TRIBUNALE DI BELLUNO – Decreto 12 luglio 2003 - G.I. Valle – M.G. (Avv.ti C. Rienzi e F. Acerboni) c. Agenzia del Territorio.

Pubblico impiego – Dirigenti – Conferimento di incarico presso altra sede – Giustificato da motivi organizzativi - Domanda di sospensione – Accoglimento.

Va sospesa in via provvisoria, ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c., l'esecuzione di un provvedimento di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali presso altra sede, disposto dall'Agenzia del Territorio nel quadro del cambiamento organizzativo relativo alle strutture periferiche, con istituzione delle nuove Direzioni Regionali, atteso che tale provvedimento è suscettibile di arrecare grave ed irreparabile danno alla ricorrente, sia sotto il profilo dell'immagine professionale che delle personali esigenze di vita, in ragione della sua subitaneità ed a fronte di un rinnovo dell'attuale incarico (1).

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(1) Con il decreto in rassegna, emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., il Tribunale di Belluno ha disposto la sospensione del provvedimento di trasferimento adottato dall'Agenzia del Territorio nei confronti di un suo dirigente.

La vicenda era già stata affrontata dallo stesso Tribunale, prima, con l'ordinanza cautelare del giudice monocratico del 22 maggio 2002 (in www.giust.it n. 5-2002), poi, con ordinanza 3 ottobre 2002 (ivi n. 10-2003) di rigetto del reclamo proposto dall'Agenzia del Territorio.

Tra questi provvedimenti ed il decreto inaudita altera parte allegato, scaturito da un ricorso autonomo, si pone il dispositivo con il quale è stata conclusa la precedente controversia, le cui motivazioni ancora non si conoscono, ma con il quale il Tribunale ha dichiarato a favore della ricorrente il rinnovo del contratto dirigenziale presso la sede del precedente incarico, come richiesto, per un periodo di due anni.

Rispetto alla precedente fattispecie, dove si versava in un caso di discriminazione in sede di rinnovo dell'incarico dirigenziale presso la stessa sede, con il presente provvedimento si affronta l'altra questione relativa ai limiti per l'Amministrazione pubblica di disporre il trasferimento dei propri dirigenti per motivi organizzativi.

La vicenda ha nondimeno dei profili interessanti in quanto se, da una parte, raramente il giudice ordinario concede provvedimenti inaudita altera parte nei confronti dell'amministrazione, dall'altro, sembra confermare la volontà da parte degli organi giudicanti di incidere con forza in scelte datoriali dell'Amministrazione che attengono a questioni organizzative discrezionali (Dott. Antonio Tamburrano).


 

Il Giudice, letto il ricorso d'urgenza con il quale la dott.ssa M.G. chiede, previa disapplicazione del provvedimento di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali presso altra sede, disposto nei suoi confronti dall'Agenzia del Territorio, la reintegra nella sede di lavoro

di Belluno;

ritenuta la propria competenza in ragione del luogo di attuale svolgimento della attività lavorativa della ricorrente;

ritenuto che, nelle more dell'istituzione del contraddittorio ed impregiudicata ogni valutazione meritale, l'imminente attuazione del provvedimento - che costituisce esito di procedimento avviato in data 2.7. u.s., e che viene rapportato al quadro del cambiamento organizzativo relativo alle strutture periferiche, con istituzione delle nuove Direzioni Regionali - sia suscettibile di arrecare grave ed irreparabile danno alla ricorrente, sia sotto il profilo dell'immagine professionale che delle personali esigenze di vita, in ragione della sua subitaneità ed a fronte di un rinnovo dell'attuale incarico, sia pur in ottemperanza a decisione giudiziale, fino al 28.2.2004;

P.Q.M.

letto l'art. 669 sexies c.p.c. sospende in via provvisoria l'esecuzione del provvedimento datoriale;

fissa per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 18.7.2003, h. 8,45, assegnando alla ricorrente termine fino al 15.7.2003 per notifica di ricorso e decreto.

Si comunichi, anche via fax.

Belluno. 11 luglio 2003

Il Giudice

Dep. In cancelleria il12 luglio 2003.