Cassazione - Sezione Quinta Penale

Sentenza 18 marzo 2003

12698/2003

 
Oggetto.

Condotte autonome di cui agli artt.617 (abusiva installazione di apparecchiature atte alla intercettazione) e 617 bis cod. pen. (fraudolenta intercettazione delle comunicazioni o conversazioni altrui) - Intercettazione di conversazioni telefoniche del coniuge

Nella sentenza.

 
 


 

Sentenza.

Presidente F. Providenti - Relatore P.F. Marini

 

 

La Corte osserva

Con sentenza 20.3.2001, il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, condannava Z. F. alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione quale responsabile del reato di cui all'art. 617 bis cod. pen., per avere abusivamente installato nella propria abitazione un apparecchio di registrazione delle conversazioni telefoniche del coniuge R. M., dichiarando viceversa non doversi procedere nei suoi confronti quanto al reato di cui all'art. 617 cod. pen. per essere tal reato estinto per sopravvenuta remissione della querela da parte della detta R..

La Corte di appello di Catanzaro, adita sul gravame dell'imputato, confermava integralmente la pronuncia del primo giudice.

Lo Z., a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione e denuncia: 1) inosservanza e/o erronea applicazione degli artt.15, 52 e 617 bis cod.pen. e 649 cod.proc.pen., sul rilievo che sarebbe stata ignorata l'identicità della condotta con quella contestagli come violazione dell'art.617 cod.pen., per la quale egli era stato prosciolto in primo grado; 2) mancanza di motivazione ovvero manifesta illogicità della medesima in punto di giudizio di sussistenza del dolo del reato, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe trascurato di considerare sia il reale movente della condotta - accertare le ragioni di esosità della bolletta telefonica nonché individuare l'autore delle telefonate - sia la convinzione dell'imputato di agire con l'assenso del coniuge, come dimostrerebbe la remissione della querela quanto all'addebito ex art.617 cod.pen..

Il ricorso è infondato.

Quanto al primo motivo, infatti, deve ritenersi la diversità ontologica delle condotte delineate negli artt.617 e 617 bis cod. pen.; mentre il primo articolo, invero, descrive la condotta di abusiva installazione di apparecchiature atte alla intercettazione, il secondo, viceversa, descrive quella di fraudolenta intercettazione delle comunicazioni o conversazioni (telegrafiche o telefoniche) altrui, cosicché il legislatore punisce, nella prima ipotesi, la ricezione comunque avvenuta di comunicazioni inter alios e, nella seconda, la semplice installazione abusiva di apparecchiature finalizzate all'intercettazione, sanzionando condotte che ben possono essere realizzate in modo autonomo ed indipendente e, normalmente, si compiono in tempi diversi (poiché l'art. 617 cod. pen. richiede una effettiva "presa di cognizione"); consegue che, quando, come nella specie, l'abusivo installatore delle apparecchiature, pur perseguendo il fine cui l'installazione è finalizzata, prende cognizione delle altrui conversazioni e, quindi, le intercetta, egli viola entrambi gli articoli e risponde di entrambi i reati.

Il secondo motivo, poi, lungi dal cogliere un qualsiasi vizio argomentativo della sentenza, si traduce nella inammissibile richiesta di una differente e più favorevole lettura del materiale probatorio e in una diversa ricostruzione in fatto della vicenda quale caratterizzata, sotto il profilo del dolo, secondo incensurabile apprezzamento del giudice di merito, dall'intenzione dell'agente di indagare surrettiziamente, in costanza del giudizio di separazione, su possibili infedeltà del coniuge (movente inidoneo, in simile fattispecie, a configurare gli estremi della necessità e della proporzione che qualificano la scriminante della legittima difesa: v., per caso sostanzialmente identico: Cass. Sez. V, 23.5.1994, n. 6727, Innocenti); e ciò, peraltro, introducendo una circostanza di fatto, la remissione della querela per il reato di cui all'art. 617 cod. pen., per nulla dimostrativa ex se, dell'assenza del dolo specifico, ovvero della ragionevole convinzione dell'agente di un preventivo assenso, in forma evidentemente tacita, del coniuge, ma, anzi, in linea con il contesto fattuale recepito in sentenza, contraddetta proprio dalla presentazione della istanza punitiva.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato; consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.