Per essere reato la comunicazione deve avvenire ad almeno due persone
L'offesa al telefono non è diffamazione PAGINA PRECEDENTE
(Cassazione 32689/2003)
   
   
Offendere la reputazione di qualcuno parlando al telefono non costituisce diffamazione, perché il reato si configura "comunicando con più persone", quindi alla presenza di almeno due. Lo ha stabilito la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione assolvendo dall'accusa di diffamazione una donna che aveva offeso la reputazione di un'altra donna - accusata di essere l'amante del marito - parlando al telefono prima con il fratello e poi con la madre di lei. Per la Suprema Corte offendere l'onore o la reputazione altrui comunicando al telefono con una persona non può costituire diffamazione, in quanto " il reato di diffamazione richiede, quale requisito indispensabile per la sua configurabilità, che la divulgazione del fatto offensivo avvenga quantomeno nei confronti di due persone, qualunque sia il mezzo utilizzato". (15 settembre 2003)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, sentenza n.32689/2003

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

 

SENTENZA / ORDINANZA

 

RITENUTO IN FATTO

M.R. veniva tratta a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.81 cpv, 594 e 595 c.p., per avere offeso per telefono l'onore ed il decoro di N. L. (capo A) e per avere offeso la reputazione della stessa parlando al telefono con il fratello della N. e in altra occasione, con la madre della stessa (capo B).

 

Il giudice del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, assolveva l'imputata per i reati di cui ai capi A) e B) relativamente alla telefonata sull'utenza della madre della N., perché il fatto non sussiste. La condannava, invece, con la sentenza impugnata, relativamente all'altra telefonata, alla pena pecuniaria di Euro 206,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede. Spese di giudizio e di costituzione della parte civile.

 

Ricorre per cassazione l'imputata deducendo l'erronea applicazione dell'art.595 c.p..

Infatti, la responsabilità era stata ritenuta pur avendo l'imputata offeso la reputazione della N., comunicando per telefono con il solo N. G., sull'utenza telefonica di quest'ultimo. Viceversa, il reato di cui all'art.595 [1], ricorre solo nel caso in cui la reputazione altrui venga offesa mediante la comunicazione con più persone. Pertanto, tale comportamento era penalmente irrilevante. Concludeva per l'annullamento della sentenza.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La sentenza impugnata ha mandata assolta l'imputata per il reato ascrittole al capo A) della rubrica (ingiuria) ed anche per il reato di diffamazione di cui al capo B), relativamente alla telefonata sull'utenza (omissis), ricevuta dalla madre della parte offesa.

Viceversa, l'imputata è stata condannata per avere offeso la reputazione della parte civile N. L., comunicando per telefono - come si ricava dall'imputazione - con il solo N. G., sull'utenza di quest'ultimo (omissis).

In tal modo, il giudice ha ritenuto la ricorrenza del reato di diffamazione nella condotta dell'agente che offenda l'altrui reputazione comunicando con una sola persona.

 

Invece, il reato di diffamazione richiede, quale requisito indispensabile per la sua configurabilità, che la divulgazione del fatto offensivo avvenga quantomeno nei confronti di due persone, qualunque sia il mezzo utilizzato.

Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il fatto, così come contestato, non sussiste.

 

P.Q.M.

 

Annulla la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

 

Roma, 14 aprile 2003.

 

Depositata in Cancelleria il 1 agosto 2003.