Consiglio di Stato

Commissione Speciale Pubblico Impiego

 

Adunanza della Commissione Speciale Pubblico

Impiego del 5 novembre 2001

 

N. 1073/91 - Sez. III

N. 497/2001 Comm. Spec. P.I.

 

OGGETTO:

Ministero della Difesa. Richiesta di parere in merito alla disciplina dei termini temporali da rispettare ex lege n. 97/2001.

 

 

 

 

La Commissione Speciale per questioni relative al rapporto di pubblico impiego

Vista la relazione n. DCPM/III/7°/7922 del 27.6.2001, con la quale il Ministero della Difesa, Divisione Generale per il Personale Militare, chiede il parere in ordine all’affare in oggetto

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore Cons. Carleo;

 

PREMESSO:

 

Con la relazione sopraindicata, il Ministero della Difesa pone quesiti in ordine ai criteri di applicazione dei termini per l’inizio e la conclusione del procedimento disciplinare, innovativamente previsti dall’art. 5, comma 4 e 10, comma 3, della legge 27.3.2001, n. 97, recanti norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimenti disciplinari ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.

La Sezione III di questo Consesso, nell’Adunanza del 24.7.2001, ha ritenuto di chiedere il deferimento a questa Commissione Speciale dell’affare sopraindicato, tenuto conto che, nella specie, trattasi di problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale, la cui soluzione può interessare questioni rimesse alla competenza di diverse Sezioni del Consiglio di Stato.

In sostanza, il Ministero ritiene che i nuovi termini di cui al citato art. 5 sarebbero applicabili a tutti i procedimenti penali conclusi con sentenza di condanna, mentre non sarebbero applicabili nelle ipotesi di sentenze di proscioglimento per amnistia, prescrizione e decreti di archiviazione, nonché di fatti di rilevanza disciplinare che non abbiano dato luogo a procedimenti penali (per le quali varrebbero i termini previsti dal T.U. degli impiegati civili dello Stato).

Inoltre, il termine di 180 giorni dalla conclusione del procedimento penale, previsti dall’art. 10, comma 3 della legge n. 97 del 2001, per l’instaurazione dei procedimenti disciplinari in relazione a fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della stessa legge, ad avviso del Ministero, implicherebbe che la conclusione dei procedimenti disciplinari in parola dovrebbe avvenire entro 90 giorni dall’inizio, come stabilito dalla precedente legge 7.2.1990, n. 19, all’art. 9.

 

CONSIDERATO:

 

La Commissione osserva, in primo luogo, che l’art. 5 comma 4 della legge 97/2001, individua espressamente i destinatari della nuova disciplina procedimentale, facendo testuale riferimento ai dipendenti indicati nel comma 1 dell’art. 3, ossia ai dipendenti condannati in via definitiva per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione.

In tale prospettiva, l’indicazione di un termine dimezzato (90 giorni) rispetto a quello stabilito dalla legge 7 febbraio 1990, n. 19, per l’avvio del procedimento disciplinare appare giustificato dal particolare allarme sociale causato, appunto, dalla gravità dei fatti da contestare al dipendente già condannato con sentenza penale irrevocabile, mentre il raddoppio del termine (180 giorni) per la conclusione del procedimento disciplinare sarebbe a sua volta giustificato dalla presumibile complessità e delicatezza degli accertamenti da compiersi -per simili fattispecie- anche in sede disciplinare.

Per quanto concerne poi il termine più ampio per l’avvio del procedimento disciplinare (120 giorni) previsto in via transitoria, dal predetto art. 10 della legge 97/2001, la Commissione ritiene che esso possa trovare la sua giustificazione nell’esigenza di salvaguardare posizioni giuridiche venute in essere nella vigenza della precedente disciplina in materia dettata dall’art. 9 della sopracitata legge 19/1990; ma per la conclusione della procedura –nel silenzio della disposizione transitoria- non sussistono ragioni, sul piano normativo, per non applicare il termine di 180 giorni introdotto dalla nuova disciplina in argomento.

In conclusione, la Commissione ritiene che i termini perentori di cui agli artt. 5 c. 4, e 10 c. 3 della legge 97/2001 si applicano esclusivamente ai procedimenti disciplinari conseguenti a sentenza di condanna definitiva relativa ai reati di cui all’art. 3 della stessa legge, mentre nell’ipotesi di sentenza relativa ad altre fattispecie delittuose si applicano i termini di cui all’art. 9 della legge 19/1990.

I termini di conclusione della procedura disciplinare transitoria di cui all’art. 10 della predetta legge 19/90 deve essere quello indicato dalla stessa legge e cioè 180 giorni decorrenti dal termine di inizio.

Resta inteso che per quanto concerne le ipotesi di sentenze di proscioglimento per amnistia, prescrizione e decreti di archiviazione, nonché i fatti di rilevanza disciplinare che non abbiano dato luogo a procedimento penale, restano vigenti i termini previsti dal T.U. degli impiegati civili dello Stato n. 3 del 10.1.1957.

 

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere.

 

Per estratto dal verbale

Il segretario della Commissione

(Pier Maria Costarelli)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Paolo Salvatore)