LA CORTE COSTITUZIONALE(…)
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza
emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di Siena nel procedimento civile
vertente tra la UST-CISL di Siena e l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), iscritta al n.
128 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il Giudice relatore
Franco Bile;
udito l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza in data 6 novembre 2000 il Tribunale di Siena ha
sollevato – in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della Costituzione
- la questione di costituzionalità degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
nella parte in cui, rispettivamente, non comprendono i sindacalisti tra le
"persone assicurate" e le associazioni sindacali tra i "datori di lavoro",
con particolare riguardo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche
sindacali (provinciali o nazionali), collocati in aspettativa non
retribuita ai sensi dell’art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), e svolgenti attività sindacale con esposizione al medesimo
rischio professionale di altre categorie di lavoratori specificatamente
tutelate.
L’ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione
proposto da un’organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo
emesso nei suoi confronti, sulla base di un verbale di accertamento
dell’INAIL, per il pagamento di premi assicurativi non corrisposti (e
delle relative sanzioni), relativamente a lavoratori collocati in
aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un’attività
protetta in quanto rischiosa.
Il giudice rimettente rileva che l’art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965
comprende nell’assicurazione, in presenza di specifici requisiti,
lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani), soci di
cooperative ed altre categorie; e ritiene che non si possa in via
interpretativa annoverare i sindacalisti tra le "persone assicurate" di
cui al citato articolo, e le associazioni sindacali tra i "datori di
lavoro" di cui all’art. 9.
Peraltro, a suo avviso, la tendenza evolutiva dell’ordinamento, anche a
seguito di interventi della Corte costituzionale, pone in dubbio la
giustizia e la razionalità dell’esclusione dalla tutela dei lavoratori
chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i quali non impropriamente può
parlarsi di lavoro sindacale, anche considerando che essi fruiscono di
un’indennità a carico dell’organizzazione, commisurata alla retribuzione
già percepita.
Circa la rilevanza, il giudice osserva che nella specie i lavoratori in
aspettativa per mandato sindacale svolgevano nella sede provinciale
dell’organizzazione sindacale un’attività, da essa retribuita,
oggettivamente protetta dalla legge, in quanto facevano uso non
occasionale di veicoli a motore personalmente condotti, nonché di personal
computers, fotocopiatrici, macchine elettriche ed elettroniche esistenti
presso l’organizzazione.
Circa poi la non manifesta infondatezza della questione, la mancanza di
tutela assicurativa di tali lavoratori è considerata dal rimettente in
contrasto con l’art. 3 Cost., per la disuguaglianza di trattamento a
fronte della tutela accordata ad altri lavoratori prestanti la propria
attività in pari condizioni di rischio; con l’art. 2 Cost., per la lesione
del diritto dell’individuo al pieno svolgimento della propria personalità
nella forma dell’attività sindacale, e per la possibilità che l’assenza di
copertura assicurativa ostacoli la scelta di impegno sindacale del
lavoratore, con ulteriore violazione degli artt. 18 e 39 Cost.; con l’art.
38, comma 2, Cost., che garantisce alla generalizzata categoria dei
lavoratori i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in caso di
infortunio.
2. - L’INAIL ha presentato una memoria a sostegno della dichiarazione
di fondatezza della questione, ove la normativa di cui agli artt. 4 e 9
del d.P.R. n. 1124 del 1965 non possa ritenersi estensibile in via
interpretativa anche alla fattispecie in esame. A suo avviso, l’attività
dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali a tempo pieno
prestata sotto le direttive e per le finalità dell’organizzazione
sindacale (configurabile come associazione privata non riconosciuta)
riveste i caratteri della collaborazione continuativa, onde i sindacalisti
devono ritenersi associati che agiscono per l’associazione, come tali
coperti da garanzia assicurativa in presenza di rischio tutelato.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non
comprendono tra le <<persone assicurate>> ed i <<datori di lavoro>>,
rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire
cariche sindacali (nazionali e provinciali) e le organizzazioni sindacali,
nell’ipotesi di svolgimento, da parte dei primi, di attività comportante
esposizione a rischio professionale.
2. – La questione è fondata.
Nel sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della tutela
assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è
condizionato all’esistenza congiunta di un presupposto soggettivo e di uno
oggettivo. Sotto il primo profilo sono assicurati i soggetti compresi in
una delle categorie specificamente enumerate dall’art. 4; sotto il secondo
i soggetti così individuati devono svolgere una delle attività, protette
in quanto ritenute pericolose, indicate dall’art. 1. I datori tenuti alla
contribuzione sono poi individuati dall’art. 9 in quelli che esercitano le
attività di cui all’art. 1 ed occupano le persone di cui all’art. 4.
Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta ripetutamente,
affermando il principio secondo cui presupposto esclusivo per la
configurabilità dell’obbligo assicurativo è l’esposizione al rischio, e
ricavandone la tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti
che, per ragioni di lavoro intese in senso ampio, siano esposti ad un
rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette (sentenza n.
98 del 1990), a prescindere dal titolo o dal regime giuridico del lavoro
prestato (sentenze n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).
In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso sull’art. 9,
ampliando la nozione di <<datore di lavoro>>, tenuto agli adempimenti
contributivi, in particolare escludendo che il soggetto ad essi obbligato
sia necessariamente colui che determina le condizioni di rischio (sentenza
n. 98 del 1990).
Ed ha anche esteso la portata dell’art. 4, ritenendo ingiustificata
l’esclusione, dall’elenco delle persone assicurate, dei prestatori di
attività lavorative operanti nelle stesse condizioni di rischio di altre
categorie protette (sentenze n. 476 del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del
1992).
Ne risulta un sistema che – comprendendo tra i beneficiari dell’obbligo
assicurativo di cui all’art. 4 non solo i lavoratori operanti in regime di
subordinazione, ma anche (a seguito dei citati interventi di questa Corte)
i collaboratori di imprese familiari e gli associati in partecipazione –
soddisfa l’esigenza della massima estensione della tutela contro gli
infortuni e le malattie occasionate da attività di lavoro.
Parallelamente l’evoluzione legislativa ha allargato il novero delle
categorie protette, prevedendo – oltre la copertura assicurativa degli
infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) - l’obbligo
assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli sportivi
professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).
3. - In tale prospettiva deve essere valutata l’attività che i
lavoratori in aspettativa ai sensi dell’art. 31 della legge n. 300 del
1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità dell’organizzazione
sindacale, presso cui ricoprono cariche provinciali o nazionali - con
esposizione ad un rischio obiettivamente riferibile alle lavorazioni
protette dall’art. 1 del d.P.R. n. 1124 del 1965.
Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata inclusione di
questi soggetti tra i beneficiari dell’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali viola l’art. 3, primo comma, Cost.
4. - L’illegittimità di tale mancata inclusione comporta, specularmente,
l’illegittimità dell’esclusione dell’organizzazione sindacale dai
soggetti, indicati dall’art. 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965, da considerare
datori di lavoro e quindi tenuti alla contribuzione assicurativa.
La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso l’estensione
dell’assicurazione obbligatoria comporta infatti la svalutazione del
titolo o del regime giuridico in base al quale l’attività sia espletata,
tanto da rendere irrilevante la questione circa la definizione della
natura del rapporto in virtù del quale il lavoratore in aspettativa agisca
nell’interesse dell’organizzazione sindacale, essendo sufficiente
riscontrare il suo assoggettamento ad un rischio professionale identico a
quello di categorie protette.
5. – Deve pertanto essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui
non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e tra gli obbligati alle
relative contribuzioni, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa
perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e
le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività
previste dall’art. 1 del medesimo testo unico.
Rimangono assorbite le altre ragioni di censura dedotte dal rimettente.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),
nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela
assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in
aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e
nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi
svolgano attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 6 maggio 2002.
F.to:
Massimo VARI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA