Legislatura: | XIII | Ramo: | Senato |
Tipo Atto: | INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA | Numero atto: | 4/03098 |
Data presentazione: | 28-11-1996 | Seduta di presentazione: | 90 |
Presentatore |
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Cognome | Nome | Gruppo |
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RUSSO SPENA | Giovanni | RIF.COM.-PROGR. (RC-PROGR.) |
Destinatari |
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Data | |
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MINISTERO DELL'INTERNO | 28-11-1996 |
MINISTERO CON L'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE | 28-11-1996 |
Argomento |
Classificazione con termini TESEO |
AGENTI DI POLIZIA |
DONATORI DI SANGUE |
PERMESSI RETRIBUITI |
QUESTORI E VICE QUESTORI |
Indicizzazione : geopolitica e sigle |
L 1990 0107 |
AVIS |
DPR 1981 0737 |
SAN DAMIANO D'ASTI (ASTI+ PIEMONTE+) |
Fasi Iter |
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Data | |
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RISPOSTA DEL GOVERNO | 08-05-1997 |
ITER CONCLUSO | 22-05-1997 |
RISPOSTA PUBBLICATA NEL FASCICOLO N.036) |
PUBBLICATA IN ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA |
Partecipanti |
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Cognome | Nome | Gruppo | Rappr. Governo | Data | |
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RISPOSTA GOVERNO | NAPOLITANO | Giorgio | INTERNO (MIN.) | 08-05-1997 |
Testo dell'Atto |
- Al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. - Premesso: che il Ministro dell'interno - Direzione centrale degli affari generali - servizio assistenza e attivitā sociali, in data 4 agosto 1992, emanava la circolare n. 559/D/25 avente ad oggetto "Convenzione con l'AVIS per la donazione del sangue"; la circolare seguiva la stipula di una convenzione tra il Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza e l'AVIS stessa, per i prelievi di sangue offerto da donatori volontari appartenenti alla polizia di Stato; che con istanza datata 29 ottobre 1996 l'agente Marco Fusco, in servizio presso l'ufficio volanti della questura di Asti, chiedeva al questore un giorno di congedo straordinario, per il giorno 3 novembre 1996, dovendo sottoporsi a prelievo di sangue presso l'AVIS di San Damiano d'Asti, ove č registrato quale donatore volontario; che di fronte a tale richiesta, formulata per tempo in modo da consentire la sua sostituzione in servizio, il Fusco si vedeva respingere il diritto ad avere la giornata di riposo; che informalmente l'amministrazione della locale questura notificava all'interessato il diniego adducendo inderogabili motivi di servizio e non proponendo una data alternativa per il prelievo e il conseguente giorno di congedo; al Fusco veniva restituita copia dell'istanza senza alcuna motivazione od annotazione del rifiuto malgrado ne avesse legittimamente richiesto copia; che secondo la locale sezione del SIULP alla data del 3 novembre 1996 non esistevano nella questura di Asti quelle particolari condizioni di servizio per non collocare il richiedente al riposo; che in data 21 novembre 1996 il questore di Asti dottor Agueci inviava all'agente scelto della polizia di Stato Marco Fusco una contestazione disciplinare per "grave negligenza nel servizio", semplicemente perchč aveva reso noto l'episodio del diniego (il secondo consecutivo) ed espresso il parere che rifiutando il congedo senza motivazione scritta si rendeva impossibile ad un poliziotto in servizio presso la questura di Asti fare il proprio dovere civico di donatore di sangue; che l'agente scelto Marco Fusco dovrebbe dunque incorrere in una pena pecuniaria come stabilito dall'articolo 4, nn. 10 e 18, del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, semplicemente per aver espresso il proprio pensiero considerato dal questore di Asti come "comportamento che si riflette negativamente sul decoro delle funzioni da lei espletate come appartenente alla polizia di Stato, per aver giudicato quantomeno scorretto l'agire di un suo superiore", si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire presso la questura di Asti per riportare un clima di collaborazione tra questore, superiori gerarchici ed agenti di polizia evitando il ricorso a grottesche sanzioni disciplinari che, come in questo caso, appaiono largamente immotivate; se non ritenga di dover impartire disposizioni in grado di razionalizzare e rendere possibile l'attuazione della convenzione tra polizia di Stato ed AVIS, consentendo ai donatori quel giorno di riposo che č sancito, peraltro, anche dalla legge 4 maggio 1990, n. 107. (4-03098) |
Risposta del Governo |
Le disposizioni in materia di donazioni di
sangue prevedono che l'appartenente alla polizia di Stato informi preventivamente l'ufficio, attivando una procedura tendente ad agevolare l'attivitā dell'AVIS o degli organi sanitari interessati e le predisposizioni organizzative dell'ufficio o reparto di appartenenza, in modo da garantire sia il necessario riposo del donatore che la continuitā dei servizi di polizia. Nel caso lamentato dal signor Fusco, la donazione del sangue č avvenuta senza il rispetto delle cennate procedure e malgrado l'ufficio avesse comunicato all'interessato l'impossibilitā di una tempestiva sostituzione nel servizio. E'seguita quindi la contestazione disciplinare, il cui procedimento si č concluso con la comminazione del richiamo scritto, accogliendo in parte le giustificazioni dell'interessato. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile NAPOLITANO (8 maggio 1997) |