L'organismo istituito in base alle previsioni della legge 30 del 2001
Un Comitato per le pensioni dei dipendenti discriminati PAGINA PRECEDENTE
(Dm Lavoro 28.1.2002)
   
   
Istituito, con un decreto ministeriale del 28 gennaio 2002, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il Comitato che dovrà provvedere alla ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti discriminati. La disciplina che prevede la ricostruzione del rapporto assicurativo, a fini pensionistici, di lavoratori -civili e militari- dipendenti dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni, licenziati o indotti alle dimissioni “per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico” è contenuta nella legge 26 febbraio 2001, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2001. L’articolo 2 della legge n. 30/2001 stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni della legge stessa, “con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica” è istituito un apposito comitato.
La domanda per ottenere la ricostituzione del rapporto assicurativo, a seguito della modifica apportata dall’articolo 7-bis del decreto legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463, deve essere presentata entro il 30 giugno 2002 anche da parte dei familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità o che ne potrebbero acquisire titolo a seguito della ricostituzione. La domanda deve essere presentata all’Amministrazione o all’Ente da cui dipendeva il lavoratore alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all’Istituto o Cassa o Fondo di previdenza presso il quale era o doveva essere iscritti alla stessa data. Con la domanda devono essere documentati gli elementi necessari a dimostrare le circostanze discriminatorie del licenziamento o delle dimissioni. (15 marzo 2002)
 


Decreto 28 gennaio 2002

 

 

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 26 febbraio 2001, n. 30, recante disposizioni in materia di ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall’articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n.205;

VISTO l’articolo 1 della suddetta legge 30/2001 che individua i soggetti cui si applicano le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 2, comma 1, della citata legge 30/2001 che, ai fini dell’applicazione di cui al predetto articolo 1, istituisce un comitato composto da:

- il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

- un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell’economia e delle finanze;

- un rappresentante del Ministero dell’interno;

- un rappresentante del Ministero delle difesa;

- un rappresentante dell’istituto cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

- quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

VISTO l’articolo 2, comma 3, della summenzionata legge che dispone la nomina del predetto comitato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO, in particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera f), della già più volte citata legge 30/2001, ai sensi del quale i rappresentanti dei pensionati devono essere designati dalle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

CONSIDERATO che, per la corretta valutazione del grado di rappresentatività delle suddette organizzazioni sono stati individuati, sulla base di consolidata giurisprudenza i seguenti criteri:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formulazione e stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

RILEVATO che, dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute mediante i criteri indicati, risultano maggiormente rappresentative, nello specifico settore, le organizzazioni sindacali:

- Confederazioni Generale italiana del lavoro (CGIL);

- Confederazione italiana Sindacati lavoratori (CISL);

- Unione italiana del lavoro (UIL);

- Unione generale del lavoro (UGL);

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 30/2001 che, in merito all’accertamento dei fatti e alla valutazione degli elementi documentali di cui all’articolo 3 della legge medesima, integra il comitato citato con un rappresentante dell’amministrazione o dell’ente dello stesso articolo 2;

VISTE le designazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della difesa, degli istituti previdenziali INPS e INPDAP e delle organizzazioni sindacali sopra indicate;

RITENUTA la necessità di procedere alla costituzione del comitato di cui all’articolo 2 della legge 30/2001,

DECRETA

Per quanto in premessa, è costituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Comitato per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, composto dai seguenti membri:

 

dott.ssa Concetta FERRARI

Dirigente

In rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con funzioni di Presidente
dott.ssa Carmela MIGNACCA MIELI

Dirigente

In rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze
Dott.ssa M.Patrizia PABA

Dirigente

In rappresentanza del Ministero dell’Interno
Dott. Antonio GIOJA

Dirigente

In rappresentanza del Ministero della difesa
Dott. Fulvio MOSETTI

Dirigente

In rappresentanza dell’INPS
Dott. Costanza GALA

Dirigente

In rappresentanza dell’NPDAP
Sig. Ottavio DI LORETO

CGIL

In rappresentanza dei pensionati
Sig.ra Diana DELLA PUPPA

CISL

In rappresentanza dei pensionati
Sig. Antonio CONSALVO

UIL

In rappresentanza dei pensionati
Sig. Luciano LAGAMBA

UGL

In rappresentanza dei pensionati

 

Il presente decreto sarà pubblicato, in sunto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

 

Le domande per i dipendenti licenziati devono essere presentate entro 12 mesi
Previdenza riconosciuta ai discriminati politici PAGINA PRECEDENTE
(Legge 30/2001)
   
   
E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51, del 2 marzo 2001, la legge 26 febbraio 2001, n. 30, approvata definitivamente dal Senato il 31 gennaio 2001. La legge consente di ricostituire il rapporto assicurativo, ai fini pensionistici, ai lavoratori – civili e militari – dipendenti dallo Stato e dalle pubbliche amministrazioni, licenziati o indotti alle dimissioni “per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico”. La legge n. 30/2001 fa seguito, a distanza di molti anni, all’analogo atto riparatore, attuato con la legge 15 febbraio 1974, n. 36, per i lavoratori privati. La domanda, per ottenere la ricostituzione del rapporto assicurativo, deve essere presentata entro 12 mesi anche da parte dei familiari superstiti che hanno diritto alla pensione di reversibilità o che ne potrebbero acquisire titolo a seguito della ricostituzione. La domanda deve essere presentata all’Amministrazione o all’Ente da cui dipendeva il lavoratore alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all’Istituto o Cassa o Fondo di previdenza presso il quale era o doveva essere iscritti alla stessa data. Con la domanda devono essere documentati gli elementi necessari a dimostrare le circostanze discriminatorie del licenziamento o delle dimissioni. (31 gennaio 2001)  


LEGGE 26 febbraio 2001, n. 30 - Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall’articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205

 

 

Articolo 1

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36 [1], e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:

a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [2], e successive modificazioni, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell’esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53 [3], e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

b) ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [2], e successive modificazioni, il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d’autorità [4] ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento, per motivi da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa.

Articolo 2

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, è istituito un comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero dell’interno;

d) un rappresentante del Ministero della difesa;

e) un rappresentante dell’istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all’articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell’amministrazione o dell’ente di cui al medesimo articolo.

3. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all’articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.

4. Dall’istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 3

1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi dell’articolo 1, all’amministrazione o all’ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento o delle dimissioni, oppure all’istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all’appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall’organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all’epoca del licenziamento o delle dimissioni.

 

    Con l’art. 7-bis del DL 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 2001, n. 463, è stato stabilito che: “Il termine per la presentazione della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, o dei loro familiari superstiti aventi diritto, licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi, di cui alla legge 26 febbraio 2001, n. 30, scade il 30 giugno 2002”, ndr.

 

2. L’amministrazione o l’ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all’articolo 2.

Articolo 4

1. Contro la decisione del comitato di cui all’articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l’organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

Articolo 5

1. L’articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 [5], come integrato dall’articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all’atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell’interno provvede d’ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l’eventuale trattamento economico più favorevole.

Articolo 6

1. L’erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2002. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2002.

2. L’erogazione delle somme relative agli anni precedenti all’anno 2002 è effettuata nell’anno 2003. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 53.961 milioni per l’anno 2003.

Articolo 7

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a lire 3.586 milioni per l’anno 2002, a lire 57.547 milioni per l’anno 2003 ed a lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 3.586 milioni a decorrere dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero della difesa, e, quanto a lire 53.961 milioni per l’anno 2003, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.