RUSSO SPENA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
risulta all'interrogante che la collaboratrice tecnica della polizia di Stato Catia Latini, in servizio presso il commissariato di polizia di Stato coordinato di
Velletri in Roma, assente dal servizio per comprovate ragioni di salute, dal 29 dicembre 2001, una volta al giorno è oggetto di controlli, di cui non si conosce la natura, presso il suo domicilio, da parte del personale della polizia di Stato; inoltre, in considerazione dei periodi di assenza dal servizio, sempre per le suddette ragioni di salute, la stessa è, altresì, oggetto di verifiche da parte dei sanitari della polizia di Stato, talora accompagnati da carabinieri o da altri poliziotti;
la predetta lavoratrice è stata, dal medico della polizia di Stato, dichiarata idonea al servizio pur in presenza di una diversa certificazione medica rilasciata dal locale pronto soccorso ospedaliero;
l'attività di controllo, palesemente inusuale e, per intensità e frequenza non paragonabile nemmeno a quella esercitata alle persone agli arresti domiciliari, è certamente riconducibile ad una situazione di conflitto maturata da tempo tra l'amministrazione della polizia di Stato e la lavoratrice di polizia, a fronte della quale l'amministrazione sceglie di rispondere con modalità che all'interrogante si rifanno alla peggiore tradizione autoritaria-:
se non ritenga che questa vicenda sia il segno di un'inversione di tendenza rispetto alla legge di riforma in direzione di una concezione autoritaria dei rapporti;
quali siano funzioni e compiti della commissione medica istituita presso la scuola tecnica di polizia;
quanti lavoratori di polizia siano stati coinvolti, per quali motivi, con quali risultati, con quali modalità di convocazione;
quali iniziative verranno assunte affinché non si verifichino più relazioni autoritarie e non corrette tra amministrazione e lavoratori di polizia.
(4-01783)

Risposta. - Rispondendo all'interrogazione in esame, si comunica che nel corso del 2001 la questura di Roma aveva segnalato al dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno le situazioni di alcuni dipendenti che, per patologie varie, avevano maturato un considerevole numero di giorni di assenza, anche in più periodi di breve durata, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità al servizio.
Tra tali dipendenti figurava anche la collaboratrice tecnica Catia Latini.
La direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza, svolti gli opportuni approfondimenti valutativi, ha quindi disposto la visita medica dell'interessata ad opera della Commissione istituita presso il centro clinico di medicina preventiva e medicina legale della Polizia di Stato, la cui potestà di valutazione medico-legale trova fondamento nell'articolo 44 del decreto legislativo n. 334/2000, che rimette ai sanitari della Polizia di Stato, fra l'altro, la verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici del personale.

La signora Latini, peraltro, non si è mai presentata presso la predetta Commissione; tre visite fiscali nel frattempo effettuate dall'ufficio sanitario provinciale della questura di Roma hanno certificato l'idoneità al servizio della stessa, rilevando che la lamentata patologia - peraltro non riscontrata in occasione delle visite stesse - consisteva più in un sintomo che in una entità patologica quantiticabile sotto il profilo medico-legale.
Il 26 giugno 2002 alla signora Latini è stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione, per la sua condotta in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento prestato, arrecando rilevante pregiudizio all'Amministrazione.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con istanza incidentale di sospensione.
Fra i motivi del gravame, l'interessata ha sottolineato la mancata considerazione, nel decreto impugnato, dei principi di proporzionalità e di gradualità delle alternative sanzionatorie, in quanto la vigente normativa prevede l'adozione di altre misure, meno gravi, prima di addivenire all'applicazione della destituzione.
Proprio in considerazione di tale assunto, il T.A.R., il 14 novembre 2002, ha accolto l'istanza cautelare, motivando la decisione con la «ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, limitatamente al ... motivo in cui si invocano i principi di proporzionalità e gradualità nell'irrogazione della misura sanzionatoria».
L'Avvocatura generale dello Stato, non ritenendo opportuna la proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, ha presentato istanza per una celere definizione del ricorso nel merito. Nelle more, con decreto del Capo della polizia del 23 gennaio 2003, è stata disposta, con riserva, la riammissione in servizio della dipendente: la stessa è stata assegnata al Commissariato di Velletri con aggregazione presso il Casellario giudiziale del tribunale di quella località.
Tale decreto è stato impugnato nella parte in cui è stata disposta la riassunzione in servizio a decorrere dalla notifica del provvedimento.
Non risultano ancora fissate le date per la discussione, nel merito, di ambedue i gravami.
Quanto allo specifico quesito formulato nell'interrogazione, si comunica che i dipendenti della Polizia di Stato sottoposti a visite della Commissione istituita presso il Centro clinico di Medicina preventiva e Medicina Legale sono stati, fino al febbraio 2004, 101.
Le convocazioni sono effettuate dalla Direzione centrale di sanità del dipartimento della Pubblica sicurezza, su richiesta dei dirigenti dai vari uffici e reparti e sono da riferirsi a patologie che avevano comportato consistenti periodi di assenza per inabilità temporanea assoluta, tali da giustificare accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di idoneità ai servizi di polizia.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano.