Legislatura: XIV Ramo: Camera
Tipo Atto: INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Numero atto: 4/01890
Data presentazione: 24-01-2002 Seduta di presentazione: 86

Testo dell' atto

 

Presentatore

Cognome Nome Gruppo
RUSSO SPENA Giovanni RIF.COM. (RC)

Stato Iter
Iter in corso

 

Destinatari

  Data
MINISTERO DELL'INTERNO 24-01-2002
MINISTERO DELLA SALUTE 24-01-2002

 

Argomento

 

 
Classificazione con termini TESEO
POLIZIA DI STATO
VISITE MEDICHE
Indicizzazione : geopolitica e sigle
DL 1994 0626
L 1970 0300
DL 2000 0334
L 1991 0227

 


 

 

Testo dell'Atto
Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. - Per sapere -
premesso che:
il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (Siulp)
segreteria provinciale di Roma
ha sollevato il problema della non
puntuale applicazione deontologica e giuridica da parte di alcuni
medici della polizia di Stato in relazione alla corretta applicazione
delle visite fiscali, rilevando che:
innumerevoli note giurisprudenziali prodotte dalla Corte di
Cassazione, l'articolo 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 dello
statuto dei lavoratori e singoli contratti collettivi di lavoro
riguardanti l'insorgenza di contrasti fra medico di fiducia e medico
fiscale, affermano la tesi che la diagnosi rilasciata dal medico di
famiglia sia quella che effettivamente fa testo;
la Suprema Corte ha sostenuto e ribadito che la visita fiscale ha il
solo scopo di accertare "l'esistenza della malattia denunciata dal
lavoratore" e non quello di stabilire l'esatto periodo di
convalescenza, anche perché il medico fiscale interviene dopo
l'inizio della malattia per cui potrebbe risultare che la
sintomatologia risulti meno grave di quella evidenziata dal medico di
famiglia;
la Cassazione con altra sentenza (7167), ha sancito che "l'unico ad
essere in possesso dell'esperienza specifica intesa come conoscenza
del soggetto visitato è solo e soltanto il medico di famiglia";
qualunque azione, quindi, portata in giudizio ha visto il giudice di
merito esprimersi a favore della diagnosi emessa dal medico di
famiglia (Cassazione 20 aprile 1984, n. 2620, Cassazione 24 gennaio
1992, Cassazione penale 4 maggio 1994 che ha introdotto il criterio
di riconoscimento di maggior rilevanza del certificato del medico
curante, Cassazione 6 maggio 1995, n. 4938);
l'esposizione delle suesposte note giurisprudenziali e di merito è
stata motivata dal fatto che qualche medico della polizia di Stato è
oggi come non mai sempre più propenso a decurtare i giorni di riposo
medico assegnati ai lavoratori da parte dei loro medici di famiglia;
per i medici della polizia di Stato, in esecuzione della delega, il
Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto-legge n. 334
prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della
polizia di Stato ed in relazione all'articolo 2, secondo comma,
lettera d) del decreto-legge n. 626 del 1994 venivano anche
attribuite le funzioni di "medico competente" pur non essendo, i
medici della polizia di Stato, in possesso dei titoli specifici
previsti come: la specializzazione in medicina preventiva del lavoro,
o in medicina preventiva dei lavoratori, o in tossicologia
industriale la libera docenza in medico del lavoro, l'autorizzazione
di cui all'articolo 55 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 227. Il
citato articolo 44 è decisamente in netto contrasto non solo con la
previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 626 del 1994 ma anche
con il decreto ministeriale n. 450 del 14 giugno 1999 del Ministro
dell'interno che stabiliva che le funzioni di medico competente nelle
strutture centrali e periferiche della polizia di Stato potessero
essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei
requisiti sopra citati, ampliando di fatto le funzioni di detti
sanitari senza alcuna concertazione con il Ministro della sanità e
ponendo gli stessi in una situazione economico-normativa peggiorativa
rispetto agli, altri medici dipendenti dalla pubblica amministrazione
ad ordinamento civile;
con decreto 13 agosto 1998, n. 325 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 211 Serie generale parte prima del 10 settembre 1998
veniva pubblicato il "regolamento recante norme per l'applicazione al
Corpo della guardia di finanza - e con provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 anche all'Arma dei carabinieri - delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel
luogo di lavoro", demandando, all'articolo 23, comma 1, la vigilanza
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, all'Unità
sanitaria locale e per quanto di specifica competenza, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, mentre, al successivo comma 2,
demanda la vigilanza sulle attività lavorative comportanti rischi
all'Ispettorato del lavoro;
in strutture militari, accedono medici competenti della Asl, vigili
del fuoco ed Ispettorato del lavoro deputati e preparati per legge
alla puntuale attuazione del decreto-legge n. 626 del 1994, mentre in
una struttura civile com'è la polizia di Stato il tutto viene
demandato, solo ed esclusivamente, ai sanitari di quella
amministrazione che vengono nominati "medici competenti" con decreto
ministeriale -:
se non ritengano opportuno verificare quanto detto in premessa e se
non ravvisino l'opportunità di diramare una circolare che consenta di
sospendere provvisoriamente l'attuazione della nomina a "medico
competente" ai medici della polizia di Stato, in attesa di una
disposizione correttiva che dipani le attuali contraddizioni, a
garanzia della salute è della sicurezza dei dipendenti
dell'amministrazione e della serena operosità dei sanitari della
polizia di Stato, facendo subentrare gli organismi già operanti sul
territorio, sia nelle aziende sia nelle strutture militari, che sono
le Asl, vigili del fuoco ed ispettorati del lavoro competenti per
zona.
(4-01890)