Legislatura: XIII Ramo: Senato
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Numero atto: 4/03098
Data presentazione: 28-11-1996 Seduta di presentazione: 90

Testo dell' atto

 

Presentatore

Cognome Nome Gruppo
RUSSO SPENA Giovanni RIF.COM.-PROGR. (RC-PROGR.)

Stato Iter
Iter concluso

 

Destinatari

  Data
MINISTERO DELL'INTERNO 28-11-1996
MINISTERO CON L'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28-11-1996

 

Argomento

 

 
Classificazione con termini TESEO
AGENTI DI POLIZIA
DONATORI DI SANGUE
PERMESSI RETRIBUITI
QUESTORI E VICE QUESTORI
Indicizzazione : geopolitica e sigle
L 1990 0107
AVIS
DPR 1981 0737
SAN DAMIANO D'ASTI (ASTI+ PIEMONTE+)

 

Fasi Iter

 

  Data
RISPOSTA DEL GOVERNO 08-05-1997
ITER CONCLUSO 22-05-1997

 

RISPOSTA PUBBLICATA NEL FASCICOLO N.036)
PUBBLICATA IN ALLEGATO AI RESOCONTI DELLA SEDUTA

 

Partecipanti

 

  Cognome Nome Gruppo Rappr. Governo Data
RISPOSTA GOVERNO NAPOLITANO Giorgio   INTERNO (MIN.) 08-05-1997

 


 

 

Testo dell'Atto
- Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. - Premesso:
che il Ministro dell'interno - Direzione centrale
degli affari generali - servizio assistenza e attivitā
sociali, in data 4 agosto 1992, emanava la circolare n.
559/D/25 avente ad oggetto "Convenzione con l'AVIS per la
donazione del sangue"; la circolare seguiva la stipula di
una convenzione tra il Fondo di assistenza per il personale
della pubblica sicurezza e l'AVIS stessa, per i prelievi di
sangue offerto da donatori volontari appartenenti alla
polizia di Stato;
che con istanza datata 29 ottobre 1996 l'agente Marco
Fusco, in servizio presso l'ufficio volanti della questura
di Asti, chiedeva al questore un giorno di congedo
straordinario, per il giorno 3 novembre 1996, dovendo
sottoporsi a prelievo di sangue presso l'AVIS di San
Damiano d'Asti, ove č registrato quale donatore volontario;
che di fronte a tale richiesta, formulata per tempo
in modo da consentire la sua sostituzione in servizio, il
Fusco si vedeva respingere il diritto ad avere la giornata
di riposo;
che informalmente l'amministrazione della locale
questura notificava all'interessato il diniego adducendo
inderogabili motivi di servizio e non proponendo una data
alternativa per il prelievo e il conseguente giorno di
congedo; al Fusco veniva restituita copia dell'istanza
senza alcuna motivazione od annotazione del rifiuto
malgrado ne avesse legittimamente richiesto copia;
che secondo la locale sezione del SIULP alla data del
3 novembre 1996 non esistevano nella questura di Asti
quelle particolari condizioni di servizio per non collocare
il richiedente al riposo;
che in data 21 novembre 1996 il questore di Asti
dottor Agueci inviava all'agente scelto della polizia di
Stato Marco Fusco una contestazione disciplinare per "grave
negligenza nel servizio", semplicemente perchč aveva reso
noto l'episodio del diniego (il secondo consecutivo) ed
espresso il parere che rifiutando il congedo senza
motivazione scritta si rendeva impossibile ad un poliziotto
in servizio presso la questura di Asti fare il proprio
dovere civico di donatore di sangue;
che l'agente scelto Marco Fusco dovrebbe dunque
incorrere in una pena pecuniaria come stabilito
dall'articolo 4, nn. 10 e 18, del decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, semplicemente per
aver espresso il proprio pensiero considerato dal questore
di Asti come "comportamento che si riflette negativamente
sul decoro delle funzioni da lei espletate come
appartenente alla polizia di Stato, per aver giudicato
quantomeno scorretto l'agire di un suo superiore",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
intervenire presso la questura di Asti per riportare un
clima di collaborazione tra questore, superiori gerarchici
ed agenti di polizia evitando il ricorso a grottesche
sanzioni disciplinari che, come in questo caso, appaiono
largamente immotivate;
se non ritenga di dover impartire disposizioni in
grado di razionalizzare e rendere possibile l'attuazione
della convenzione tra polizia di Stato ed AVIS, consentendo
ai donatori quel giorno di riposo che č sancito, peraltro,
anche dalla legge 4 maggio 1990, n. 107.
(4-03098)
 


 

 

Risposta del Governo
Le disposizioni in materia di donazioni di sangue prevedono che
l'appartenente alla polizia di Stato informi preventivamente
l'ufficio, attivando una procedura tendente ad agevolare
l'attivitā dell'AVIS o degli organi sanitari interessati e le
predisposizioni organizzative dell'ufficio o reparto di
appartenenza, in modo da garantire sia il necessario riposo del
donatore che la continuitā dei servizi di polizia.
Nel caso lamentato dal signor Fusco, la donazione del sangue
č avvenuta senza il rispetto delle cennate procedure e malgrado
l'ufficio avesse comunicato all'interessato l'impossibilitā di
una tempestiva sostituzione nel servizio.
E'seguita quindi la contestazione disciplinare, il cui
procedimento si č concluso con la comminazione del richiamo
scritto, accogliendo in parte le giustificazioni
dell'interessato.
Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile
NAPOLITANO
(8 maggio 1997)