REPUBBLICA ITALIANA  

                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ANNO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione di Roma, sezione interna prima ter, composto dai signori Magistrati:

Luigi Tosti             Presidente

Carlo Visciola    Consigliere

Giampiero Lo Presti     Primo ref. Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 11126/02 R.G. proposto da Vitanza Roberto, rappresentato e difeso da se stesso,  elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli 72/F3, presso lo studio dell’Avv. Sandro Picciolini

CONTRO

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, legale domiciliataria

E NEI CONFRONTI

XXXXXXXXX  non costituito in giudizio,

PER L'ACCESSO

Ai documenti richiesti con istanza in data 16 settembre 2002, previo annullamento del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, direzione centrale per le risorse umane, servizio concorsi n. 333-B/11B.7.4284/6791.12 VI (02) /7279 del 26 settembre 2002.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le difese della parte resistente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito alla camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2003 il magistrato relatore, Primo referendario Avv. Giampiero Lo Presti;

Ritenuto che, come comunicato dall’Amministrazione resistente con nota del 31.1.2003 in atti, sono state rilasciate al ricorrente, in data 29.1.2003, le copie di tutti gli atti richiesti con l’istanza indicata in epigrafe; 

Ritenuto che la circostanza è stata confermata dallo stesso ricorrente con nota depositata in data 3 febbraio 2003;

Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato ed all’accoglimento della domanda di accesso;

Ritenuto altresì che le spese del giudizio possono essere intermanete compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione di Roma, sezione interna prima ter, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dell'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 6.2.2003. 
 

L'ESTENSORE     IL PRESIDENTE