Cassazione
Sezione Prima Civile
Sentenza 7 novembre 2003 n. 16713
(Presidente G. Olla- Relatore F.A. Genovese)
Svolgimento del processo
L'avvocato R. F. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del
Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto
il pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli per la
violazione dell'art. 142, comma 8, c.d.s., commessa il 27 agosto 1999, in
località Bivio di Larino.
Con l'opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione
immediata della violazione, dell'esistenza di vizi procedurali e di un errore
strumentale.
Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava
l'opposizione, negando l'esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le
ragioni della mancata contestazione immediata della violazione erano state
adeguatamente motivate.
Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l'avvocato R. F., facendo valere
tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura
di Larino.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 200 e 201 c.d.s., ai sensi dell'art. 360, n. 3,
c.p.c.) il ricorrente deduce l'erroneità e l'illegittimità della sentenza
impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi afferenti all'ordinanza
ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della violazione
amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a
tale omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2,
permetterebbe di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e
ricezione su monitor, l'avvenuta violazione; mentre la prassi ormai
instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza presidio e
notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).
Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e
illogica motivazione, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.) il ricorrente
deduce che il giudice di prime cure non avrebbe dato risposta alle sue
richieste, poste con il secondo motivo di opposizione, relative alla domanda
istruttoria di esibizione della documentazione relativa ai controlli periodici
sulla funzionalità della macchina (la ditta costruttrice raccomanda un
controllo annuale a tutela del corretto funzionamento), e alle modalità di
sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione.
Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione, ai
sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) il ricorrente deduce la mancata
considerazione relativa all'errore strumentale commesso per la mancata
presenza di un punto di riferimento fisso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato e in parte
inammissibile. Con riferimento alla prima parte della doglianza, infatti,
questa Corte ha ormai costantemente affermato che la mancata contestazione
immediata qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi
che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi
configurino una delle ipotesi previste dall'art. 384, lett. e), reg. esec.
c.d.s., non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, o con
l'indicazione della necessità di utilizzare apparecchi più adeguati o con la
prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi tali
valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica
Amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario
(da ultima, Cassazione 4048/2002).
Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale, come la
sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una adeguata
motivazione, non specificamente censurata in questa sede.
Con la seconda parte della censura si vuole - e la doglianza è inammissibile -
sindacare la motivazione del provvedimento relativo alla mancata contestazione
immediata del verbale, con l'evidenziare l'esistenza di una prassi propria
degli organi di polizia, caratterizzata dal rilievo delle infrazioni a mezzo
dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza
degli agenti. Ma tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe
sicuramente illegittima perché in contrasto con la previsione dell'art. 345,
comma 4, secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti di
velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle
apparecchiature da parte degli organi di polizia) nulla ha a che vedere con il
caso esaminato, non essendovi stata alcuna contestazione specifica al riguardo
nel giudizio di merito e non potendo la stessa essere svolta, senza la querela
di falso del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.
2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato, in ambedue le
prospettazioni in cui esso si scinde.
Con riguardo alla prima, secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe
dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone al Collegio la
lettura del fascicolo d'ufficio, trattandosi di denuncia di error in
procedendo), va chiarito che la mancata adesione alla richiesta di esibizione
della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del
misuratore autovelox (secondo le prescrizioni che si assumono raccomandate
dalla ditta costruttrice e delle quali non risulta essere stata fornita alcuna
documentazione) non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a farne
presumere la necessità, e del resto il verbale della violazione conteneva
l'espressa attestazione della preventiva verifica - da parte degli agenti -
del suo perfetto funzionamento. Infatti, anche per la richiesta di esibizione
o di informazioni diretta alla Pubblica Amministrazione vale il principio
secondo il quale il detto mezzo d'indagine non può essere disposto al fine di
esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi
legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(vedi, al riguardo della consulenza tecnica, ex plurimis, Cassazione
2887/2003). Esso mezzo costituisce uno strumento facoltativo, non
obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell'onere
probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/1999), consente al giudice
- che l'abbia concesso - di revocarlo, anche implicitamente, quando si riveli
superfluo o inammissibile.
Con riguardo alla seconda, attinente alle modalità di sviluppo della
documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte ha già avuto
modo di chiarire (sentenza 2952/1998) che il momento decisivo
dell'accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve,
necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l'art. 12 del c.d.s.
demanda l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere
effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di
prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal
negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e
ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo
indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del
negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui
non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale
rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel
citato art. 12. Anche tale motivo va dunque dichiarato infondato.
3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché con esso,
lamentando un vizio di motivazione, si assumono come necessarie, per gli
agenti che elevarono il verbale, modalità operative e operazioni, che hanno il
tenore della quaestio facti, la quale non può trovare ingresso in questa sede,
mentre la motivazione si presenta congruamente svolta ed immune da vizi
logici.
Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura
di Campobasso (tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di
ammissione alla discussione orale, da parte dell'Avvocatura dello Stato)
esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 novembre 2003 n. 16713, precisando ch la fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un'attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblico ufficiale rilevatore dell'infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato art. 12.
(Altalex, 2 febbraio 2004)