CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I CIVILE - sentenza 7 novembre 2003 n. 16713 - Pres. Olla, Est. Genovese – Fusco c. Prefettura di Campobasso – P.M. Gambardella (conforme).

1. Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Per eccesso di velocità – Rilevata mediante autovelox – Contestazione immediata all’interessato – Ove sia stato dato atto nel verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata – Non occorre – Potere del giudice di merito di sindacare la tipologia degli strumenti di rilevazione impiegati e le loro modalità operative – Non sussiste.

2. Circolazione stradale – Infrazioni al codice della strada – Per eccesso di velocità – Rilevata mediante autovelox – Gestione diretta delle apparecchiature da parte degli agenti di polizia – Necessità - Prassi di alcuni organi di polizia di lasciare gli apparecchi autovelox in funzione e privi del controllo degli agenti – Illegittimità.

3. Giustizia civile – Prove – Onere della prova – Potere del giudice di merito di chiedere alla P.A. di esibire documenti o di fornire informazioni – E’ del tutto facoltativo – Onere delle prova nei confronti della parte del giudizio – E’ pieno.

4. Circolazione stradale – Infrazioni a codice della strada – Per eccesso di velocità – Rilevata mediante autovelox – Momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione – E’ costituito dal rilievo fotografico eseguito alla presenza degli agenti – Successiva attività di sviluppo e stampa del negativo fotografico – Costituisce un’attività meramente materiale e strumentale – Presenza durante anche tale fase degli agenti – Non occorre.

1. E’ legittima la ingiunzione di pagamento di una somma corrispondente alla sanzione pecuniaria per la violazione dell’articolo 142, comma 8, Codice della strada (eccesso di velocità) anche nel caso in cui la infrazione non sia stata immediatamente contestata all’interessato, qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384, lettera e), del regolamento di esecuzione del Codice della strada; nè è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, o con l’indicazione della necessità di utilizzare apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (1).

2. E’ illegittima la prassi seguita talvolta dagli organi di polizia, caratterizzata dal rilevamento delle infrazioni di eccesso di velocità a mezzo dei misuratori autovelox (tipo il modello 104 C-2, che permette di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e ricezione su monitor, l’avvenuta violazione) messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti; tale deprecabile condotta è illegittima perché in contrasto con la previsione dell’articolo 345, comma 4, del cds secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia (alla stregua del principio tuttavia nella specie, la S.C., constatato che non vi era stata alcuna contestazione specifica al riguardo nel giudizio di merito, ha osservato che la censura non poteva essere svolta, senza la querela di falso del verbale che attesti il suo contrario, in sede di legittimità innanzi alla S.C.).

3. La richiesta di esibizione o di informazioni diretta alla Pubblica amministrazione, come mezzo d’indagine, non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Esso mezzo costituisce uno strumento facoltativo e non obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell’onere probatorio incombente sulla parte (2), consente al giudice - che l’abbia concesso - di revocarlo, anche implicitamente, quando si riveli superfluo o inammissibile.

4. Il momento decisivo dell’accertamento dell’infrazione di eccesso di velocità rilevata mediante autovelox è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato articolo 12.

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(1) Cfr, da ult., Cass. n. 4048/02.

(2) Cfr. Cass. n. 3573/99.

Per ulteriori riferimenti si fa rinvio all’apposita pagina di approfondimento.

 

 


 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L’avvocato Raffaele Fusco proponeva opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Prefetto di Campobasso, del 15 maggio 2000, con la quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma corrispondente alla sanzione inflittagli per la violazione dell’articolo 142, comma 8, Codice della strada, commessa il 27 agosto 1999, in località Bivio di Larino.

Con l’opposizione, il predetto si lamentava della mancata contestazione immediata della violazione, dell’esistenza di vizi procedurali e di un errore strumentale.

2. Il Giudice di Pace di Larino, con sentenza del 2 dicembre 2000, rigettava l’opposizione, negando l’esistenza dei lamentati vizi e sostenendo che le ragioni della mancata contestazione immediata della violazione erano state adeguatamente motivate.

3. Contro tale pronuncia ricorre per Cassazione l’avvocato Raffaele Fusco, facendo valere tre motivi di impugnazione, contro cui non ha esplicato difese la Prefettura di Larino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorse (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 200 e 201 Codice della strada, si sensi dell’articolo 360, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce l’erroneità e l’illegittimità della sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato i vizi afferenti all’ordinanza ingiunzione, sia per la mancata contestazione immediata della violazione amministrativa, sia per la sostanziale mancanza di motivazione in ordine a tale omessa contestazione (il tipo di autovelox, modello 104 C-2, permetterebbe di riscontrare, anche a distanza, mediante trasmettitore radio e ricezione su monitor, l’avvenuta violazione; mentre la prassi ormai instauratasi sarebbe quella di lasciare i misuratori senza presidio e notificare le violazioni rilevate a mezzo foto).

2. Con il secondo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa, insufficiente e illogica motivazione, ai sensi dell’articolo 360, n. 5, Cpc) il ricorrente deduce che il giudice di prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste, poste con il secondo motivo di opposizione, relative alla domanda istruttoria di esibizione della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità della macchina (la ditta Costruttrice raccomanda un controllo annuale a tutela del corretto funzionamento), e alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione.

3. Con il terzo motivo di ricorso (con il quale lamenta omessa motivazione, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc) il ricorrente deduce la mancata considerazione relativa all’errore strumentale commesso per la mancata presenza di un punto di riferimento fisso.

4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

4.1. Il primo motivo di impugnazione è in parte infondato e in parte inammissibile. Con riferimento alla prima parte della doglianza, infatti, questa Corte ha ormai costantemente affermato che la mancata contestazione immediata qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’articolo 384, lettera e), del regolamento di esecuzione del Codice della strada, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo, o con l’indicazione della necessità di utilizzare apparecchi più adeguati o con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio, risolvendosi tali valutazioni in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della Pubblica amministrazione, in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (da ultima, Cassazione 4048/02).

Ora, nella specie, una motivazione era comunque contenuta nel verbale, come la sentenza impugnata ha rilevato, svolgendo al riguardo una adeguata motivazione, non specificamente censurata in questa sede.

Con la seconda parte della censura si vuole e la doglianza è inammissibile - sindacare la motivazione del provvedimento relativo alla mancata contestazione immediata del verbale, con l’evidenziare l’esistenza di una prassi propria degli organi di polizia, caratterizzata dal rilievo delle infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti. Ma tale deprecabile condotta (che ove esistente sarebbe sicuramente illegittima perché in contrasto con la previsione dell’articolo 345 comma 4 secondo il quale l’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la "gestione diretta" delle apparecchiature da parte degli organi di polizia) nulla ha a che vedere con il caso esaminato, non essendovi stata alcuna contestazione specifica al riguardo, nel giudizio di merito e non potendo la stessa essere svolta, senza la querela di falso del verbale che attesti il suo contrario, in questa sede.

4.2. Il secondo motivo di impugnazione è altrettanto infondato, in ambedue le prospettazioni in cui esso si scinde. Con riguardo alla prima, secondo la quale il giudice di prime cure non avrebbe dato risposta alle sue richieste istruttorie (e ciò impone al Collegio la lettura del fascicolo d’ufficio, trattandosi di denuncia di error in procedendo), va chiarito che la mancata adesione alla richiesta di esibizione della documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox (secondo le prescrizioni che si assumono raccomandate dalla ditta costruttrice e delle quali non risulta essere stata fornita alcuna documentazione) non era stato sorretto da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità, e del resto il verbale della violazione conteneva l’espressa attestazione della preventiva verifica da parte degli agenti del suo perfetto funzionamento. Infatti, anche per la richiesta di esibizione o di informazioni diretta alla Pubblica amministrazione vale il principio secondo il quale il detto mezzo d’indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (vedi, al riguardo della Consulenza tecnica, ex plurimis, Cassazione 2887/03). Esso mezzo costituisce uno strumento facoltativo, non obbligatorio, per il giudice che, per non essere sostitutivo dell’onere probatorio incombente sulla parte (Cassazione 3573/99), consente al giudice che l’abbia concesso di revocarlo, anche implicitamente, quando si riveli superfluo o inammissibile.

Con riguardo alla seconda, attinente alle modalità di sviluppo della documentazione fotografica e alla sua documentazione, la Corte ha già avuto modo di chiarire (sentenza 2952/98) che il momento decisivo dell’accertamento è costituito dal rilievo fotografico, cui deve, necessariamente, presenziare uno dei soggetti ai quali l’articolo 12 del Codice della strada demanda l’espletamento dei servizi di Polizia stradale, e che non può essere effettuato, in via esclusiva, da soggetti privati. La fonte principale di prova delle risultanze dello strumento elettronico è, pertanto, costituita dal negativo della fotografia, documento che individua con certezza il veicolo e ne consente il riferimento alle circostanze di fatto, di tempo e di luogo indicate, con la conseguenza che la successiva fase di sviluppo e stampa del negativo stesso rappresenta un’attività meramente materiale e strumentale, cui non deve necessariamente attendere né presenziare il pubblica ufficiale rilevatore dell’infrazione, ovvero uno degli altri soggetti indicati nel citato articolo 12. Anche tale motivo va dunque dichiarato infondato.

4.3. Il terzo motivo di impugnazione è del pari infondato poiché con esso, lamentando un vizio di motivazione, si assumono come necessarie, per gli agenti che elevarono il verbale, modalità operative e operazioni, che hanno il tenore della quaestio facti, la quale non può trovare ingresso in questa sede, mentre la motivazione si presenta congruamente svolta ed immune da vizi logici.

5. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata Prefettura di Campobasso (tale non potendo considerarsi la semplice richiesta di ammissione alla discussione orale, da parte dell’Avvocatura dello Stato) esonera questa Corte dal provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso alla c.c. del 4 giugno 2003.

Depositata in cancelleria il 7 novembre 2003