MASCIA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza ha contestato al Vice Questore della polizia di Stato Roberto Vitanza di non aver partecipato, quale difensore, alla seduta del consiglio provinciale presso la Questura di Roma del giorno 4 marzo 2004 che doveva procedere alla trattazione orale del procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla polizia di Stato;
risulta che il predetto organo abbia deciso alle 14,30 di rinviare la riunione alle 17,30;
risulta che il dottor Roberto Vitanza ha atteso sei ore prima che gli fosse comunicata la decisione di rinvio, così osservando, tra l'altro, gli obblighi connessi all'orario di servizio contrattualmente previsti;
la vicenda descritta nel foglio di contestazione di addebiti non si conforma alle fattispecie previste come ipotesi di lavoro straordinario programmato o emergente;
nel foglio di addebiti inviato al dottor Roberto Vitanza si legge tra l'altro: «Nonostante le fosse stato rammentato che per quella giornata era a disposizione del Consiglio provinciale e che l'incarico di difensore era stato da lei autonomamente accettato, all'orario convenuto la S.V. non si è presentata, costringendo il predetto Consesso a disporre un ulteriore rinvio, vista anche l'assenza dell'inquisito»;
al dottor Roberto Vitanza viene contestato inoltre: «un comportamento non confacente alle funzioni rivestite e non rispondente ai canoni di correttezza e deontologia professionale che devono sempre ispirare il modus agendi di un funzionario della polizia di Stato»;
come è noto nei procedimenti disciplinari, già disciplinati dall'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la presenza di un difensore assumeva carattere facoltativo ed eventuale, tanto che la sua assenza non implicava alcuna conseguenza sul piano della legittimità del procedimento (Corte costituzionale n. 239 del 3 marzo 1988);
l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737 ha mutuato la suddetta disciplina normativa affermando testualmente che il presidente il consiglio provinciale di disciplina dà la parola al difensore «se presente»;
inoltre il comma 3 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737 prevede una ulteriore verifica dell'intenzione dell'incolpato al momento della discussione orale perché il difensore non può intervenire nella citata riunione «senza l'assenso dell'interessato»;
risulta che l'incolpato nel citato procedimento non aveva, per il giorno 4 marzo 2004, autorizzato il dottor Vitanza a presenziare ed intervenire nella trattazione orale, né egli stesso è intervenuto;
la procedura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre 1981, n. 737 impone il prosieguo del procedimento anche in assenza, non giustificata, dell'incolpato, e del difensore, cosicché il rinvio della trattazione, non solo non può essere addebitato al dottor Vitanza, ma esso è palesemente arbitrario ed illegittimo;
l'iniziativa del Capo della polizia in considerazione della chiara infondatezza della norma potrebbe essere letta come un intento vessatorio nei confronti dell'interessato -:
se non ritenga che la contestazione disciplinare a carico del dottor Roberto Vitanza rilevi da parte del Capo della polizia una valutazione errata dal punto di vista normativo della vicenda evidenziando una palese incongruità dell'addebito a suo carico;
quali provvedimenti intenda assumere al riguardo.
(4-09999)

 

Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare in esame, si comunica che il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del vice questore della polizia di Stato dottor Roberto Vitanza è stato definito con decreto del capo della polizia del 3 agosto scorso, notificato il 25 dello stesso mese, che ha applicato la sanzione della pena pecuniaria di un trentesimo di una mensilità dello stipendio.
Il provvedimento è stato motivato con il rilievo per cui, in occasione dell'esercizio del mandato di difensore di un assistente della polizia di Stato, a sua volta sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al consiglio provinciale di disciplina della questura di Roma, il dottor Vitanza avrebbe dimostrato «scarsa comprensione dei propri doveri» ed assunto «un comportamento non rispondente ai canoni di correttezza e deontologia professionale che devono sempre ispirare il
modus agendi di un funzionario della Polizia di Stato».
In particolare, lo stesso funzionario, dopo aver appreso del rinvio al pomeriggio, per ragioni di urgenza, di una seduta del citato Consiglio, alla quale si era regolarmente presentato, si è poi allontanato asserendo che all'ora fissata aveva altri impegni e, senza addurre alcuna plausibile giustificazione, non si è presentato all'orario convenuto, dimostrando con ciò un atteggiamento non conforme alle funzioni rivestite, di scarso rispetto dell'organo collegiale disciplinare e della sua delicata attività, nonché dello stesso inquisito, che aveva riposto fiducia nelle sue capacità di difensore.
Il comportamento censurato sotto il profilo disciplinare non è stato costituito, perciò, dalla mera assenza ingiustificata del funzionario alla seduta del consiglio di disciplina, che ugualmente, in piena legittimità, avrebbe potuto riunirsi ed esprimere il prescritto parere, bensì dal contegno tenuto nell'occasione dal dottor Vitanza quale funzionario della polizia di Stato, a prescindere dalle norme che regolano la presenza del difensore nei procedimenti in questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano

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NOTA

( a cura del Dr. Roberto Vitanza

del Direttivo Nazionale del S.I.U.L.P. )

Per dovere di cronaca e debito di verità è necessario ed opportuno sottolineare che la risposta all'interrogazione parlamentare in argomento fornita dall'On.le Mantovano si limita alla conferma pedissequa e meramente riproduttiva della sola motivazione del provvedimento disciplinare ignorando e misconoscendo che il TAR del Lazio , Sez. I^ TER  con ORDINANZA n. 2708 del 28.10.2004 ( vedasi a fondo nota ) , ha cautelitvamente sospeso il riportato provvedimento disciplinare , rilevando così già in sede di prima ed immediata disamina del fatto , oltre alla patente illegittimità dello stesso anche la gravità ed irreparabilità della persistenza della sanzione che invece l'Onorevole Mantovano solitariamente difende , non avendo neppure la stessa Amministrazione ritenuto, attesa la grave e macroscopica illegittimità procedurale di interporre appello alla ricordata decisione cautelare.

Ogni ulteriore commento appare pertanto superfluo atteso altresi che già la stessa risposta fornita evidenzia la superficialità il pressapochismo delle indagini svolte così limitate ai soli fini meramente formali della vicenza come riferiti o concepiti dall'Amministrazione

 

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REPUBBLICA  ITALIANA

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

ROMA

 

SEZIONE PRIMA TER 

 

Registro Ordinanze:/

                                                                         Registro Generale:            9347/2004

 

 

nelle persone dei Signori:

LUIGI TOSTI Presidente 

FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.

GIAMPIERO LO PRESTI Cons. ,   relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nella Camera di Consiglio  del 28 Ottobre 2004

 

Visto il ricorso 9347/2004  proposto da:

VITANZA ROBERTO

 

rappresentato e difeso da:

DORE AVV. SEBASTIANA

con domicilio eletto in ROMA

VIA PASUBIO, 2

presso

DORE AVV. SEBASTIANA

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO 

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI, 12

presso la sua sede

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto a firma del capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. – prot. n.333 – C/994 del 3/8/2004, notificato in data 25/8/2004 con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilita’ del trattamento economico;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

Udito il relatore Cons. GIAMPIERO LO PRESTI  e uditi altresì per le parti l’avv. DORE S.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;

Ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con riferimento al secondo motivo di ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima – accoglie la suindicata  domanda incidentale di sospensione.

 

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

 

ROMA , li 28 Ottobre 2004

 

                                                                                    PRESIDENTE

 

                                                                                    RELATORE

 

/lr