Risposta.
- Rispondendo all'interrogazione in
esame, si comunica che nel corso del 2001 la questura di Roma aveva segnalato
al dipartimento della pubblica sicurezza del ministero dell'interno le
situazioni di alcuni dipendenti che, per patologie varie, avevano maturato un
considerevole numero di giorni di assenza, anche in più periodi di breve
durata, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità al
servizio.
Tra tali dipendenti figurava anche la collaboratrice tecnica Catia Latini.
La direzione centrale di sanità del dipartimento della pubblica sicurezza,
svolti gli opportuni approfondimenti valutativi, ha quindi disposto la visita
medica dell'interessata ad opera della Commissione istituita presso il centro
clinico di medicina preventiva e medicina legale della Polizia di Stato, la
cui potestà di valutazione medico-legale trova fondamento nell'articolo 44 del
decreto legislativo n. 334/2000, che rimette ai sanitari della Polizia di
Stato, fra l'altro, la verifica, anche collegiale, della persistenza dei
requisiti psico-fisici del personale.
La signora Latini, peraltro, non
si è mai presentata presso la predetta Commissione; tre visite fiscali nel
frattempo effettuate dall'ufficio sanitario provinciale della questura di Roma
hanno certificato l'idoneità al servizio della stessa, rilevando che la
lamentata patologia - peraltro non riscontrata in occasione delle visite
stesse - consisteva più in un sintomo che in una entità patologica
quantiticabile sotto il profilo medico-legale.
Il 26 giugno 2002 alla signora Latini è stata inflitta la sanzione
disciplinare della destituzione, per la sua condotta in grave contrasto con i
doveri assunti con il giuramento prestato, arrecando rilevante pregiudizio
all'Amministrazione.
Avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, con istanza incidentale di sospensione.
Fra i motivi del gravame, l'interessata ha sottolineato la mancata
considerazione, nel decreto impugnato, dei principi di proporzionalità e di
gradualità delle alternative sanzionatorie, in quanto la vigente normativa
prevede l'adozione di altre misure, meno gravi, prima di addivenire
all'applicazione della destituzione.
Proprio in considerazione di tale assunto, il T.A.R., il 14 novembre 2002, ha
accolto l'istanza cautelare, motivando la decisione con la «ragionevole
previsione sull'esito favorevole del ricorso, limitatamente al ... motivo in
cui si invocano i principi di proporzionalità e gradualità nell'irrogazione
della misura sanzionatoria».
L'Avvocatura generale dello Stato, non ritenendo opportuna la proposizione
dell'appello al Consiglio di Stato, ha presentato istanza per una celere
definizione del ricorso nel merito. Nelle more, con decreto del Capo della
polizia del 23 gennaio 2003, è stata disposta, con riserva, la riammissione in
servizio della dipendente: la stessa è stata assegnata al Commissariato di
Velletri con aggregazione presso il Casellario giudiziale del tribunale di
quella località.
Tale decreto è stato impugnato nella parte in cui è stata disposta la
riassunzione in servizio a decorrere dalla notifica del provvedimento.
Non risultano ancora fissate le date per la discussione, nel merito, di
ambedue i gravami.
Quanto allo specifico quesito formulato nell'interrogazione, si comunica che i
dipendenti della Polizia di Stato sottoposti a visite della Commissione
istituita presso il Centro clinico di Medicina preventiva e Medicina Legale
sono stati, fino al febbraio 2004, 101.
Le convocazioni sono effettuate dalla Direzione centrale di sanità del
dipartimento della Pubblica sicurezza, su richiesta dei dirigenti dai vari
uffici e reparti e sono da riferirsi a patologie che avevano comportato
consistenti periodi di assenza per inabilità temporanea assoluta, tali da
giustificare accertamenti per verificare la sussistenza dei requisiti di
idoneità ai servizi di polizia.
Il Sottosegretario di Stato
per l'interno: Alfredo Mantovano.