N. 566/2000
REG.RIC.
N. 150 REG.SEN.
ANNO 2004
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA
SEZIONE DI PARMA
composto dai Signori:
Dott. Gaetano Cicciò Presidente Rel.Est
Dott. Umberto Giovannini Consigliere
Dott. Italo Caso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 566/2000 in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Ministero dell’interno, rappresentato e difeso, ex lege, dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, con domicilio eletto presso i suoi Uffici, in Bologna, alla via Guido Reni, 4;
contro
*************, rappresentati e difesi dall’avv. Giulio Tamburoni ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Roberto Rossi, in Parma, via Farini, 40;
per la revoca del decreto per
ingiunzione di pagamento a titolo di compenso per lavoro straordinario n. 1/2000;
Visto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1/2000 presentata dall’Avvocatura dello Stato di Bologna;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 23 marzo 2004 l’avv. Zito per l’Avvocatura dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I nominati in epigrafe, agenti della Polizia di Stato in forza a Reggio Emilia, chiedevano e ottenevano dal Presidente di questa Sezione un decreto d’ingiunzione (n. 1/2000 del 16/11/2000) al pagamento di varie somme a titolo di compenso per lavoro straordinario, ai sensi del combinato disposto dall’art. 8, 1° comma, della legge n. 205/2000 e degli articoli di cui al capo I del libro IV del c.p.c..
L’Amministrazione, con semplice memoria depositata, ha chiesto la “declaratoria d’inammissibilità ed irricevibilità, e la reiezione del ricorso”.
Osserva il Tribunale che l’opposizione al decreto ingiuntivo dev’esssere proposta, a norma dell’art. 645 c.p.c., con atto di citazione (o con ricorso nel giudizio amministrativo) notificato al ricorrente entro un determinato termine.
Anche qualora la memoria dell’Avvocatura potesse essere considerata quale opposizione, è ovvio che, non essendo stata ritualmente notificata alla controparte, essa è da ritenersi inammissibile.
Le spese possono essere compensate fra le parti per giusti motivi e per l’esiguità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunziando, rigetta l’opposizione proposta dal Ministero dell’interno avverso il decreto ingiuntivo n. 1/2000.
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Parma, il giorno 23 marzo 2004.
f.to Gaetano Cicciò Presidente
Depositata in Segretaria ai sensi dell’art.55 L. 27/4/82, n.186.
Parma, lì 29 marzo 2004
f.to Eleonora Raffaele Il Segretario
fg