LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Donato PLENTEDA - Rel. Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Francesco TIRELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO, in persona del Sindaco pro tempere,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE BATTISTA BARDANZELLU 52, presso
l'avvocato MARTILOTTI PATRIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO
PARISE, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA RENZO DA CERI 1, presso l'avvocato FILIPPO BARLETTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 71/02 del Giudice di pace di TREBISACCE, depositata
il 13/03/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2003
dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PARISE, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio
UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
S.M. con ricorso 6.9.2001 propose opposizione presso il giudice di
pace di Trebisacce avverso il verbale di contestazione di infrazione del cod.
della strada n. 462/2000 della Polizia Municipale di Roseto Capo Spulico, con
il quale le era stato richiesto di pagare L. 254.030, oltre alle spese di
notifica, per violazione dell'art. 142/8°, in quanto aveva superato a bordo
della sua auto il limite massimo di velocità; e dedusse la nullità dell'atto
impugnato perché non era stato preceduto dalla contestazione immediata della
violazione.
Il Comune si costituì per resistere e il giudice di pace con sentenza
13.3.2002 accolse la opposizione, rilevando che l'obbligo previsto dall'art.
200 c.d.s. della immediata contestazione può essere derogato solo nelle
ipotesi indicate dall'art. 384 del regolamento di esecuzione e che nella
specie la ragione dedotta nella contestazione successiva, secondo cui non era
stato possibile procedere alla immediata contestazione, perché l'apparecchio
di rilevazione consente l'accertamento dell'illecito quando ormai il veicolo è
a distanza, non rispondeva al vero, giacché lo strumento rilevatore consentiva
la immediata contestazione, tanto più che l'opponente viaggiava su un tratto
urbano a circa 61 km/h, sì da consentire l'esercizio del pronto invito a
fermarsi, attivando il segnalatore acustico (fischietto).
Il giudicante ha infine disatteso l'argomento difensivo della impossibilità
per il Comune di organizzare un servizio con doppia pattuglia, a causa del
limitato numero di vigili in organico, sia perché lo strumento rilevatore
consentiva di accertare infrazioni prima che il veicolo sopravvenisse, sia
perché sarebbe diventato inutile dotarsi di apparecchio costoso e sofisticato,
se poi non si era in grado di disporre di un regolare servizio di rilevazione
della velocità.
Propone ricorso per cassazione con un motivo, illustrato da memoria, il Comune
di Roseto Capo Spulico.
Resiste con controricorso Serra Mario.
Diritto
Denunzia il ricorrente la violazione e falsa applicazione degli artt.
142 c. I e 9; 200 e 201 c.d.s., nonché dell'art. 384 del regolamento relativo.
Premesso che nessun elemento era emerso nel giudizio circa la irregolarità
dello strumento rilevatore della velocità, deduce che la norma regolamentare
invocata stabilisce che la contestazione possa essere anche differita allorché
la rilevazione sia stata effettuata con apparecchi che consentono la
determinazione della velocità in tempi successivi e comunque nei casi in cui è
oggettivamente impossibile fermare immediatamente il trasgressore; per cui è
sufficiente che l'accertatore della infrazione indichi i motivi per i quali
non ha potuto procedere immediatamente alla contestazione.
Il giudice di pace in luogo di verificare la esistenza dei dedotti motivi di
impedimento, aveva sindacato indebitamente la organizzazione del servizio
predisposto dalla polizia municipale, pur dopo che il resistente aveva
dimostrato che era oggettivamente impossibile la immediata contestazione della
infrazione.
Il ricorso è fondato.
L'art. 384 del regolamento al codice stradale previgente, rispetto a quello di
recente entrato in vigore, contempla tra le ipotesi tipizzate di materiale
impossibilità della contestazione immediata della infrazione, di cui all'art.
201 c.d.s., quella in cui l'accertamento avvenga "per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento, che consentono la determinazione dell'illecito in
tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a
distanza dal posto di accertamento".
In tal caso è ammessa la contestazione differita, e la indicazione nel verbale
notificato della ragione impeditiva della mancata contestazione, che sia tra
quelle considerate dalla norma citata, rende legittimo il verbale e la
conseguente irrogazione della sanzione, senza che in proposito sussista alcun
margine di apprezzamento in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di
contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato
del giudice della opposizione possa riguardare le scelte organizzative della
amministrazione.
Pertanto, ove la infrazione del limite di velocità sia accertato a mezzo di "
autovelox ", qualora nel verbale sia dato atto della
impossibilità di fermare l'autoveicolo in tempo utile e nei modi
regolamentari, il giudice della opposizione non può escludere detta
impossibilità, con il rilievo della astratta possibilità di una
predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in ogni caso
la contestazione immediata (Cass. 11971/2003; 17345 e 4048/2002; 14313 e
2494/2001).
A tale principio non si è confrontato il giudice di merito, il quale, pure a
fronte delle ragioni indicate nel verbale di che trattasi e ribadite dalla
prova testimoniale espletata (come egli afferma, f. 4) secondo cui non era
stato "possibile procedere a contestazione immediata della violazione in
quanto l'apparecchiatura di rilevazione consente la determinazione
dell'illecito dopo che il veicolo, oggetto del rilievo, è già a distanza dal
posto di accertamento e comunque nella impossibilità di essere fermato in
tempo utile e nei modi regolamentari", assume che l'apparecchio usato offre
tutte le possibilità per organizzare un servizio di rilevamento efficiente,
consentendo la contestazione immediata, potendo il responsabile essere
"facilmente avvisato e fermato con il semplice e classico suono del fischietto
in dotazione dei vigili urbani"; e considera ingiustificate "le difficoltà di
organizzare un servizio con doppia pattuglia a causa del limitato numero dei
vigili in assegno", sia perché "l'apparecchio consente la rilevazione
dell'infrazione prima che il veicolo sopraggiunga e poi perché sarebbe
completamente inutile e poco conveniente dotarsi di apparecchiatura così
sofisticata e costosa, sapendo di non essere in grado di organizzare un
regolare ed efficiente servizio di rilevazione della velocità su strada
urbana".
Siffatte considerazioni sono riferite ai criteri con cui risulta essere stato
organizzato il servizio, in relazione alle possibilità della immediata
contestazione, dall'uso del segnalatore sonoro, ai rilievi sulla inutilità di
dotazioni sofisticate, una volta che sia mancato un servizio adeguato, con una
doppia pattuglia, esse impingendo sulle scelte della amministrazione,
insindacabili dal giudice e che anzi, quanto all'ultimo rilievo, suppongono
come certo il dato, invece apoditticamente negato, che l'apparecchio
consentisse la rilevazione della infrazione dopo il passaggio del veicolo.
Tale circostanza è meramente enunciata, senza riferimenti alle ragioni di
fatto che avrebbero consentito al giudice di escludere quanto egli stesso
assume essere stato evidenziato nel verbale di contestazione e dalla prova
testimoniale e senza che risultino esperiti mezzi istruttori che avessero
condotto a risultati opposti a questi; sicchè è priva di valore la relativa
affermazione, peraltro contraddetta dalla ulteriore e finale considerazione
che "tenuto conto delle circostanze di luogo e di tempo, della mancata
velocità tenuta dal trasgressore... e della economicità dell'azione
amministrativa in relazione ad una più efficiente organizzazione del servizio,
l'infrazione poteva e doveva essere immediatamente contestata", con cui la
sentenza impugnata oltre a riproporre il sindacato sulla organizzazione del
servizio, torna a porsi in contrasto con l'art. 384 lett. e) del regolamento
al c.d.s., che qualifica in modo diretto e preciso come ipotesi di materiale
impossibilità della contestazione immediata l'accertamento della violazione
per mezzo di apparecchi di rilevamento che consentono, come nella specie, la
determinazione dell'illecito in tempo successivo al passaggio del veicolo.
La decisione impugnata va pertanto cassata e poiché non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il
rigetto della opposizione al verbale.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del grado di merito,
mentre quelle di cassazione vanno poste a carico del resistente, in ragione
della sua soccombenza, nella misura di Euro 300, di cui 50 per esborsi e 250
per onorari; oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta la opposizione al verbale di accertamento e
condanna l'intimato alle spese processuali di cassazione in Euro 300, di cui
50 per esborsi e 250 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per
legge.
Compensa le spese del grado di merito.
Roma 4.12.2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 APR. 2004.