È sufficiente che le cose gettate siano idonee ad offendere
Rischia l'arresto chi lancia oggetti dal balcone PAGINA PRECEDENTE
(Cassazione 23182/2004)
   
   
Il condomino che lancia oggetti dal balcone o dalla finestra della propria abitazione rischia una condanna penale. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando la condanna inflitta ad una ragazza che aveva lanciato dal proprio balcone un vaso sulla strada. La ragazza si era difesa sostenendo che i giudici di merito avevano solamente presunto il pericolo per l'incolumità pubblica. La Suprema Corte ha invece affermato che per far scattare la condanna prevista dal codice penale non è richiesta la prova di un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, ma è sufficiente "l'attitudine delle cose, gettate in un luogo di pubblico transito, ad offendere, imbrattare o molestare le persone", indipendentemente dal verificarsi di un danno concreto. (22 giugno 2004)  


Suprema Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n.23182/2004

 

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

I SEZIONE PENALE

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 30/9/2003 la Corte di Appello di Ancona confermava la pronuncia emessa in data 26/11/2002 dal Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Distaccata di S. Benedetto del Tronto, con la quale D. R. era stata dichiarata colpevole del reato di cui all’art. 674 c.p. [1] (contestandole per aver lanciato dal proprio balcone sulla pubblica via i rottami di un grosso vaso pieno di terra), e condannata alla pena di giorni 10 di arresto con il beneficio della sospensione condizionale.

Osserva la Corte territoriale: che la responsabilità dell’imputata si basava su obiettivi ed esaurienti argomenti di prova storica, costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni del teste R. R., da ritenere pienamente attendibile, il quale aveva riferito che l’imputata aveva gettato sulla pubblica via una grossa e compatta zolla di terra, comprendente le radici, insieme ad una consistente frammento di un grosso vaso che si era accidentalmente infranto, ponendo in tal modo in essere, data la notevole mole ed il considerevole peso del frammento, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità; che la pena inflitta dal primo giudice appariva congrua in considerazione della futile temerarietà del gesto, produttivo di pericolo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, lamentando: erronea applicazione della legge penale, sotto il profilo che i giudici del merito avevano omesso di valutare se la sua condotta avesse in concreto messo in pericolo l’incolumità delle persone, affermando apoditticamente ed in via presuntiva che la zolla di terra lanciata era atta ad offendere l’incolumità altrui; inoltre non era stata svolta alcuna indagine sulla esistenza dell’elemento psicologico del reato e non si era tenuto conto delle contraddittorietà delle risultanze processuali, rappresentate dalle dichiarazioni di alcuni testi, divergenti tra di loro; illogicità manifesta carenza della motivazione, sul rilievo ce i giudici dell’appello si erano limitati a richiamare in termini puramente ripetitivi le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza farsi carico di esaminare e valutare i motivi di appello, che riguardavano principalmente la contraddittorietà degli apporti testimoniali; erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che era stata inflitta la pena detentiva in luogo di quella pecuniaria, nonostante la lieve entità del fatto, e non era stata minimamente presa in esame la richiesta delle attenuanti generiche; valutando, da un canto, negativamente la personalità dell’imputata e, dall’altro, formulando una prognosi favorevole sulla sua futura condotta, si da concederle il beneficio della sospensione condizionale della pena; inosservanza della legge penale, sul rilievo che era stata omessa la notifica della sentenza al difensore di fiducia, effettuata invece al difensore di ufficio nominato in sua vece, ed era stata omessa la notifica dell’avviso di deposito della sentenza stessa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è privo di fondamento.

Va innanzitutto precisato, in relazione alle doglianze formulate nei primi due motivi di gravame, che ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 674 c.p. non è affatto richiesta, come sembra volere affermare la ricorrente, la prova di un concreto pericolo per la incolumità delle persone.

Ciò, per l’evidente ragione che la norma in questione fa esplicito riferimento alla attitudine della cose, gettate in un luogo pubblico transito, a offendere, imbrattare o molestare le persone; il che significa chiaramente che la predetta norma configura un reato di mero pericolo, per cui non è affatto necessario che il gettito di cose abbia provocato un effettivo danno, essendo sufficiente che il lancio di esse ponga comunque astrattamente in pericolo l’altrui incolumità.

Nella specie risulta provato che l’oggetto lanciato sulla pubblica vie era una pesante zolla di terra, contenete un grovigli9o di radici, al quale era rimasto attaccato un frammento di un grosso vaso.

Non è chi non veda, quindi, che tale oggetto fosse ampiamente idoneo a produrre gli effetti dannosi previsti dalla legge (offesa, imbrattamento, molestia ecc.); per modo che non occorreva affatto che si desse la dimostrazione (per altro superflua in considerazione del tipo di oggetto e della natura di pubblica via in cui venne lanciato) che la condanna dell’imputata, la quale in u gesto di rabbia lanciò inconsultamente il suddetto frammento giù dal balcone , avesse in concreto messo in pericolo l’incolumità della gente.

Quanto all’elemento psicologico, è chiaro che, per integrare il reato, è sufficiente la volontarietà dell’azione, in alcun modo messa in dubbio nella fattispecie, trattandosi di contravvenzione, per la cui sussistenza è indifferente che il soggetto abbia agito per dolo o per colpa.

Per ciò che concerne le altre censure, trattasi dell’evidenza di motivi di gravame con cui solo formalmente viene denunciata una carenza di motivazione, ma che in realtà consistono in osservazioni, riguardanti il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi escussi, e che propongono una rivalutazione in chiave diversa dalle risultanze di merito.

Vengono infatti svolte considerazioni, per altro alquanto generiche, che, in quanto strettamente attinenti alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere prospettate in questa sede.

Questa Corte ha reiteratamente affermato in proposito che la mancanza e la illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti, effettuata dal giudice di merito, luna diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 16 del 22/10/1996, Di Francesco; e, negli stesi termini, Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani ecc.).

Relativamente alla scelta della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e alla mancata connessione delle attenuanti generiche, non è affatto vero che la Corte territoriale non ha dato risposta alle doglianze formulate in sede di appello.

Intanto, da un attenta lettura dei motivi di appello si evince che l’imputata ebbe a chiedere in via subordinata e in maniera generica l’applicazione di una semplice sanzione pecuniaria, previa concessione delle attenuanti generiche, per cui non vi era un obbligo specifico per la Corte di appello di dare una risposta articolata a tale sintetica richiesta.

In ogni caso, i giudici di seconda istanza, nel confermare la pronuncia di colpevolezza dell’imputata, ritennero di dover ribadire il trattamento sanzionatorio scelto dal primo giudice, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della futile temerarietà del gesto (che in effetti avrebbe potuto avere delle conseguenze dannose non indifferenti), richiamandosi, a tal proposito, alle valutazioni svolte da detto giudice, il quale aveva fatto riferimento alla gravità del fatto, desumibile dalle modalità dell’azione e dalla futilità dei motivi che determinarono il gesto inconsulto, e all’atteggiamento psicologico dell’imputata, spinta ad agire da un certo fervore giovanile, oltre che da una buona dose di evidente incoscienza.

Si tratta di una motivazione, richiamatesi per relationem a quella contenuta nella sentenza di primo grado, che da piena contezza delle ragioni per le quali si ritenne opportuno optare per la pena detentiva, sia pure con il temperamento della sospensione condizionale della pena; scelta che, in quanto opportunamente e adeguatamente spiegata, si sottrae a qualsiasi censura in sede di legittimità.

Ne è ravvisabile alcuna contraddizione nell’aver, da un canto, negato le attenuanti generiche e, dall’altro, concesso il beneficio della sospensione condizionale, dal momento che la prima statuizione ha riguardo alla condotta pregressa dell’imputata, mentre la seconda riguarda essenzialmente la prognosi, proiettata ad un maggiore senso di responsabilità.

Per quanto riguarda, infine, la lamentata omissione della notifica della sentenza contumaciale al difensore di ufficio anziché a quello di fiducia, ve precisato che, a norma del secondo comma dell’art. 548 c.p.p., l0’avviso di deposito della sentenza (non la sentenza) va notificato alla parti private e a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della stesa, soltanto nel caso in cui la sentenza non venga depositata entro i termini di cui all’art. 544, commi 2 e 3, e cioè entro il quindicesimo giorno o il diverso termine indicato dal giudice; laddove nella specie la sentenza è stata depositata lo stesso giorno dela pronuncia e il difensore dell’imputata risultava, in tale momento, il difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia, non presentatosi.

La notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputata contumace è, poi, del tutto superflua e l’omissione di tale formalità non produce alcuna nullità allorché, come nel caso di specie, l’imputato abbia regolarmente presentato nei termini idonea impugnazione, essendo l’eventuale nullità sanata per essersi l’interessato avvalso della facoltà al cui esercizio l’atto (e cioè l’impugnazione) era preordinato (art. 183 c.p.p.).

La stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso, in difformità delle conclusioni formulate dal Procuratore Generale, deve essere respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 28 aprile 2004.

 

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2004.