Risposta. - Rispondendo all'interrogazione parlamentare in esame, si
comunica che il procedimento disciplinare instaurato nei confronti del vice
questore della polizia di Stato dottor Roberto Vitanza è stato definito con
decreto del capo della polizia del 3 agosto scorso, notificato il 25 dello
stesso mese, che ha applicato la sanzione della pena pecuniaria di un
trentesimo di una mensilità dello stipendio.
Il provvedimento è stato motivato con il rilievo per cui, in occasione
dell'esercizio del mandato di difensore di un assistente della polizia di
Stato, a sua volta sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al consiglio
provinciale di disciplina della questura di Roma, il dottor Vitanza avrebbe
dimostrato «scarsa comprensione dei propri doveri» ed assunto «un
comportamento non rispondente ai canoni di correttezza e deontologia
professionale che devono sempre ispirare il modus agendi di un
funzionario della Polizia di Stato».
In particolare, lo stesso funzionario, dopo aver appreso del rinvio al
pomeriggio, per ragioni di urgenza, di una seduta del citato Consiglio, alla
quale si era regolarmente presentato, si è poi allontanato asserendo che
all'ora fissata aveva altri impegni e, senza addurre alcuna plausibile
giustificazione, non si è presentato all'orario convenuto, dimostrando con ciò
un atteggiamento non conforme alle funzioni rivestite, di scarso rispetto
dell'organo collegiale disciplinare e della sua delicata attività, nonché
dello stesso inquisito, che aveva riposto fiducia nelle sue capacità di
difensore.
Il comportamento censurato sotto il profilo disciplinare non è stato
costituito, perciò, dalla mera assenza ingiustificata del funzionario alla
seduta del consiglio di disciplina, che ugualmente, in piena legittimità,
avrebbe potuto riunirsi ed esprimere il prescritto parere, bensì dal contegno
tenuto nell'occasione dal dottor Vitanza quale funzionario della polizia di
Stato, a prescindere dalle norme che regolano la presenza del difensore nei
procedimenti in questione.
Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Alfredo Mantovano
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NOTA
( a cura del Dr. Roberto Vitanza
del Direttivo Nazionale del S.I.U.L.P. )
Per dovere di cronaca e debito di verità è necessario ed opportuno sottolineare che la risposta all'interrogazione parlamentare in argomento fornita dall'On.le Mantovano si limita alla conferma pedissequa e meramente riproduttiva della sola motivazione del provvedimento disciplinare ignorando e misconoscendo che il TAR del Lazio , Sez. I^ TER con ORDINANZA n. 2708 del 28.10.2004 ( vedasi a fondo nota ) , ha cautelitvamente sospeso il riportato provvedimento disciplinare , rilevando così già in sede di prima ed immediata disamina del fatto , oltre alla patente illegittimità dello stesso anche la gravità ed irreparabilità della persistenza della sanzione che invece l'Onorevole Mantovano solitariamente difende , non avendo neppure la stessa Amministrazione ritenuto, attesa la grave e macroscopica illegittimità procedurale di interporre appello alla ricordata decisione cautelare.
Ogni ulteriore commento appare pertanto superfluo atteso altresi che già la stessa risposta fornita evidenzia la superficialità il pressapochismo delle indagini svolte così limitate ai soli fini meramente formali della vicenza come riferiti o concepiti dall'Amministrazione
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
ROMA
SEZIONE PRIMA TER
Registro Ordinanze:/
Registro Generale: 9347/2004
nelle persone dei Signori:
LUIGI TOSTI Presidente
FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons.
GIAMPIERO LO PRESTI Cons. , relatore
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 28 Ottobre 2004
Visto il ricorso 9347/2004 proposto da:
VITANZA ROBERTO
rappresentato e difeso da:
DORE AVV. SEBASTIANA
con domicilio eletto in ROMA
VIA PASUBIO, 2
presso
DORE AVV. SEBASTIANA
contro
MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede |
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del decreto a firma del capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. – prot. n.333 – C/994 del 3/8/2004, notificato in data 25/8/2004 con cui è stata inflitta al ricorrente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di 1/30 di una mensilita’ del trattamento economico;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
MINISTERO DELL'INTERNO
Udito il relatore Cons. GIAMPIERO LO PRESTI e uditi altresì per le parti l’avv. DORE S.
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
Ritenuto, ad un primo esame, che il ricorso appare assistito da sufficienti profili di fondatezza con riferimento al secondo motivo di ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima – accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
ROMA , li 28 Ottobre 2004
PRESIDENTE
RELATORE
/lr