LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SAGGIO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - Consigliere -
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente
domiciliato in ROMA .........................., presso
l'Avvocato ............... rappresentato e difeso dall'avvocato
..................., giusta procura in calce al
ricorso;
- ricorrente -
contro
R. P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 237/01 del Giudice di pace di ANZIO,
depositata il 24/04/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/06/2003 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele
PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Fatto
R. P., con ricorso depositato il giorno 19 settembre 2000, chiedeva
l'annullamento di un verbale di accertamento della polizia municipale di
Nettuno, con il quale gli era stata contestata la violazione dell'art. 142,
comma 8, del codice della strada accertata a mezzo di "autovelox". Instaurato
il contraddittorio nei confronti del Comune di Nettuno, il Giudice di pace di
Anzio, con sentenza depositata il giorno 24 aprile 2001, accoglieva
l'opposizione.
Avverso tale sentenza ricorre a questa Corte il Comune di Nettuno con ricorso
notificato al R. il 29 ottobre 2001, formulando due motivi di impugnazione. La
parte intimata non ha controdedotto.
Diritto
Con il primo motivo si denunciano la violazione degli artt. 14 della legge
n. 689 del 1981, n. 200 e 2001 del codice della strada e dell'art. 384 del
relativo regolamento di attuazione, nonché vizi motivazionali. Si deduce al
riguardo che la sentenza impugnata ha erroneamente affermato che il veicolo
poteva essere fermato nei modi regolamentari, che la fattispecie non rientrava
fra quelle per le quali l'art. 384 prevede che non debba farsi la
contestazione immediata, che la motivazione addotta nel verbale a
giustificazione della mancata contestazione immediata era irrilevante, in
quanto superabile con l'impiego di una seconda pattuglia. Si censurano dette
affermazioni, rilevandosi che la sentenza si fonda sull'erroneo presupposto
della tassatività delle ipotesi previste dall'art. 384, nelle quali non deve
farsi luogo a contestazione immediata, nonché su una censura delle modalità di
organizzazione del servizio.
Con il secondo motivo si denunciano ancora vizi motivazionali, sotto il
profilo che irragionevolmente la sentenza impugnata ha ritenuto che in tutti i
casi in cui la velocità del veicolo non sia eccessiva esso possa essere
formato e debba farsi luogo alla contestazione immediata, senza alcun
riferimento alle circostanze specifiche della fattispecie e
contraddittoriamente esigendo a tal fine, con inammissibile censura delle
modalità di organizzazione del servizio, la predisposizione di una seconda
pattuglia.
Il ricorso è fondato.
Questa Corte, da ultimo con le sentenze 28 giugno 2001, n. 8869 e 21 febbraio
2001, n. 2494, in conformità di quanto già ritenuto dalle sentenze 2 agosto
2000, n. 10107; 3 aprile 2000, n. 4010, 18 giugno 1999, n. 6123, ha affermato
che la disposizione generale in tema di contestazione delle sanzioni
amministrative, contenuta nell'art. 14 della legge n. 689 del 1991, deve
ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in tema di violazione
delle norme sulla circolazione stradale dagli artt. 200 e 201 del nuovo codice
della strada.
L'art. 200 dispone infatti che la violazione "quando è possibile, deve essere
immediatamente contestata"; l'art. 201 dispone che la contestazione va fatta
mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata" e nel verbale debbono essere indicati "i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art. 14
della legge n. 689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mazzo di
notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata",
prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo
alcuna indicazione al riguardo.
Dalla diversità della due discipline discende che non può essere applicato
alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in
relazione al disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo il
quale è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sia stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da
ultimo Cass. 11 settembre 1999, n. 9695; 17 gennaio 1998, n. 377; 2 luglio
1997, n. 5904).
Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario, che la
contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilita ha un
rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio, cosicché
non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione
costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del
procedimento. Delle ragioni della sua omissione deve essere data, quindi,
motivazione nel verbale di contestazione.
Nella citata sentenza n. 2494 del 2001 è stato confermato il principio, già
enunciato da questa Corte con la sentenza 18 giugno 1999, n. 6123, secondo il
quale in tema di violazioni del codice della strada, ove il giudice
dell'opposizione ragionevolmente ritenga, con prudente apprezzamento - e con
le limitazioni quanto alle ipotesi indicate nell'art. 384 del regolamento di
esecuzione - che la contestazione immediata, del cui difetto l'interessato si
sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile in relazione alle circostanze
del caso, deve annullare il verbale di accertamento della violazione (ovvero
dell'ordinanza - ingiunzione se questa sia l'oggetto dell'opposizione).
Tale regola, in via di principio, è applicabile anche in materia di
contestazione di violazioni della norme sui limiti di velocità compiute a
mezzo apparecchiature di controllo ("autovelox") cosicché, in mancanza di
contestazione immediata della violazione, è necessario che nel verbale di
contestazione notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata
possibile la contestazione immediata (Cass. 21 marzo 2001, n. 2494; 3 aprile
2000, n. 4010; 5 novembre 1999, n. 12330), ragioni sulla cui esistenza è
possibile il sindacato giurisdizionale, con salvezza del limite della
insindacabilità delle modalità di organizzazione dei servizi di vigilanza da
parte dell'Autorità amministrativa (Cass. 5 ottobre 1999, n. 12330, 21
febbraio 2001, n. 2494, 16 marzo 2001, n. 3836; 21 marzo 2002, n. 4048).
In proposito va peraltro considerato che l'art. 384 del regolamento di
esecuzione del codice della strada identifica, senza carattere di esaustività,
alcuni casi di impossibilità di contestazione immediata, statuendo, in caso di
accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature di rilevamento della
velocità, che deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi
in cui l'apparecchiatura consenta la determinazione dell'illecito in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza
dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato in
tempo utile o nei modi regolamentari.
Ne deriva che, ove l'apparecchiatura non consenta la determinazione
dell'illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la
contestazione successiva, mentre solo ove l'apparecchiatura permetta
l'accertamento dell'illecito prima del transito del veicolo la contestazione
deve essere immediata, ma sempre che dal fermo del veicolo non derivino
situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da
consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell'Amministrazione
e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile - come sopra
evidenziato - alcun sindacato giurisdizionale.
Nel caso di specie il Giudice di pace, secondo quanto si evince dalla sentenza
impugnata, ha affermato che "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada non può trovare applicazione nella fattispecie in esame,
atteso che gli apparecchi in uso attualmente consentono la rilevazione
dell'illecito in tempo reale con la visualizzazione immediata della velocità e
del dato numerico" e ciò "consente agli organi di polizia di potersi
allontanare dal posto di rilevamento per una distanza sufficiente a intimare
l'alt ed a richiamare attraverso una memoria il dato numerico mostrandolo al
trasgressore per una compiuta contestazione", mentre "se l'apparecchiatura è
sprovvista di monitor a distanza la contestazione può essere effettuata con la
dislocazione di due pattuglie collegate tra loro da una ricetrasmittente",
cosicché "l'impossibilità di contestazione immediata può trovare
giustificazione solo in presenza di una velocità assolutamente eccessiva e
proibitiva dell'arresto del veicolo".
Tali affermazioni contrastano con i principi sopra affermati, tenuto conto che
anche ove la visualizzazione della velocità sia contestuale al transito del
veicolo, in mancanza di una seconda pattuglia e di una situazione dei luoghi
che la consenta, la contestazione immediata resta impossibile e il giudice in
sede di opposizione non può sindacare in proposito l'organizzazione del
servizio.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve
essere cassata, con rinvio al Giudice di pace di Anzio, che deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
del giudizio di cassazione al Giudice di pace di Anzio in persona di altro
magistrato.
Così deciso in Roma il 23 giugno 2003, nella camera di consiglio della prima
sezione civile.