Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.21337/2005 (Presidente: G. Silvestri; Relatore: G. De Nardo)

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE PENALE

SENTENZA

P. E., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 17/11/2004 che lo aveva condannato alla pena di 200,00 Euro di ammenda per la contravvenzione di cui agli artt. 9 e 17 T.U.L.P.S., ascrittogli perché, nella qualità di titolare dell’Istituto di Vigilanza Virus, consentiva alle guardie giurate di svolgere servizio di vigilanza presso la Manifattura Tabacchi con turni di servizio di circa 17 ore in violazione del disposto del regolamento di servizio emesso dal Questore di Catania.

In Catania ac.to il 30/11/2001.

Deduce il ricorrente l’inesistenza di elementi di responsabilità a carico dell’imputato, sanzionabile anche soltanto a titolo di colpa, e, comunque, l’intervenuta depenalizzazione dell’addebito contestato.

Il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, T.U.L.P.S., aggiunto dall’art. 3, D.L.vo 13/7/1994 n. 480, la violazione di cui all’art. 9 dello stesso testo unico è punibile con una semplice sanzione amministrativa e, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.

Roma, 12 apr. 2005.

 

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2005