REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.1042/08

Reg.Dec.

N. 3408 Reg.Ric.

ANNO   2007

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3408/2007, proposto dal Ministero dell’Interno, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

c o n t r o

- @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avv.ti...

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sede di  Pescara n. 62 del 22 gennaio 2007.

     Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

     Visti gli atti tutti della causa;

     Relatore all’udienza del 14 dicembre 2007 il Consigliere.e uditi per le parti l’avv. dello Stato .

     Ritenuto quanto segue:

F A T T O

     1. Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo @@@@@@@@ @@@@@@@@ domandava l'annullamento del decreto del Capo della Polizia 19.1.2006 prot. N. 333-C/1 - Sez. 3^/1714/TN, che ne disponeva il trasferimento dalla Questura di @@@@@@@@ al Commissariato di @@@@@@@@.

     A fondamento del ricorso, premesso di essere sostituto commissario presso la Questura di @@@@@@@@ ed aver partecipato nell’anno 2005 alle elezioni amministrative di @@@@@@@@, non risultando eletto, sì da dover essere trasferito ed avendo all’uopo indicato varie sedi nel comune di Pescara, deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

     Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno.

     Con sentenza n. 62 del 22 gennaio 2007 il TAR accoglieva il ricorso.

     2. La sentenza è stata appellata dal Ministero dell’Interno, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello @@@@@@@@ @@@@@@@@.

     La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 14 dicembre 2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

     1. La sentenza appellata ha ritenuto da un lato sussistente la denunciata violazione dell’art. 10-bis legge 241/90, dall’altro che la motivazione posta a presidio dell’atto impugnato (gli uffici di Pescara sono esuberanti rispetto all’organico) fosse insufficiente, dovendosi avere riguardo alla consistenza dei singoli uffici indicati dall’interessato, che hanno disponibilità e potrebbero essere preferiti a @@@@@@@@, dove l’interessato sarebbe il quarto sostituto commissario. Posto che la legge stabilisce in modo tassativo che il trasferimento deve avvenire possibilmente fuori provincia e “nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita”, l’Amministrazione aveva – ad avviso del TAR – l’onere di giustificare in modo più analitico e convincente la soluzione adottata.

     Obietta l’appellante che l’art. 10-bis legge 241/90 non è applicabile alla fattispecie, trattandosi di trasferimento d’ufficio, e che la motivazione dell’Amministrazione è coerente con la precedente sentenza 713/2005 del TAR, emessa sulla stessa vicenda, che non smentiva – ed anzi tacitamente avallava – l’assunto secondo cui il criterio della sede più vicina andasse contemperato con il criterio di buona amministrazione, bilanciamento effettuato dall’Amministrazione.

     2. L’appello è infondato.

     Assorbendo la censura relativa all’art. 10-bis (siccome marginale nell’impianto della decisione impugnata e, comunque, non tale da inficiarne l’esito, autonomamente fondato sull’altra ratio), la doglianza relativa al profilo sostanziale è priva di pregio e, a ben guardare, costituisce mera riproposizione della motivazione del provvedimento impugnato.

     Non viene, infatti, direttamente in questione il precedente giudicato (da cui, peraltro, non potrebbero trarsi effetti conformativi favorevoli all’Amministrazione), bensì le ragioni che il Capo della Polizia ha posto a fondamento del trasferimento.

     A tal riguardo la valutazione del giudice di primo grado è pienamente condivisibile, mettendo in risalto la particolare natura del trasferimento del dipendente candidatosi alle elezioni amministrative ex art. 53 del DPR. 335/1982  – che non è dettato da esigenze di servizio –  e la debolezza della motivazione offerta sul punto dall’Amministrazione. Quanto al principio di buon andamento, reiteratamente richiamato dall’appellante, non è in discussione la sua astratta rilevanza, bensì la sua incidenza nella fattispecie, retta dalla regola indicata, avente carattere preliminare. Nella specie l’Autorità non ha saputo indicare ragioni – ispirate al canone di buona amministrazione – prevalenti su detta regola. 

     Va, dunque, confermato l’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado, salvi i poteri dell’Amministrazione.

     3. L’appello è respinto. Spese secondo soccombenza

P.Q.M.

     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge l’appello.

     Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in 3000,00 euro.

     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

     Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

...


 
 

Presidente

.

Consigliere       Segretario

.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 11.03.2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

 
 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) 
 

Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa  
 

al Ministero.............................................................................................. 
 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642 
 

                                    Il Direttore della Segreteria

 
 

N.R.G. 3408/2007


 

FF