REPUBBLICA ITALIANA N. 790-04 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

N. 2823   Reg. Gen.

ANNO    1999

 
 

sul ricorso n. 2823/1999 proposto da XXXXXXXXX ,  rappresentata e difesa dall’avv.to Andrea Piazza, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Palermo via Villaermosa n.18;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale del Personale – Prot. n.333- G/3.49 del 16/06/1999, col quale, pur riconoscendosi dipendente da causa di servizio l’infermità contratta dalla ricorrente, ed autorizzandosi la riabilitazione per la spesa massima di lire 3 milioni, si rigetta la richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie (autorizzazione preventiva per l’acquisto di presidi sanitari e per l’effettuazione di un ciclo di fisioterapia miorilassante;

     Visto il ricorso, notificato il 30/09/1999 e depositato il 19/10/1999, con i relativi allegati;

     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per l’ Amministrazione dell’Interno intimata;

     Visti gli atti tutti di causa;

     Vista l’ O.P.I. n.18 del 17/01/2000 con cui si è disposta verificazione tecnica medico-legale;

     Vista la memoria prodotta dal procuratore della ricorrente;

     Designato relatore alla pubblica udienza del 1° aprile 2004 il Consigliere Cosimo Di Paola:

     Uditi l’avv.to A. Piazza, per la  ricorrente e l’Avv.to dello Stato G. Tutino, per l’Amministrazione intimata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

1.  La Dott.ssa XXXXXXXX, Agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Personale della Questura di XXXXXX, durante l’espletamento di compiti demandatile, in data 16/02/1999, riportava, a seguito di accidentale caduta, lesioni refertate dalla Divisione di Odontostomatologia – Divisione Traumatologica ed Ortopedica del C.T.O., come: “contusioni della spalla sinistra e del piede sinistro – forte trauma contusivo da contraccolpo della mandibola sinistra con sub lussazione dell’A.T.M. sinistro”.

     Con il provvedimento impugnato, si autorizzava la riabilitazione protesica, per una spesa massima di lire tre milioni, ma si negava all’interessata l’autorizzazione preventiva per l’acquisto di presidi sanitari e per l’effettuazione di un ciclo di fisioterapia miorilassante, ritenendosi che queste ulteriori prestazioni sanitarie non fossero dovute in quanto non fossero “ricollegabili al trauma riportato per servizio, ma a condizioni anatomo-funzionali preesistenti“.

2.  In esecuzione dell’O.P.I. n.18 del 17/01/2000, con cui veniva disposta verificazione tecnica medico-legale, il Consulente Medico incaricato rassegnava le seguenti conclusioni:

- che i disturbi masticatori lamentati dalla ricorrente, sono la diretta conseguenza della lussazione mandibolare patita in occasione dell’infortunio occorsole;

- che tale lesione,certamente dipendente da causa di servizio, come del resto ha già riconosciuto la C.M.O. dell’Ospedale Militare di XXXXXX, ha determinato una alterazione anatomica dei rapporti interdentali che necessita di correzione con bite fisso, terapia, questa, in atto praticata dalla ricorrente;

- che, al termine di detta terapia, si dovrà procedere a riabilitazione definitiva in termini ortodonto-protesici e che pure la futura sostituzione delle protesi si renderà necessaria a causa dell’alterazione del piano occlusale, determinata dal trauma subito dall’XXXXXX.

     Detto accertamento, suffragato da specifici esami, e peraltro non contestato dall’Amministrazione dell’Interno  resistente, smentisce l’assunto di quest’ultima secondo cui le ulteriori prestazioni sanitarie richieste non sarebbero dovute, in quanto non riconducibili eziologicamente al trauma subito dall’XXXXXX, bensì a preesistenti condizioni anatomico-funzionali.

     Ne segue che il ricorso, con cui si deduce eccesso di potere per travisamento dei fatti, è fondato e va accolto, annullandosi, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato.

     Le spese del giudizio e della verificazione medico-legale seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

     Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe ed annulla, per l’effetto, per quanto di ragione, il provvedimento impugnato;

     Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre I.V.A. e C.P.A.; nonché al pagamento delle spese della verificazione medico-legale, da liquidarsi con separato provvedimento, previa presentazione di parcella da parte della struttura sanitaria incaricata..-----------------------------------------------------------------

     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.------------------------------------------------------------

     Così deciso in Palermo il 1° aprile 2004, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:--------------------

 - Giorgio Giallombardo,Presidente;

 - Cosimo Di Paola , Consigliere estensore;

     - Maria Cristina Quiligotti, Primo Referendario;

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria  il  6/05/2004

                                                              Il Funzionario

                                              Laura Malerba

I.B.