REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI  CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana

composta dai seguenti magistrati:

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ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità recante il n. 57772/R del registro di segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria  in data 20 marzo 2009, nei confronti del sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, non costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza dell’11 novembre 2009, il consigliere relatore dott. - ed il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. -, non comparsa e non costituita la parte convenuta in giudizio.

Visto l’atto introduttivo del giudizio ed i documenti tutti del giudizio.

FATTO

Con atto di citazione del 20 marzo 2009 il Sostituto Procuratore Generale conveniva in giudizio davanti a questa Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, assistente di polizia penitenziaria della Casa Circondariale di @@@@@@@, in quanto ritenuto responsabile di un danno al Ministero della Giustizia pari a € 292,61,  oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Il presunto danno erariale derivava dal furto dell’arma di ordinanza completa di munizionamento (n. 1 caricatore e n. 15 cartucce), oltre che della tessera personale di riconoscimento e della placca di identificazione.

In specie l’odierno convenuto in data 2 maggio 2006, prima di recarsi al lavoro, parcheggiava la propria autovettura per accompagnare i suoi figli alla scuola elementare, lasciando incustodito al suo interno, appoggiato per terra davanti al sedile anteriore destro, un marsupio contenente i menzionati oggetti.

Al suo ritorno nell’autovettura il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ trovava la portiera dell’autovettura forzata e si accorgeva che il marsupio gli era stato sottratto con tutto il suo contenuto, e di conseguenza ne faceva denuncia all’Ufficio Comando della Casa Circondariale di @@@@@@@.

Deduceva la Procura che il danno erariale per il furto dell’arma e degli accessori suddetti ammontava ad un importo pari a € 292,61, e nella specie erano ravvisabili gli estremi della colpa grave per non aver osservato, nella custodia della pistola affidatagli per ragioni di servizio, i canoni di diligenza previsti dagli artt. 20 della l. n. 110/75 e 25 del d.P.R. n. 782/1985.

La Procura contabile provvedeva in data 8 novembre  2008 alla notifica dell’invito a dedurre, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.L. n. 453 in data 15 novembre 1993, convertito con L. n. 19 del 14 gennaio 1994, ma la parte non produceva alcuna deduzione.

Con il menzionato atto di citazione la parte attorea deduceva la sussistenza della responsabilità amministrativo–contabile dell’odierno convenuto, vista  anche la colpevolezza (nella specie della colpa grave), e con riferimento all’indebito esborso del Ministero della Giustizia il P.M. contabile citava in giudizio il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@  per quivi sentirlo condannare al pagamento in favore dell’Erario della somma di € 292,61, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giudizio.

Con determinazione del 13 maggio 2009 il Presidente, vista l’istanza della Procura Regionale, nell’ambito del cd. procedimento monitorio ai sensi dell’art. 55 T.U. del R.D. 12 luglio 1934 n. 124, dell’art. 49 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 nonché dell’art. 5, comma 8, D.L. 15 novembre 1993 n. 453, conv. in legge 14 gennaio 1994 n. 19 (e vista la l. n. 248 del 2005), determinava l’importo ridotto dovuto da pagarsi all’Erario in € 150,00, comprensivi della rivalutazione monetaria, assegnando il termine di 15 gg. per il deposito in Segreteria della dichiarazione di accettazione, ai sensi del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, ma la parte non manifestava accettazione in ordine alla quantificazione presidenziale.

Nell’odierna udienza di discussione, non comparsa e non costituita la parte convenuta in giudizio, il Pubblico Ministero insisteva sulle richieste di cui all’atto introduttivo del giudizio; quindi la causa veniva introitata per la decisione.

DIRITTO

La richiesta attorea è fondata e va accolta con tutte le conseguenze di legge.

Nel merito la ricostruzione dei fatti della parte attorea evidenziano gli elementi costituenti la responsabilità amministrativa a carico dell’odierno convenuto.

In buona sostanza, nella specie, è acclarato pienamente il comportamento gravemente colposo del sig. @@@@@@@ @@@@@@@ che, in violazione degli obblighi di servizio, e di una dovuta diligenza derivante dalla tutela della sicurezza pubblica, non ha vigilato in maniera idonea sul possesso dell’arma e degli accessori, lasciando privo di sorveglianza il marsupio in cui erano contenuti l’arma di ordinanza, oltre il caricatore, le cartucce, la tessera personale di riconoscimento e la placca di identificazione.

Il combinato disposto costituente la base normativa della fattispecie prevede, infatti, che “la custodia delle armi di cui ai  precedenti articoli 1 (armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni di  guerra) e 2 (armi e munizioni comuni da sparo) e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell’interesse della sicurezza pubblica” (art. 20 l. n. 110/75, ad oggetto norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

Il regolamento di servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza  dispone all’art. 25 del d.P.R. 782/1985 che “il personale della Polizia di Stato nella custodia e conservazione di armi, esplosivi, mezzi, attrezzature, materiali e documenti  affidatagli per ragioni di servizio o di cui vengono comunque in possesso è tenuto ad osservare la massima diligenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia”.

Dalle menzionate previsioni normative si evince un rigoroso ed alto livello di diligenza esigibile, e le modalità di commissione dell’illecito “marsupio appoggiato per terra davanti al sedile anteriore destro” evidenzia una marcata violazione del quantum di diligenza imposto all’odierno convenuto nella custodia dell’arma (cfr.  Sez. I Centr. 17 settembre 2009 n. 556 sulla colpa grave e la massima diligenza richiesta in conseguenza della peculiare posizione rivestita dal soggetto legato da rapporto di servizio)

Sussistono, pertanto, nella specie tutti gli elementi che configurano la responsabilità, ovvero il rapporto di servizio, il danno erariale, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo, nella specie della colpa grave.

Passando alla determinazione del danno che è derivato all’Erario da tale comportamento, il Collegio ritiene fondata la quantificazione operata dalla Procura contabile pari a € 292,61, oltre agli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale della Regione Toscana - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal Sostituto Procuratore Generale nei confronti del sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così decide:

condanna il sig. @@@@@@@ @@@@@@@ @@@@@@@ al risarcimento del danno provocato all’Erario pari a  €  292,61 oltre agli interessi legali che sono dovuti dalla data della presente pronuncia e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di € 143,03.=(Euro centoquarantatre/03.=).

Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio dell’11 novembre 2009.

L’Estensore                                                   Il Presidente

 

 

Depositata in Segreteria il 2 DICEMBRE 2009

                                                                                    p.IL DIRIGENTE

                                                                  Il Funzionario di Segreteria

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TOSCANA Sentenza 639 2009 Responsabilità 02-12-2009