REPUBBLICA ITALIANA                 N. 24 /2003

                           IN NOME DEL POPOLO ITALIANO               Reg. Sent.

           IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE     N.2879/00  Reg.Ric

PER LA CALABRIA

SEZIONE  STACCATA  DI REGGIO  CALABRIA

composto dai Magistrati:

- LUIGI             PASSANISI  Presidente

- ALBERTO      NOVARESE                 Consigliere

- GABRIELE    NUNZIATA                  Referendario Estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’opposizione proposta dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici di Reggio Calabria, Via del Plebiscito n.15;

CONTRO

...OMISSISVLD... ...OMISSIS..vld., rappresentato e difeso dagli Avv. Pietro Barbaro e Sebastiano Caracciolo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Calabria, Via S. Francesco da Paola n.94;

AVVERSO

il decreto ingiuntivo n.129 del 12.1.2001, emesso dal giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale ai sensi dell’art.8 della legge n.205/2000 sul ricorso n. 2879/2000 R.G. presentato dalla predetta parte creditrice.

    Visto il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dal sig. ...OMISSISVLD...;

    Visto il decreto n.129 del 12.1.2001 emesso dal giudice delegato dal Presidente di questo Tribunale in accoglimento del predetto ricorso, recante l’ingiunzione al Ministero dell’Interno a pagare, entro il termine di quaranta giorni, al sig. ...OMISSISVLD... la somma di £.1.964.970, oltre interessi e spese;

    Vista l’opposizione avanzata avverso il decreto ingiuntivo dal Ministero dell’Interno;

    Vista la memoria di costituzione e risposta del sig. ...OMISSISVLD...;

    Vista la dichiarazione resa a verbale dall’Avv. Pietro Barbaro circa l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione di quanto reclamato dal ricorrente;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Designato relatore il referendario Gabriele Nunziata per la pubblica udienza del 15 gennaio 2003, ed ivi uditi l'Avv. Pietro Barbaro per il sig. ...OMISSISVLD... e l’Avv. dello Stato Maurizio Borgo;

    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

    F  A  T  T  O

    Il sig. ...OMISSISVLD... ...OMISSIS..vld. – dopo aver prestato servizio quale operatore della Polizia Ferroviaria ed aver maturato crediti nei confronti del Ministero dell’Interno per indennità di vigilanza scalo e di missione – avanzò al Presidente di questo Tribunale istanza di decreto ingiuntivo, da emettere nei confronti del Ministero dell’Interno, per il pagamento delle somme dovute e peraltro riconosciute dal Compartimento della Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria.

    Con decreto n.129 del 12/1/2001 il giudice delegato di questo Tribunale accolse tale richiesta, ingiungendo al Ministero dell’Interno di pagare, entro quaranta giorni, la somma di £.1.964.970, oltre interessi e spese.

    Successivamente il Ministero dell’Interno ha proposto opposizione contestando il proprio difetto di legittimazione passiva e comunque la inesattezza del credito ingiunto.

    Con ulteriore memoria il sig. ...OMISSISVLD... ha insistito sui vizi di violazione della legislazione sugli appartenenti alla Pubblica Sicurezza e di eccesso di potere per travisamento dei fatti.

    Con dichiarazione resa a verbale di udienza l’Avv. Barbaro ha attestato l’avvenuto pagamento da parte dell’Amministrazione di quanto reclamato e di insistere per le spese.

    Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2003 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione come da verbale.

    D I R I T T O

    1.Con l’opposizione in esame il Ministero dell’Interno eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che l’indennità di vigilanza e di missione costituisce un’indennità accessoria alla cui erogazione sono tenute le Ferrovie dello Stato, oggi S.p.a., e che comunque il credito vantato dal ricorrente attiene ad un periodo precedente al definitivo trasferimento della competenza contabile in capo al Ministero dell’Interno per effetto del Decreto del Ministero del Tesoro registrato dalla Corte dei Conti il 10/11/2000. In ogni caso viene contestata l’inesattezza del credito ingiunto.    

    1.1 Dal canto suo la difesa del sig. ...OMISSISVLD... ha insistito per la violazione della normativa sugli appartenenti alla Polizia di Stato e sul travisamento dei fatti che inficerebbero la condotta dell’Amministrazione.

    2. In ragione della dichiarazione resa a verbale circa l’intervenuto pagamento da parte dell’Amministrazione di quanto reclamato dal ricorrente, il Collegio ritiene di dover dare atto, ai sensi dell'art.23, settimo comma, della legge n.1034/71, dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.

     3. Per tali ragioni viene dichiarata la cessata materia del contendere nel giudizio proposto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo n.129 del 2001.

     Le spese sono poste a carico dell’Amministrazione e, attesa la serialità del ricorso, sono liquidate come da dispositivo.  

P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria – dichiara cessata la materia del contendere nel giudizio proposto in sede di opposizione al decreto ingiuntivo di questo Tribunale n.129 del 12.1.2001.

    Condanna il Ministerro dell’Interno al pagamento delle spese del presente giudizio che, attesa la serialità del ricorso, sono liquidate in € 350,00 .

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

        Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2003.

  L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE  
 

depositata il 30/01/2003

Il Segretario

P. Azzarà