LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE                   
                     

   SEZIONE PRIMA CIVILE                        
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott.     Antonio             SAGGIO        - Presidente -          
Dott.     Vincenzo            PROTO         - Consigliere -         
Dott.     Maria Gabriella     LUCCIOLI      - Consigliere -         
Dott.     Francesco           FELICETTI     - Rel. Consigliere -    
Dott.     Aniello             NAPPI         - Consigliere -         
 

ha pronunciato la seguente                                          
   

                           SENTENZA                              
 

sul ricorso proposto da:                                            
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro  tempore  elettivamente domiciliato in ROMA .........................., presso  l'Avvocato ............... rappresentato e difeso dall'avvocato ..................., giusta procura in calce al ricorso;                                        
                                                       - ricorrente -
                               contro                               
R. P.;                                                      
                                                         - intimato -
avverso  la  sentenza  n.  237/01  del  Giudice  di  pace  di  ANZIO, depositata il 24/04/01;                                             
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 23/06/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;               
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;   

Fatto

R. P., con ricorso depositato il giorno 19 settembre 2000, chiedeva l'annullamento di un verbale di accertamento della polizia municipale di Nettuno, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del codice della strada accertata a mezzo di "autovelox". Instaurato il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il Giudice di pace di Anzio, con sentenza depositata il giorno 24 aprile 2001, accoglieva l'opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con ricorso notificato al R. il 29 ottobre 2001, formulando due motivi di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto.

Diritto

Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della legge n. 689 del 1981, n. 200 e 2001 del codice della strada e dell'art. 384 del relativo regolamento di attuazione, nonché vizi motivazionali. Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il veicolo poteva essere fermato nei modi regolamentari, che la fattispecie non rientrava fra quelle per le quali l'art. 384 prevede che non debba farsi la contestazione immediata, che la motivazione addotta nel verbale a giustificazione della mancata contestazione immediata era irrilevante, in quanto superabile con l'impiego di una seconda pattuglia. Si censurano dette affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda sull'erroneo presupposto della tassatività delle ipotesi previste dall'art. 384, nelle quali non deve farsi luogo a contestazione immediata, nonché su una censura delle modalità di organizzazione del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto il profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che in tutti i casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva esso possa essere formato e debba farsi luogo alla contestazione immediata, senza alcun riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie e contraddittoriamente esigendo a tal fine, con inammissibile censura delle modalità di organizzazione del servizio, la predisposizione di una seconda pattuglia.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio 2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto 2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1991, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice della strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14 della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mazzo di notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata", prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità della due discipline discende che non può essere applicato alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio 1997, n. 5904).
Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilita ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi, motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero dell'ordinanza - ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di contestazione di violazioni della norme sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile 2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330, 21 febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048).
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla sentenza impugnata, ha affermato che "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada non può trovare applicazione nella fattispecie in esame, atteso che gli apparecchi in uso attualmente consentono la rilevazione dell'illecito in tempo reale con la visualizzazione immediata della velocità e del dato numerico" e ciò "consente agli organi di polizia di potersi allontanare dal posto di rilevamento per una distanza sufficiente a intimare l'alt ed a richiamare attraverso una memoria il dato numerico mostrandolo al trasgressore per una compiuta contestazione", mentre "se l'apparecchiatura è sprovvista di monitor a distanza la contestazione può essere effettuata con la dislocazione di due pattuglie collegate tra loro da una ricetrasmittente", cosicché "l'impossibilità di contestazione immediata può trovare giustificazione solo in presenza di una velocità assolutamente eccessiva e proibitiva dell'arresto del veicolo".
Tali affermazioni contrastano con i principi sopra affermati, tenuto conto che anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale al transito del veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una situazione dei luoghi che la consenta, la contestazione immediata resta impossibile e il giudice in sede di opposizione non può sindacare in proposito l'organizzazione del servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2003, nella camera di consiglio della prima sezione civile.