REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE

CENTRALE

       Composta dai seguenti magistrati:

       dott.   Sergio Maria PISANA                 Presidente

       dott.   Gabriele DE SANCTIS               Consigliere

       dott.   Mario  CASACCIA           Consigliere

 dott.  Antonio D'AVERSA         Consigliere rel.

        dott.  Giovanni PISCITELLI        Consigliere

        ha pronunciato la seguente

SENTENZA 

(numero 372 del 3 dicembre 2004)

Nel giudizio n. 17778 proposto da ......... rappresentati e difesi dall'avv.to Filippo De Jorio e n. 17323 proposto da .......... rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Filippo Longo, per la revocazione della sentenza della Sezione seconda giurisdizionale n.95/2002/A depositata in data 23 maggio 2003.

Visti la sentenza impugnata, i ricorsi in revocazione e gli altri atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 giugno 2004, il consigliere relatore dott. Antonio D'Aversa ,l'avv.to De Jorio e l'avv. Longo per i ricorrenti, non presente l'Amministrazione costituita in giudizio.

Ritenuto in

FATTO

Con sentenza n.95 del 20 marzo 2002 questa Sezione Seconda giurisdizionale, confermando quanto già deciso in primo grado, ha respinto la pretesa dei generali ............. alla corresponsione dell'indennità di ausiliaria mediante il computo, anche, della speciale indennità pensionabile attribuita dall'art.5, c.3, della legge 1 aprile 1981 n.121, come integrato dall'art. 11 bis della legge 20 novembre 1987, n472, al Comandante Generale della Guardia di Finanza, maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria e successivo ricalcolo e pagamento delle differenze non corrisposte, a decorrere dalla data di collocamento in ausiliaria. Gli interessati sostenevano che l'indennità in questione è una indennità di grado e non una indennità di funzione, spettante a tutti coloro che hanno  rivestito il grado di Generale di Corpo d'Armata in modo effettivo, cioè anteriormente, sia pure di un solo giorno, al collocamento in ausiliaria.

La sentenza oggetto del presente ricorso, invece, ha affermato che l'indennità di cui trattasi è una indennità di funzione, collegata allo svolgimento effettivo della funzione di vertice, cioè allo speciale incarico ricoperto e delle conseguenti responsabilità, non suscettibile di essere estesa anche ai Generali di Divisione collocati in ausiliaria con il grado di Generale di corpo d'armata.

Gli interessati hanno proposto distinti ricorsi per revocazione ai sensi dell'art.395, n.4) del c.p.c. e dell'art.68, lett. a) del R.D. 12 luglio 1934, n.1214, ritenendo la suddetta sentenza affetta da errore di fatto.

Osservano, in proposito, che la sentenza, per rigettare l'appello, si richiamava, anche, alla deliberazione della Sezione controllo n.6 del 2001 secondo la quale la cosiddetta S.I.P. spetta, ad personam, al Comandante Generale della G.F. (come agli altri soggetti indicati nell'art.5 della L.121/81 e successive integrazioni)  in virtù dello speciale incarico ricoperto e delle conseguenti responsabilità.

Rilevano in proposito gli odierni ricorrenti che la citata delibera della sezione del controllo non è stata ricordata nella sua interezza in quanto ne ha omesso un inciso contenuto nella parte finale della medesima, laddove afferma che la sip, in quanto attribuita ad personam al Comandante Generale della G.F., continua “ ed ai suoi Vice in virtù dello speciale incarico ricoperto”, conclude “non può essere estesa ai Generali di Corpo d'Armata in ausiliaria”.

Sostengono i ricorrenti che l'omissione di tale inciso costituisce errore di fatto della sentenza impugnata che rende in primo luogo ammissibile il presente ricorso.

Altro errore di fatto consisterebbe nell'omissione di ogni valutazione in ordine all'applicazione della seconda parte dell'art.24 della legge n.144/99; sostengono al riguardo i ricorrenti che non si tratta di errore di diritto, cioè di errata o contestabile interpretazione di una norma, ma di errore di fatto perché dà come espunta o inesistente nell'ordinamento una legge che, sostengono, è risolutiva nel caso presente.

Quanto al merito affermano che le norme che disciplinano l'erogazione di cui trattasi “allargano” l'attribuzione dell'indennità di cui trattasi a coloro che hanno svolto “pari funzioni” che sostengono di aver svolto, in servizio, in virtù di deleghe ricevute e del diretto rapporto con il Comandante Generale.  Lamentano che la sentenza contestata abbia ignorato verità documentalmente rilevabili quali l'esistenza di una categoria di Ufficiali Generali che percepiscono la SIP in condizioni inconciliabili con quanto affermato nella sentenza..

Concludono, pertanto, chiedendo la revoca della sentenza suindicata, con ogni consequenziale decisione.

Da parte sua l'Amministrazione, con propria memoria, ha chiesto la reiezione dei ricorsi.

Nella pubblica udienza l'avv.to De Jorio e l'avv. Longo hanno ribadito i motivi posti a base del ricorso ed hanno ricordato che esiste un orientamento giurisprudenziale favorevole alle istanze dei ricorrenti. 

Considerato in

DIRITTO

Premessa l'opportunità di esaminare congiuntamente i ricorsi in revocazione tutti rivolti avverso la medesima sentenza, si osserva che gli errori di fatto invocati dagli attuali ricorrenti consistono sia nella mancata pronuncia in ordine all'applicazione, nel caso in esame, dell'art.24, seconda parte della legge n.144/99 il quale concerne la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di adottare provvedimenti di estensione del giudicato in materia di pubblico impiego a favore di altri soggetti versanti nella medesima situazione giuridica alla data di promulgazione della detta legge, sia nel richiamo solo parziale della delibera della Sezione del controllo n.6/2001.

Quanto al primo di tali asseriti errori di fatto si osserva che la norma invocata, e precisamente la sua seconda parte, concerne la possibilità, ma non l'obbligo, per le Amministrazioni pubbliche di emettere provvedimenti di estensione del giudicato a favore di soggetti che abbiano proposto analoghi ricorsi che siano pendenti alla data di entrata in vigore della legge in questione. Tale norma, qualora si ritenga che concerna un proprio diritto, può esser fatta valere dall'interessato di fronte al giudice solo nei confronti di provvedimento negativo dell'Amministrazione.

Per quanto concerne il secondo motivo di revocazione si rileva che gli attuali ricorrenti non sono stati investiti delle asserite funzioni delegate o vicarie allorché rivestivano la qualifica di pari grado dei destinatari dell'indennità in questione, cioè di generale di corpo d'armata.

Per tali considerazioni manca, ai ricorrenti, l'interesse ad agire, cioè l'interesse, attuale e concreto, ad avere una pronuncia diversa da quella contenuta nella sentenza impugnata. Ciò in quanto, essendo stati collocati in ausiliaria il giorno successivo alla promozione, non hanno potuto, comunque, svolgere funzioni vicarie o delegate dal Comandante Generale, allorquando erano in possesso del grado di generale di corpo d'armata.

In mancanza di tale interesse, i ricorsi di cui trattasi sono da giudicare inammissibili.

P.Q.M

LA CORTE DEI CONTI, SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE,

definitivamente pronunciando e disattesa ogni altra domanda, deduzione ed eccezione, previa riunione dei ricorsi

Dichiara inammissibili

i ricorsi in revocazione presentati dai signori ............avverso la sentenza indicata in epigrafe la quale resta, in tal modo, confermata.

Restano compensate le spese del presente giudizio di revocazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 giugno 2004.

L'estensore                                         Il Presidente

F.to Antonio D'aversa                            F.to Sergio Maria Pisana

Depositata in Segreteria il 3 12 2004

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni