Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 25 febbraio 2004, n. 3735
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il signor L.M. ricorreva, davanti al Giudice di pace di Elusone per
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Prefettura - Ufficio
Territoriale del Governo di Bergamo che, per la contestata violazione
dell'art. 21, commi 1, 4 e 5, c.d.s. - in quanto, senza il nulla osta
dell'ente proprietario, aveva installato un "trabattelo" mobile sulla sede
stradale, al fine di tinteggiare la parte esterna di un immobile, riducendo la
larghezza della carreggiata a meno di metri 5.60 - gli aveva inflitto la
sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.224.000.
2. Il G.d.p. accoglieva il ricorso.
3. La Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ricorreva per
cassazione, affidando l'impugnazione ad un unico motivo di doglianza.
L'intimato non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa
applicazione degli artt. 21, 203 e 205 del c.d.s. e degli artt. 22 e 23 della
l. 689/1981, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) la
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo deduce che il
ricorso, proposto davanti al G.d.p., doveva essere dichiarato improcedibile
«atteso che il contesto contravvenzionale era stato già definito con il
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata con l'ordinanza
prefettizia poi annullata, come risulta dalla ricevuta di versamento postale
dell'8 febbraio 2000». Dall'art. 203 del c.d.s. si evincerebbe che il
contravventore potrebbe, in via alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero
proporre ricorso al Prefetto. Pertanto, avendo l'utente della strada prestato
acquiescenza all'operato della P.A., con il dare esecuzione al pagamento della
sanzione, il contravventore non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al
G.d.p., e la pronuncia di quest'ultimo sarebbe, conseguentemente, nulla.
2. Il ricorso è infondato.
La Prefettura ricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, svoltosi
davanti al G.d.p. di Elusone, eccepisce in questa sede, per la prima volta, e
chiede di provare, mercé l'allegazione di documento idoneo, la circostanza di
fatto relativa all'inammissibilità dell'opposizione proposta dal trasgressore
avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, in ragione dell'avvenuto
pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato; circostanza che
non ha formato oggetto di dibattito processuale.
Tale documento, del tutto nuovo, non può trovare ingresso nel giudizio di
Cassazione in quanto riguarda il rapporto processuale di primo e unico grado
di merito, in ordine al quale questa Corte non può più statuire. Infatti,
l'art. 372 c.p.c. consente l'esame di nuove prove solo in ordine
all'ammissibilità del ricorso e del controricorso ed "alla nullità della
sentenza", che - con formula contratta - non richiama pienamente il motivo di
cassazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la
"nullità della sentenza o del procedimento".
Da tempo ormai questa Corte si è attestata sulla posizione in base alla quale
«le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la
produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate
a quelle derivanti da vizi propri dell'atto, per mancanza dei suoi requisiti
essenziali di sostanza e di orma, e non si estendono, pertanto, a quelle
originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento» (in tale
senso, solo da ultime, Cassazione 2586 e 18136/2002;1650/2001; 486/1999). Tale
posizione non è stata neppure presa in considerazione nel ricorso che, perciò,
non ha introdotto alcun argomento per superarla.
2.1. Tuttavia, quand'anche non bisognosa di documentazione perché
autosufficiente, l'affermazione, contenuta nel ricorso, riguardante l'avvenuto
pagamento - da parte del trasgressore - della sanzione amministrativa inflitta
dal Prefetto con l'ordinanza-ingiunzione, non può dar luogo alla lamentata
violazione di legge e non comporta le conseguenze sollecitate dal ricorrente.
Infatti, la prescrizione dell'art. 203 del c.d.s., la quale impone che il
ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia
proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla
notificazione, solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene
ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il
pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla
adozione dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento
della sanzione irrogata con tale provvedimento. Tale disposizione, per essere
estranea al piano processuale, quale è stabilito dal successivo art. 205
c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di
inammissibilità del ricorso introduttivo.
Peraltro, questa Corte ha già affrontato e risolto il problema dell'interesse
sostanziale del trasgressore ad impugnare la decisione amministrativa con la
quale viene irrogata la sanzione amministrativa, nonostante il pagamento
cautelativo di quanto ingiunto.
Con la sentenza 4886/1989 si era stabilito che il pagamento della somma
portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà
dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto
provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola
sospesa dalla opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide
sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio
contemplato dall'art. 22 della l. 689/1981.
Tale principio è stato poi ripreso dalla sentenza della Cassazione 14845/2000,
a tenore della quale il pagamento della somma portata
dall'ordinanza-ingiunzione - tanto se intervenga prima che dopo la notifica di
questa -, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi
all'esecuzione forzata, di evitare la confisca del bene in sequestro o di
ottenere la restituzione, non comporta di per sé acquiescenza né incide
sull'interesse a proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 della l. 689/1981.
In coerenza con tale parallelo interesse del trasgressore, la Cassazione ha
riconosciuto alla stessa Amministrazione la possibilità di intervenire
sull'ordinanza ingiuntiva anche dopo l'avvenuto pagamento da parte
dell'interessato. Secondo la sentenza 2761/2003, di questa stessa Corte, sino
a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta
dall'ingiunto avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'Amministrazione,
nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli
eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali
errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova
ordinanza-ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche
nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma indicata con il primo
provvedimento.
Il ricorso dell'Amministrazione, pertanto, va rigettato.
3. Non avendo l'intimato svolto attività difensiva, non v'è materia per
provvedere sulle spese di questa fase.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 25 febbraio 2004, n. 3735, precisando che tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal successivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione.
(Altalex, 9 marzo 2004)