REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG 2445\1994, proposto dal Ministero
dell'interno e dal Ministero della difesa ciascuno in persona del
Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale
dello Stato ex lege domiciliati presso quest'ultima in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
contro
A. A., non costituito;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993.
Visto il ricorso in appello;
visti gli atti tutti della causa;
data per letta alla pubblica udienza del 27 maggio 2004 la relazione
del consigliere Vito Poli, udito l'avv. dello Stato Giannuzzi;
ritenuto e considerato quanto segue:
1. La sentenza appellata - del Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, sezione I bis, n. 109 del 28 gennaio 1993, non notificata - ha
accertato il diritto di A. A. - ora intimato - sottufficiale dell'Arma dei
C.C. all'equiparazione, ai fini retributivi, al personale della Polizia di
Stato, svolgente analoghe funzioni, con corresponsione delle differenze
retributive arretrate nei limiti della prescrizione quinquennale,
dall'entrata in vigore della L. 1 aprile 1981 n. 121, oltre alla
rivalutazione monetaria ed agli interessi.
2. Con ricorso notificato il 21 marzo 1994, i Ministeri dell'interno e della
difesa proponevano appello.
L'atto di appello veniva consegnato per la notificazione all'ufficiale
giudiziario (che esperiva un primo tentativo il giorno stesso), il 9 marzo
1994; quindi tempestivamente, rispetto al termine ultimo decadenziale,
individuato a mente dell'art. 327 c.p.c. , nel 16 marzo 1994.
Tale prima notificazione non aveva esito fruttuoso a cagione del
trasferimento del difensore domiciliatario dell'A..
Mentre andava a buon fine la notificazione effettuata il successivo
giorno 21 marzo 1994.
3. La notificazione dell'atto di appello è da ritenersi tempestiva.
Il principio stabilito dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza 26 novembre
2002, n. 477, ribadito da ord. 28 aprile 2004, n. 132 e pacificamente
applicabile al sistema di giustizia amministrativa), secondo il quale gli
effetti di qualsivoglia tipo di notificazione, per quanto riguarda il
notificante, devono essere ricollegati al solo compimento delle formalità a
lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario, implica che il procedimento di notificazione si
perfeziona, per il richiedente, alla data in cui quest'ultimo ha consegnato
l'atto da notificare all'ufficiale giudiziario e non già al momento in cui
esso perviene al destinatario (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n.
1370; sez. I, 29 gennaio 2003, n. 2700\2002).
4. Non si costituiva A. A..
5. La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 27 maggio 2004.
6. L'appello è fondato e deve essere accolto.
7. Sull'unico punto di diritto controverso la sezione non intende
discostarsi dai suoi specifici recenti precedenti (cfr. sez. IV, 27 aprile
2004, nn. 2554 e 2558, che si richiamano a mente dell'art. 9, l. n. 205 del
2000).
Invero, alla luce del dettato dell'art. 2 comma 2 D.L. 7 gennaio 1992 n. 5,
il diritto agli arretrati relativi alle differenze retributive conseguenti
all'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell' Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza agli ispettori della
Polizia di Stato spetta solo a coloro che alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto avevano già avuto favorevoli sentenze di merito.
La tendenziale omogeneità del trattamento economico fra tutti i
sottufficiali dei Corpi di polizia (ad ordinamento civile e militare) non
comportava, nel periodo transitorio fino all' entrata in vigore del D.L. 7
gennaio 1992 n. 5, una continua identità di posizioni economiche, attese le
residue differenze di compiti e di ordinamenti e quindi di livelli
funzionali.
8. Segue a queste conclusioni l'accoglimento dell'appello.
Giusti motivi consentono di compensare integralmente fra le parti le spese
di ambedue i gradi di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta),
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello, e per l'effetto, in riforma della sentenza indicata in
epigrafe, respinge il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i
gradi di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 maggio 2004, con la
partecipazione dei signori:
Costantino Salvatore - Presidente f.f.
Dedi Rulli - Consigliere
Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere
Bruno Mollica - Consigliere
Carlo Saltelli - Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 05 NOV. 2004.