R  E  P  U  B  B  L  I  C  A      I  T  A  L  I  A  N  A        N. 148/2004    Reg. Sent.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO        N. 24/2002    Reg. Ric.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa         
Sezione Autonoma per la Provincia di Bolzano                
costituito dai magistrati: sentenza

depositata

19.03.2004

Marina ROSSI DORDI - Presidente f.f.
Hans ZELGER  - Consigliere
Terenzio DEL GAUDIO - Consigliere relatore
Margit FALK EBNER - Consigliere

 
 

ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso iscritti al n. 24 del registro ricorsi 2002

presentato da

XXXXXXXXXX , rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Mazzarolli e Flavio Moccia, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Bolzano, P.zza Vittoria n. 47, giusto mandato speciale a margine del ricorso,              - ricorrente -

c o n t r o

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trento, Largo Porta Nuova n. 9, presso la quale, pure per legge, è domiciliato,

           - resistente -

per l'annullamento

del decreto del Capo della Polizia dd. 30.07.2001, con il quale è stato disposto il conferimento al ricorrente della qualifica di sovrintendente a decorrere dal 13.04.2000 e di ogni altro atto a questo presupposto, conseguente o comunque connesso.

Visto il ricorso, notificato il 31.12.2001 e depositato presso la segreteria il 23.01.2002 con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno dd. 08.01.2002;

Vista la memoria prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 30.04.2003 il consigliere Terenzio Del Gaudio ed ivi sentito l’avv. S. Dragogna in sostituzione dell’avv. F. Moccia per il ricorrente; nessuno è comparso per il Ministero dell’Interno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con il ricorso notificato in data 31.12.2001 viene impugnato il provvedimento in epigrafe con il quale è stato disposto il conferimento all’odierno ricorrente della qualifica di Sovrintendente a decorrere dal 13.04.2000.

A sostegno del ricorso viene dedotto il seguente articolato motivo di impugnazione:

Elusione del giudicato. Eccesso di potere in relazione a quanto disposto dalle decisioni n. 943/94 e 993/96 del Consiglio di Stato nonché per carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti".

Con comparsa dd. 08.01.2002 si è ritualmente costituita in giudizio l’Amministrazione dell’Interno a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento che, con successiva memoria difensiva dd. 20.03.2003, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso stesso. Ulteriore memoria di dd. 14.04.2003 veniva presentata dal ricorrente ad illustrazione delle proprie difese.

Alla pubblica udienza del 30.04.2003 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

D I R I T T O

Giova brevemente riassumere le vicende che costituiscono l’antefatto del ricorso in esame, per poter inquadrare la fattispecie giuridica.

Il signor XXXXXXXXXX, già Agente scelto della Polizia di Stato in forza al Comando Sezione Polizia Stradale di Bolzano, con D.M. dd. 23.02.1989 veniva dispensato dal servizio, a decorrere dal 1° marzo 1988, per inabilità fisica, in conformità al giudizio medico-legale reso dalla C.M.O. di Bolzano in data 14.03.1988 e sulla base della deliberazione dd. 22.02.1989 della Commissione per il personale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato di cui all’art. 69 del D.P.R. 24.04.1982, n. 335.

Avverso detto provvedimento l’interessato proponeva ricorso giurisdizionale che, rigettato in prima istanza, veniva accolto in sede di appello dalla IV sezione del Consiglio di Stato che, con decisione 21.11.1994, n. 943/94, osservava che “...erroneamente l’Amministrazione aveva ritenuto che l’interessato dovesse essere dispensato dal servizio per aver esaurito il periodo massimo di aspettativa prevista dalla normativa in materia rimanendo ancora la possibilità di usufruire di ulteriori sei mesi di aspettativa senza assegni".

In data 28.05.1996, con decisione n. 993/96 emessa sul ricorso per l’esecuzione del giudicato in riferimento alla suddetta decisione n. 943/94, il

Consiglio di Stato ordinava all’Amministrazione di riammettere ”in servizio l’interessato senza soluzione di continuità, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione in sede di accertamento delle attuali condizioni fisiche del dipendente” e nominava, in caso di inadempienza, quale commissario ad acta, il Capo del Servizio AA.GG. e personale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In esecuzione delle cennate decisioni, al medesimo veniva conferita, con decreto dd. 15.02.2000, la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria a decorrere dall’01.09.1995, con conseguente inquadramento nella qualifica di vice-sovrintentende della Polizia di Stato  a decorrere, a tutti gli effetti, dalla suddetta data. 

Con ulteriore istanza del mese di giugno 1999, dalla quale scaturiva la decisione n. 1966/99 dd. 28.09.1999, l’interessato chiedeva al Consiglio di Stato di verificare la corretta esecuzione della decisione di ottemperanza n. 993/96.

Con decisione n. 2468/01 emessa nella camera di consiglio del 19.12.2000, il Consiglio di Stato, sez. IV, accoglieva in parte le richieste formulate dal ricorrente per l’esatto adempimento del giudicato e rigettava le richieste relative alla pretesa incompleta ricostruzione di carriera.

Un tanto premesso, si può ora procedere all’esame dell’eccezione di inammissibilità del presente ricorso sollevata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento.

Come esattamente rileva la suddetta Avvocatura, oggetto della presente causa è la pretesa elusione, da parte della pubblica amministrazione, del giudicato formatosi in base alla decisione n. 943/94 del Consiglio di Stato nonché l’inesatta esecuzione della decisione n. 993/96 emessa, in sede di giudizio di ottemperanza, dal Consiglio di Stato stesso.

Di un tanto è, peraltro, palese dimostrazione l’unico articolato motivo dedotto in giudizio dal ricorrente che lamenta, come già detto, “Elusione del Giudicato. Eccesso di potere in relazione a quanto disposto dalle decisioni n. 943/94 e 993/96 del Consiglio di Stato nonché per carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei presupposti".

Rileva il Collegio, quindi, che il presente ricorso attiene, in effetti, alla fase di esecuzione del giudicato di una decisione del Consiglio di Stato.

E’ pertanto al suddetto Giudice che spetta la competenza di valutare la corretta esecuzione del giudicato di una propria decisione e non a questo Tribunale.

Conseguentemente, il ricorso di cui all’odierna causa va dichiarato inammissibile per incompetenza funzionale del Tribunale adito.

Sussistono giustificati motivi per addivenire alla compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione Autonoma per la Provincia Autonoma di Bolzano - disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano, nella camera di consiglio del 30.04.2003.

IL PRESIDENTE f.f. L'ESTENSORE

Marina ROSSI DORDI                                      Terenzio DEL GAUDIO 
 

/br/