N. 566/2000

REG.RIC.

N. 150  REG.SEN.

ANNO 2004

   R E P U B B L I C A    I T A L I A N A

   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

   IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

   PER L'EMILIA-ROMAGNA

SEZIONE DI PARMA

composto dai Signori:

   Dott. Gaetano Cicciò Presidente  Rel.Est  

   Dott. Umberto Giovannini Consigliere

   Dott. Italo Caso Consigliere

   ha pronunciato la seguente

   SENTENZA

sul ricorso N. 566/2000 in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Ministero dell’interno, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni, 4;

   contro

*************, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Tamburoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Roberto Rossi, in Parma, via Farini, 40;

   per la revoca del decreto per

ingiunzione di pagamento a titolo di compenso per lavoro straordinario n. 1/2000;

Visto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2000 presentata dall’Avvocatura dello Stato di Bologna;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 l’avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

   FATTO e DIRITTO

I nominati in epigrafe, agenti della Polizia di Stato in forza a Reggio Emilia, chiedevano e ottenevano dal Presidente di questa Sezione un decreto d’ingiunzione (n. 1/2000 del 16/11/2000) al pagamento di varie somme a titolo di compenso per lavoro straordinario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 8, 1° comma, della legge n. 205/2000 e degli articoli di cui al capo I del libro IV del c.p.c..

L’Amministrazione, con semplice memoria depositata, ha chiesto la “declaratoria d’inammissibilità ed irricevibilità, e la reiezione del ricorso”.

Osserva il Tribunale che l’opposizione al decreto ingiuntivo dev’esssere proposta, a norma dell’art. 645 c.p.c., con atto di citazione (o con ricorso nel giudizio amministrativo) notificato al ricorrente entro un determinato termine.

Anche qualora la memoria dell’Avvocatura potesse essere considerata quale opposizione, è ovvio che, non essendo stata ritualmente notificata alla controparte, essa è da ritenersi inammissibile.

Le spese possono essere compensate fra le parti per giusti motivi e per l’esiguità delle difese svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunziando, rigetta l’opposizione proposta dal Ministero dell’interno avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2000.

Compensa fra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, il giorno 23 marzo 2004.

f.to Gaetano Cicciò    Presidente

Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.

Parma, lì 29 marzo 2004

f.to Eleonora Raffaele   Il Segretario

fg