L’applicazione ripetuta di un lavoratore a mansioni superiori per un
periodo complessivamente superiore a tre mesi non configura elusione
dell’obbligo di promozione automatica quando sia necessitata da temporanee
ed effettive esigenze organizzative – Tra queste rientra la necessità di
svolgere procedure selettive per la copertura di posti in organico –
Soltanto ove l’applicazione a mansioni superiori abbia una durata
continuativa eccedente il periodo (di 3 o 6 mesi) fissato dalla legge (o
quello inferiore contrattualmente stabilito) si verifica l’effetto di
rendere definitiva la qualifica connessa con le mansioni superiori, mentre
di regola questo effetto è escluso per applicazioni, anche molteplici, ma
ognuna di durata inferiore. Soltanto eccezionalmente, ove la pluralità delle
applicazioni e la loro interruzione (prima della maturazione del termine)
non sia connessa con reali esigenze produttive o organizzative, ma risulti
collegata ad una obiettiva carenza o insufficienza di organico correlata ad
una organizzazione del lavoro diretta ad utilizzare in modo duraturo le
maggiori capacità di lavoratori assunti con qualifica inferiore, e risulti
pertanto rivolta oggettivamente ad eludere il dettato della legge, si
perviene alla maturazione del termine, e quindi all’effetto di c.d.
promozione automatica, per sommatoria dei diversi periodi di applicazione
alle mansioni superiori, ancorché ognuno di durata inferiore ai tre o sei
mesi. |
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15-10-2002 CONCORSI PUBBLICI: LE CONTESTAZIONI SI FANNO ALLA FINE
La verifica effettiva del pregiudizio sofferto dal candidato ad un pubblico concorso può utilmente compiersi solo al momento dell’approvazione della graduatoria (e non prima). Pertanto, il candidato che si ritenga leso nei propri interessi può impugnare il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali e la nomina del vincitore, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sua sfera giuridica; ciò anche nell’ipotesi in cui viene contestata la regolarità di atti del concorso diversi dalla nomina della Commissione giudicatrice.
La rilevanza oggettiva del vizio di composizione della Commissione giudicatrice autorizza qualunque candidato a dolersi della situazione di incompatibilità di un commissario, ancorché non direttamente a lui riferita.
All’accertata illegittimità della composizione della Commissione consegue l’invalidità di tutta l’attività compiuta dall’organo viziato, ivi compresi le prove e l’esito del concorso (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, n. 5279).
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15-10-2002 IMPIEGO PUBBLICO: DISPONIBILITÀ E TRATTAMENTO ECONOMICO
Il rapporto di lavoro subordinato del dipendente pubblico si concreta nel dovere di porre ad esclusiva disposizione del datore di lavoro la propria attività lavorativa, oltre agli altri doveri nascenti dal rapporto contrattuale. Il sinallagma che giustifica la retribuzione, pertanto, sussiste anche quando, pur avendo il lavoratore messo a disposizione dell'Amministrazione la sua attività lavorativa, quella non se ne sia avvalsa (ovvero, secondo altra formulazione dello stesso principio, se la mancata prestazione lavorativa è imputabile all'Amministrazione), per cui l'impiegato in disponibilità, sebbene esonerato dal servizio, conserva il diritto allo stipendio (Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 2002, nn. 5269 5270 5271 5272, 5273, 5274).
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LA GIURISDIZIONE
IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO SPETTA AL GIUDICE ORDINARIO ANCHE PER
LE DOMANDE RIFERITE A COMPORTAMENTI ILLEGITTIMI TENUTI
DALL’AMMINISTRAZIONE INIZIATI PRIMA DEL 30 GIUGNO 1998 E CONTINUATI
SUCCESSIVAMENTE – Si deve evitare un antieconomico
frazionamento dei giudizi (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 14835 del 18
ottobre 2002, Pres. Carbone, Rel. Evangelista).
UN COMANDANTE MARITTIMO AFFETTO DA PATOLOGIA VERTEBRALE
PUO’, PER RAGIONI DI SALUTE, RIFIUTARE DI CONTINUARE A SVOLGERE LE SUE
MANSIONI A BORDO DI ALISCAFI –
Il suo licenziamento per
inadempienza deve ritenersi illegittimo (Cassazione Sezione Lavoro n.
14607 del 14 ottobre 2002, Pres. Senese, Rel. Stile).
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