INDENNIZZABILITA' DEL DANNO DA INCIDENTE STRADALE NEL PERCORSO DI ANDATA E
RITORNO DAL LUOGO DI LAVORO AL LUOGO DI RESIDENZA DELLA FAMIGLIA.
( Cassazione - Sezione Lavoro - Sent. 14508/2000 - Presidente G. Ianniruberto -
Relatore P. Picone )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inail, ha
rigettato la domanda proposta da G. P. per la condanna dell'Istituto al
pagamento della rendita per inabilità lavorativa permanente derivata da
infortunio sul lavoro.
Il P. aveva riportato lesioni personali in conseguenza di sinistro stradale
accaduto mentre, con l'autovettura di sua proprietà, percorreva l'autostrada
Palermo-Catania per recarsi al lavoro.
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dell'occasione di lavoro, avendo
accertato in fatto che il P. dimorava da solo nel Comune di S. Agata di
Militello, nel quale lavorava presso la succursale del Banco di Sicilia, essendo
solito ritornare a Palermo, luogo in cui vivevano i familiari, ogni fine
settimana lavorativa; che giorno del sinistro (23 dicembre 1991) si era mosso da
Palermo per recarsi a prestare servizio in Cesarò, essendo stato distaccato
presso la locale agenzia del Banco per i giorni 23 e 24 dicembre; che, pertanto,
1'itinerario percorso dal P. era radicalmente diverso da quello S. Agata-Cesarò,
per il quale il datore di lavoro aveva autorizzato l'uso del mezzo privato con
la corresponsione della relativa indennità chilometrica, e non era perciò
configurabile infortunio in itinere.
Per la cassazione della sentenza ricorre il P. per un motivo unico. Resiste
l'Inail con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso G. P. denunzia violazione degli art. 2 d.P.R. n.
1124 del 1965, 12 disp. prelim. cod. civ., 16, 31, comma primo, e 36 Cost., 113,
115 e 116 cod. proc. civ., e vizi della motivazione, deducendo in sostanza che
l'esigenza di assolvere fondamentali doveri familiari non consentiva di
considerare rischio elettivo la sua permanenza in Palermo e la partenza dal
detto luogo percorrendo l'itinerario normale ai fine di recarsi sul luogo di
lavoro.
La Corte giudica il ricorso fondato.
Questioni di contenuto analogo sono già state risolte dalla giurisprudenza di
legittimità.
E' stato deciso che è configurabile l'infortunio in itinere indennizzabile
dall'Inail, non solo nel caso di incidente verificatosi durante il tragitto fra
il luogo di lavoro e quello di dimora del lavoratore, ma anche durante il
trasferimento dal luogo di lavoro a quello di residenza della sua famiglia,
diverso dalla dimora stabilita per motivi di vicinanza al lavoro purché, quale
che sia la distanza da percorrere, si riveli ragionevole la scelta di trasferire
presso il luogo di lavoro solo la dimora personale e non anche quella della
famiglia. Nel caso di specie è stato ritenuto indennizzabile l'incidente
stradale subito dal lavoratore mentre si recava, utilizzando alcuni giorni
liberi, presso la propria famiglia a circa mille chilometri di distanza, facendo
uso del mezzo proprio per non sottostare ai lunghi tempi imposti dai mezzi
pubblici disponibili che avrebbero ridotto sensibilmente il periodo di
permanenza in famiglia (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903).
Più in particolare, nel caso di uso di un mezzo di trasporto privato, pur
esistendo un idoneo servizio di trasporto pubblico, si è esclusa la fattispecie
di libera assunzione di un rischio anormale quando era stata l'urgenza di
abbreviare i tempi di percorrenza al fine di assistere un familiare ammalato a
determinare il ricorso al mezzo privato. In questa occasione la Corte ha
affermato che, così com'è costituzionalmente tutelato il diritto di scegliere
liberamente la propria residenza, purché - ai fini della tutela degli infortuni
lavorativi - ad una distanza ragionevole dal luogo di lavoro, uguale tutela è da
riconoscere - in applicazione degli art. 29 e 31 cost. - al diritto - dovere di
tenere conto delle esigenze familiari (Cass. 5 novembre 1998, n. 11148).
Pertinente al caso di specie è specialmente la sentenza che, sempre sul
presupposto che sia ragionevole in relazione alle circostanze del caso concreto,
la scelta del lavoratore di trasferire in prossimità del luogo di lavoro
soltanto la propria personale dimora, ritiene che l'esigenza di tornare presso
la famiglia con la periodicità che la distanza consente, presenta i medesimi
caratteri di "normalità" e "personalità" di quella del lavoratore che rientri a
casa quotidianamente, onde, in caso di infortunio, il rischio affrontato da chi
si sia recato in giorni festivi a trovare la famiglia dimorante in luogo
diverso, anche molto distante, non può dirsi elettivo, e deve pertanto ritenersi
indennizzabile (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903).
I menzionati orientamenti della giurisprudenza della Corte segnano una netta
presa di distanza da quelli, più risalenti e ispirati a criteri eccessivamente
restrittivi, secondo i quali la configurabilità dell'infortunio in itinere deve
escludersi nell'ipotesi di lavoratore che, avendo preso abituale dimora nel
luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sia rimasto vittima di un
incidente automobilistico verificatosi durante il viaggio per la visita ai
propri familiari abitanti in un luogo diverso ed a notevole distanza, non
incidendo i principi costituzionali di tutela del lavoratore e della famiglia
(art. 3, 31, 35 e 36 cost.) ed in particolare il diritto del cittadino di
soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale (art. 16 cost.) a fronte
del rischio liberamente affrontato dal lavoratore e non inerente alla
prestazione di lavoro ed alle sue modalità (Cass. 17 aprile 1989, n. 1830).
I1 senso complessivo degli orientamenti più recenti, sopra menzionati, si può
riassumere nei seguenti termini: l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi
alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal
luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di
trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze; per luogo di
abitazione non si può intendere soltanto quello di personale dimora del
lavoratore, ma, soprattutto, il luogo in cui si svolge la personalità
dell'individuo, di norma, nell'ambito della comunità familiare; di conseguenza,
anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al
luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di
solidarietà familiare, deve reputarsi "normale".
Si tratta di una definizione della fattispecie del cd. infortunio in itinere che
va senz'altro condivisa perché maggiormente rispettosa dei canoni costituzionali
della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della protezione dei lavoratori in caso di
infortunio (art. 38, comma secondo, Cost.). Del resto, da essa il legislatore
non si è sostanzialmente discostato nel dettare la specifica disciplina
dell'infortunio in itinere con l'art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38 (inapplicabile alla controversia ratione temporis), sia nella parte
in cui fissa il parametro della "normalità" del percorso luogo di
abitazione-luogo di lavoro, sia comprendendo nella copertura assicurativa le
interruzioni e deviazioni del tutto indipendenti dal lavoro, ma dovute, tra
l'altro, ad esigenze essenziali ed improrogabili.
I suesposti principi di diritto determinano la cassazione con rinvio della
decisione del Tribunale, perché la domanda del P. sia esaminata nuovamente
facendone applicazione. In particolare, il giudice del rinvio dovrà verificare i
caratteri di ragionevolezza e normalità sia della scelta di separare il luogo di
dimora personale da quello di residenza della famiglia, sia della decisione di
intraprendere il viaggio per recarsi sul luogo di esecuzione della prestazione
partendo dall'abitazione della famiglia, in relazione a tutte le circostanze del
caso concreto. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il
regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di
Palermo.