Ufficio_giudiziario Giudice di Pace di Trento


 

Descrizione Nella sentenza il giudice accerta che le spese di invio della bolletta telefonica sono a carico della società di telefonia e non dell'abbonato


 

Massima L'importo inserito nella bolletta telefonica per "spese invio conto telefonico" è privo di titolo e come tale non dovuto dovendo rimanere a carico della società telefonica


 

Testo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
Il giudice di Pace di Trento, dr. Luigi Serra, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la nr. 740 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell’anno 2004 promossa da

G.Z. residente in Trento, rappresentato e difeso, come da delega rilasciata in calce all’atto di citazione, dal dr. Martino Zulberti, con domicilio in Trento

ATTORE

Contro

Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma – Via Cesare Giulio Viola nr. 48 – non assisistita né difesa;

CONVENUTA – contumace

In punto: pagamento somma

CONCLUSIONI

Dell’attore: Voglia il Giudice adito, respinta ogni divesa e contraria istanza, accertare che la pretesa di Wind Telecomunicazioni s.p.a. al pagamento di € 0,50 quali “spese di spedizione del conto telefonico”, vantata nella bolletta nr. 6116301609, è priva di titolo a sensi del combinato disposto degli artt. 21 comma 8 del D.P.R. 633/72 e 18 del D.M. 197/97.

Della società convenuta contumace: nessuna.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FATTO. Con atto notificato il 01.07.2004 il sig. G.Z. – rappresentato e difeso – anche come domiciliatario – dal dr. Martino Zulberti, ha convenuto avanti a questo giudice la Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a. con sede in Roma, per accertare e dichiarare che la pretesa al pagamento di € 0,50 per spese di spedizione del conto telefonico, richieste con la bolletta di cui conto codice cliente nr. 11075872 (fattura nr. 6116301609 di dtata 18.05.2004) è priva di titolo e come tale detto importo non è dovuto, per effetto delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 21 del D.P.R. nr. 633/72 dell’art. 18 D.M. nr. 197/97.
Conclude come in epigrafe.
La convenuta Soc. Wind Telecomunicazioni s.p.a. non si è costituita in giudizio, per cui è stata dichiarata la sua contumacia, attesa la regolarità della notifica dell’atto di citazione.
Il giudice su domanda di parte, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, la tratteneva a sentenza all’udienza del 20 settembre 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla prodotta documentazione, l’assunto della parte attrice va confermato e la domanda deve ritenersi fondata e va accolta, per effetto delle invocate disposizioni di legge menzionate, in quanto la società convenuta ha gravato la bolletta di pagamento di € 0,50 per spese di spedizione; spese che invece rimangono a carico dell’emittente della fattura per legge e come confermato da giurisprudenza di merito ormai consolidata.
La spese di giudizio, non richieste, vanno compensate.

Il Giudice di Pace, pertanto, ritenuta fondata la domanda attore, in accoglimento della formulate conclusioni in epigrafe, definitivamente decidendo

P.Q.M.

Accerta e dichiara che l’importo di € 0,50 inserito in bolletta di pagamento di cui al conto codice cliente nr. 11075872 (fattura nr. 6116301609 di data 18.05.2004) è privo di titolo e come tale detto importo non è dovuto, dovendo rimanere – detto importo – a carico della società convenuta Wind Telecomunicazioni s.p.a.
Compensa le spese di lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva a sensi dell’art. 282 c.p.c.
Così deciso in Trento il 20 settembre 2004.

Il Giudice
Dr. Luigi Serra

Depositata in cancelleria il 29 settembre 2004
Il Cancelliere
Antonella Cont
Data_Inserimento - 11/10/2004

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Descrizione - Nella sentenza il giudice accerta che le spese di invio della bolletta telefonica sono a carico della società di telefonia e non dell''abbonato

Massima - L''importo inserito nella bolletta telefonica per "spese invio conto telefonico" è privo di titolo e come tale non dovuto dovendo rimanere a carico della società telefonica