02-10-2002 MANSIONI SUPERIORI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Consiglio di Stato, Sez. V, 20 settembre 2002, n. 4794, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale nel senso che l’espletamento di mansioni superiori determina l’attribuzione anche del corrispondente trattamento economico solo se le mansioni stesse vengono conferite con specifico provvedimento formale da parte dell’organo all’uopo competente, responsabile della gestione.

La pretesa ad una retribuzione superiore a quella attribuita dalla normativa vigente, in tema di svolgimento di mansioni superiori svolte da un dipendente pubblico, non può direttamente fondarsi sull’art. 36 della Costituzione
Nell’ambito del lavoro subordinato pubblico e salvo che la legge non disponga espressamente altrimenti, lo svolgimento di mansioni superiori a quelle corrispondenti alla qualifica formalmente posseduta è irrilevante ai fini economici, giuridici e di progressione di carriera, in quanto gli interessi coinvolti nel rapporto di pubblico impiego sono indisponibili e le qualifiche e le mansioni non sono oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi e, inoltre per poter rendere rilevanti dette mansioni neppure è invocabile l’art. 2126 c.c., che riguarda lo svolgimento del lavoro da parte di chi non è dipendente pubblico o di chi è stato assunto in base ad un titolo nullo o annullato e che, comunque, non legittima la deroga o la disapplicazione degli atti di nomina o d’inquadramento di tali dipendenti.

 

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07-10-2002 ANONIMATO NELLE PROVE CONCORSUALI

La regola dell’anonimato degli elaborati scritti nelle procedure concorsuali non può essere tassativamente intesa nel senso di comportare l’invalidità delle prove ogni volta che sussista un’astratta possibilità di riconoscimento, perché se così fosse sarebbe impossibile svolgere concorsi per esami scritti, giacché non si potrebbe mai escludere a priori che un commissario possa riconoscere una particolare modalità di stesura: lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sez. V, 1° ottobre 2002, n. 5132, ricordando che al fine di affermare la riconoscibilità e quindi l’invalidità della prova scritta è necessario che emergano elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile l’elaborato (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 settembre 2000, n. 5098).

 

 

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02-10-2002 INDENNITA' DI MISSIONE: NON HA NATURA RETRIBUTIVA

A proposito della qualificazione giuridica (retributiva o meno) dell’indennità di missione, il Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 settembre 2002, n. 4922, ha affermato che sul piano sistematico la natura non retributiva di tale indennità sembra ora deducibile dalla disposizione – direttamente applicabile al solo personale statale, ma espressiva di un principio generale – di cui all’art. 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, secondo la quale " La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'esterno, e per i periodi di missione già decorsi alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo." Atteso che, in caso di promozione con effetto retroattivo, le voci stipendiali corrisposte all’impiegato vanno necessariamente ricalcolate, l’espresso divieto normativo di procedere a tale ricalcolo per quanto concerne l’indennità di missione rende evidente che l’indennità stessa non è appunto ricompresa nell’ambito degli emolumenti di natura retributiva nel senso sopra detto. (In passato l’orientamento della stessa Sezione non era stato univoco: a decisioni secondo le quali l'indennità in questione non ha in generale natura retributiva e non è pertanto suscettibile di rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., se ne sono contrapposte altre che hanno affermato l’automatica rivalutabilità del trattamento di missione in caso di ritardata corresponsione, anche se in tempi più recenti la giurisprudenza della Sezione risultava peraltro orientata in senso negativo, sul rilievo che non tutto quanto viene corrisposto ai dipendenti (anche pubblici) per la prestazione dell'attività lavorativa ha natura retributiva, dovendo tale caratteristica attribuirsi soltanto a quelle erogazioni che siano necessarie, ordinarie e continuative e che partecipino, quindi, alla funzione di sostentamento - anche in senso lato - del dipendente e della sua famiglia).

 

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