esterno.
Art. 31.
(Trasferimento dei dirigenti e dei direttivi della Polizia
di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,
nella carriera prefettizia).
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, coloro che, alla data di entrata in vigore
della legge 31 marzo 2000, n. 78, appartenevano ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti della Polizia di Stato possono chiedere, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il trasferimento nella carriera
prefettizia.
2. Il trasferimento è consentito nei limiti delle vacanze organiche
del personale della carriera prefettizia considerando, a tale fine, anche
l'incremento previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19
maggio 2000, n. 139.
3. L'inquadramento nei ruoli della carriera prefettizia è effettuato,
al fine di non pregiudicare la successiva applicazione al personale della
Polizia di Stato dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, tenendo conto della corrispondenza tra le qualifiche attualmente
possedute dal personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato con
quelle ricoperte dal personale prefettizio alla data del 18 maggio 2000.
Art. 32.
(Disposizioni finanziarie).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle presente legge si
provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla predisposizione, a cura
del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un
apposito programma di riduzione dei posti previsti nelle tabelle organiche dei
funzionari appartenenti alla carriera di pubblica sicurezza e di commissari
della Polizia di Stato.
... (omissis) ...
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2384
Onorevoli Colleghi! - E' opinione ampiamente diffusa che anche in
Italia la necessità di una risposta sempre più efficace e moderna al crimine
comune ed organizzato ed alla risoluzione delle impellenti problematiche
dell'ordine pubblico deve indurre il legislatore a compiere scelte che
assicurino la massima qualificazione degli appartenenti alle Forze di polizia
ed, in particolare, di coloro che sono chiamati ad assolvere funzioni di
direzione del personale e di scelta nell'allocazione delle risorse.
Particolare attenzione, perciò, dovrebbe essere dedicata ai funzionari
di pubblica sicurezza cui sono demandate, in via esclusiva, anche le
responsabilità di coordinamento delle Forze di polizia e di direzione dei più
delicati servizi di ordine pubblico, oltre che numerose potestà autorizzative
(si pensi a cortei e manifestazioni, riunioni in luogo pubblico, tutela dei
minori, ricomposizione di privati, passaporti, immigrazione, licenze di
polizia, armi, misure di prevenzione, eccetera) in tema di sicurezza non
attribuite ad altre autorità civili o militari.
In questi anni, a causa di un certo disordine legislativo, del
susseguirsi di norme che hanno profondamente modificato lo stato giuridico
della generalità degli appartenenti al pubblico impiego, compresi coloro che
prestano servizio nei ruoli esecutivi e di concetto della Polizia di Stato, i
funzionari di pubblica sicurezza hanno finito per subire un'ingiustificata
compressione delle loro posizioni giuridiche soggettive.
Se a ciò si aggiunge che il riordino delle carriere non direttive,
operato dal Governo con il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, e
successive modificazioni, ha provocato un appiattimento delle qualifiche e
delle funzioni degli ispettori della Polizia di Stato, ruolo intermedio di
concetto, quadruplicandone il numero e mortificando ulteriormente le
aspettative di quanti avevano ottenuto tale qualifica sulla base di selettivi
concorsi pubblici riservati a candidati in possesso del titolo di studio della
scuola media superiore, sarà chiaro che è giunto il momento di un'inversione
di rotta. La Polizia di Stato italiana deve ritrovare un suo equilibrio.
Si deve puntare alla qualificazione di funzionari ed ispettori secondo
un modello coerente e compatibile con gli indirizzi dettati per altre
qualificate carriere dello Stato, come quelle dei prefettizi, dei diplomatici,
dei medici e dei docenti universitari.
Con il complesso delle modifiche proposte, oltre a ristabilire gli
indispensabili equilibri tra le varie componenti dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza previsti dalla legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, si garantisce al Ministro dell'interno la disponibilità di
risorse umane altamente qualificate e motivate, affinché possa esercitare le
sue attribuzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica con sempre maggiore
efficacia ed autorevolezza.
Allo scopo, infatti, si tende a restituire ai funzionari di pubblica
sicurezza una specifica identità professionale, delineandone per legge le
peculiari ed atipiche funzioni, in un contesto nel quale sono chiamati a
svolgere, in posizione di elevata responsabilità, compiti di direzione e di
amministrazione che, per l'eterogeneità e la complessità delle normative di
riferimento e la molteplicità dei diritti ed interessi da curare, li
contraddistinguono nell'ambito del pubblico impiego.
Si prende inoltre atto che ad essi sono affidati gli oneri di
direzione di uffici della Polizia di Stato con particolare rilevanza esterna
e, in via esclusiva, le responsabilità derivanti dall'esercizio delle funzioni
di autorità di pubblica sicurezza, di rappresentanza della stessa nelle
situazioni tecnico-operative che maggiormente rilevano per l'ordine e per la
sicurezza pubblica, così come richiesto dalla tradizione giuridica e
democratica del nostro Paese.
E' necessaria, dunque, l'istituzione di una nuova area negoziale,
comune a tutti gli attuali funzionari della Polizia di Stato, riconoscendo
dell'area dirigenziale la loro specificità di titolari della funzione di
pubblica sicurezza, secondo un modello analogo a quello che lo stesso
Parlamento ha ritenuto valido per le categorie dei funzionari prefettizi del
Ministero dell'interno (oggi tutti inseriti automaticamente ope legis
nell'area dirigenziale) che da sempre costituivano un ruolo parallelo a quello
dei funzionari di pubblica sicurezza, con i quali sono impegnati nella comune
gestione di molti uffici del Ministero dell'interno.
Nel riconoscere che, in ragione di precise scelte legislative, la
diversa natura del rapporto di lavoro del personale della Polizia di Stato -
dalla quale discendono vincoli negoziali assai più articolati ed estesi di
quelli vigenti per le Forze di polizia ad ordinamento militare - e la stessa
necessità di gestire, nell'ambito del rapporto di servizio, personale dei
ruoli civili del Ministero dell'interno, hanno finito per accentuare
notevolmente la complessità del sistema delle relazioni sindacali, si prende
atto della necessità che il funzionario della Polizia di Stato debba possedere
conoscenze giuridiche, capacità manageriali e flessibilità culturale di più
elevato livello.
In relazione all'anzianità maturata, inoltre, si fissano le regole per
un armonico rapporto tra i funzionari di pubblica sicurezza e gli appartenenti
alle diverse amministrazioni che compongono il Dipartimento della pubblica
sicurezza, tenuto conto della necessità di restituire coerenza ad un sistema
nel quale gli interventi legislativi susseguitisi in questi ultimi anni in
materia di carriere ed ordinamento del personale hanno inciso in misura
notevole, ma spesso senza tenere conto di fondamentali interessi dello Stato.
Su queste basi, per rafforzare l'unitarietà e la specificità della
carriera dei funzionari di pubblica sicurezza e nell'ottica strategica del
consolidamento e del rilancio dell'intera Istituzione, si prevede la
costituzione di una distinta ed autonoma disciplina contrattuale, in tale modo
aprendo anche la strada per un effettivo riallineamento, non solo retributivo,
della dirigenza di Polizia di Stato a quella del restante pubblico impiego.
A fronte di oneri non comuni incombenti sulla categoria, si
apprestano, altresì, in speculare sintonia con quanto dalla legge disposto di
recente a favore di altra carriera dell'Amministrazione dell'interno, idonee
garanzie contro i rischi che discendono dall'esercizio delle funzioni proprie
della carriera, in modo che, in uno, siano più efficacemente garantiti
l'interesse del cittadino e quello stesso della pubblica amministrazione.
Ciò anche in coerenza con l'approvazione e la presentazione in
Parlamento del disegno di legge di riordino della dirigenza statale (atto
Camera n. 1696 - atto Senato n. 1052) con il quale il Governo ha inteso nelle
scorse settimane introdurre ulteriori elementi innovativi nella disciplina
generale della dirigenza pubblica che, negli ultimi anni, ha formato oggetto
di numerosi (e non sempre articolati) interventi legislativi, creando la
cosiddetta "vicedirigenza" ovvero una categoria di funzionari con autonomo
profilo giuridico ed autonoma area negoziale.
Infatti con tale disegno di legge vengono inclusi nell'area della
vicedirigenza i funzionari laureati per ora inquadrati nelle posizioni
ordinamentali C2 e C3 ovvero i ruoli direttivi del pubblico impiego che
corrispondono attualmente al ruolo dei commissari di pubblica sicurezza di cui
al decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni.
E' quindi doveroso riallineare i funzionari di pubblica sicurezza con
i funzionari prefettizi (oggi, come ricordato, tutti inseriti automaticamente
ope legis nell'area dirigenziale) e con quelli del pubblico impiego che
hanno, quanto meno, avuto il riconoscimento della vicedirigenza!
Si intende, poi, esaltare l'innovazione che la recente riforma ha
voluto introdurre in favore degli ispettori, ovvero la costituzione per gli
stessi del "ruolo direttivo speciale", evitando limitanti sovrapposizioni e
attraverso l'attribuzione, ai suoi appartenenti, di specifici compiti
direzionali e di autonome responsabilità, come giusto riconoscimento
all'esperienza ed alla professionalità di coloro che, provenendo dai ruoli non
direttivi, hanno superato le procedure di selezione ed i percorsi formativi
richiesti per l'accesso alle qualifiche superiori, dandogli spazio in una
nuova (appunto le qualifiche C1, C2 e C3) corrispondente alle attuali
qualifiche dei collaboratori del pubblico impiego. Tale nuova collocazione
automatica degli ispettori superiori consentirebbe, peraltro, di sbloccare il
vertice della carriera non direttiva, con ottime prospettive di progressione
di carriera del restante personale subordinato.
Si pensi, infine, che la presente proposta di legge, onde riparare
prima di tutto a quello che è giustamente il precipuo recupero di una dignità
di posizione giuridica, prevede la possibilità di fare fronte alle previsioni
di spesa, predisponendo l'attribuzione dei prescritti emolumenti economici
anche con una fase dilatoria e secondo criteri da individuare a cura dei
competenti Ministeri dell'interno, per la funzione pubblica e dell'economia e
delle finanze.