DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TAPPARO, BATTAFARANO, DE LUCA
Michele, DUVA, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, PELELLA, PILONI, RIPAMONTI e
SMURAGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1999
Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psicologiche nell'ambito dell'attività lavorativa
ONOREVOLI SENATORI. - Il lavoro é uno dei momenti
fondamentali di autorealizzazione dell'individuo; la menomazione di questa
opportunità per conflitti interpersonali nei luoghi di lavoro o per decisione
dell'impresa, ente e amministrazione pubblica é un fatto grave sotto l'aspetto
della tutela individuale della dignità ed integrità della persona, ma é anche
grave perchè determina la generazione di diseconomie interne ed esterne al
luogo di lavoro. La cooperazione nel lavoro é la migliore strada per una
adeguata utilizzazione e valorizzazione delle risorse umane.
La moderna psicologia del lavoro ha individuato nei fattori che fanno
degradare tale cooperazione e che determinano menomazioni psico-fisiche nei
lavoratori, un'area di intervento meritevole di prioritaria attenzione
soprattutto sotto l'aspetto della prevenzione. La pubblicistica anglo-sassone
piú avanzata, ed in particolare quella scandinava, ha definito mobbing
il fenomeno delle violenze morali, pressioni e molestie psicologiche nei
luoghi di lavoro. Il mobbing si determina quando tali fatti si
verificano in modo sistematico, duraturo e intenso, tra lavoratori e nel
rapporto tra lavoratori e datori di lavoro (pubblici e privati).
Si tratta di problemi rilevanti che devono essere affrontati con un rapporto
equilibrato nella relazione che si puó determinare con gli spazi di autonomia
gestionale e organizzativa propri delle imprese e degli enti.
I soggetti che restano vittime delle azioni di mobbing vengono
colpiti nella sfera psichica, spesso con forme depressive gravi, e compressi
nella propria capacità lavorativa e nella propria autostima. In casi estremi
la forte pressione psicologica, le "percosse psichiche", i maltrattamenti
verbali, la compressione della vittima in una permanente condizione di
inferiorità, concorrono, spesso in modo decisivo, al suicidio. In Svezia si é
calcolato che le cause di suicidio vedono il mobbing come elemento
scatenante su oltre il 15 per cento dei casi. Le forme depressive dovute al
mobbing , recano un danno socio-economico rilevante - quindi, come
sopra detto, intervenire su questo problema non é solo necessario per ragioni
etiche, di giustizia e di correttezza nei rapporti umani e per la tutela dei
valori della convivenza civile, ma anche di opportunità economica, sia per il
buon funzionamento delle aziende, sia per minimizzare i costi sociali e
sanitari, sia anche per accrescere la coesione sociale.
Il provvedimento legislativo qui proposto interviene prima di tutto per
favorire una azione preventiva efficace, per informare e sensibilizzare tutti
i soggetti interessati alla gravità del problema, per riconoscere il
mobbing , per poter intervenire quando le molestie morali e le violenze
psicologiche non abbiano ancora prodotto danni.
Oltre alla definizione del fenomeno (articolo 2), vengono indicate le azioni
di prevenzione ed informazione che vanno attuate per prevenire e controllare
il mobbing ed i suoi effetti (articolo 3). Ed ancora: vengono
previste precise responsabilità disciplinari (articolo 4) e viene data la
praticabilità ad adeguate azioni di tutela con il ricorso alla conciliazione
ed in giudizio (articolo 5). Viene poi prevista la possibilità del ripristino
della situazioni professionali colpite dalla azioni di mobbing e il
loro risarcimento (articolo 6). É prevista la pubblicità nell'azienda o ente
interessato alle risultanze giudiziarie delle determinazioni disciplinari
assunte (articolo 7). Infine, é prevista la nullità di tutti quegli atti di
ritorsione che possono condizionare l'iniziativa di tutela del lavoratore
colpito da mobbing (articolo 8).
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. (Finalità e campo applicativo) 1. La presente legge tutela qualsiasi lavoratrice e
lavoratore da violenze morali e persecuzioni psicologiche perpetrate in
ambito lavorativo mediante azioni definite dall'articolo 2. |
Art. 2. (Definizione) 1. Ai fini della presente legge vengono considerate
violenze morali e persecuzioni psicologiche, nell'ambito dell'attività
lavorativa, quelle azioni che mirano esplicitamente a danneggiare una
lavoratrice o un lavoratore. Tali azioni devono essere svolte con
carattere sistematico, duraturo e intenso. |
Art. 3. (Prevenzione ed informazione) 1. Ai fini di prevenire le attività di violenza morale e
persecuzione psicologica, i datori di lavoro, pubblici e privati, e le
rispettive rappresentanze sindacali aziendali, pongono in essere - anche
in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile -
iniziative di informazione periodica verso i lavoratori. Tali azioni
concorrono ad individuare, anche a livello di sintomi, la manifestazione
di condizioni di maltrattamenti e di discriminazioni, cosí come indicate
all'articolo 2. L'attività informativa investe anche gli aspetti
organizzativi - ruoli, mansioni, carriere, mobilità - nei quali la
trasparenza e la correttezza nei rapporti aziendali e professionali deve
essere sempre manifesta. |
Art. 4. (Responsabilità disciplinari) 1. Nei confronti di coloro che attuano azioni di cui
all'articolo 2, si configura responsabilità disciplinare, secondo quanto
previsto dalla contrattazione collettiva. Analoga responsabilità grava su
chi denuncia consapevolmente fatti di cui al medesimo articolo 2 che si
rivelino inesistenti per ottenere vantaggi comunque configurabili. |
Art. 5. (Azioni di tutela giudiziaria) 1. Il lavoratore che abbia subíto violenza morale e
persecuzione psicologica nel luogo di lavoro ai sensi dell'articolo 2, e
non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai
contratti collettivi ma intenda adire il giudizio, puó promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dall'articolo 410 del codice di
procedura civile, anche attraverso le rappresentanze sindacali aziendali.
Si applicano, per il ricorso in giudizio, le disposizioni di cui
all'articolo 413 del codice di procedura civile. Il giudice condanna
altresí il responsabile del comportamento sanzionato al risarcimento del
danno, che liquida in forma equitativa. |
Art. 6. (Conseguenze per gli atti derivanti
1. Le variazioni nelle qualifiche, nelle mansioni, negli
incarichi, nei trasferimenti o le dimissioni, determinate da azioni di
violenza morale e persecuzione psicologica, sono impugnabili ai sensi e
per gli effetti di cui all'articolo 2113 del codice civile, salvo
risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge. |
Art. 7. (Pubblicità del provvedimento del giudice) 1. Su istanza della parte interessata il giudice puó
disporre che del provvedimento di condanna o di assoluzione venga data
informazione, a cura del datore di lavoro, mediante lettera ai dipendenti
interessati, per reparto e attività, dove si é manifestato il caso di
violenza morale e persecuzione psicologica, oggetto dell'intervento
giudiziario, omettendo il nome della persona che ha subíto tali azioni di
violenza e persecuzione. |
Art. 8. (Nullità degli atti discriminatori
1. Tutti gli atti o fatti che derivino da comportamento di
cui agli articoli 1, 2 e 3 sono nulli. |