R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

N.296/2009

Reg. Dec.

N. 9220 Reg. Ric.

Anno 2008

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

     sul ricorso iscritto al NRG 9220 dell’anno 2008 proposto dal MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e dallAvvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliato presso lAvvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

     il sig. @@@@@@@ @@@@@@@, non costituitosi;

     per regolamento di competenza

     sul ricorso n. 820/08 proposto innanzi al T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce;

     Visti tutti gli atti di causa;

     Relatore alla camera di consiglio del 20 gennaio 2008 il Presidente -

     Nessuno presente per le parti;

     Ritenuto e considerato quanto segue:

     FATTO e DIRITTO

      Il ricorrente, Maresciallo Capo dellArma dei Carabinieri in servizio presso il Comando provinciale di Taranto,  ha impugnato innanzi al T.A.R. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, la graduatoria della selezione interna a scelta per esami per il conferimento di 500 promozioni al grado di Maresciallo Aiutante Sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza (indetta con provvedimento n. 2664 del 15 settembre 2004 in Gazz. Uff. 24 settembre 2004),  deducendo, fra laltro, lillegittima ammissione al procedimento di sottufficiali che avevano già ottenuto la promozione a scelta.

     LAmministrazione, con atto notificato alla controparte l11 giugno 2008, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, eccependo che l'atto impugnato promana da un organo centrale dello Stato ed ha efficacia su tutto il territorio nazionale, per cui va ritenuto competente il T.A.R. Lazio - Roma.

      Mancando ladesione del ricorrente, il Presidente della Sezione, con decreto n. 88 del 18 novembre 2008, ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la pronunzia sulla competenza.

     Il ricorso per regolamento di competenza è stato ritualmente proposto, né rileva in questa sede la mancata fissazione di una camera di consiglio ai sensi dell'art. 31, 5° comma, l. n. 1034 del 1971, come novellato dalla l. n. 205 del 2000, giacché la mancata delibazione da parte dellorgano collegiale non limita il diritto di difesa delle parti né preclude la decisione sulla competenza.

     Il ricorso per regolamento di competenza è fondato. Trovano applicazione nel caso di specie principi consolidati della sezione (sez. IV, 27 aprile 2005, n. 1924; 20 aprile 2004, n. 2173; 29 novembre 2000, n. 6326; 7 novembre 2000, n. 5974; 30 marzo 1998, n. 523).

     E pacifico che i provvedimenti impugnati provengono da organo centrale dello Stato, con sede in Roma, ed hanno effetti su tutto il territorio nazionale.

     Nel sistema attuale le procedure di avanzamento dei militari sono poste in essere da organi centrali dello Stato con effetti che sicuramente non sono limitati ad una parte soltanto del territorio nazionale. Il diverso orientamento, seguito nel caso (estraneo alla fattispecie in esame) di impugnazioni per soli profili procedimentali, è stato superato in relazione agli effetti dellannullamento della graduatoria, specie dopo la riforma operata con lart. 40, d.lgs. n. 490 del 1997 (sez. IV, 26 luglio 2004, n. 5293).

     Ne consegue che va ritenuto competente, in base allart. 3, l. n. 1034 del 1971, il T.A.R. del Lazio, sede di  Roma. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.000.

     P.Q.M.

     il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, in accoglimento del ricorso per regolamento di competenza, dichiara che competente a conoscere del ricorso proposto in primo grado dinanzi al  Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, è il Tribunale amministrativo regionale del Lazio. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di questa fase del procedimento che liquida in complessivi euro mille.

           Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), con lintervento dei signori: