N. 339/04   Reg.Sent.

                 REPUBBLICA ITALIANA                   N. 1638/03   Reg.Ric.

             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania, Sezione Seconda, composto dai Signori Magistrati:

Dott. Vincenzo Zingales   Presidente

Dr.ssa Rosalia Messina   Consigliere

Dott. Pancrazio Maria Savasta  I Referendario rel. est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n° 1638/03 R.G. proposto da MORTELLA Maurizio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Gitto e Giuseppina Alberghina, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Catania Viale XX Settembre n. 28;

contro

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,

la Questura di Catania, in persona del Questore pro tempore,

la C.M.O. di Messina, in persona del Presidente pro tempre,

tutti non costituiti in giudizio.

per la declaratoria

dell'illegittimità del  silenzio rifiuto formatosi sulla domanda proposta dal ricorrente, agente scelto della Polizia di  Stato, nei confronti dell'Amministrazione intimata e volta ad ottenere il riconoscimento dell'aggravamento della causa di servizio e contestualmente dell'equo indennizzo.

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la Camera di Consiglio del 20.6.2003 il I Referendario Dr. Pancrazio Savasta;

Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto che la domanda sopra richiamata appare supportata da sufficienti elementi probatori e che, pertanto, si presta ad essere accolta;

Ritenuto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nei casi simili a quello in esame, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti (cfr., ex multis, TAR Catania, II, 10.02.2001 n. 293; Cons. Stato A.P. 9.1.2002 n. 1);

Ritenuto che l'obbligo di rendere entro trenta giorni il parere medico-legale della C.M.O. è espressamente previsto dall'art. 6, comma 6, del d.p.r. n. 461/2001;

Ritenuto che non risulta che la competente  Commissione Medica abbia comunque giustificato il proprio ritardo nell'adozione del suddetto parere;

Ritenuto pertanto che, ai sensi dell'art. 2 della L. 21.7.2000 n° 205, va dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla domanda del ricorrente;

Ritenuto di dover fissare in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione il termine  per l'adozione del provvedimento per cui è ricorso;

Ritenuto di dover condannare l'Amministrazione resistente alle spese ed onorari di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sezione Seconda, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina alla C.M.O. intimata di pronunciarsi con provvedimento motivato in ordine alla domanda proposta dal ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato,  nei modi e nei termini di  cui nella parte motiva;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza venga eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Catania nella Camera di Consiglio del 20.6.2003. 
 

      L'ESTENSORE    IL PRESIDENTE

F.to Pancrazio Maria Savasta    F.to Vincenzo Zingales 
 

                     Depositata nella Segreteria

                              del T.A.R.S.-Sez.di Catania

                              Oggi, 19-02-2004