Legislatura: | XIV | Ramo: | Camera |
Tipo Atto: | INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA | Numero atto: | 4/01890 |
Data presentazione: | 24-01-2002 | Seduta di presentazione: | 86 |
Presentatore |
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Cognome | Nome | Gruppo |
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RUSSO SPENA | Giovanni | RIF.COM. (RC) |
Destinatari |
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Data | |
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MINISTERO DELL'INTERNO | 24-01-2002 |
MINISTERO DELLA SALUTE | 24-01-2002 |
Argomento |
Classificazione con termini TESEO |
POLIZIA DI STATO |
VISITE MEDICHE |
Indicizzazione : geopolitica e sigle |
DL 1994 0626 |
L 1970 0300 |
DL 2000 0334 |
L 1991 0227 |
Testo dell'Atto |
Al Ministro dell'interno, al Ministro della
salute. - Per sapere - premesso che: il sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (Siulp) segreteria provinciale di Roma ha sollevato il problema della non puntuale applicazione deontologica e giuridica da parte di alcuni medici della polizia di Stato in relazione alla corretta applicazione delle visite fiscali, rilevando che: innumerevoli note giurisprudenziali prodotte dalla Corte di Cassazione, l'articolo 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 dello statuto dei lavoratori e singoli contratti collettivi di lavoro riguardanti l'insorgenza di contrasti fra medico di fiducia e medico fiscale, affermano la tesi che la diagnosi rilasciata dal medico di famiglia sia quella che effettivamente fa testo; la Suprema Corte ha sostenuto e ribadito che la visita fiscale ha il solo scopo di accertare "l'esistenza della malattia denunciata dal lavoratore" e non quello di stabilire l'esatto periodo di convalescenza, anche perché il medico fiscale interviene dopo l'inizio della malattia per cui potrebbe risultare che la sintomatologia risulti meno grave di quella evidenziata dal medico di famiglia; la Cassazione con altra sentenza (7167), ha sancito che "l'unico ad essere in possesso dell'esperienza specifica intesa come conoscenza del soggetto visitato è solo e soltanto il medico di famiglia"; qualunque azione, quindi, portata in giudizio ha visto il giudice di merito esprimersi a favore della diagnosi emessa dal medico di famiglia (Cassazione 20 aprile 1984, n. 2620, Cassazione 24 gennaio 1992, Cassazione penale 4 maggio 1994 che ha introdotto il criterio di riconoscimento di maggior rilevanza del certificato del medico curante, Cassazione 6 maggio 1995, n. 4938); l'esposizione delle suesposte note giurisprudenziali e di merito è stata motivata dal fatto che qualche medico della polizia di Stato è oggi come non mai sempre più propenso a decurtare i giorni di riposo medico assegnati ai lavoratori da parte dei loro medici di famiglia; per i medici della polizia di Stato, in esecuzione della delega, il Governo, in data 5 ottobre 2000, emanava il decreto-legge n. 334 prevedendo all'articolo 44 le attribuzioni del personale medico della polizia di Stato ed in relazione all'articolo 2, secondo comma, lettera d) del decreto-legge n. 626 del 1994 venivano anche attribuite le funzioni di "medico competente" pur non essendo, i medici della polizia di Stato, in possesso dei titoli specifici previsti come: la specializzazione in medicina preventiva del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori, o in tossicologia industriale la libera docenza in medico del lavoro, l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto-legge 15 agosto 1991, n. 227. Il citato articolo 44 è decisamente in netto contrasto non solo con la previsione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 626 del 1994 ma anche con il decreto ministeriale n. 450 del 14 giugno 1999 del Ministro dell'interno che stabiliva che le funzioni di medico competente nelle strutture centrali e periferiche della polizia di Stato potessero essere svolte solo dai medici della polizia di Stato in possesso dei requisiti sopra citati, ampliando di fatto le funzioni di detti sanitari senza alcuna concertazione con il Ministro della sanità e ponendo gli stessi in una situazione economico-normativa peggiorativa rispetto agli, altri medici dipendenti dalla pubblica amministrazione ad ordinamento civile; con decreto 13 agosto 1998, n. 325 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 Serie generale parte prima del 10 settembre 1998 veniva pubblicato il "regolamento recante norme per l'applicazione al Corpo della guardia di finanza - e con provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 anche all'Arma dei carabinieri - delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel luogo di lavoro", demandando, all'articolo 23, comma 1, la vigilanza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, all'Unità sanitaria locale e per quanto di specifica competenza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mentre, al successivo comma 2, demanda la vigilanza sulle attività lavorative comportanti rischi all'Ispettorato del lavoro; in strutture militari, accedono medici competenti della Asl, vigili del fuoco ed Ispettorato del lavoro deputati e preparati per legge alla puntuale attuazione del decreto-legge n. 626 del 1994, mentre in una struttura civile com'è la polizia di Stato il tutto viene demandato, solo ed esclusivamente, ai sanitari di quella amministrazione che vengono nominati "medici competenti" con decreto ministeriale -: se non ritengano opportuno verificare quanto detto in premessa e se non ravvisino l'opportunità di diramare una circolare che consenta di sospendere provvisoriamente l'attuazione della nomina a "medico competente" ai medici della polizia di Stato, in attesa di una disposizione correttiva che dipani le attuali contraddizioni, a garanzia della salute è della sicurezza dei dipendenti dell'amministrazione e della serena operosità dei sanitari della polizia di Stato, facendo subentrare gli organismi già operanti sul territorio, sia nelle aziende sia nelle strutture militari, che sono le Asl, vigili del fuoco ed ispettorati del lavoro competenti per zona. (4-01890) |