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From: Massimiliano VALDANNINI
Sent: Monday, December 17, 2001 7:12 PM
Subject: Chi può utilizzare le auto blu

 
Chiarita la direttiva del 1998 sulle autovetture di servizio
Chi può utilizzare le auto blu PAGINA PRECEDENTE
(Direttiva Presidenza del Consiglio G. U. 13.12.2001)
   
   
Dopo quasi quattro anni da una prima direttiva contenente la disciplina sull'utilizzo delle autovetture di servizio con l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, arrivano le nuove norme che regolano i modi di utilizzo delle auto blu delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici. In base alla direttiva del 30 ottobre 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2001, diventa tassativo l'elenco delle autorità alle quali è consentito l'uso esclusivo delle autovetture: il presidente e il vicepresidente del Consiglio dei ministri, i ministri e i sottosegretari di Stato. Oltre a questi soggetti, altre categorie hanno diritto all'uso delle auto di servizio: dai presidenti degli organi di magistratura ai vertici delle autorità indipendenti. Auto di servizio possono anche essere messe a disposizione delle direzioni generali delle amministrazioni dello Stato. L'utilizzo deve comunque rispettare i criteri fissati nella direttiva del febbraio 1998: dismissioni senza lungaggini burocratiche, affidamento dei servizi a ditte private di autonoleggio, ridistribuzione degli autisti in eccesso. (17 dicembre 2001)  


PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DIRETTIVA 30 ottobre 2001. Modi di utilizzo delle autovetture di servizio delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici.

 

 
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza

1. Premessa

Si fa seguito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998, concernente l'utilizzo delle autovetture di servizio, ed ai provvedimenti normativi ed amministrativi in materia, al fine di raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione delle spese, nell'ottica di una razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie nelle amministrazioni civili dello Stato e negli enti pubblici non economici.

Tenuto conto delle azioni gia' intraprese da alcune amministrazioni, si ritiene opportuno procedere ad una verifica dell'attuazione delle disposizioni vigenti.

2. Gestione indiretta

La direttiva del 1998 promuove l'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone a soggetti-terzi, in conformita' alle recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo alle singole amministrazioni piena autonomia quanto alle modalita' di esternalizzazione e alla scelta del contraente.

Al fine di ottenere un consistente contenimento delle spese, l'affidamento a terzi deve comportare l'effettiva riduzione del numero delle autovetture e la conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida.

L'esternalizzazione, di fatto, deve prevedere l'affidamento del servizio di trasporto, la dismissione del parco automobilistico, lo smantellamento delle officine esistenti e la riorganizzazione delle strutture interne delle amministrazioni adibite alla gestione della mobilita'.

Le amministrazioni sono tenute ad aderire alle convenzioni, previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stipulate dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicita' degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei fornitori ed accelerazione delle procedure.

Tali convenzioni contemplano il noleggio a lungo termine di autoveicoli per la durata e la percorrenza chilometrica scelta dall'amministrazione contraente, che deve indicare le tipologie di autovetture necessarie ai propri fabbisogni; inoltre, nel canone di noleggio vanno compresi servizi accessori quali la preassegnazione di un automezzo equivalente a quello ordinato, il costo dell'assicurazione, il servizio di soccorso stradale, la disponibilita' di carte petrolifere, il ritiro dell'usato.

Infine, le convenzioni in questione devono contenere clausole che consentano la personalizzazione delle forniture, anche allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione nell'uso degli autoveicoli e della spesa.

3. Dismissione parco auto e smantellamento officine

Per quanto concerne l'affidamento delle operazioni di dismissione del parco automobilistico, le singole amministrazioni, alla luce di quanto previsto dal comma 120 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono tenute a individuare entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto a societa' private, mediante procedure concorsuali, idonee societa' specializzate, al fine di assicurare che il procedimento venga portato a compimento in tempi ragionevolmente brevi, o, in alternativa, procedere direttamente alla vendita in blocco, con procedura ad evidenza pubblica, al soggetto che presentera' la migliore offerta economica.

Le societa' specializzate, a tal fine, applicano le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.

Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione devono essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni o sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Normativa vigente in riferimento all'uso esclusivo delle autovetture di servizio

L'uso esclusivo delle autovetture di servizio viene regolamentato dalle disposizioni vigenti che di seguito si richiamano.

Il comma 118 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 elenca le Autorita' cui e' consentito l'uso esclusivo delle autovetture:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; Ministri;

Sottosegretari di Stato.

Inoltre, a salvaguardia delle esigenze funzionali di servizio e di sicurezza personale nell'ambito delle magistrature e delle amministrazioni dello Stato, l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 ha individuato, fino ad oggi, ulteriori categorie cui possono essere assegnate in uso esclusivo autovetture di servizio, fermo restando quanto stabilito dal comma 122 del citato art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n 66 che dichiara la perdita di tale diritto nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo e che sono cessati dalla carica.

Tali categorie sono le seguenti:

Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato;

Presidenti di autorita' indipendenti;

segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, segretari generali dei Ministeri, capi di gabinetto di Ministri, titolari di incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali;

Commissari del Governo presso le regioni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2001 si e' provveduto a limitare la facolta' di assegnazione in uso esclusivo rispetto alle categorie che il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 indicava.

Pertanto, attualmente, le categorie previste dall'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001 sono:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ministri e Vice Ministri;

Sottosegretari di Stato;

Primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

presidenti di autorita' indipendenti.

Si raccomanda, nell'applicazione immediata di tale modifica, di voler assicurare il pieno rispetto dei limiti sopra ridefiniti.

Le procedure previste ai punti 2 e 3 della presente direttiva non si applicano alle auto di servizio assegnate in uso esclusivo.

Infine, si ricorda che l'art. 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133 dispone che le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non riguardano le autovetture protette assegnate al personale di magistratura, ai fini della tutela e sicurezza, o ad altri soggetti esposti a pericoli e per i quali la protezione sia stata disposta nelle forme e dagli organismi collegiali stabiliti dalla legge.

5. Assegnazione autovetture di servizio

L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2001, che e' intervenuto a modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, dispone affinche' le amministrazioni adottino dei piani di utilizzo intensivo delle autovetture in dotazione e del relativo personale di guida, prevedendo la possibilita', all'interno degli stessi piani, di assegnare autovetture non esclusive per esigenze di servizio del titolare e, fermo restando l'ottimale perseguimento degli obiettivi delle strutture, ai soggetti preposti a queste ultime o ad altre equivalenti, da individuarsi con apposito provvedimento dell'amministrazione competente.

Tali strutture, per le quali e' prevista la possibilita' di assegnazione di auto di servizio, sono:

Uffici di gabinetto di Ministri;

Uffici di segretariato generale di Ministeri;

dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed uffici equiparati di cui all'art. 18, comma 1, della legge 23 agosto 1988, nonche' direzioni generali delle amministrazioni dello Stato ed uffici equiparati ancorche' periferici;

Uffici di livello dirigenziale generale;

Uffici territoriali del Governo nelle funzioni di Commissario del Governo;

tribunali amministrativi regionali, sezioni e procure regionali della Corte dei conti, avvocature distrettuali dello Stato;

Uffici legislativi, segreterie particolari ed uffici stampa di Ministri e uffici centrali del bilancio;

direzione nazionale antimafia, Corti di appello, procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, tribunali, procure della Repubblica presso i tribunali, tribunali per i minori, procure della Repubblica presso i tribunali per i minori, preture, procure della Repubblica presso le preture.

6. Monitoraggio e informazione al Parlamento

Al fine di verificare l'attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 1998 e di avere un quadro generale della nuova organizzazione del servizio automobilistico, le diverse amministrazioni e gli enti interessati, anche per il tramite del responsabile della mobilita', dovranno far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze e al dipartimento della funzione pubblica, entro il 15 dicembre 2001, una relazione contenente i seguenti elementi:

1) procedure avviate in merito all'esternalizzazione del servizio di trasporto;

2) numero delle autovetture ad uso esclusivo;

3) soluzioni prescelte per la sostituzione delle autovetture in dotazione, non rientranti nel punto 2): utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente; razionalizzazione dell'uso delle autovetture per percorsi in tutto o in parte coincidenti; ricorso al mezzo privato o convenzione con ticket taxi; noleggio a ore, a breve o a lungo termine; noleggio con o senza conducente;

4) numero delle autovetture dismesse;

5) modalita' prescelte per la dismissione;

6) effettuazione dello smantellamento delle officine;

7) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;

8) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2002, riferira' al Parlamento sui risultati del monitoraggio relativo all'attuazione delle procedure di affidamento, di dismissione e di smantellamento e fornira' annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti.

Roma, 30 ottobre 2001

Il Ministro: Frattini

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2001

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 261

 
   
 
E' previsto il ricorso a societa' private per una dismissione piu' veloce
Il piano del governo per ridurre e vendere le auto blu PAGINA PRECEDENTE
(Direttiva del Pcdm 27.2.98)
   
   
Drastica riduzione del numero e rivoluzione del sistema di gestione delle auto blu in dotazione delle amministrazioni civili dello Stato. Una direttiva del presidente del Consiglio del 27 febbraio scorso, già pubblicata sulla Gazzetta ufficiale, prevede la dismissione di una parte dei 160mila veicoli del parco auto pubblico, la riallocazione degli autisti in eccesso e l'affidamento dei servizio a ditte private di autonoleggio. Le modalità della dismissione sono particolarmente innovative: per evitare lungaggini e intoppi le varie amministrazioni dovranno affidare a società private, mediante concorsi, le operazioni legate alla dismissione e queste stesse società procederanno alla vendita con una notevole accelerazione dei tempi. All'inizio di aprile il ministero dei Trasporti ha già fatto uscire su alcuni giornali annunci per la gara di appalto di un centinaio di auto di 2.000 centimetri cubici di cilindrata e riccamente dotate di optionals. La direttiva prevede che il ricavato della vendita delle auto sia versato o sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni o su un capitolo (il numero 2368) dello stato di previsione di entrata del ministero del Tesoro. Non solo: il presidente del Consiglio ha voluto coinvolgere in questa operazione anche il Parlamento che il ministro del Tesoro, entro il 31 dicembre 1998, è tenuto ad informare sull'effettiva attuazione delle procedure di affidamento e di dismissione e sulle riduzioni di spesa conseguire dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti. Un modo inequivocabile per mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. (20 aprile 1998)  


DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 1998.

 

 

Direttiva [1] sulle autovetture di servizio in dotazione alle amministrazioni civili dello Stato ed agli enti pubblici non economici [2] .

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 [3] ;

Visto l'art. 2, commi 117 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [4] ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 gennaio 1997 [5] , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1997, recante "Disposizioni transitorie sull'utilizzo delle autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni".

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, con il quale sono state fissate le modalita' per il censimento [6] degli autoveicoli delle amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici non economici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1997, con il quale sono state, tra l'altro, dettate disposizioni per l'utilizzo delle autovetture [7] in dotazione alle amministrazioni pubbliche, in attesa dei risultati dell'analisi tecnicoeconomica prevista dall'art. 2, comma 119 [8] , della citata legge e del successivo affidamento dei servizi di trasporto di persone e cose a società private;

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1997, recante ulteriori criteri per l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 20 maggio 1997 con il quale e' stata costituita, presso il Provveditorato generale dello Stato una commissione avente il compito di effettuare un'analisi tecnico-economica sulla base della documentazione inviata dalle amministrazioni;

Considerata la necessita' di emanare un'apposita direttiva in materia di utilizzo delle autovetture, in relazione all'esigenza di realizzare economie di spesa, anche a seguito delle conclusioni risultanti dalla relazione presentata dalla citata commissione;

E m a n a
la seguente direttiva:

1. Premessa.

Com'e' noto, in attuazione dei commi 117 e seguenti dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 [9] , questa Presidenza ha provveduto, in attesa dei risultati delle analisi tecnico-economiche ivi previste, a disciplinare l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche, da un lato, in vista di una più razionale utilizzazione del parco macchine esistente e, dall'altro, nell'intento di realizzare – già nell'anno 1997 - apprezzabili economie di spesa.

Sulla base delle conclusioni alle quali e' pervenuta l'apposita commissione costituita con decreto del Ministro del tesoro del 20 maggio 1997, si rende necessario che le amministrazioni pongano in essere, secondo le indicazioni di seguito riportate, le iniziative per procedere all'affidamento a soggetti-terzi del servizio di trasporto ed alla dismissione del parco automobilistico in atto esistente, con esclusione delle autovetture di cui all'art. 2, comma 118, della citata legge n. 662 del 1996 [10] e dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997 [11] .

2. Gestione indiretta.

Per quanto attiene all'affidamento del servizio di trasporto di beni e persone, e' opportuno, in via preliminare, che le amministrazioni e gli enti interessati attuino, per tale iniziativa, il più ampio decentramento, in armonia anche con le recenti disposizioni intervenute in materia di bilancio, garantendo, altresì, alle singole amministrazioni ed alle articolazioni periferiche di esse, piena autonomia nella scelta delle forme dell'affidamento e del contraente. Quanto sopra, sia al fine di rendere più agevole il conseguimento di soluzioni idonee a soddisfare le obiettive e diversificate esigenze operative delle singole strutture, sia al fine di rendere più spedita l'intera operazione.

Nell'individuazione del sistema alternativo a quello attuale, le singole amministrazioni dovranno porre a base della prestazione da richiedere al privato contraente le prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 1997; con particolare riferimento:

a) all'utilizzo cumulativo delle autovetture a fronte di esigenze di servizio programmate periodicamente;

b) alla razionalizzazione dell'uso delle stesse per percorsi in tutto o in parte coincidenti;

c) alla riduzione del chilometraggio complessivo su base annua.

In ogni caso occorrerà procedere ad una effettiva riduzione del numero delle autovetture delle quali si richiede l'utilizzazione, al fine di conseguire un significativo contenimento delle spese, che costituisce la principale finalità dell'intera operazione.

L'affidamento a terzi del servizio di trasporto dovrà essere accompagnato da una conseguente ridefinizione dei fabbisogni di personale da adibire alla guida. Da ciò dovrà conseguire il rientro presso le amministrazioni di appartenenza del personale in posizione di comando [12] , ed, in particolare, di quello appartenente alle Forze di polizia attualmente adibito alla guida di autovetture di servizio, fatti salvi i casi di ineludibili motivi di sicurezza.

Eventuali necessita' non risolvibili con una riallocazione del personale già in servizio saranno soddisfatte mediante ricorso a forme di mobilita' volontaria. Il personale addetto alla guida che risulti in eccedenza, a seguito del programma di dismissione delle autovetture, potrà essere adibito presso la stessa sede territoriale, a mansioni ascritte ad altro profilo professionale della medesima qualifica funzionale di appartenenza.

Ne consegue, ovviamente, la necessita' di non attivare procedure concorsuali per reclutare personale con il profilo professionale di autista di automezzi.

Peraltro, una volta definite le anzidette operazioni, risulta necessario un ampio monitoraggio delle singole iniziative attivate, finalizzato, in primo luogo, ad una verifica dell'attuazione delle presenti disposizioni, ma anche - e soprattutto - all'acquisizione di un quadro generale della nuova organizzazione del servizio.

3. Dismissione.

In riferimento alla dismissione, si reputa opportuno precisare che il comma 120 dell'art. 2 della citata legge n. 662 del 1996 [13] , detta una norma speciale per quanto riguarda l'alienazione degli autoveicoli della pubblica amministrazione, la' dove stabilisce che "la dismissione degli autoveicoli eccedenti quelli necessari a soddisfare le esigenze di cui ai commi 118 e 121 [14] e' affidata, anche mediante mandato, a società specializzate entro dodici mesi dall'affidamento del servizio di trasporto di persone e cose a società private".

Al riguardo, le amministrazioni, con le procedure concorsuali, individueranno le società specializzate, cui affidare le operazioni di dismissione; le stesse società, a tal fine, potranno applicare le ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.

Ciò consentirà un'ampia riduzione dei tempi necessari alle dismissioni rispetto a quelli che si sarebbero impiegati, presuntivamente, applicando le disposizioni previste in via ordinaria.

L'affidamento a terzi della procedura di dismissione da parte delle singole amministrazioni dovrà, in ogni caso, avvenire nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

E' appena il caso di precisare che il termine di dodici mesi, fissato per definire la dismissione, e' diretto ad assicurare che le amministrazioni portino a conclusione, in tempi ragionevolmente brevi, detto procedimento e quindi consentire di avviare contestualmente sia il procedimento di affidamento sia quello di dismissione. Al riguardo, si fa presente che, onde evitare inutili e gravose duplicazioni di spesa, l'operatività dell'affidamento del servizio prescelto dovrà essere graduale e concomitante alla conclusione delle procedure di dismissione, secondo modalità stabilite dalle singole amministrazioni in relazione alle proprie specifiche esigenze.

Gli introiti derivanti dalla procedura di alienazione dovranno essere versati sui competenti capitoli di entrata delle singole amministrazioni ovvero sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione di entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Lo stesso Dicastero, al quale, comunque, le singole amministrazioni ed enti dovranno comunicare l'avvenuta conclusione della procedura di alienazione e del conseguente versamento della somma ricavata, fornirà, altresì, la propria consulenza sulle eventuali questioni concernenti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento a terzi del servizio di trasporto ed in merito alle operazioni di dismissione.

4. Informazione al Parlamento.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 dicembre 1998, riferirà al Parlamento [15] sull'attuazione delle procedure di affidamento e di dismissione e fornirà annualmente i dati relativi alle riduzioni di spesa conseguite dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti.

A tal fine, le diverse amministrazioni nonché gli enti interessati, per il tramite dell'amministrazione vigilante, dovranno far pervenire in tempo utile al suddetto Ministero, possibilmente anche su supporto informatico, una relazione, redatta in forma sintetica, contenente almeno i seguenti elementi:

a) numero delle autovetture ad uso esclusivo;

b) tipo o tipi di soluzione prescelti per la sostituzione degli autoveicoli in dotazione, non rientranti nel punto a) (es. noleggio con o senza conducente, ricorso al mezzo privato od al taxi, noleggio a ore, a breve o a lungo termine, ecc);

c) numero degli autoveicoli dismessi;

d) modalità prescelte per la dismissione;

e) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;

f) prospetto contenente i dati relativi all'economia di spesa conseguita.

Roma, 27 febbraio 1998

Il Presidente: Prodi

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998

Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 168