N. 2570/2004

Reg. Dec.

N. 8544 Reg. Ric.

Anno 1999 
 

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 8544 del 1999, proposto da

MINISTERO dell’INTERNO,

in persona del Ministro in carica,

per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

c o n t r o

XXXXXXXXXXXX

costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nico Cerana e Beniamino Caravita di Toritto ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via di Porta Pinciana n. 6,

per l’annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. I, n. 2171/1999, resa inter partes.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. XXXXXXXXXX;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Data per letta, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

     Uditi, alla stessa udienza, l'Avvocato Liborio Coaccioli dello Stato e l’Avvocato Ugo Di Silvestre, in sostituzione dell’avv. Nico Cerana, per l’appellato;

     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

     Il sig. XXXXXXXXXXXXX, dipendente di ruolo del Ministero dell’Interno con la qualifica di Maresciallo di 3^ classe del disciolto Corpo delle Guardie di P.S., impugnava dinanzi al T.A.R. per la Lombardia il Decreto del Capo della Polizia n. 333-D/78854 in data 27 giugno 1996, con il quale lo stesso, “considerato che nei confronti del sopraccitato, non è stato ancora disposto l’inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato, di cui al D.P.R. 24.4.1982, n. 336”, ha provveduto al suo inquadramento “ora per allora, nella qualifica di Sovrintendente Principale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 24.4.1982, n. 336, a decorrere, a tutti gli effetti, dal 25.6.1982” e “nella qualifica di Ispettore Capo del ruolo ad esaurimento del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 15, 3° comma, del D. LGS 12.5.1995, n. 197, a decorrere a tutti gli effetti, dal 1°.9.1995”.

     Deduceva all’uopo:

  1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del Dpr n. 336/1982; degli artt. 93 – 96 del Dpr n. 3/1957. Eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, difetto di motivazione. Egli, già inquadrato (a séguito di superamento dell’apposito concorso per titoli di servizio e colloquio riservato ai marescialli di 2^ e 3^ classe del disciolto Corpo delle Guardie di P.S.) nella qualifica di Ispettore della Polizia di Stato con D.M. in data 15 febbraio 1985 ai sensi dell’art. 13 del Dpr n. 336/1982, si era visto annullare, con successivo D.M. in data 22 marzo 1985, l’inserimento nella graduatoria dei vincitori del cennato concorso e, conseguentemente, l’inquadramento nella qualifica di Ispettore, in quanto sospeso cautelarmente dal servizio in pendenza di procedimento penale a decorrere dal 16.1.1984. Sosteneva, dunque, “la non applicabilità al caso di specie sia degli artt. 93 e 94 del Dpr n. 3/1957, in quanto l’unicità del concorso sancita dall’art. 12 del Dpr n. 336/1982 rendeva inattuabile la previsione contenuta nelle suddette norme …… sia dell’art. 13, comma 5 dello stesso Dpr n. 336, in quanto la norma disciplina espressamente le sole ipotesi di mancato superamento del concorso o di mancata partecipazione volontaria ……, disponendo per il personale interessato l’inquadramento anche soprannumerario nella qualifica di sovrintendente principale” (pag. 6 ric. orig.);
  2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del Dpr n. 336/1982 e dell’art. 93 del Dpr n. 3/1957. Eccesso di potere per sviamento, insussistenza dei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione: affermava, ancora, il ricorrente la non applicabilità al suo caso della disposizione di cui all’art. 13 del Dpr n. 336/1982 “illegittimamente applicata in conseguenza dell’indebito ricorso alla previsione dell’art. 93 del Dpr n. 3/1957” (pagg. 7 – 8 ric. orig.), come emergerebbe da varie circostanze;
  3. Violazione degli artt. 13, 14 e 15 del D. Lgs. n. 197/1995; dell’art. 97 del Dpr n. 3/1957 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, difetto di motivazione: ivi il ricorrente lamentava che l’Amministrazione avesse provveduto al suo inquadramento, con l’impugnato decreto del 27 giugno 1996, senza prima aver provveduto, a séguito dell’intervenuta revoca a tutti gli effetti della sospensione cautelare sofferta, alla ricostruzione della sua carriera.

     I primi giudici accoglievano il ricorso, sulla base della ritenuta, assorbente, fondatezza del terzo motivo di gravame.

     Appella, con il ricorso all’esame, il Ministero soccombente, che pone in luce come l’interessato non potesse essere ammesso agli esami o scrutinii in questione, “poiché nella specie la sospensione dal servizio per mesi 1, irrogata al XXXXXXXXXX con decreto del Capo della Polizia del 10.3.1994 … è una sanzione disciplinare ben più grave del richiamo scritto”, ch’è la sanzione massima, in presenza della quale l’art. 94 del D.P.R. n. 3/1957 consente una tale ammissione; e dunque, diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R., si rende inapplicabile nel caso in questione il dettato normativo dell’art. 94, cit.

     L’appellato si è costituito in giudizio resistendo al gravame ed insistendo nelle sue tesi, anche riproponendo le censùre dichiarate assorbite in primo grado.

     All’esito della discussione alla pubblica udienza del 24 febbraio 2004, la causa passava in decisione.

D I R I T T O

1. - Valga premettere, ai fini della esatta individuazione delle disposizioni applicabili alla fattispecie di cui è causa, alcune notazioni in fatto, utili alla necessaria, preliminare, ricostruzione della medesima.

L’odierno appellato era già stato inquadrato nella qualifica di Ispettore della Polizia di Stato con D.M. in data 15 febbraio 1985, all’ésito del procedimento concorsuale “unico” previsto dall’art. 12 del Dpr n. 336/1982, al quale aveva partecipato.

Con successivo D.M. in data 22 marzo 1985, fu tuttavia disposto l’annullamento del suo inserimento nella graduatoria dei vincitori del cennato concorso e, conseguentemente, del suo inquadramento nella qualifica di Ispettore, in quanto sospeso cautelarmente dal servizio in pendenza di procedimento penale e dunque in base al presupposto della applicabilità al suo caso degli artt. 93 e ss. del t.u. n. 3 del 1957, secondo cui l’impiegato sospeso ai sensi degli artt. 91 e 92 dello stesso t.u. è escluso dagli esami o dagli scrutinii di promozione.

Con decreto del Capo della Polizia n. 333-D/78854 in data 10 marzo 1994, rimasto incontestabilmente inoppugnato, gli venne poi inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 1, a decorrere dal 16 gennaio 1984.

Con successivo D.M. in data 11 marzo 1994, veniva revocata, a tutti gli effetti, la sospensione cautelare da lui sofferta, con decorrenza dal 16 febbraio 1984.

Infine, con il decreto in primo grado impugnato, il Capo della Polizia, “considerato che nei confronti del sopraccitato, non è stato ancora disposto l’inquadramento nei ruoli della Polizia di Stato, di cui al D.P.R. 24.4.1982, n. 336”, ha provveduto al suo inquadramento “ora per allora, nella qualifica di Sovrintendente Principale del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 24.4.1982, n. 336, a decorrere, a tutti gli effetti, dal 25.6.1982” e “nella qualifica di Ispettore Capo del ruolo ad esaurimento del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, ai sensi dell’art. 15, 3° comma, del D. LGS 12.5.1995, n. 197, a decorrere a tutti gli effetti, dal 1°.9.1995”.

2. – Ciò posto, l’appello è fondato e va accolto, dovendosi ritenere privi di pregio tutti e tre gli ordini di motivi prospettati dal sig. XXXXXXXXXX in primo grado; sia, dunque, la censura di cui al terzo motivo di ricorso, in via assorbente ritenuta fondata dal T.A.R., sia le altre, riproposte in questa sede dall’appellato.

2.1 - Invero, il T.A.R. ha erroneamente ritenuto che, a séguito della révoca della sospensione cautelare sofferta dall’interessato (révoca disposta, con D.M. in data 11 marzo 1994, a decorrere dal 16 febbraio 1984), si applicasse alla fattispecie l’art. 94, comma 1, del t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.

Detta norma, infatti, così dispone: “L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in soprannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame”.

La norma s’inquadra, come ha invero correttamente rilevato il T.A.R., fra quelle disposizioni, che tendono ad assicurare al dipendente, colpito da sospensione cautelare dal servizio successivamente revocata, la piena restituito in integrum; ma, nel caso di specie, la piena reintegrazione, che i giudici di primo grado hanno poi ritenuto di poter soddisfare mediante il riconoscimento del diritto dell’interessato al conferimento retroattivo della qualifica spettante di Ispettore della Polizia di Stato con sostanziale reinserimento in quella graduatoria del concorso per titoli di servizio e colloquio previsto dall’art. 12 del Dpr n. 336/1982 dalla quale era stato escluso con D.M. in data 22 marzo 1985 proprio in quanto sospeso cautelarmente dal servizio in pendenza di procedimento penale e dunque facendo applicazione dell’art. 93 del t.u. n. 3 del 1957, detta reintegrazione, si diceva, non spetta, in quanto manca nella fattispecie il presupposto fondamentale richiesto dall’art. 94 cit. per la sua applicabilità e cioè il successivo proscioglimento dell’interessato, per quei fatti che hanno condotto alla sospensione, da ogni addebito disciplinare o, laddove una sanzione disciplinare sia stata invece irrogata, che almeno essa non risulti superiore alla censura.

All’appellato, infatti, risulta esser stata irrogata, per quei fatti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per mesi 1 (fatta decorrere dall’Amministrazione dalla stessa data, 16 gennaio 1984, in cui era stata disposta la sospensione cautelare dal servizio), ch’è la sanzione che, nel sistema delle sanzioni disciplinari del personale appartenente ai ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, è quella di rango immediatamente inferiore a quella massima (la destituzione) e dunque sicuramente deve ritenersi più grave di quella sanzione (la “censura”, in detto sistema equiparabile al “richiamo scritto”), oltre la quale non si rende, come s’è visto, applicabile l’art. 94 più volte citato.

2.2 – Una volta stabilita, come s’è appena visto (e diversamente da quanto ritenuto dal T.A.R.), l’inapplicabilità al caso di specie del ridetto art. 94, non è dato, poi, ravvisare alcuna violazione di legge od eccesso di potere nell’effettuato inquadramento, con il decreto in primo grado impugnato, ai sensi, prima, del comma 5 dell’art. 13 del D.P.R. 24.4.1982, n. 336 e, poi, dell’art. 15, 3° comma, del D. LGS. 12.5.1995, n. 197.

Inammissibile, invero, la dedotta violazione dell’art. 93 del t.u. n. 3 del 1957 (che è indirizzata, più che contro il provvedimento di inquadramento opposto, avverso il provvedimento a suo tempo adottato dal Ministero, facendo applicazione dell’art. 93 medesimo, per l’annullamento dell’inserimento del ricorrente nella graduatoria del cennato concorso, del quale il medesimo non ha ritenuto di coltivare la pur proposta impugnazione, sì che il giudizio dallo stesso instaurato dinanzi al T.A.R. per la Lombardia è stato alfine dichiarato perento), è evidente che l’odierno appellato non poteva non essere inquadrato nei ruoli della Polizia di Stato di cui al D.P.R. 24.4.1982, n. 336, che ai sensi del citato comma 5 dell’art. 13, che così dispone: “I marescialli di seconda e terza classe che non superino il concorso o che non vi partecipino, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente principale del ruolo dei sovrintendenti”.

Invero, il ricorso a detta modalità di inquadramento non postula affatto, come pretende l’appellato medesimo, la sola ipotesi di “mancata partecipazione volontaria” al concorso (oltre, invero, il mancato superamento del concorso stesso, ch’è ipotesi tuttavia non pertinente al caso in esame), ma altresì qualunque altro caso, in cui, per scelta o per colpa dell’interessato (ed in tale ultima situazione si trovava appunto il sig. XXXXXXX, in quanto sospeso in via cautelare dal servizio per un fatto per il quale gli è stata poi irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura, con conseguente inapplicabilità delle disposizioni dell’art. 94 del t.u. n. 3/1957), egli si sia trovato in condizioni di non poter essere valutato legittimamente nello scrutinio anzidetto, cui pur avrebbe avuto titolo a partecipare, ma che il provvedimento di esclusione dal concorso stesso, una volta consolidatasi ogni eventuale sua illegittimità, è valso a vanificare irrimediabilmente.

2.3 – Inammissibili, per l’anzidetta medesima ragione, pure le censùre di cui al secondo motivo di impugnazione (laddove rivolte avverso l’atto di esclusione, sia pure ex post, dal citato concorso), manifestamente infondata risulta la dedotta eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 del D.P.R. 24.4.1982, n. 336, sollevata dall’originario ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., con l’argomento che “tali norme …… nella parte in cui stabiliscono l’unicità del concorso e l’inquadramento nella qualifica inferiore di sovrintendente principale in tutti i casi di mancata partecipazione …… impediscono, irragionevolmente, al dipendente sottoposto a misura cautelare alla data di espletamento del concorso e successivamente riammesso in servizio, di conseguire utilmente la qualifica di ispettore …” (pag. 11 ric. orig.).

Come s’è visto, infatti, l’interessato non si è trovato senza sua colpa nella condizione di non poter essere valutato nello scrutinio “unico” previsto dall’art. 12 del D.P.R. 24.4.1982, n. 336 e non può dirsi che esista un principio generale, che imponga all’Amministrazione la periodica indizione di scrutinii di avanzamento del proprio personale, essendo peraltro rimesso alla discrezionalità del legislatore stabilire le modalità del passaggio tra posizioni e sistemi ordinamentali modificati (perché di un tale passaggio qui si tratta), con il limite della non manifesta irragionevolezza e del rispetto dei principii di buona amministrazione (v. sentt. Corte cost. nn. 217 del 1997 e 151 del 1999); principii che risultano dalle denunciate norme osservati, apparendo per converso irrazionale e contraria al cànone di buona amministrazione proprio la pretesa possibilità di partecipazione al concorso (che consente, nella predetta fase di passaggio, un momento irripetibile, proprio del carattere transitorio della fase di passaggio anzidetta e vòlto al migliore inquadramento in tale dei dipendenti in possesso di una certa qualifica, sulla base anche di una valutazione collegata ai precedenti di carriera degli stessi), anche di quei dipendenti, che risultino non aver svolto del tutto decorosamente le proprie mansioni e che per questo, all’epoca dell’indizione di quel concorso, erano sottoposti a sospensione dal servizio, poi sfociata in un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione di sanzioni di una certa gravità.

Valga peraltro notare come la lamentata esclusione (dalla possibilità “di conseguire utilmente la qualifica di ispettore”) si riveli in realtà solo provvisoria, stante la previsione, recata dal comma 6 dell’art. 15 del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 197, della possibilità, per gli ispettori capo del ruolo ad esaurimento (qualifica nella quale risulta inquadrato l’odierno appellato in virtù dell’opposto decreto), di essere scrutinabili per non oltre il cinquanta per cento dell'aliquota dei posti disponibili (a norma dell'art. 31-bis del D.P.R. n. 335 del 1982, primo comma, lettera a), come modificato dal D.Lgs. n. 197 del 1995), o, se in possesso del titolo di studio prescritto, di partecipare ai concorsi di cui alla lettera b) del predetto articolo.

3. - Conclusivamente l’appello va accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza e rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla l’impugnata sentenza e respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi del giudizio compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 24 febbraio 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Lucio  Venturini   – Presidente

Livia  Barberio Corsetti  – Consigliere

Antonino Anastasi   – Consigliere

Anna  Leoni    – Consigliere

Salvatore Cacace   – Consigliere, rel. est. 
 

     L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE

      Salvatore Cacace    Lucio Venturini

IL SEGRETARIO

Marta Belloni

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

27 aprile 2004

(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)

     Il Dirigente

   Antonio Serrao