Articolo 1.
(Efficacia della sentenza penale nel giudizio
disciplinare)
1. All’articolo 653 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono
soppresse;
b) nel comma 1, "le parole "pronunciate in seguito a
dibattimento" sono soppresse e dopo le parole: "il fatto non sussiste o",
sono inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di
condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità
disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all’accertamento della
sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che
l’imputato lo ha commesso".
Articolo 1-bis.
(Modifica all’articolo 445 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 445 del codice di procedura penale la
parola: "Anche" è sostituita con le seguenti: "Salvo quanto
previsto dall’articolo 653, anche"".
Articolo 2.
(Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio)
1. Salva l’applicazione della sospensione dal servizio in
conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei
confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di
enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni
dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter
e 320 del codice penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n.
1383, l’amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso
da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di
funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di
carriera, a quelle svolte in precedenza. L’amministrazione di appartenenza,
in relazione alla propria organizzazione, può procedere, al trasferimento di
sede o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal
dipendente. Il provvedimento di trasferimento può essere adottato solo in
presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del
dipendente nell’ufficio in considerazione del discredito che
l’amministrazione può ricevere dalla permanenza del dipendente in tale
ufficio.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero
per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il
trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa
o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento salvo
che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in
base alle disposizioni dell’ordinamento dell’amministrazione di
appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il
nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i
provvedimenti di cui ai commi l e 2 perdono efficacia se per il fatto è
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non
definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre
che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di
proscioglimento, l’amministrazione, sentito l’interessato, adotta i
provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione
della sentenza, anche a cura dell’interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di
obiettive e motivate ragioni per le quali la riassegnazione all’ufficio
originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest’ultimo,
l’amministrazione di appartenenza può non dar corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 133 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Il decreto è altresì comunicato alle
amministrazioni od enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di
dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a
prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice
penale e dall’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Articolo 3.
(Sospensione a seguito di condanna non definitiva)
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché
sia concessa la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti
previsti dall’articolo 2, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso
articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è
successivamente pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione
anche non definitiva e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a
quello di prescrizione del reato.
Articolo 4.
(Procedimento disciplinare a seguito di condanna
definitiva)
1. All’articolo 19 del codice penale al primo comma dopo
il numero 5) è inserito il seguente:
"5-bis) l’estinzione del rapporto di impiego o di
lavoro".
1-bis. Dopo l’articolo 32-quater del codice
penale è inserito il seguente:
"Articolo 32-quinquies.(Casi nei quali alla
condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego)
Salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, la condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli
314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 importa altresì
l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del
dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica".
1-ter. All’articolo 3 della legge 9 dicembre 1941,
n. 1383, è aggiunto il seguente comma: "Nel caso di condanna alla reclusione
per un tempo non inferiore a tre anni si applica il disposto dell’articolo
32-quinquies del codice penale."
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 32-quinquies
del codice penale, nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di
condanna nei confronti dei dipendenti indicati nel comma 1 dell’articolo 2,
ancorché a pena condizionalmente sospesa, l’estinzione del rapporto di
lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento
disciplinare. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvi termini
diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, entro
centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio o di proseguimento,
fermo quanto disposto dall’articolo 653 del codice di procedura penale.
Articolo 5.
(Disposizioni patrimoniali)
1. Dopo l’articolo 335 del codice penale, è aggiunto il
seguente:
"Articolo 335-bis. – Salvo quanto previsto
dall’articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal
presente capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste
dall’articolo 240, primo comma".
1-bis. Nel caso di condanna per delitti di cui al
capo I del titolo secondo del libro secondo del codice penale commessi a
fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al Procuratore generale presso la
Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del
condannato.
2. All’articolo 321 del codice di procedura penale dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo
a delitti previsti dal capo I del titolo secondo del libro secondo del
codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita
la confisca".
3. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli
322-ter e 335-bis del codice penale sono acquisiti di diritto
e gratuitamente al patrimonio disponibile del comune nel cui territorio si
trovano. La sentenza che dispone la confisca costituisce titolo per la
trascrizione nei registri immobiliari.
Articolo 6.
(Responsabilità per danno erariale)
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei
confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 2, per i delitti contro la
pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo
del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della
Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale
procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del
condannato. Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Articolo 7.
(Prevalenza della legge sulle disposizioni contrattuali)
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle
disposizioni di natura contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati
dopo la data di entrata in vigore della presente legge non possono, in alcun
caso, derogare alle disposizioni della presente legge.
Articolo 7-bis.
(Estensione dell'articolo 652 del codice di procedura
penale al giudizio promosso nell'interesse del danneggiato)
1. Al primo comma dell’articolo 652 del codice di
procedura penale, le parole da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine,
sono sostituite dalle seguenti: "promosso dal danneggiato o nell’interesse
dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto
in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal
reato abbia esercitato l’azione in sede civile a norma dell’articolo 75,
comma 2"".
Articolo 7-ter.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai
procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti
disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. A detti procedimenti non si applicano le pene
accessorie e le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma
restando l'applicazione delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge devono essere
instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale
con sentenza irrevocabile.".
Articolo 8.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.